- I fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica (EMT), tutelati ai sensi dell'art. 7, par. 1, della Direttiva 2009/110/CE, devono rispettare due vincoli di investimento cumulativi.
- Almeno il 30% dei fondi deve essere sempre depositato in conti separati presso enti creditizi, garantendo immediata liquidità per i rimborsi.
- Il rimanente 70% deve essere investito in attività sicure e a basso rischio: strumenti finanziari altamente liquidi con rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi, conformi all'art. 38, par. 1, MiCA.
- Tutti gli investimenti devono essere denominati nella valuta ufficiale di riferimento del token, eliminando il rischio di cambio tra i fondi e le passività verso i possessori.
Testo dell'articoloVigente
Art. 54 Reg. (UE) 2023/1114 — Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
I fondi ricevuti dagli emittenti di token di moneta elettronica in cambio di token di moneta elettronica e tutelati conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE sono conformi ai requisiti seguenti:
a) almeno il 30 % dei fondi ricevuti è sempre depositato in conti separati presso enti creditizi;
b) i fondi ricevuti rimanenti sono investiti in attività sicure e a basso rischio che sono qualificabili come strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, del presente regolamento, e sono denominate nella valuta ufficiale di riferimento del token di moneta elettronica.
Stesso numero, altri codici
- Art. 54 D.Lgs. 504/1995 — Definizione di officina elettrica (Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 1 R.D.L. n. 533/1932 (*
- Articolo 54 L. 184/1983: Effetti della sentenza di revoca dell'adozione
- Art. 54 Reg. (UE) 2024/1689 — Rappresentanti autorizzati dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Art. 54 Cod. Amb. — definizioni
- Art. 54 D.Lgs. 159/2011 — Pagamento di crediti prededucibili
- Art. 54 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
Commento
Il contesto: tutela dei fondi degli EMT e coordinamento con la Direttiva E-Money
L'art. 54 del Regolamento MiCA stabilisce le regole di investimento per i fondi che gli emittenti di token di moneta elettronica (EMT) ricevono in cambio dei token emessi. Si tratta di uno degli articoli più tecnici del Titolo IV, strettamente connesso con la Direttiva 2009/110/CE sulla moneta elettronica (EMD2) e con le norme prudenziali del settore bancario.
Il presupposto applicativo è che i fondi ricevuti siano già «tutelati» ai sensi dell'art. 7, par. 1, della EMD2: quella disposizione impone agli istituti di moneta elettronica di salvaguardare i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica, o depositandoli in conto separato presso un ente creditizio o investendoli in attività sicure e liquide. L'art. 54 MiCA integra e sovrascrive parzialmente questa disciplina per gli EMT, aggiungendo un secondo livello di vincoli: non solo la salvaguardia generica, ma una ripartizione vincolante tra deposito bancario e investimento in strumenti qualificati.
Il vincolo del 30% in depositi bancari
La lettera a) dell'art. 54 impone che almeno il 30% dei fondi ricevuti sia «sempre» depositato in conti separati presso enti creditizi. Il termine «sempre» indica un vincolo continuo, non solo una soglia da rispettare a date periodiche: l'emittente deve monitorare costantemente la composizione dei fondi e ribilanciarla tempestivamente in caso di variazioni. I conti devono essere separati dal patrimonio proprio dell'emittente, in linea con il principio di segregazione già previsto dalla EMD2: in caso di insolvenza dell'emittente, i fondi segregati non entrano nella massa fallimentare ma sono restituiti ai possessori del token.
La soglia del 30% garantisce che una quota rilevante dei fondi sia immediatamente disponibile per far fronte a richieste di rimborso da parte dei possessori, anche in scenari di stress in cui il mercato degli strumenti finanziari sia illiquido. È una scelta di compromesso: un requisito del 100% di depositi bancari avrebbe eliminato ogni rischio di liquidità ma avrebbe anche azzerato i rendimenti dell'emittente e, di fatto, reso l'attività economicamente insostenibile.
Il vincolo del 70% in strumenti liquidi a basso rischio
La lettera b) consente di investire il residuo 70% (o meno, a seconda della quota effettivamente depositata in banca) in attività sicure e a basso rischio, definite come «strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi» conformi all'art. 38, par. 1, MiCA. Quest'ultima norma — che regola la riserva di attività degli ART — indica le tipologie di investimento ammissibili: essenzialmente depositi bancari, titoli di Stato dell'area euro con breve scadenza, strumenti del mercato monetario e quote di fondi monetari qualificati.
Il profilo di rischio richiesto è assimilabile a quello dei fondi monetari di tipo «standard» o CNAV (Constant Net Asset Value), caratterizzati da duration brevissima, alta liquidità e basso rischio di controparte. Investimenti in obbligazioni societarie, fondi azionari, criptovalute o strumenti derivati sono esclusi, anche se con rating elevato, perché la volatilità del loro valore di mercato è incompatibile con la funzione di riserva stabili a garanzia dei possessori del token.
Il vincolo della valuta di denominazione
Tutte le attività in cui sono investiti i fondi devono essere denominate nella valuta ufficiale di riferimento del token. Se un EMT è agganciato all'euro, i fondi devono essere investiti in attività denominate in euro; se il token fa riferimento alla sterlina, gli investimenti devono essere in sterline. Questo requisito elimina il rischio di cambio tra le attività di copertura e le passività dell'emittente verso i possessori: un EMT-EUR che investisse i fondi in dollari USA sarebbe esposto alla fluttuazione EUR/USD, con il rischio che il valore delle attività diventi insufficiente a soddisfare le richieste di rimborso in euro.
Coordinamento con la disciplina degli ART e con la EMD2
L'art. 54 si inserisce in un sistema di regole di salvaguardia più ampio. Per gli ART, la riserva di attività è disciplinata dall'art. 36, che prevede un regime più articolato (diversificazione del portafoglio, politiche di investimento, stress test). Per gli EMT, la norma è volutamente più semplice: la prossimità alla moneta elettronica tradizionale — già soggetta a un regime rodato di tutela dei fondi — consente di mantenere una struttura più snella, aggiungendo solo il requisito del 30% in deposito bancario rispetto alla disciplina generale della EMD2.
Va notato che gli EMT significativi — quelli che superano le soglie di rilevanza sistemica previste dall'art. 56 — sono assoggettati a requisiti aggiuntivi stabiliti dagli artt. 57 e 58, tra cui limitazioni all'importo di emissione e alla frequenza di utilizzo del token come mezzo di pagamento, al fine di preservare la sovranità monetaria della BCE e delle banche centrali nazionali.
Implicazioni operative per gli emittenti di EMT
Un emittente che voglia lanciare un EMT-EUR deve strutturare sin dall'avvio una funzione di gestione della liquidità dedicata. Il monitoraggio giornaliero del saldo dei fondi ricevuti, la quota depositata in banca e la composizione del portafoglio investito è operativamente complesso, specie in caso di rapida crescita del circolante. L'emittente deve anche dotarsi di procedure per il ribilanciamento tempestivo del portafoglio e per la segregazione delle somme ricevute, garantendo la tracciabilità contabile distinta dal patrimonio proprio. L'art. 54 non prevede margini di discrezionalità: qualsiasi scostamento dal 30% in depositi bancari configura una violazione, soggetta alle misure di vigilanza e alle sanzioni del Titolo VII.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa succede se i fondi depositati in banca scendono sotto il 30% a causa di movimenti di portafoglio?
L'art. 54 richiede che la quota del 30% sia mantenuta 'sempre'. Un calo temporaneo della quota bancaria — ad esempio per l'incasso di cedole investite in strumenti di mercato — costituisce una violazione. L'emittente deve dotarsi di procedure interne di monitoraggio continuo e di ribilanciamento automatico per ripristinare immediatamente la soglia, senza attendere la segnalazione periodica all'autorità.
Un EMT emesso da una banca è soggetto all'art. 54 o alle sole regole bancarie?
Anche gli enti creditizi che emettono EMT sono soggetti all'art. 54 MiCA, in quanto la norma si applica a tutti gli emittenti di EMT senza distinzione. Le regole bancarie (CRD/CRR) e l'art. 54 si applicano cumulativamente: la banca deve rispettare entrambe le discipline contemporaneamente.
I fondi ricevuti in cambio di EMT possono essere investiti in ETF monetari?
Dipende dalla struttura dell'ETF. Un ETF che investe esclusivamente in strumenti del mercato monetario conformi all'art. 38, par. 1, MiCA e denominati nella valuta di riferimento del token è teoricamente ammissibile. Tuttavia, la conformità concreta dipende dalla politica di investimento specifica del fondo e va valutata caso per caso, tenendo conto del rischio di concentrazione e del profilo di liquidità.
Come viene calcolato il 30% nel caso di importi dei fondi che variano continuamente durante la giornata?
Il Regolamento non specifica una metodologia di calcolo infragiornaliero. In attesa di indicazioni specifiche dagli RTS dell'ABE, la prassi prudenziale consiste nel calcolare il rapporto alla chiusura di ogni giornata operativa e nel mantenere un buffer interno superiore al minimo del 30% per assorbire le variazioni infra-giornaliere.
Un emittente di EMT può remunerare i possessori del token con i rendimenti generati dall'investimento dei fondi?
No. L'art. 50 MiCA vieta agli emittenti di EMT di concedere interessi ai possessori del token collegati alla durata del possesso. Il rendimento sugli investimenti dei fondi è trattenuto dall'emittente come componente del proprio modello di ricavo, ma non può essere traslato sui possessori sotto forma di interessi, anche indiretti.
Vedi anche