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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 595 disciplina la trattazione della causa davanti al comandante di porto, prevedendo una procedura semplificata e tendenzialmente concentrata in unica udienza.
  • Il comandante di porto deve tentare la conciliazione amichevole tra le parti prima di procedere nel merito.
  • Se ritiene di non avere competenza, lo dichiara con sentenza di incompetenza, previa verifica anche d'ufficio.
  • La trattazione si svolge senza formalità e il comandante dirige il procedimento istruttorio, potendo acquisire processi verbali di inchiesta formale e chiedere chiarimenti alle parti.
  • In caso di querela di falso incidentale su documento rilevante, il giudizio viene sospeso e le parti rimesse al tribunale per il relativo procedimento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 595 Codice della Navigazione — Trattazione della causa

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione, e, quando occorre, la procura, ovvero facendo redigere processo verbale della comparizione volontaria; possono altresì presentare la citazione e la procura al comandante di porto in udienza. Se alcuna delle parti citate non si costituisce e si ravvisano irregolarità nell'atto di citazione, ovvero se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse non è integro, il comandante di porto assegna, con ordinanza, alle parti un termine per provvedere, e fissa altra udienza di trattazione. Se tutte le parti citate si sono costituite e se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse è integro, il comandante di porto deve tentare di indurre le parti ad un amichevole componimento. Se il componimento non riesce, il comandante di porto verifica, a seconda dei casi, su istanza di parte o d'ufficio, la propria competenza e, se si ritiene incompetente, lo dichiara con sentenza. La trattazione si svolge, senza formalità e possibilmente in unica udienza, sotto la direzione del comandante di porto, il quale fissa le modalità di esperimento dei mezzi istruttori, dispone l'acquisizione agli atti dei processi verbali di sommarie indagini nonché dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale, e può chiedere in ogni momento chiarimenti alle parti, assegnando un termine per provvedervi. Se è stata proposta querela di falso in via incidentale, il comandante di porto, qualora ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti avanti il tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma del secondo comma dell'articolo 225 del codice di procedura civile.

Commento

La struttura della trattazione: informalità e concentrazione

L'art. 595 del Codice della navigazione rappresenta il cuore del procedimento davanti al comandante di porto, disciplinando in modo articolato le fasi della trattazione. La norma è costruita su due principi fondanti: l'informalità e la concentrazione. La trattazione si svolge 'senza formalità', il che significa che il comandante di porto gode di ampia discrezionalità nel dirigere l'udienza, senza vincoli rituali rigidi; al tempo stesso, essa deve svolgersi 'possibilmente in unica udienza', perseguendo l'obiettivo di definire la causa in tempi rapidi, coerentemente con le esigenze del commercio e della navigazione marittima.

La fase costitutiva e le irregolarità della citazione

La trattazione prende avvio dalla costituzione delle parti, che avviene mediante deposito in cancelleria della citazione e, quando occorre, della procura, oppure facendo redigere processo verbale della comparizione volontaria. Già in questa fase la norma distingue tra due situazioni. Se una delle parti citate non si costituisce e il comandante di porto ravvisa irregolarità nell'atto di citazione, oppure se il contraddittorio non è integro anche tra le parti comparite volontariamente, il comandante di porto assegna con ordinanza un termine per sanare i vizi e fissa una nuova udienza. Questa previsione garantisce che la prosecuzione del giudizio avvenga sempre in condizioni di regolarità formale e di effettiva garanzia del contraddittorio, anche a costo di un rinvio.

Il tentativo di conciliazione

Un elemento caratteristico del rito davanti al comandante di porto è il tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole, che deve essere esperito quando tutte le parti citate si sono costituite e il contraddittorio è integro. Il comandante di porto deve 'tentare di indurre le parti ad un amichevole componimento': si tratta di un dovere procedurale, non di una mera facoltà. Questo istituto riflette la tradizione della giurisdizione marittima, storicamente orientata alla composizione delle controversie tra armatori, naviganti e proprietari di carichi attraverso strumenti extragiudiziali prima ancora che attraverso la sentenza. Se il componimento riesce, la causa si chiude senza necessità di sentenza; se non riesce, il procedimento prosegue con la verifica della competenza e la trattazione nel merito.

Verifica della competenza e incompetenza

Dopo il tentativo di conciliazione fallito, il comandante di porto verifica la propria competenza, su istanza di parte o d'ufficio, a seconda dei casi. Se si ritiene incompetente, lo dichiara con sentenza. Questa previsione si raccorda con l'art. 586 c.n., che consente il rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia in ogni stato e grado. La dichiarazione di incompetenza avviene sempre con sentenza, atto formale impugnabile, a differenza dei provvedimenti ordinatori che il comandante di porto emette con ordinanza.

La trattazione nel merito e l'istruzione probatoria

Se il comandante di porto si ritiene competente, procede alla trattazione nel merito sotto la propria direzione, fissando le modalità di esperimento dei mezzi istruttori. La norma prevede espressamente che il comandante possa acquisire agli atti i processi verbali di sommarie indagini nonché i processi verbali e le relazioni di inchiesta formale, documenti tipici dell'attività investigativa dell'autorità marittima a seguito di sinistri. Questa previsione è di grande rilievo pratico: le risultanze delle indagini marittime ufficiali possono essere utilizzate come prova nel giudizio civile davanti al comandante di porto, evitando duplicazioni di attività istruttoria. Il comandante può inoltre chiedere chiarimenti alle parti in ogni momento, assegnando un termine per fornirli.

La querela di falso incidentale

L'art. 595 regola infine una situazione processuale eccezionale: la proposizione di querela di falso in via incidentale su un documento rilevante per la decisione. In questo caso, il comandante di porto sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento, in quanto la querela di falso richiede un organo giudiziario dotato della pienezza dei poteri cognitivi e della competenza richiesta dall'ordinamento per questa gravosa questione. Il comandante di porto può anche disporre a norma dell'art. 225, secondo comma, c.p.c., ovvero adottare i provvedimenti cautelari necessari in pendenza della querela.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e Caio raggiungono una conciliazione all'udienza

Tizio e Caio si presentano entrambi davanti al comandante di porto per una controversia di risarcimento da sinistro marittimo. Prima di procedere nel merito, il comandante di porto, come previsto dall'art. 595 c.n., tenta la conciliazione amichevole: le parti, con la mediazione del comandante, trovano un accordo sul quantum del risarcimento e la causa si chiude senza necessità di sentenza, con verbale di conciliazione depositato in atti.

Caso 2: Caio propone querela di falso incidentale su un documento

Nel corso della trattazione davanti al comandante di porto, Caio afferma che il registro di bordo prodotto da Sempronio come prova del sinistro è stato falsificato. Poiché il documento è rilevante per la decisione, il comandante di porto sospende il giudizio ai sensi dell'art. 595 c.n. e rimette le parti davanti al tribunale competente per il procedimento di querela di falso, riservandosi di riprendere la trattazione all'esito di quel procedimento.

Caso 3: Sempronio sanare un vizio del contraddittorio prima della trattazione

Nel procedimento introdotto da Tizio contro Sempronio, la citazione risulta notificata a un indirizzo errato e Sempronio non si è costituito. Il comandante di porto, rilevata la nullità della notifica e la conseguente irregolarità del contraddittorio, emette ordinanza assegnando all'attore Tizio un termine per rinnovare la notifica e fissa una nuova udienza, così garantendo la regolarità del procedimento prima di procedere alla trattazione nel merito.

Domande frequenti

Il comandante di porto è obbligato a tentare la conciliazione tra le parti?

Sì. Quando tutte le parti citate si sono costituite e il contraddittorio è integro, il comandante di porto deve tentare la conciliazione amichevole prima di procedere nel merito (art. 595 c.n.).

La trattazione davanti al comandante di porto può richiedere più udienze?

In linea di principio, la trattazione deve svolgersi possibilmente in unica udienza; tuttavia se vi sono irregolarità o necessità istruttorie, il comandante di porto può fissare udienze successive.

Il comandante di porto può utilizzare come prove i verbali delle indagini marittime ufficiali?

Sì. L'art. 595 c.n. consente al comandante di porto di acquisire agli atti i processi verbali di sommarie indagini e le relazioni di inchiesta formale, che possono essere utilizzati come prova nel giudizio.

Cosa succede se viene proposta querela di falso incidentale su un documento?

Se il documento è rilevante per la decisione, il comandante di porto sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale competente per il procedimento di querela di falso (art. 595, ultimo comma, c.n.).

Il comandante di porto può chiedere chiarimenti alle parti durante la trattazione?

Sì, l'art. 595 c.n. conferisce al comandante di porto il potere di chiedere in ogni momento chiarimenti alle parti, assegnando un termine per rispondere, nell'ambito della direzione informale della trattazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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