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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La norma elenca cinque categorie di crediti privilegiati sulle cose caricate, con preferenza assoluta anche sul pegno eventualmente costituito su quelle cose.
  • Sono privilegiati in primo luogo le spese giudiziali nell'interesse comune dei creditori e i diritti doganali dovuti nel luogo di scaricazione.
  • Hanno preferenza le indennità di assistenza e salvataggio e i contributi per avarie comuni.
  • Sono privilegiati i crediti derivanti dal contratto di trasporto, incluse le spese di scaricazione e il fitto dei magazzini di deposito.
  • I crediti da obbligazioni contratte dal comandante sul carico ai sensi dell'art. 307 chiudono la graduatoria privilegiare.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 561 Codice della Navigazione — Privilegi sulle cose caricate

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Sono privilegiati sulle cose caricate: 1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione; 2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione; 3° le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni; 4° i crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate; 5° le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni contratte dal comandante sul carico nei casi previsti nell'articolo 307. I crediti indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli garantiti da pegno sulle cose caricate.

In sintesi

  • La norma elenca cinque categorie di crediti privilegiati sulle cose caricate, con preferenza assoluta anche sul pegno eventualmente costituito su quelle cose.
  • Sono privilegiati in primo luogo le spese giudiziali nell'interesse comune dei creditori e i diritti doganali dovuti nel luogo di scaricazione.
  • Hanno preferenza le indennità di assistenza e salvataggio e i contributi per avarie comuni.
  • Sono privilegiati i crediti derivanti dal contratto di trasporto, incluse le spese di scaricazione e il fitto dei magazzini di deposito.
  • I crediti da obbligazioni contratte dal comandante sul carico ai sensi dell'art. 307 chiudono la graduatoria privilegiare.
Collocazione sistematica e oggetto del privilegio

L'articolo 561 del Codice della navigazione apre la sezione III del Titolo dedicato ai privilegi marittimi, dedicata specificamente ai privilegi sulle cose caricate. Mentre gli artt. 552-560 disciplinavano i privilegi sulla nave (bene immobile registrato per il diritto della navigazione), gli artt. 561-564 regolano i privilegi che gravano sulle merci, i bagagli e ogni altro bene imbarcato. Si tratta di un sistema autonomo: diversi sono i crediti privilegiati, diversa la graduazione, diverso il termine di estinzione (art. 564). L'oggetto del privilegio è il carico nella sua accezione più ampia: merci, bagagli, contenitori e qualsiasi bene soggetto al trasporto marittimo.

Prima categoria: spese giudiziali e diritti doganali

Al primo posto nella graduatoria delle cose caricate si trovano le spese giudiziali dovute allo Stato o sostenute nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione. La preferenza assoluta di questa categoria è giustificata dal fatto che tali spese sono state sostenute proprio per rendere possibile il soddisfacimento degli altri creditori: sarebbe irrazionale che chi ha anticipato le spese per tutelare il carico fosse soddisfatto dopo gli altri creditori che di quelle spese hanno beneficiato. Immediatamente dopo si collocano i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione: si tratta delle imposte e dei tributi dovuti allo Stato per l'importazione o l'esportazione delle merci, la cui preferenza riflette l'interesse pubblico al soddisfacimento del credito tributario.

Seconda categoria: assistenza, salvataggio e avarie comuni

Il numero 3 privilegia le indennità e i compensi di assistenza e salvataggio e le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni. Per le indennità di salvataggio, la logica è analoga a quella già vista per i privilegi sulla nave: chi ha salvato il carico ha diritto a essere soddisfatto su quel carico prima degli altri creditori. Per le avarie comuni — istituto peculiare del diritto marittimo internazionale codificato nelle Regole di York-Anversa — la contribuzione è dovuta da tutti i caricatori in proporzione al valore del carico salvato: il privilegio garantisce che ciascun contributo possa essere recuperato direttamente sulle cose a cui si riferisce.

Terza categoria: crediti da contratto di trasporto

Il numero 4 privilegia i crediti derivanti dal contratto di trasporto marittimo, comprensivi delle spese di scaricazione e del fitto dei magazzini in cui le cose scaricate vengono depositate. Questi crediti — tipicamente il nolo dovuto al vettore, le spese di sbarco, il deposito portuale — sono privilegiati sulle cose che ne costituiscono l'oggetto del trasporto, in quanto il vettore (o il depositario) ha prestato il proprio servizio proprio in relazione a quelle cose. Il riferimento al «contratto di trasporto» deve essere inteso in senso ampio, includendo sia la polizza di carico sia il contratto di noleggio nella misura in cui ha per oggetto merci determinate. Il sistema si raccorda con la Convenzione di Bruxelles del 1924 sulle polizze di carico (c.d. Regole dell'Aja, poi Regole Aja-Visby con il Protocollo del 1968), che disciplina i diritti e le responsabilità del vettore marittimo in relazione alle merci imbarcate.

Quarta categoria: obbligazioni contratte dal comandante sul carico

L'ultima categoria comprende i crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comandante sul carico ai sensi dell'art. 307. Quest'ultima disposizione attribuisce al comandante il potere di contrarre obbligazioni sul carico in casi di necessità — tipicamente quando il proprietario delle merci non è raggiungibile e occorre far fronte a spese urgenti per la conservazione delle cose. I crediti così sorti sono privilegiati sulle cose stesse, a garanzia di chi ha contrattato con il comandante nella sua veste di rappresentante necessario del carico. La norma chiude la graduatoria con una clausola che rafforza l'intero sistema: tutti i crediti elencati nei numeri precedenti sono preferiti ai crediti garantiti da pegno sulle cose caricate. Il privilegio marittimo sulle merci, quindi, prevale anche su una garanzia reale costituita consensualmente.

Casi pratici

Caso 1: Diritti doganali e credito del vettore sulle merci

Tizio, vettore marittimo, vanta il nolo non pagato sulle merci di Caio, importatore. Le merci vengono sbarcate e l'Agenzia delle Dogane richiede il pagamento dei diritti doganali. In sede di riparto, i diritti doganali (n. 2) vengono soddisfatti per intero prima del credito di Tizio per il nolo (n. 4), indipendentemente dall'ammontare dei rispettivi crediti.

Caso 2: Soccorritore con diritto sulle merci salvate

Una nave in difficoltà è soccorsa da Sempronio che salva sia la nave che il carico. Le merci, di proprietà di Caio, vengono consegnate a destino. Il compenso di salvataggio di Sempronio (n. 3) gode di privilegio sulle merci salvate ed è preferito al credito vantato dal vettore per il nolo (n. 4), che deve attendere il soddisfacimento integrale del soccorritore.

Caso 3: Spese di conservazione contratte dal comandante

Durante il viaggio, il comandante contrae obbligazioni necessarie per la conservazione delle merci di Tizio (art. 307) con un fornitore portuale, Caio. Le merci arrivano a destinazione, ma Tizio non rimborsa Caio. Il credito di Caio è privilegiato ex art. 561 n. 5 sulle merci stesse, anche se Tizio avesse costituito un pegno su quelle merci a favore di Sempronio: il privilegio di Caio prevale sul pegno di Sempronio.

Domande frequenti

Quali crediti sono privilegiati sulle merci imbarcate?

Cinque categorie nell'ordine: spese giudiziali e atti conservativi, diritti doganali, indennità di salvataggio e contributi per avarie comuni, crediti da contratto di trasporto, obbligazioni contratte dal comandante sul carico ex art. 307.

Il privilegio marittimo sulle cose caricate prevale sul pegno?

Sì: tutti i crediti privilegiati elencati nell'art. 561 sono preferiti ai crediti garantiti da pegno sulle cose caricate, indipendentemente dalla data di costituzione del pegno.

Cosa sono le avarie comuni e perché sono privilegiate?

Le avarie comuni sono sacrifici volontari sopportati per salvare la spedizione (es. getto di merci in mare durante una tempesta): ogni caricatore deve contribuire in proporzione al valore del carico salvato, e tale contribuzione è garantita da un privilegio sulle cose.

Il nolo non pagato è privilegiato sulle merci trasportate?

Sì: i crediti derivanti dal contratto di trasporto, compreso il nolo, rientrano nel numero 4 dell'art. 561 e sono privilegiati sulle cose caricate, sebbene in posizione subordinata rispetto ai diritti doganali e alle indennità di salvataggio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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