Testo dell'articoloVigente
Art. 38 DPR 230/2000 – Corrispondenza epistolare e telegrafica
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax.
2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.
3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.
5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.
6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.
7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, si applicano anche ai telegrammi e ai fax in arrivo.
9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato, per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.
10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la Corrispondenza è stata trattenuta.
11. Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.
In sintesi
Indice dei contenuti
La corrispondenza epistolare rappresenta uno dei diritti fondamentali che la persona detenuta conserva durante l'esecuzione della pena. Il carcere isola fisicamente, ma il diritto di comunicare con il mondo esterno - con i familiari, con il proprio difensore, con le istituzioni - è una delle garanzie che l'ordinamento penitenziario riconosce come irrinunciabili, pur ammettendo limitazioni calibrate sulla base di specifiche esigenze di sicurezza e di accertamento della verità. L'art. 38 del DPR 230/2000 è la norma regolamentare centrale in questo ambito: attua l'art. 18 L. 354/1975 e, per la parte relativa al controllo giudiziario, l'art. 18-ter della stessa legge, traducendo in regole operative concrete una delle tensioni più delicate del diritto penitenziario, quella tra libertà di comunicazione e sicurezza dell'istituto.
Il quadro costituzionale e convenzionale: artt. 15 e 13 Cost., art. 8 CEDU
La libertà di corrispondenza è tutelata dall'art. 15 Cost., che la dichiara inviolabile e ammette limitazioni solo «nei casi e modi stabiliti dalla legge» con «garanzie stabilite dalla legge» a protezione della segretezza. La detenzione non sospende questo diritto, né lo degrada a mera concessione amministrativa: il detenuto rimane titolare della libertà di corrispondenza, che può essere compressa solo nei limiti previsti dalla legge e sotto controllo giurisdizionale. L'art. 13 Cost. rafforza questa conclusione, confermando che qualsiasi limitazione della libertà personale - e la corrispondenza è espressione della libertà di pensiero e di relazione - deve essere presidiata da riserva di legge e riserva di giurisdizione. Sul piano convenzionale, l'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza) ha generato una copiosa giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha a più riprese sanzionato gli Stati per regimi di controllo della corrispondenza dei detenuti non sufficientemente ancorati alla legge e non sottoposti a controllo giurisdizionale effettivo. L'art. 38 del regolamento italiano è in larga misura il risultato del recepimento di questi standard convenzionali.
Il diritto alla corrispondenza: contenuto positivo e obbligo di fornitura dei mezzi
Il primo comma enuncia il diritto in termini positivi: i detenuti e gli internati «sono ammessi» a inviare e ricevere corrispondenza. Il secondo comma completa il quadro introducendo un obbligo prestazionale dell'amministrazione: chi non può provvedere a proprie spese riceve gratuitamente, ogni settimana, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria. Questa previsione è tutt'altro che marginale: essa traduce in obbligo concreto il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 co. 2 Cost.), impedendo che la condizione di indigenza privi il detenuto povero di un diritto che il detenuto abbiente esercita liberamente. Il terzo comma completa il sistema imponendo che presso lo spaccio dell'istituto siano sempre disponibili materiali di cancelleria per la corrispondenza. Il quarto comma introduce un obbligo di trasparenza sull'identità del mittente: il detenuto deve apporre nome e cognome sulla busta in partenza, il che evita l'utilizzo della corrispondenza per comunicazioni anonime potenzialmente illecite.
L'ispezione della busta: la distinzione fondamentale tra involucro e contenuto
Il quinto comma introduce una distinzione tecnica di importanza cruciale, che rispecchia la giurisprudenza costituzionale e convenzionale sulla materia. La corrispondenza in busta chiusa può essere ispezionata per verificare la presenza di «valori o altri oggetti non consentiti» - denaro, droga, strumenti atti ad offendere, sostanze pericolose - ma l'ispezione «deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto». In pratica, la busta può essere aperta alla presenza del detenuto per un controllo fisico del contenuto materiale, ma il testo della lettera non può essere letto dal personale dell'istituto senza un provvedimento giurisdizionale. Questa separazione tra ispezione fisica e controllo del testo scritto è il cuore della garanzia: la lettera è un documento riservato, il cui contenuto è protetto dalla libertà di corrispondenza ex art. 15 Cost. Il confine tra i due tipi di controllo è netto sul piano normativo, ma richiede una formazione specifica del personale per essere rispettato nella pratica quotidiana.
Il trattenimento per sospetto di contenuti illeciti: la riserva di giurisdizione
Il sesto comma disciplina l'ipotesi in cui la direzione nutra il sospetto che una lettera contenga «elementi di reato» o possa «determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza». In questo caso la direzione non può autonomamente aprire la lettera, leggerne il contenuto e deciderne il destino: deve trattenerla e segnalarla «immediatamente» al magistrato di sorveglianza (per i condannati e gli internati) o all'autorità giudiziaria che procede (per gli imputati prima della sentenza di primo grado). La distinzione tra i due referenti - magistrato di sorveglianza e giudice procedente - riflette il diverso status processuale del detenuto: il condannato è sotto la giurisdizione di sorveglianza, l'imputato rimane sotto quella del giudice del procedimento principale, che ha interesse a controllare le comunicazioni per ragioni probatorie. Il settimo comma specifica che l'inoltro o il trattenimento definitivo della corrispondenza spettano al magistrato o all'autorità giudiziaria procedente, non alla direzione. La direzione è l'organo di segnalazione e custodia temporanea, non l'organo decisionale: questa riserva di giurisdizione è il presidio fondamentale contro censure arbitrarie della corrispondenza.
L'informazione al detenuto: la garanzia della conoscibilità del provvedimento
Il decimo comma introduce un obbligo di comunicazione immediata al detenuto del fatto che la sua corrispondenza è stata trattenuta. Questa previsione ha una duplice funzione: consente al detenuto di sapere che una sua comunicazione non è pervenuta al destinatario (o che una comunicazione per lui è stata intercettata) e gli permette di attivare i rimedi previsti dall'ordinamento - il reclamo al magistrato di sorveglianza, l'istanza al proprio difensore, il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. L'assenza di questa comunicazione priverebbe il detenuto della possibilità di difendersi contro un provvedimento che comprime un suo diritto fondamentale, in violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 13 Cost.
Telegrammi, fax e corrispondenza telematica: estensione del regime
L'art. 38 estende le proprie garanzie ai telegrammi e ai fax in arrivo (ottavo comma) e prevede una procedura specifica per i telegrammi in partenza che la direzione ritenga non debbano essere inoltrati (nono comma): anche in questo caso la decisione definitiva spetta al magistrato di sorveglianza o all'autorità giudiziaria. La facoltà della direzione di consentire la ricezione di fax (primo comma) è dunque inquadrata in un sistema garantistico coerente. La questione della corrispondenza elettronica (email, messaggistica) non è direttamente disciplinata dall'art. 38, che fu redatto nel 2000 quando le tecnologie di comunicazione digitale non erano ancora diffuse nei contesti penitenziari: la materia è oggetto di sperimentazioni e circolari del DAP, in attesa di una disciplina organica.
La corrispondenza con gli organismi internazionali: il divieto assoluto di controllo
L'undicesimo comma introduce un'eccezione assoluta al regime di possibile controllo: la corrispondenza dei detenuti e degli internati indirizzata a «organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte» non può essere sottoposta ad alcun visto di controllo. La formula comprende in primo luogo la Corte europea dei diritti dell'uomo e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), il Comitato ONU contro la tortura (CAT) e il Comitato ONU dei diritti dell'uomo. La ratio è evidente: se la corrispondenza con questi organismi potesse essere controllata dall'autorità penitenziaria, il detenuto sarebbe esposto al rischio di ritorsioni o pressioni nell'esercizio del diritto di ricorso individuale, con il risultato di rendere illusoria la tutela internazionale. Si tratta di un divieto assoluto che non ammette deroghe nemmeno in presenza di concrete esigenze di sicurezza: in questo la norma italiana è particolarmente avanzata rispetto ad altri ordinamenti.
Regime speciale ex art. 41-bis: una disciplina separata
È importante segnalare che il regime di corrispondenza descritto dall'art. 38 si applica alla generalità dei detenuti. I detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis L. 354/1975 (regime di «carcere duro» per detenuti per reati di criminalità organizzata) sono soggetti a una disciplina della corrispondenza significativamente più restrittiva, che prevede il controllo sistematico della corrispondenza, con le garanzie giurisdizionali rafforzate previste dall'art. 41-bis stesso. Il detenuto che passa dal regime ordinario al regime speciale vede quindi ridursi drasticamente la libertà di corrispondenza, pur nel rispetto dei limiti costituzionali e convenzionali che la Corte costituzionale ha più volte ribadito.
Rimedi per le violazioni: il reclamo e il ricorso internazionale
Il detenuto che subisca una violazione delle garanzie dell'art. 38 - lettere lette senza provvedimento giurisdizionale, trattenimento senza immediata comunicazione, mancata informazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria - può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 L. 354/1975 e, in caso di risposta insoddisfacente, ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis. In presenza di violazioni sistematiche, il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 8 CEDU rappresenta lo strumento di ultima istanza. La giurisprudenza di Strasburgo ha sviluppato un corpus normativo articolato sulla corrispondenza dei detenuti, che funge da parametro interpretativo anche per l'applicazione interna dell'art. 38 del regolamento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un agente di polizia penitenziaria può leggere le lettere di un detenuto?
No. L'art. 38 co. 5 prevede che l'ispezione della corrispondenza in busta chiusa avvenga per verificare la presenza di oggetti non consentiti, con modalità che escludano il controllo sullo scritto. Solo il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente può disporre il visto di controllo sul contenuto, ai sensi dei commi 6 e 7. Il personale dell'istituto che legga la corrispondenza senza autorizzazione giurisdizionale commette una violazione dell'art. 15 Cost. e potrebbe incorrere in responsabilità disciplinare e penale.
La corrispondenza con l'avvocato difensore è soggetta a controllo?
La corrispondenza con il difensore gode di una tutela rafforzata, riconducibile al diritto di difesa (art. 24 Cost.) e al principio del segreto professionale. Sebbene l'art. 38 non distingua esplicitamente la corrispondenza con il difensore, l'interpretazione sistematica e la giurisprudenza convenzionale convergono nel ritenere che il controllo del contenuto di tale corrispondenza sia consentito solo in presenza di fondati motivi e con provvedimento giurisdizionale motivato.
Con quali organismi internazionali la corrispondenza è assolutamente libera da controlli?
L'art. 38 co. 11 esclude dal controllo la corrispondenza con organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti umani di cui l'Italia fa parte. Rientrano in questa categoria la Corte europea dei diritti dell'uomo, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), il Comitato ONU contro la tortura (CAT) e altri organi convenzionali. Il divieto è assoluto e non conosce eccezioni nemmeno per i detenuti in regime speciale.
Cosa può fare il detenuto se la direzione non lo informa che la sua lettera è stata trattenuta?
L'art. 38 co. 10 impone alla direzione di informare immediatamente il detenuto del trattenimento della corrispondenza. L'omissione è una violazione del regolamento che lede il diritto del detenuto a conoscere i provvedimenti che lo riguardano e ad attivarsi per la sua difesa. Il detenuto può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 L. 354/1975, che può ordinare alla direzione di ottemperare.
Il regime di controllo della corrispondenza è uguale per tutti i detenuti?
No. L'art. 38 si applica alla generalità dei detenuti ed è già sufficientemente garantito. I detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis L. 354/1975 (per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso) sono soggetti a controllo sistematico della corrispondenza, con garanzie giurisdizionali specifiche. L'art. 41-bis costituisce una disciplina derogatoria e autonoma rispetto all'art. 38 del regolamento.