Comma 616 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Provvedimenti dei Commissari straordinari e degli USR ex comma 618 per definire criteri di concessione, modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell’incremento, monitoraggio e revoca. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell’articolo 67-ter del , convertito, con modificazioni, dalla , ciascuno perdecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 legge 7 agosto 2012, n. 134 il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell’allegato VI alla presente legge. L’incremento di cui al primo periodo è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 legge 11 aprile . Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme2023, n. 38 urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l’anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.
Norme modificate da questi commi
- Art. 119 Costituzione (comma 616): Interventi speciali perequativi per territori colpiti da calamità
- Art. 118 Costituzione (comma 616): Principio di sussidiarietà nelle competenze attribuite a Commissari e USR
- Art. 31 DPR 380/01 Edilizia (comma 616): Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ed esclusione dal contributo
- Art. 36 DPR 380/01 Edilizia (comma 616): Accertamento di conformità come sanatoria ammessa
- Art. 88 TUIR (comma 616): Regime fiscale contributi in conto capitale per imprese (rateizzazione)
- Art. 4 TUIVA (comma 616): Soggettività IVA enti pubblici nei rapporti con imprese di ricostruzione
- Art. 32 DPR 600/73 Accertamento (comma 616): Controlli sui contributi pubblici percepiti dai beneficiari
- Art. 43 DPR 600/73 Accertamento (comma 616): Termini di accertamento sui contributi percepiti
In sintesi
Inquadramento generale
Il comma 616 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce una misura di copertura per le spese di ricostruzione rimaste a carico dei privati beneficiari nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (terremoto dell'Aquila, sismi del Centro Italia 2016-2017, Ischia 2017, e successivi). La norma risponde a una specifica esigenza emersa nel 2023-2024: numerosi cantieri di ricostruzione, finanziati attraverso il meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura ex articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, non sono stati completati per impossibilità di cedere i crediti maturati, lasciando i beneficiari esposti per le quote eccedenti il contributo concedibile.
Soggetti competenti all'erogazione
L'incremento è concesso dai Commissari straordinari espressamente incaricati e dagli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza. Si tratta dunque di un sistema decentrato di gestione, che riconosce la specificità territoriale di ciascun cratere e la diversa struttura organizzativa delle ricostruzioni: USR per L'Aquila e Centro Italia, Commissario straordinario per Ischia, ecc. La norma rispetta il principio di sussidiarietà ex articolo 118 della Costituzione, attribuendo le competenze al livello più vicino al territorio.
Presupposti e limiti dell'incremento
L'incremento copre le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi. La data limite del 31 dicembre 2024 è importante: non si tratta di una misura aperta a nuove istanze, ma di un meccanismo di chiusura per le pratiche già in essere. La norma colma il vuoto creato dalle difficoltà del mercato della cessione del credito post-2023, quando le restrizioni introdotte dal D.L. 11/2023 hanno reso non monetizzabili numerosi crediti fiscali maturati da imprese edili e proprietari.
Esclusione per abusi edilizi
La norma esclude espressamente dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria. Questa previsione si raccorda con il T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001), in particolare con gli articoli 31 (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire) e 36 (accertamento di conformità). Per le aree vincolate paesaggisticamente, rileva l'articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) sulle sanzioni e sulle ipotesi residuali di sanatoria paesaggistica. Il professionista deve verificare lo stato urbanistico-edilizio dell'immobile prima di presentare istanza, per evitare il diniego del contributo o, peggio, la revoca per dichiarazioni mendaci ex articolo 76 del D.P.R. 445/2000.
Profili contabili per i Commissari e gli USR
L'autorizzazione di spesa è pluriennale: 251,71 milioni di euro per il 2027 e 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, per un totale complessivo di circa 1,62 miliardi di euro. Le risorse confluiscono nelle contabilità speciali dei Commissari e degli USR competenti, in coerenza con la prassi già consolidata. Le erogazioni ai beneficiari privati avvengono per stati di avanzamento dei lavori, secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti attuativi del comma 618 (di cui il presente comma costituisce il presupposto sostanziale).
Profili fiscali per i privati beneficiari
L'incremento del contributo, ove erogato a persone fisiche non imprenditori per il ripristino di immobili residenziali danneggiati dal sisma, non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF, in coerenza con l'orientamento consolidato sulla qualificazione delle somme erogate a copertura di perdite patrimoniali. Non rientra in alcuna categoria reddituale ex articolo 6 TUIR. Per le imprese che hanno ricevuto incarichi dai privati beneficiari e che avevano accettato la cessione del credito, la riallocazione richiede attenzione: l'incremento del contributo va a sostituire il flusso atteso dalla monetizzazione del credito ex articolo 121 D.L. 34/2020. Le imprese dovranno quindi rivedere la qualificazione contabile delle posizioni già iscritte (crediti tributari) e valutare eventuali rettifiche per riconciliarsi con i nuovi flussi.
Aliquote IVA applicabili
Le prestazioni edilizie rese in esecuzione degli interventi di ricostruzione godono delle aliquote IVA agevolate previste dalla Tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972: 10 per cento per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, su immobili a prevalente destinazione abitativa privata; 4 per cento per la costruzione di prima casa non di lusso (numero 39 della Tabella A, parte II). Per i beni significativi (caldaie, ascensori, infissi, sanitari, rubinetterie, impianti di sicurezza) si applica la disciplina dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 488/1999.
Profili di accertamento e controlli
I beneficiari dell'incremento sono soggetti ai controlli ex articolo 32 D.P.R. 600/1973 sulla corretta percezione del contributo. La documentazione deve attestare: (a) la presentazione tempestiva dell'istanza entro il 31 dicembre 2024; (b) l'esercizio dell'opzione per cessione del credito o sconto in fattura ex articolo 2 D.L. 11/2023; (c) il mancato completamento delle opere come conseguenza diretta delle difficoltà del mercato dei crediti; (d) il rispetto delle norme urbanistico-edilizie. La conservazione della documentazione è raccomandata fino al termine di accertamento ex articolo 43 D.P.R. 600/1973.
Coordinamento con il regime di Superbonus e Sismabonus
Il comma 616 incide su una platea di beneficiari che, in numerosi casi, aveva utilizzato il Superbonus 110% o il Sismabonus (articolo 16, commi 1-bis e seguenti, del D.L. 63/2013) come strumento integrativo del contributo di ricostruzione. La sovrapposizione di due regimi (contributo commissariale + agevolazione fiscale) era stata disciplinata da circolari e provvedimenti specifici. Il professionista deve verificare che non vi sia duplicazione di copertura sulla medesima spesa: la regola del divieto di doppio finanziamento è principio generale dell'ordinamento, derivato dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato e ribadito dalla giurisprudenza amministrativa.
Profili di responsabilità per gli enti locali
Sebbene la gestione sia commissariale, i comuni del cratere svolgono funzioni istruttorie e di controllo edilizio. Eventuali certificazioni urbanistiche mendaci o omissioni nei controlli sui titoli edilizi possono comportare responsabilità disciplinare e civile dei funzionari, oltre che danno erariale ex articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (giurisdizione contabile della Corte dei conti). L'organo di revisione del comune, ai sensi dell'articolo 239 TUEL (D.Lgs. 267/2000), vigila sulla regolarità contabile delle operazioni che coinvolgono l'ente.
Coordinamento con il TUEL e ruolo degli enti locali
I comuni del cratere, pur non essendo titolari diretti delle risorse, svolgono attività istruttoria essenziale: rilasciano certificazioni urbanistico-edilizie, verificano la conformità dei titoli edilizi, accertano lo stato di avanzamento dei lavori per il rilascio delle abitabilità o agibilità finali. Tale attività rientra nelle funzioni fondamentali del Comune ai sensi dell'articolo 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in L. 122/2010, e nelle competenze in materia di pianificazione urbanistica ex articolo 13 della L. 17 agosto 1942, n. 1150. Il TUEL (D.Lgs. 267/2000) all'articolo 147 disciplina i controlli interni dell'ente: la regolarità degli atti istruttori è presidiata dal segretario comunale e dal responsabile del servizio competente. Una certificazione urbanistica errata o un'omessa verifica dei titoli edilizi può configurare responsabilità disciplinare e amministrativa del funzionario, oltre che danno erariale ex articolo 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20 (giurisdizione contabile della Corte dei conti). L'organo di revisione del Comune, ai sensi dell'articolo 239 TUEL, vigila sulla regolarità complessiva delle procedure che coinvolgono l'ente nei rapporti con il Commissario.
Profili processuali e contenzioso amministrativo
Le decisioni dei Commissari e degli USR sull'incremento del contributo (concessione, diniego, revoca) sono atti amministrativi impugnabili davanti al TAR competente per territorio, secondo la disciplina ordinaria del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Il termine per il ricorso è di 60 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto. La giurisprudenza amministrativa, in materia di ricostruzione post-sismica, ha sviluppato un orientamento favorevole alla trasparenza dei criteri di concessione e alla motivazione adeguata degli atti di diniego. Per il professionista che assiste il beneficiario, è importante presidiare i termini procedurali e conservare la documentazione necessaria al ricorso (istanza originaria, decreto di concessione iniziale, comunicazioni successive del Commissario, prova del credito non monetizzato). In casi di particolare urgenza può essere richiesta la sospensione cautelare ex articolo 55 del D.Lgs. 104/2010.
Conclusioni operative
Il comma 616 costituisce un intervento di chiusura sistematico per gestire le conseguenze del rallentamento del mercato della cessione del credito post-2023. Con una dotazione pluriennale di oltre 1,6 miliardi di euro distribuiti dal 2027 al 2036, la misura mira a completare effettivamente le ricostruzioni interrotte, salvaguardando i beneficiari da perdite patrimoniali per fatti non a loro imputabili. La progressività temporale riflette l'esigenza di un esame istruttorio caso per caso da parte dei Commissari e degli USR, secondo i criteri che saranno definiti con i provvedimenti attuativi previsti dal comma 618.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1: Tizio, proprietario di abitazione in comune capoluogo del cratere Centro Italia
Tizio è proprietario di un appartamento di 100 mq in un comune capoluogo (Caio Comune capoluogo) del cratere sismico Centro Italia, gravemente danneggiato dal sisma del 2016. Nel 2022 ha presentato istanza di contributo di ricostruzione, ottenendone concessione per 180.000 euro a fronte di costo stimato di 220.000 euro. La differenza di 40.000 euro è stata gestita attraverso il Superbonus 110% con cessione del credito alla banca convenzionata. Nel 2024, dopo aver pagato per stati di avanzamento, l'impresa esecutrice si è trovata con 25.000 euro di credito non monetizzabile per blocchi del mercato, lasciando il cantiere fermo all'80 per cento. Tizio aveva presentato istanza entro il 31 dicembre 2024, esercitando l'opzione per la cessione del credito ai sensi dell'articolo 2 D.L. 11/2023. Per effetto del comma 616 LB 2026, Tizio può presentare istanza di incremento del contributo all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente: l'incremento coprirà i 25.000 euro non monetizzati e consentirà il completamento del cantiere. Il professionista incaricato dovrà documentare lo stato di avanzamento al 31 dicembre 2024, il valore del credito incagliato, la conformità urbanistico-edilizia dell'immobile e l'assenza di doppio finanziamento. L'incremento, una volta erogato, non concorrerà al reddito IRPEF di Tizio e non farà emergere oneri tributari aggiuntivi.
Caso pratico 2: Sempronio, impresa edile beneficiaria su immobile strumentale a L'Aquila
Sempronio è titolare di una S.r.l. con sede operativa in un piccolo comune della provincia di L'Aquila (Tizio Comune medio), proprietaria di un capannone industriale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009. La S.r.l. ha ottenuto un contributo di ricostruzione di 350.000 euro, integrato con Sismabonus al 110 per cento per la quota sismica e con cessione del credito a istituto bancario. Nel 2024, a causa del blocco del mercato dei crediti, residuano 80.000 euro di credito non monetizzabile, mentre il cantiere è al 70 per cento. Sempronio aveva presentato istanza completa entro il 31 dicembre 2024. Per effetto del comma 616 LB 2026, la S.r.l. può chiedere l'incremento del contributo all'USR competente: ai fini IRES, l'incremento qualificato come contributo in conto capitale ex articolo 88, comma 3, TUIR è rateizzabile in cinque esercizi a partire dal 2027. Ai fini IVA, le prestazioni dell'impresa appaltatrice si applicano con aliquota del 10 per cento ex Tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972, trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia. Il professionista deve verificare attentamente lo stato urbanistico del capannone (eventuali ampliamenti, condoni, agibilità) prima di presentare l'istanza, ai sensi degli articoli 31 e 36 del T.U. Edilizia.
Domande frequenti
Chi può beneficiare dell'incremento del contributo?
Possono beneficiare dell'incremento i proprietari di unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza. È necessario che l'istanza per il contributo di ricostruzione sia stata presentata entro il 31 dicembre 2024 e che il beneficiario abbia esercitato l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 11/2023. L'incremento copre le spese eccedenti il contributo originariamente concedibile, rimaste a carico per il mancato completamento delle opere conseguente alle difficoltà del mercato dei crediti fiscali. Sono esclusi gli immobili abusivi, salvo intervenuta sanatoria.
Come si calcola l'importo dell'incremento?
Il calcolo dell'importo dipenderà dai provvedimenti attuativi adottati dai Commissari straordinari e dagli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), come previsto dal successivo comma 618. La regola base è che l'incremento copre la differenza fra il contributo originariamente concedibile e il costo effettivo degli interventi, fino a concorrenza del costo medesimo, nei limiti delle risorse disponibili: 251,71 mln per il 2027 e 152,11 mln per ciascuno degli anni 2028-2036. Il professionista dovrà ricostruire il piano economico-finanziario originario dell'intervento, gli importi già erogati a titolo di contributo, le spese effettivamente sostenute e documentate, e l'importo del credito non monetizzato per cui si chiede integrazione.
L'incremento è tassato come reddito?
Per le persone fisiche non imprenditori, l'incremento erogato per il ripristino dell'abitazione propria non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF: si tratta di somma destinata a copertura di perdita patrimoniale e non incremento reddituale, non rientrando in alcuna categoria reddituale di cui all'articolo 6 TUIR. Per le imprese (es. impresa edile che riceve l'incremento per il proprio capannone strumentale danneggiato), si applica il regime degli articoli 85 e 88 TUIR: contributo in conto capitale rateizzabile in cinque esercizi per ricostruzione di beni strumentali, contributo in conto esercizio se destinato a coprire costi di gestione. La documentazione va conservata fino al termine di accertamento ex articolo 43 D.P.R. 600/1973.
Cosa succede se l'immobile presenta un abuso edilizio?
Il comma 616 esclude espressamente l'unità immobiliare realizzata, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale. L'esclusione si applica anche agli abusi parziali (es. ampliamenti non autorizzati). L'unica eccezione è l'intervenuta sanatoria, da intendersi come accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 36 del T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001), o sanatoria paesaggistica ex articolo 167 del D.Lgs. 42/2004. Il professionista deve effettuare verifica documentale preventiva sui titoli edilizi (permessi di costruire, SCIA, CILA, agibilità) e sullo stato di conformità urbanistico-edilizio prima di assistere il cliente nell'istanza di incremento, per evitare dinieghi e responsabilità per dichiarazioni mendaci.
L'incremento è cumulabile con Superbonus o Sismabonus?
Il principio generale è il divieto di doppio finanziamento sulla medesima spesa, applicabile sia in ambito di aiuti di Stato (disciplina UE) sia in ambito nazionale. L'incremento del contributo di ricostruzione è pensato per coprire le spese rimaste a carico del beneficiario per il mancato perfezionamento della cessione del credito relativa a Superbonus o Sismabonus. Pertanto, sulle spese coperte dall'incremento non potranno operare ulteriori detrazioni edilizie. I provvedimenti attuativi del comma 618 chiariranno l'esatto coordinamento. Il professionista deve documentare con precisione le voci di spesa coperte da ciascun regime, separando le quote già agevolate fiscalmente da quelle integrate dall'incremento del contributo.