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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 601 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pa Dipendenti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale di cui all’articolo 14-bis, , convertito, con modificazioni, dalla ,comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 legge 14 giugno 2019, n. 55 sono effettuati, limitatamente all’annualità 2026, in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo , e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti2001, n. 165 di cui agli , e .articoli 19 21 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

In sintesi

  • Prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2026 i contratti del personale ex art. 14-bis D.L. 32/2019 conv. L. 55/2019.
  • Deroga ai limiti temporali del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico pubblico impiego).
  • Deroga ai limiti degli artt. 19, 21 e 23 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act).
  • Deroga alla contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego, limitata al 2026.
  • Misura di continuità per personale a supporto delle attività collegate allo sblocca-cantieri.
Cosa stabilisce il comma 601

Il comma 601 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) consente la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2026, dei contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, c.d. «sblocca-cantieri»). La proroga opera in deroga ai limiti temporali del D.Lgs. 165/2001, della contrattazione collettiva del pubblico impiego e degli artt. 19, 21 e 23 del D.Lgs. 81/2015. La norma replica, per una distinta categoria di personale, lo schema già visto nel comma 586 della stessa legge di bilancio per il personale della ricostruzione sisma 2016.

Il D.L. 32/2019 (sblocca-cantieri) e l'art. 14-bis

Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è intervenuto in modo organico sul Codice dei contratti pubblici (allora D.Lgs. 50/2016, oggi sostituito dal D.Lgs. 36/2023) con l'obiettivo di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche e di superare alcuni blocchi procedurali. Tra le misure di rafforzamento amministrativo, l'articolo 14-bis (introdotto in sede di conversione) ha autorizzato l'assunzione di personale a tempo determinato per supportare specifiche strutture pubbliche impegnate nelle attività di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche. La proroga di tali contratti è stata via via disposta dalle leggi di bilancio successive, fino a quella in commento.

Le deroghe al D.Lgs. 165/2001

Il Testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) limita rigorosamente il ricorso ai contratti a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni. L'articolo 36 fissa il principio dell'assunzione con concorso e ammette i contratti a termine solo per esigenze straordinarie, con tetto di 36 mesi nell'arco quinquennale e con sanzioni dirigenziali in caso di abuso. La deroga del comma 601 supera tali limiti per il solo 2026 e per il personale ex art. 14-bis D.L. 32/2019, risolvendo per via legislativa la tensione fra fabbisogno operativo pluriennale e disciplina ordinaria restrittiva.

Le deroghe al D.Lgs. 81/2015

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act) disciplina il contratto a tempo determinato negli articoli 19-29. La deroga del comma 601 supera tre limiti chiave: l'articolo 19 sulla durata massima (24 mesi salvo causali per il superamento dei 12 mesi); l'articolo 21 sul numero massimo di proroghe (4 nell'arco dei 24 mesi); l'articolo 23 sul contingente percentuale (20% di rapporti a termine sull'organico). La sospensione di tali limiti per il personale ex art. 14-bis D.L. 32/2019, limitatamente al 2026, consente alle amministrazioni di mantenere in servizio il personale formato senza incorrere in vincoli quantitativi e qualitativi.

Deroga alla contrattazione collettiva

I CCNL del pubblico impiego prevedono spesso limiti aggiuntivi al ricorso ai contratti a termine, sotto forma di percentuali più stringenti, causali più restrittive o procedure di consultazione sindacale. Il comma 601 deroga anche a queste disposizioni per il solo 2026, consentendo proroghe e rinnovi anche oltre i limiti contrattuali. La deroga è legittima perché introdotta da norma di rango primario, che prevale sulla disciplina contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 165/2001.

La logica della proroga ripetuta

La proroga dei contratti ex art. 14-bis D.L. 32/2019 si è ripetuta di anno in anno dal 2019, con un pattern simile a quello del personale della ricostruzione sisma. La ratio è la persistenza del fabbisogno: le strutture beneficiarie continuano a svolgere attività strategiche legate alle infrastrutture, al PNRR e ai programmi di investimento pubblico, che richiedono personale tecnico specializzato. La precarietà di lungo periodo del rapporto è però oggetto di crescente attenzione, sia sotto il profilo del rispetto della clausola di non discriminazione (clausola 4 dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP del 18 marzo 1999, recepito dalla direttiva 1999/70/CE), sia sotto quello dell'eventuale risarcimento per equivalente in caso di abuso (Corte di Cassazione e Corte di Giustizia UE, giurisprudenza Mascolo).

Coordinamento con la disciplina dei contratti pubblici

Dal 1° luglio 2023 il Codice dei contratti pubblici è il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016. Il personale ex art. 14-bis D.L. 32/2019, anche se assunto sotto la vigenza del vecchio Codice, opera oggi sotto il nuovo quadro normativo. Le funzioni svolte (programmazione, progettazione, RUP, supporto tecnico-amministrativo) restano sostanzialmente le stesse, ma l'assetto procedurale è mutato. La proroga al 31/12/2026 deve quindi essere letta nel contesto di una continuità funzionale che attraversa il passaggio da un Codice all'altro.

Profilo costituzionale

Il principio del concorso pubblico (art. 97, c. 3, Cost.) impone che l'accesso ai pubblici impieghi avvenga di norma per concorso. Le proroghe ripetute di contratti a termine sono uno strumento che si pone in tensione con tale principio, ma sono ammesse dalla giurisprudenza costituzionale quando giustificate da esigenze oggettive di continuità del servizio (sent. n. 33/2019 e successive). La stabilizzazione del personale è possibile solo attraverso procedure concorsuali riservate o piani straordinari, come quelli previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Riforma Madia). In assenza di tali percorsi, la proroga continua a essere lo strumento praticato dal legislatore.

Impatto pratico

Per le amministrazioni interessate (in genere strutture centrali o di supporto a programmi infrastrutturali) la proroga garantisce continuità operativa nel 2026, evitando di perdere personale formato in fase di attuazione del PNRR e di altri programmi strategici. Per i lavoratori, garantisce un anno aggiuntivo di rapporto ma senza prospettive automatiche di stabilizzazione. La pianificazione di lungo periodo richiederebbe scelte politiche più coraggiose, vuoi in termini di piani di stabilizzazione, vuoi in termini di trasferimento delle funzioni a strutture stabili.

Domande frequenti

Quali contratti vengono prorogati dal comma 601?

Il comma 601 della Legge di Bilancio 2026 consente la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2026, dei contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, c.d. «sblocca-cantieri»). Si tratta di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato assunto da specifiche strutture pubbliche per supportare le attività di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche. La proroga è limitata al solo esercizio 2026 ed è uno strumento di continuità operativa per garantire la copertura di funzioni essenziali nell'attuale fase di attuazione del PNRR e dei programmi di investimento pubblico.

Cosa significano le deroghe al D.Lgs. 165/2001 e al D.Lgs. 81/2015?

La deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico del pubblico impiego) supera i limiti dell'articolo 36, che ammette i contratti a termine nelle PA solo per esigenze straordinarie e con tetto di 36 mesi nell'arco quinquennale. La deroga al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 supera tre limiti del Jobs Act: l'art. 19 sulla durata massima (24 mesi salvo causali); l'art. 21 sulle proroghe (massimo 4 nell'arco dei 24 mesi); l'art. 23 sul contingente percentuale (20%). Senza la deroga, le proroghe ripetute risulterebbero illegittime e i contratti non potrebbero proseguire. La deroga del comma 601 risolve la tensione per via legislativa, limitatamente al 2026 e per il personale ex art. 14-bis D.L. 32/2019.

I lavoratori coinvolti possono essere stabilizzati?

La stabilizzazione del personale a termine nelle pubbliche amministrazioni è possibile solo attraverso procedure concorsuali, eventualmente riservate, secondo le regole dell'articolo 35 D.Lgs. 165/2001 e dei piani straordinari di stabilizzazione (ad esempio art. 20 D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, c.d. Riforma Madia). Il principio costituzionale del concorso pubblico (art. 97, c. 3, Cost.) esclude la conversione automatica del contratto a termine in indeterminato anche in caso di reiterate proroghe. La giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità (Cassazione, sezioni unite) riconoscono al lavoratore, in caso di abuso accertato, un risarcimento per equivalente. La proroga del comma 601 è legittimata da legge e quindi non costituisce abuso di per sé, ma resta il tema strutturale della precarietà di lungo periodo.

Cosa cambia rispetto alle proroghe degli anni precedenti?

La struttura della proroga è sostanzialmente identica a quella adottata nelle leggi di bilancio precedenti (in particolare L. 207/2024 per il 2025 e leggi analoghe degli anni passati). Si tratta di una formula ormai consolidata: proroga limitata all'esercizio successivo, deroga ai tre principali plessi normativi (D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 81/2015, CCNL del pubblico impiego), nessuna prospettiva automatica di stabilizzazione. La ripetizione anno dopo anno produce un effetto di precarietà di lungo periodo, sebbene il legislatore continui a privilegiare lo strumento della proroga rispetto a soluzioni strutturali più impegnative. Per il 2026 la novità sostanziale è soltanto lo spostamento dell'orizzonte temporale al 31 dicembre 2026.

Cosa accade al 31 dicembre 2026 senza nuova proroga?

In assenza di una nuova proroga in legge di bilancio 2027, i contratti prorogati ai sensi del comma 601 cessano per scadenza del termine al 31 dicembre 2026. Le amministrazioni interessate dovrebbero in tal caso riassorbire le funzioni con personale a tempo indeterminato o ridurne l'ambito operativo, con possibili effetti negativi sulla continuità dei programmi infrastrutturali in corso. L'esperienza degli ultimi anni mostra però che il legislatore tende a intervenire con ulteriori proroghe in funzione del fabbisogno persistente. È però opportuno, per ragioni di buona amministrazione, che già nel 2026 si pianifichi una strategia di più lungo periodo, vuoi attraverso concorsi pubblici di stabilizzazione, vuoi attraverso il trasferimento progressivo delle funzioni a strutture ordinarie.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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