Testo dell'articoloVigente
Art. 24 D.Lgs. 259/2003 – Consultazione dei soggetti interessati
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 23, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilità, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisce che nell’ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.
2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associano consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l’altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l’applicazione.
3. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell’articolo 98-quindecies comma 5. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La consultazione degli utenti finali: una garanzia specifica
L'art. 24 integra il meccanismo generale di consultazione dell'art. 23 con una previsione specifica per le questioni attinenti ai diritti degli utenti finali. Mentre l'art. 23 si riferisce a qualsiasi misura con impatto significativo sul mercato, l'art. 24 si concentra in modo particolare sulla consultazione di consumatori e utenti per le questioni che li riguardano direttamente. La distinzione è significativa: i consumatori non sono sempre in grado di partecipare alle consultazioni tecniche di mercato come fanno gli operatori, e il Codice riconosce questa asimmetria prevedendo meccanismi dedicati.
I soggetti da consultare (comma 1)
Il comma 1 elenca i soggetti che Ministero e AGCOM devono consultare per le questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori: gli utenti finali stessi, i consumatori, le associazioni dei consumatori e degli utenti (con menzione specifica degli utenti con disabilità), le aziende manifatturiere (rilevanti per le apparecchiature terminali e la compatibilità dei servizi) e le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica. Il comma prevede anche che Ministero e AGCOM istituiscano un meccanismo di consultazione pubblica che garantisca di tener conto degli interessi dei consumatori nelle decisioni sui diritti degli utenti finali.
I meccanismi di auto-regolamentazione (comma 2)
Il comma 2 apre alla co-regolazione e all'auto-regolamentazione: le parti interessate possono mettere a punto, su indirizzi del Ministero e di AGCOM, meccanismi che associano consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni. Questi meccanismi includono la possibilità di elaborare codici di condotta e norme di funzionamento volontari, concordati tra operatori e rappresentanti degli utenti. Si tratta di un modello di soft regulation in cui il settore si auto-disciplina con il supporto orientativo delle autorità.
La promozione della cooperazione per i contenuti legittimi (comma 3)
Il comma 3 ha una finalità diversa dalle previsioni precedenti: riguarda la cooperazione tra operatori di reti e servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su quelle reti. Ministero e AGCOM promuovono questa cooperazione per conseguire gli obiettivi di politica culturale e dei media: diversità culturale e linguistica, pluralismo dei media. La cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire ai sensi dell'art. 98-quindecies, comma 5.
Casi pratici
Caso 1: L'associazione di consumatori che partecipa alla consultazione sui contratti
AGCOM avvia una consultazione sulle condizioni contrattuali degli operatori di telefonia mobile. Un'associazione di consumatori raccoglie le segnalazioni dei propri iscritti e presenta osservazioni dettagliate nel periodo di consultazione, evidenziando pratiche scorrette in materia di variazioni unilaterali delle tariffe. L'art. 24, comma 1, impone ad AGCOM di tener conto del parere delle associazioni dei consumatori nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali: le osservazioni presentate devono essere considerate nel provvedimento finale.
Caso 2: Il codice di condotta volontario sulle pratiche commerciali sleali
Un gruppo di operatori mobili, su sollecitazione di AGCOM ai sensi dell'art. 24, comma 2, adotta un codice di condotta volontario che impone standard di trasparenza più elevati di quelli legali per la comunicazione delle variazioni tariffarie agli utenti. Il codice di condotta è elaborato in collaborazione con le associazioni dei consumatori e con il coordinamento di AGCOM. Questo tipo di co-regolazione permette di raggiungere risultati più rapidi di quelli ottenibili attraverso la regolamentazione formale.
Caso 3: La cooperazione per la lotta alla pirateria digitale
Il Ministero promuove, ai sensi dell'art. 24, comma 3, un tavolo di lavoro tra operatori di rete e titolari di diritti d'autore per sviluppare strumenti cooperativi di contrasto alla pirateria digitale. L'obiettivo è promuovere i contenuti legittimi sulle reti di comunicazione elettronica. Il tavolo elabora un protocollo volontario che impegna gli operatori a cooperare con i titolari di diritti e con l'Autorità per le comunicazioni per limitare la diffusione di contenuti piratati, nel rispetto della neutralità della rete garantita dal regolamento UE 2015/2120.
Domande frequenti
Quali associazioni di consumatori possono partecipare alle consultazioni AGCOM?
L'art. 24 non restringe la partecipazione a specifiche associazioni accreditate. Qualsiasi associazione dei consumatori e degli utenti, incluse quelle che rappresentano utenti con disabilità, può partecipare alle consultazioni pubblicando le proprie osservazioni nel termine previsto. Le associazioni maggiormente rappresentative tendono ad avere un peso maggiore nelle valutazioni dell'Autorità, ma il Codice non esclude formalmente nessun soggetto.
I codici di condotta volontari degli operatori sono vincolanti?
No, per definizione. I meccanismi di auto-regolamentazione del comma 2 sono strumenti volontari elaborati dagli stessi operatori (con il supporto orientativo delle autorità). La loro efficacia dipende dall'adesione volontaria e dai meccanismi di controllo interno che il settore si dà. Se però un operatore aderisce a un codice di condotta e poi lo viola, AGCOM può tener conto di questa circostanza nelle valutazioni sui contratti e sulle pratiche commerciali sleali.
Come si distingue la consultazione dell'art. 23 da quella dell'art. 24?
L'art. 23 disciplina la consultazione pubblica generale prima dell'adozione di misure con impatto significativo sul mercato: si applica a qualsiasi tipo di misura regolatoria e si rivolge a tutti i soggetti interessati. L'art. 24 è più specifico: riguarda le questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori, con una particolare attenzione a questi ultimi e alle loro associazioni. Le due procedure possono sovrapporsi per le misure che hanno impatto sia sul mercato tra operatori sia sui diritti degli utenti finali.
In che modo AGCOM promuove la partecipazione degli utenti con disabilità?
L'art. 24, comma 1, menziona espressamente gli utenti con disabilità tra i soggetti da consultare. AGCOM deve garantire che le proprie procedure di consultazione siano accessibili anche a questi utenti e alle loro associazioni rappresentative. In sede applicativa, AGCOM tiene conto degli specifici bisogni degli utenti con disabilità nelle delibere sui contratti di comunicazione elettronica e sugli obblighi degli operatori di garantire servizi equivalenti.