Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 203 TUF – Contratti a termine

    Art. 203 TUF – Contratti a termine

    Art. 203 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Contratti a termine

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall’articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l’ articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

    2. Per l’applicazione dell’ articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Nota all’art. 203: – Per il testo degli articoli 83 e 90 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all’art.

    57. – Il testo dell’ art. 76 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente: “Art. 76 (Contratto di borsa a termine). – Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, è risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.

  • Art. 23 L. 218/1995 – Capacità di agire delle persone fisiche

    Art. 23 L. 218/1995 – Capacità di agire delle persone fisiche

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.

    2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l’altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l’ha ignorata per sua colpa.

    3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l’atto è compiuto può invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell’autore dell’atto.

    4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, né agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l’atto è compiuto. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 283 LB 2026: riorganizzazione Dipartimento funzione pubblica

    Comma 283 LB 2026: riorganizzazione Dipartimento funzione pubblica

    Comma 283 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessario provvedimento di organizzazione della PCM per definire competenze e collocazione della nuova posizione dirigenziale generale. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    283. Al fine di garantire la programmazione e il coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di performance amministrativa, garantendo il consolidamento a lungo termine dei traguardi raggiunti con il PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell’ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo l’istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell’ articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui al primo periodo, la posizione dirigenziale di livello generale, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca è assegnata a supporto del capo del Dipartimento della funzione pubblica. La relativa posizione dirigenziale di livello generale può essere coperta anche in deroga ai limiti percentuali di cui all’ articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 316.171 nell’anno 2026 e di euro 313.671 annui a decorrere dall’anno 2027.

  • Art. 1276 Codice della Navigazione – Rimozione di cose sommerse

    Art. 1276 Codice della Navigazione – Rimozione di cose sommerse

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e aeromobili di cui agli articoli 72, 73, 729 si applicano anche nel caso in cui la sommersione o la caduta sia avvenuta in data anteriore all’entrata in vigore del codice.

  • Art. 6 L. 431/1998 – Rilascio degli immobili

    Art. 6 L. 431/1998 – Rilascio degli immobili

    Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

    1. Nei comuni indicati all’ articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all’articolo 2 della presente legge.

    3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pre- tore competente ai sensi dell’ articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell’ articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all’ articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell’esecuzione vale anche come autorizzazione all’ufficiale giudiziario a servirsi dell’assistenza della forza pubblica.

    4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pre- tore competente ai sensi dell’ articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma

    5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all’ articolo 618 del codice di procedura civile. 5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.

    6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all’articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all’effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell’ articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all’ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente; l’importo così determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell’ articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all’ articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978.

    7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.

  • Art. 34 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi operativi degli organismi notificati

    Art. 34 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi operativi degli organismi notificati

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Gli organismi notificati verificano la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio secondo le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 43.

    2. Gli organismi notificati evitano oneri inutili per i fornitori nello svolgimento delle loro attività e tengono debitamente conto delle dimensioni del fornitore, del settore in cui opera, della sua struttura e del grado di complessità del sistema di IA ad alto rischio interessato, in particolare al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le microimprese e le piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. L'organismo notificato rispetta tuttavia il grado di rigore e il livello di tutela necessari per la conformità del sistema di IA ad alto rischio rispetto ai requisiti del presente regolamento.

    3. Gli organismi notificati mettono a disposizione e trasmettono su richiesta tutta la documentazione pertinente, inclusa la documentazione del fornitore, all'autorità di notifica di cui all'articolo 28 per consentirle di svolgere le proprie attività di valutazione, designazione, notifica e monitoraggio e per agevolare la valutazione di cui alla presente sezione.

  • Art. 45 D.Lgs. 174/2016 – Rilevabilità e sanatoria della nullità

    Art. 45 D.Lgs. 174/2016 – Rilevabilità e sanatoria della nullità

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio.

    2. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.

    3. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

  • Comma 864 LB 2026: assunzioni Ente parco Gran Paradiso

    Comma 864 LB 2026: assunzioni Ente parco Gran Paradiso

    Comma 864 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    864. Per il triennio 2026-2028, l’Ente parco nazionale Gran Paradiso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028), è autorizzato, nell’ambito della vigente dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 833 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , ad assumere, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, n. 5 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 4 funzionari e 1 assistente, nonché 1 assistente del personale di sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell’Ente parco avvenute nell’anno 2025.

  • Art. 29-bis DPR 445/2000

    Art. 29-bis DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 1280 Codice della Navigazione – Iscrizione del personale della navigazione interna

    Art. 1280 Codice della Navigazione – Iscrizione del personale della navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Coloro che esercitano la professione della navigazione interna devono presentare all’ispettorato di porto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nelle matricole, corredata dai documenti stabiliti dal regolamento, nonché da una dichiarazione dell’armatore, nella quale sia attestato da quanto tempo il richiedente esercita alle sue dipendenze la professione anzidetta e con quali mansioni. Il richiedente stesso può altresì presentare analoghe dichiarazioni relative al servizio precedentemente prestato presso altri armatori. L’ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che lo abilita all’esercizio della navigazione interna. Il periodo di validità di tale certificato è stabilito dal ministro [per le comunicazioni] (1). (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Commi 343-345 LB 2026: riparto FSN e Piano salute mentale PANSM 2025-2030

    Commi 343-345 LB 2026: riparto FSN e Piano salute mentale PANSM 2025-2030

    Commi 343-345 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    343. Fermo restando quanto previsto dal comma 342, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340 sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell’anno di riferimento.

    344. Al fine di garantire gli obiettivi e le azioni strategiche di intervento previsti nel Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) necessari per potenziare e qualificare l’assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona, accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, a decorrere dall’anno 2026 una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2026, 85 milioni di euro per l’anno 2027, 90 milioni di euro per l’anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, è destinata all’implementazione e al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l’assistenza definite negli obiettivi del medesimo PANSM 2025-2030.

    345. Per il triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento degli importi di cui al comma 344 è destinata all’implementazione delle azioni di prevenzione per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM 2025-2030.

  • Art. 4 RD 12/1941 – Ordine giudiziario

    Art. 4 RD 12/1941 – Ordine giudiziario

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Ordine giudiziario. L’ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero. 110a Appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie. 110a Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell’ordine giudiziario. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario.