- L'art. 1 del TUA (D.Lgs. 504/1995) fissa l'ambito del testo unico: disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi di prodotti energetici, alcole, bevande alcoliche, energia elettrica e tabacchi lavorati.
- Definisce le figure soggettive chiave: depositario autorizzato, destinatario registrato, speditore registrato, speditore certificato, destinatario certificato e il soggetto obbligato accreditato (SOAC) nelle sue quattro articolazioni (PE, BA, T, GE).
- Chiarisce la distinzione fondamentale tra «regime sospensivo» — il regime fiscale che consente la circolazione dei prodotti senza che l'accisa sia ancora esigibile — e «immissione in consumo», evento che fa sorgere il debito d'imposta.
- Delimita il «territorio dello Stato» (Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno) e il «territorio dell'Unione europea», con indicazione delle esclusioni specifiche per ciascuno Stato membro.
- Richiama il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 (EMCS) e l'e-DAS per i movimenti in regime già immesso in consumo tra Stati membri.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1 D.Lgs. 504/1995 — Ambito applicativo e definizioni
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Il presente testo unico disciplina l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.
2. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) accisa: l’imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico; b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli preposti alla gestione dell’accisa sui prodotti energetici, sull’energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III. c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d’imposta non è stato ovvero è stato assolto; e) deposito fiscale: l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria; f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; f.1) soggetto obbligato accreditato (SOAC): il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell’accisa. In relazione al settore di attività in cui opera il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di: 1) SOAC-PE, soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke; 2) SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni; 3) SOAC-T, soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi; 4) SOAC-GE, soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell’energia elettrica; f-bis) prodotti non unionali: le merci definite all’articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione, d’ora in avanti indicato come CDU; g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d’imposta; h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 180; i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l’immissione di prodotti in libera pratica a norma dell’articolo 201 del CDU; i-bis) ingresso irregolare: l’ingresso nel territorio dell’Unione europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 201 del CDU e per i quali è sorta un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali; l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti dal territorio di un altro Stato membro o dal territorio dello Stato; m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall’Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell’immissione in libera pratica in conformità dell’articolo 201 del CDU,; m-bis) speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro; m-ter) destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato; n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa; n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico semplificato di cui all’ articolo 35 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019.
3. Ai fini dell’applicazione del presente testo unico: a) si intende per “territorio dello Stato”: il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno; b) si intende per territorio dell’Unione europea: il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a): 1) per la Repubblica francese: i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’ articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 2) per la Repubblica federale di Germania: l’isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; 3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland; 5) le isole Anglo-normanne; c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione: 1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania; 3) dell’isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord; 4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l’osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni; 5) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 1 L. 184/1983: Diritto del minore alla famiglia
- Art. 1 Reg. (UE) 2024/1689 — Oggetto
- Art. 1 Cod. Amb. — ambito di applicazione
- Art. 1 D.Lgs. 148/2015 — Lavoratori beneficiari
- Art. 1 L. 190/2012 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- Art. 1 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
Commento
Struttura e funzione dell'articolo
L'art. 1 del Testo unico delle accise svolge una duplice funzione: delimitare l'ambito oggettivo di applicazione del decreto e fissare il vocabolario tecnico-giuridico che percorre l'intero corpo normativo. Senza la padronanza delle definizioni qui contenute è impossibile interpretare correttamente le disposizioni operative — dalla circolazione in regime sospensivo alle sanzioni per deficienza nei depositi fiscali. La lettura integrale di questo articolo è dunque il punto di partenza obbligato per qualunque operatore del settore: raffinerie, distillerie, depositi fiscali, fornitori di energia elettrica, grossisti di tabacchi.
L'accisa e le altre imposizioni indirette: la distinzione di Titolo
Il comma 2, lettera a), definisce l'accisa come l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati. Questa definizione assume rilevanza sistematica perché distingue l'accisa in senso stretto dalle altre imposizioni indirette disciplinate dal Titolo III del TUA (imposta sul consumo di taluni prodotti non rientranti nelle categorie principali). La distinzione non è meramente classificatoria: incide sul regime procedurale, sulle modalità di accertamento e sulle sanzioni applicabili.
Il deposito fiscale e il depositario autorizzato
La lettera e) definisce il deposito fiscale come l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria (l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ADM). Il depositario autorizzato (lettera f) è il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale: è lui che presenta la garanzia, che risponde delle deficienze e delle irregolarità nella circolazione, che emette — attraverso il sistema EMCS — l'e-AD (documento amministrativo elettronico) per avviare la circolazione in sospensione. Il deposito fiscale è, dunque, il nucleo organizzativo dell'intero sistema accise: tutto ciò che avviene al suo interno è «fiscalmente protetto», nel senso che l'accisa non è ancora esigibile; solo l'uscita dal deposito verso il consumo finale o verso un soggetto non autorizzato al regime sospensivo fa sorgere l'obbligazione tributaria.
Il soggetto obbligato accreditato (SOAC)
La lettera f.1), introdotta con le riforme recenti, introduce il SOAC — soggetto obbligato accreditato — categoria che abilita l'operatore affidabile a beneficiare di semplificazioni procedurali (riduzione o esonero dalla garanzia, accesso agevolato ai regimi autorizzativi). Il SOAC si articola in quattro tipologie settoriali: SOAC-PE per i prodotti energetici (inclusi carbone, lignite e coke), SOAC-BA per le bevande alcoliche e l'alcole, SOAC-T per i tabacchi, SOAC-GE per il gas naturale e l'energia elettrica. L'ADM verifica l'affidabilità del richiedente prima di concedere la qualifica, che va rinnovata periodicamente. Per le imprese di medie e grandi dimensioni operanti in regime continuativo, ottenere la qualifica SOAC è spesso conveniente in termini di riduzione dei costi di compliance (minor garanzia da prestare) e di fluidità operativa.
Il regime sospensivo e l'e-AD
La lettera g) definisce il regime sospensivo come il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta. Il regime sospensivo è il cuore del sistema: consente agli operatori di spostare ingenti quantitativi di prodotti su tutto il territorio dell'Unione europea senza che l'accisa sia esigibile, a condizione che la circolazione avvenga tra soggetti autorizzati (depositari, destinatari registrati, speditori registrati) e sia coperta dall'e-AD emesso tramite il sistema EMCS (Energy Management and Control System, ora disciplinato dalla decisione UE 2020/263 richiamata alla lettera n). L'e-AD è il documento elettronico che «segue» il prodotto durante il trasporto: al momento della presa in carico da parte del destinatario, questi trasmette la nota di ricevimento che chiude ufficialmente la circolazione. La mancanza o l'irregolarità dell'e-AD configura una violazione sanzionata e può far sorgere l'obbligazione tributaria in capo al soggetto che deteneva il prodotto al momento dell'irregolarità.
Il territorio dello Stato e le esclusioni geografiche
Il comma 3 delimita con precisione il perimetro geografico di applicazione. Il «territorio dello Stato» corrisponde alla Repubblica italiana con l'esclusione del comune di Livigno, che gode di uno statuto di esenzione doganale e fiscale collegato alla sua posizione geografica. Il «territorio dell'Unione europea» esclude, tra gli altri, i territori d'oltremare francesi, l'isola di Helgoland e Busingen per la Germania, le isole Canarie, Ceuta e Melilla per la Spagna, le isole Åland per la Finlandia. Le operazioni in provenienza o a destinazione di San Marino sono assimilate al territorio italiano, con l'obbligo di perfezionamento presso gli uffici italiani secondo le disposizioni della Convenzione di amicizia del 1939. Queste specificità territoriali sono rilevanti per determinare se una spedizione rientra nel regime intracomunitario (con e-AD) o segue le procedure doganali ordinarie per i paesi terzi.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra "prodotto sottoposto ad accisa" e "prodotto assoggettato ad accisa"?
Il TUA distingue le due nozioni alla lettera c) e d) del comma 2: "prodotto sottoposto ad accisa" è quello al quale si applica il regime fiscale delle accise (indipendentemente dal fatto che il debito sia stato assolto); "prodotto soggetto ad accisa" è quello per cui l'accisa non è stata ancora pagata, mentre "prodotto assoggettato ad accisa" è quello per cui il debito d'imposta è stato regolarmente assolto. La distinzione rileva in sede di controllo: un prodotto assoggettato che circola tra privati non necessita di e-AD, ma deve essere accompagnato da un documento semplificato (e-DAS).
Il comune di Livigno è esonerato dall'accisa su tutti i prodotti?
Sì: il comune di Livigno è escluso dal "territorio dello Stato" ai fini del TUA (art. 1, comma 3, lettera a). Ciò significa che le operazioni che hanno come luogo di partenza o di destinazione Livigno non rientrano nel regime armonizzato delle accise comunitarie ma seguono le procedure doganali per i paesi terzi (o le specifiche convenzioni applicabili). Questa esclusione storica è collegata allo statuto di zona franca del comune, originariamente giustificato dall'isolamento geografico.
Cos'è il SOAC e quali vantaggi offre?
Il Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC) è la figura introdotta per consentire agli operatori affidabili del settore accise di beneficiare di semplificazioni procedurali: riduzione o esonero dalla garanzia, procedure autorizzative semplificate, corsie preferenziali nei controlli. L'ADM verifica preventivamente l'affidabilità del richiedente (storia di compliance, solidità finanziaria, struttura organizzativa). Esistono quattro tipologie: SOAC-PE (prodotti energetici), SOAC-BA (bevande alcoliche e alcole), SOAC-T (tabacchi), SOAC-GE (gas ed energia elettrica).
Qual è il ruolo del sistema EMCS (e-AD) nella circolazione in regime sospensivo?
Il sistema EMCS (Excise Movement and Control System), richiamato dall'art. 1 comma 2 lettera n) come "sistema informatizzato" di cui alla decisione UE 2020/263, è la piattaforma elettronica obbligatoria per tracciare la circolazione di prodotti in regime sospensivo tra Stati membri dell'UE. Il depositario mittente emette l'e-AD (documento amministrativo elettronico) prima della partenza; il destinatario conferma la ricezione con la nota di ricevimento. Senza e-AD validato, la circolazione è irregolare e fa sorgere l'obbligazione tributaria.
Le operazioni con San Marino seguono il regime comunitario o quello dei paesi terzi?
Secondo l'art. 1, comma 3, lettera c), numero 4), le operazioni in provenienza o a destinazione della Repubblica di San Marino sono considerate come provenienti dalla o destinate alla Repubblica italiana: si applicano quindi le norme nazionali italiane e le disposizioni della Convenzione di amicizia del 31 marzo 1939. In pratica, le spedizioni verso San Marino non richiedono l'e-AD comunitario ma devono essere perfezionate presso gli uffici doganali italiani competenti, con osservanza delle disposizioni finanziarie convenzionali.
Vedi anche