Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 3-octies D.Lgs. 502/1992 – Area delle professioni sociosanitarie

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è disciplinata l’istituzione all’interno del Servizio sanitario nazionale, dell’area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentito il Ministro per l’universitae la ricerca scientifica e tecnologica e acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, sono integrate le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l’accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in relazione all’istituzione dell’area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria.

3. Con decreto del Ministro. della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, i profili professionali dell’area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria.

4. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell’area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell’ articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell’esigenza di una formazione interdisciplinare adeguata alle competenze delineate nei profili professionali e attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie.

5. Le figure professionali operanti nell’area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.

In sintesi

L'articolo 3-octies del D.Lgs. 502/1992 detta le regole per l'istituzione e la regolamentazione dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria all'interno del Servizio sanitario nazionale, con particolare riguardo alle figure professionali che vi operano. La norma disciplina: il decreto interministeriale che istituisce l'area e individua le relative discipline della dirigenza sanitaria; l'integrazione delle tabelle di equipollenza per l'accesso alla dirigenza; la determinazione dei profili professionali di livello dirigenziale; la formazione universitaria delle figure non dirigenziali tramite diplomi universitari; la formazione regionale delle figure professionali non universitarie. Il tutto persegue l'obiettivo di costruire un corpo professionale adeguato alla complessita interdisciplinare delle prestazioni sociosanitarie integrate.
Indice dei contenuti

L'istituzione dell'area sociosanitaria: la fonte normativa

Il comma 1 dell'articolo 3-octies prevede che l'istituzione dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria all'interno del SSN avvenga tramite decreto interministeriale del Ministro della sanita, di concerto con il Ministro per la solidarieta sociale e il Ministro del tesoro, sentiti il Consiglio superiore di sanita e la Conferenza permanente Stato-regioni. Il decreto, che avrebbe dovuto essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 229/1999, individua le discipline della dirigenza sanitaria rilevanti per l'area. La scelta di affidare la definizione dell'area a una fonte secondaria e coerente con la tecnica normativa adottata dall'intero decreto legislativo, che riserva alla legge i principi fondamentali e delega ai decreti ministeriali e regionali la specificazione operativa.

L'aggiornamento delle tabelle di equipollenza per l'accesso alla dirigenza

Il comma 2 prevede che, con un decreto del Ministro della sanita di concerto con il Ministro per la solidarieta sociale - sentito il Ministro per l'universita e acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita - siano integrate le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del SSN, cio in relazione all'istituzione dell'area sociosanitaria. L'aggiornamento delle tabelle di equipollenza e uno strumento essenziale per garantire che i professionisti gia in possesso di titoli formativi specifici in settori afferenti all'area sociosanitaria possano accedere alle posizioni dirigenziali, evitando discriminazioni rispetto alle figure sanitarie tradizionali e valorizzando le competenze interdisciplinari gia acquisite.

I profili professionali di livello dirigenziale

Il comma 3 stabilisce che i profili professionali dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria siano individuati con decreto del Ministro della sanita, di concerto con il Ministro per la solidarieta sociale, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Conferenza unificata - che riunisce la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta - fissa dunque il quadro generale entro cui il decreto ministeriale opera, assicurando il coinvolgimento delle autonomie territoriali nella definizione dei profili, con effetti diretti sulle politiche del personale delle aziende sanitarie e dei servizi sociali locali.

La formazione universitaria delle figure non dirigenziali

Il comma 4 disciplina la formazione delle figure professionali di livello non dirigenziale attraverso corsi di diploma universitario. Tali figure sono individuate con regolamento del Ministro della sanita, di concerto con il Ministro dell'universita e il Ministro per la solidarieta sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei sulla base di criteri generali stabiliti dal Ministero dell'universita, tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare adeguata alle competenze professionali richieste nell'area e attuata con la collaborazione di piu facolta universitarie. Questo assetto valorizza la sede universitaria come luogo privilegiato per la preparazione di professionisti in grado di operare efficacemente all'interfaccia tra sanita e servizi sociali.

La formazione regionale delle figure non universitarie

Il comma 5 completa il quadro formativo occupandosi delle figure professionali dell'area sociosanitaria da formare attraverso corsi a cura delle regioni - anziche in ambito universitario. Anche in questo caso la selezione delle figure avviene con regolamento ministeriale di concerto, sentita la Conferenza Stato-regioni; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici. L'attribuzione della formazione alle regioni riflette la logica della sussidiarieta: alcune figure professionali, per il carattere operativo e di prossimita territoriale del loro intervento, sono meglio formate in ambito regionale, con curricula adattabili alle specificita locali dei sistemi di welfare e alle diverse organizzazioni dei servizi sociali e sanitari presenti sul territorio.

Raccordo sistematico con l'articolo 3-septies

L'articolo 3-octies si pone come norma di attuazione dell'articolo 3-septies: se quest'ultimo definisce il catalogo delle prestazioni sociosanitarie e il relativo regime finanziario, il 3-octies costruisce l'infrastruttura professionale necessaria per erogare quelle prestazioni. La creazione di un'area di dirigenza sanitaria dedicata, l'aggiornamento delle equipollenze e la regolamentazione della formazione universitaria e regionale compongono un sistema coerente che mira a garantire la disponibilita di personale qualificato, con un profilo professionale riconosciuto e un percorso formativo definito, per la gestione integrata dei bisogni di salute che richiedono risposte al contempo sanitarie e sociali.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa e l'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria?

E un'area del SSN che raggruppa discipline e figure professionali operanti all'interfaccia tra sanita e servizi sociali, istituita con decreto interministeriale ai sensi dell'art. 3-octies.

Come si accede alla dirigenza dell'area sociosanitaria?

Tramite le tabelle di equipollenza aggiornate con decreto ministeriale, che riconoscono le specializzazioni e i titoli formativi specifici dell'area come requisiti di accesso.

Chi forma le figure professionali non dirigenziali dell'area sociosanitaria?

Le universita (con diplomi universitari per le figure indicate dal regolamento ministeriale) e le regioni (per le figure da formare con corsi regionali, anch'esse individuate con regolamento).

Quale ruolo ha la Conferenza unificata nella definizione dei profili professionali?

Fissa i parametri e i criteri generali entro cui il decreto ministeriale individua i profili professionali, garantendo il coinvolgimento delle autonomie regionali e locali.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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