Autore: Andrea Marton

  • Art. 38 D.Lgs. 259/2003 – Procedure di armonizzazione

    Art. 38 D.Lgs. 259/2003 – Procedure di armonizzazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui all’ articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, concernenti l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o l’Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 1 D.Lgs. 504/1995 – Ambito applicativo e definizioni

    Art. 1 D.Lgs. 504/1995 – Ambito applicativo e definizioni

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Il presente testo unico disciplina l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

    2. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) accisa: l’imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico; b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli preposti alla gestione dell’accisa sui prodotti energetici, sull’energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III. c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d’imposta non è stato ovvero è stato assolto; e) deposito fiscale: l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria; f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; f.1) soggetto obbligato accreditato (SOAC): il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell’accisa. In relazione al settore di attività in cui opera il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di: 1) SOAC-PE, soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke; 2) SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni; 3) SOAC-T, soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi; 4) SOAC-GE, soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell’energia elettrica; f-bis) prodotti non unionali: le merci definite all’articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione, d’ora in avanti indicato come CDU; g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d’imposta; h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 180; i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l’immissione di prodotti in libera pratica a norma dell’articolo 201 del CDU; i-bis) ingresso irregolare: l’ingresso nel territorio dell’Unione europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 201 del CDU e per i quali è sorta un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali; l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti dal territorio di un altro Stato membro o dal territorio dello Stato; m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall’Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell’immissione in libera pratica in conformità dell’articolo 201 del CDU,; m-bis) speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro; m-ter) destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato; n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa; n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico semplificato di cui all’ articolo 35 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019.

    3. Ai fini dell’applicazione del presente testo unico: a) si intende per “territorio dello Stato”: il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno; b) si intende per territorio dell’Unione europea: il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a): 1) per la Repubblica francese: i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’ articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 2) per la Repubblica federale di Germania: l’isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; 3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland; 5) le isole Anglo-normanne; c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione: 1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania; 3) dell’isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord; 4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l’osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni; 5) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.

  • Commi 907-910 LB 2026: contributi a Comuni di Altavalle e Trento

    Commi 907-910 LB 2026: contributi a Comuni di Altavalle e Trento

    Commi 907-910 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    907. È autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi, da erogare entro il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di sostenere le imprese artigiane nel territorio comunale. L’importo assegnato a ogni singola azienda non può superare il 20 per cento dell’investimento complessivo.

    908. Il fondo di cui all’ articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 , è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    909. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , il comma 704 è sostituito dal seguente: «704. Ai fini del completamento del programma di realizzazione della Carta geologica e geotematica d’Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali, il contributo di cui all’ articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , è incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

    910. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per sostenere le attività di digitalizzazione e innovazione dei processi interni della pubblica amministrazione, nonché per il miglioramento dell’efficienza dei servizi al cittadino attraverso soluzioni digitali per il back office.

  • Art. 24 D.Lgs. 259/2003 – Consultazione dei soggetti interessati

    Art. 24 D.Lgs. 259/2003 – Consultazione dei soggetti interessati

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 23, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilità, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisce che nell’ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

    2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associano consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l’altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l’applicazione.

    3. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell’articolo 98-quindecies comma 5. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 333 LB26: incremento del finanziamento del fabbisogno sani

    Comma 333 LB26: incremento del finanziamento del fabbisogno sani

    Comma 333 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    333. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.382,2 milioni di euro per l’anno 2026, 2.631 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, anche per le finalità di cui ai commi da 334 a 409.

  • Comma 933 LB26: collegamento del biometano alla rete del gas naturale

    Comma 933 LB26: collegamento del biometano alla rete del gas naturale

    Comma 933 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    933. L’ articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , è sostituito dal seguente: «Art. 20. – (Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale) – 1. Le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti (ARERA). 2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ARERA aggiorna la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ai sensi del comma 1. 3. Gli atti di regolazione di cui al comma 2, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di gas: a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l’odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l’immissione nelle reti; b) prevedono la realizzazione, anche congiunta fra diversi operatori se ritenuto maggiormente efficiente sotto il profilo tecnico ovvero economico, dei necessari interventi di potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione, tramite l’impiego di tecnologie per il superamento degli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti per favorire un ampio utilizzo del biometano; a tal fine, l’allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano di cui al comma 1 dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza, fermo restando che i costi associati allo sviluppo e all’adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete; c) definiscono le modalità di ripartizione dei costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle opere di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete gas; le modalità di ripartizione, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente traggono dalle connessioni; d) stabiliscono, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), che una quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di trasporto o di distribuzione e al 100 per cento dei costi relativi ai sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi degli investimenti di connessione ricada in capo ai produttori; e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano; f) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l’espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l’individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento; g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia; h) definiscono un assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualità funzionale a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare, garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione; i) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l’allacciamento di nuovi impianti; l) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa ARERA, vincolanti fra le parti; m) stabiliscono le misure necessarie affinchè l’imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sia improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale».

  • Art. 144 Codice Civile: Indirizzo della vita familiare e residen

    Art. 144 Codice Civile: Indirizzo della vita familiare e residen

    Art. 144 c.c. – Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

    A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato .

  • Art. 41 Reg. (UE) 2024/1689 – Specifiche comuni

    Art. 41 Reg. (UE) 2024/1689 – Specifiche comuni

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per i requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo o, se del caso, per gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a) a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n, 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per i requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo, o ove applicabile, per gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, e: i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione; o ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non vengono presentate entro il termine fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n, 1025/2012; o iii) le pertinenti norme armonizzate non tengono sufficientemente conto delle preoccupazioni in materia di diritti fondamentali; o iv) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione; o ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non vengono presentate entro il termine fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n, 1025/2012; o iii) le pertinenti norme armonizzate non tengono sufficientemente conto delle preoccupazioni in materia di diritti fondamentali; o iv) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

    i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione; o

    ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non vengono presentate entro il termine fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n, 1025/2012; o

    iii) le pertinenti norme armonizzate non tengono sufficientemente conto delle preoccupazioni in materia di diritti fondamentali; o

    iv) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

    b) nessun riferimento a norme armonizzate, che contemplino i requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo o, ove applicabile, gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente al regolamento (UE) n, 1025/2012 e non si prevede che un tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole.

    Nel redigere le specifiche comuni, la Commissione consulta il forum consultivo di cui all'articolo 67. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

    2. Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n, 1025/2012 del fatto che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3. I sistemi di IA ad alto rischio o i modelli di IA per finalità generali conformi alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1, o a parti di tali specifiche, si presumono conformi ai requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo o, ove applicabile, agli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3 nella misura in cui tali requisiti o tali obblighi sono contemplati da tali specifiche comuni.

    4. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un organismo europeo di normazione e proposta alla Commissione per la pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n, 1025/2012. Quando un riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 o le parti di tali atti che riguardano gli stessi requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo o, ove applicabile, gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3.

    5. Qualora non rispettino le specifiche comuni di cui al paragrafo 1, i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio o di modelli di IA per finalità generali adottano soluzioni tecniche debitamente motivate che soddisfano i requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo o, ove applicabile, gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, a un livello almeno equivalente.

    6. Se uno Stato membro ritiene che una specifica comune non soddisfi interamente i requisiti di cui alla sezione 2 o, ove applicabile, non rispetti gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tali informazioni e, ove necessario, modifica l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune interessata.

  • Art. 561 Codice della Navigazione – Privilegi sulle cose caricate

    Art. 561 Codice della Navigazione – Privilegi sulle cose caricate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono privilegiati sulle cose caricate: 1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione; 2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione; 3° le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni; 4° i crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate; 5° le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni contratte dal comandante sul carico nei casi previsti nell'articolo 307. I crediti indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli garantiti da pegno sulle cose caricate.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: maternita, paternita e congedi parentali

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Le lavoratrici del settore acconciatura ed estetica godono delle tutele di maternita previste dal D.Lgs. 151/2001, con astensione obbligatoria di 5 mesi e indennita INPS all’80%. Il congedo di paternita obbligatorio e di 10 giorni. Il congedo parentale facoltativo puo essere fruito da entrambi i genitori fino ai 12 anni del figlio. Le microimprese artigiane devono rispettare tutte le tutele.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Maternita, paternita e congedi – quadro normativo 2026
    Istituto Durata Indennita INPS
    Congedo di maternita obbligatorio 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto, o 1+4) 80% della retribuzione media giornaliera
    Congedo di paternita obbligatorio 10 giorni (anche non continuativi) 100% della retribuzione media giornaliera
    Congedo parentale facoltativo (ogni genitore) Fino a 6 mesi ciascuno (max 10 mesi complessivi) 30% fino a 12 anni figlio; 80% per 1 mese aggiuntivo (riforma 2024)
    Riposi giornalieri (allattamento) 2 ore/giorno fino a 1 anno del figlio 100% a carico INPS
    Malattia del figlio (fino a 3 anni) Illimitata (senza indennita INPS)

    Congedo di maternita nel settore artigiano

    Le dipendenti di saloni di acconciatura e centri estetici artigiani hanno diritto al congedo di maternita obbligatorio di 5 mesi, ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (T.U. Maternita). L’astensione obbligatoria decorre di norma da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo; la lavoratrice puo optare per la flessibilita (1 mese prima + 4 dopo) con certificazione medica.

    Durante il congedo l’INPS eroga un’indennita pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Acconciatura ed Estetica non prevede in via generale un’integrazione al 100% da parte del datore (a differenza di alcuni CCNL industria), ma accordi aziendali o territoriali possono migliorare il trattamento.

    Congedo di paternita obbligatorio

    Dal 2022 il congedo di paternita obbligatorio e fissato dalla legge in 10 giorni lavorativi, usufruibili nei 5 mesi successivi alla nascita (o all’adozione), anche non continuativi. L’indennita e del 100% e a carico INPS. Il padre puo fruire di un giorno aggiuntivo in sostituzione della madre previo accordo.

    Nelle microimprese artigiane la gestione del congedo di paternita richiede spesso una riorganizzazione del lavoro. Il titolare non puo impedire al lavoratore di fruire del congedo ne richiedere la rinuncia.

    Congedo parentale facoltativo: diritti e indennita

    Dopo il congedo di maternita/paternita obbligatorio, entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale facoltativo: fino a 6 mesi ciascuno (con un massimo di 10 mesi complessivi per la coppia, elevabili in caso di monogenitore). Il congedo puo essere fruito fino ai 12 anni del figlio, in modo continuativo o frazionato (a giorni o a ore).

    La riforma del 2023 ha introdotto un mese aggiuntivo indennizzato all’80% per il padre o la madre (in alternativa) entro i 6 anni del figlio, in aggiunta ai periodi al 30%.

    Rischi specifici in gravidanza nel settore

    Per le lavoratrici in stato di gravidanza che operano in saloni di acconciatura o centri estetici si pone il tema dei rischi specifici del settore: esposizione a sostanze chimiche (coloranti, decoloranti, fissativi, solventi), posture prolungate in piedi, movimentazione di carichi. Il D.Lgs. 151/2001 prevede che il datore valuti questi rischi e adotti misure preventive: modifica delle mansioni, spostamento ad attivita di reception o supporto, o astensione anticipata dal lavoro su certificazione del medico competente.

    L’astensione anticipata durante la gravidanza (dal 7° mese di gestazione o in anticipo in caso di rischio accertato) e a carico INPS con la stessa indennita dell’80%.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo di paternita in un salone artigiano
    Tizio e acconciatore in un piccolo salone con 3 dipendenti. Alla nascita del figlio comunica al titolare la volonta di fruire dei 10 giorni di congedo di paternita obbligatorio. Il titolare e tenuto a concedere il congedo senza possibilita di rifiuto. L’indennita al 100% e a carico INPS: il datore la anticipa in busta paga e la recupera tramite conguaglio.
    Caia – Astensione anticipata per rischio chimico
    Caia e estetista al 5° mese di gravidanza e lavora quotidianamente con prodotti chimici per trattamenti corpo. Il medico competente aziendale certifica il rischio per la gestante. Caia ottiene l’astensione anticipata dal 5° mese anziche dal 7°: questi 2 mesi aggiuntivi sono coperti da indennita INPS all’80%, a pari condizioni del congedo ordinario.
    Sempronio (madre) – Congedo parentale frazionato
    La partner di Sempronio e estetista e, terminato il congedo di maternita obbligatorio, decide di fruire di 3 mesi di congedo parentale facoltativo entro il primo anno di vita del figlio. Nei mesi al 30% percepisce il 30% della retribuzione media giornaliera dall’INPS. Il mese aggiuntivo all’80% (riforma 2023) viene fruito nell’anno successivo, entro i 6 anni del figlio.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternita spettano a un'estetista?
    5 mesi di congedo obbligatorio (2 pre-parto + 3 post-parto, o 1+4 con flessibilita certificata), con indennita INPS all’80%. Il posto di lavoro e protetto durante e per 1 anno dalla nascita.
    Il CCNL Estetica integra l'indennita di maternita?
    Il CCNL artigiano del settore non prevede in via generale l’integrazione al 100% durante la maternita. Il trattamento standard e l’80% INPS. Accordi aziendali o territoriali possono migliorare il trattamento.
    Quanti giorni di paternita obbligatoria spettano?
    10 giorni lavorativi, da fruire entro 5 mesi dalla nascita, anche non consecutivi, con indennita al 100% a carico INPS.
    Fino a quando si puo usufruire del congedo parentale?
    Il congedo parentale facoltativo puo essere fruito fino ai 12 anni del figlio, per un massimo di 6 mesi per genitore (10 mesi complessivi per la coppia).
    Il datore puo licenziare una dipendente in gravidanza?
    No. La lavoratrice in stato di gravidanza e protetta da divieto assoluto di licenziamento dalla data di inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno di eta del figlio. Il licenziamento intimato in questo periodo e nullo.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, maturazione e destinazione e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 138 Codice Civile: Altre infrazioni

    Art. 138 Codice Civile: Altre infrazioni

    Art. 138 c.c. – Altre infrazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È punito con l’ammenda stabilita nell’art. 135 l’ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

  • Art. 18 D.Lgs. 171/2005 – Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all’estero

    Art. 18 D.Lgs. 171/2005 – Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all’estero

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta.

    2. L’elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell’ articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

    3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

    4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che intendono iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia. articolo precedente articolo successivo