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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Autorizzata una spesa complessiva di 350 milioni di euro per interventi normativi in materia di mobilità.
  • Articolazione temporale: 200 milioni nel 2026 e 150 milioni nel 2027.
  • Il comma costituisce una dotazione finanziaria abilitante per successivi provvedimenti normativi del Governo o del Parlamento.
  • Nessun beneficiario, criterio di riparto o procedura specifica viene individuato direttamente dal comma 485.
  • L'efficacia operativa dipende da decreti o norme attuative non ancora emanati alla data di entrata in vigore.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 485 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 485 espressamente richiama «interventi normativi in materia di mobilità»: l’attivazione delle risorse presuppone l’emanazione di successivi provvedimenti (decreti-legge, decreti ministeriali) che individuino destinatari e modalità operative. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Per interventi normativi in materia di mobilità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 150 milioni di euro per l’anno 2027.

Natura del comma 485

Il comma 485 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) autorizza una spesa biennale di 350 milioni di euro (200 milioni nel 2026 e 150 milioni nel 2027) per «interventi normativi in materia di mobilità». Si tratta di una tipica disposizione di copertura prospettica: il legislatore destina risorse a un perimetro di intervento ampio (la mobilità), riservando a successivi atti normativi la definizione puntuale delle misure. La formula «interventi normativi» segnala con chiarezza che le risorse non sono immediatamente attivabili dai cittadini o dalle imprese ma servirà un provvedimento ulteriore (decreto-legge, decreto ministeriale, o norma di settore) per renderle operative.

Il perimetro «mobilità» nel sistema normativo

La nozione di mobilità abbraccia trasporto pubblico locale, mobilità sostenibile (incentivi a veicoli a basse emissioni, micromobilità, sharing), trasporto ferroviario passeggeri, viabilità e collegamenti, nonché aspetti contrattuali della mobilità del lavoro. La cornice di riferimento è dettata dal D.Lgs. 422/1997 per il TPL, dal D.Lgs. 50/2005 sulla sicurezza ferroviaria e dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) per l'affidamento di servizi e forniture. Senza decreto attuativo non è possibile determinare quale di questi versanti sarà alimentato dalla dotazione del comma 485.

Il modello di copertura prospettica

L'articolazione temporale (200 milioni nel 2026 e 150 milioni nel 2027) suggerisce un intervento di tipo emergenziale o di rilancio, non un finanziamento strutturale a regime. La quota maggiore concentrata nel primo anno è tipica di provvedimenti di sostegno a misure operative (ad esempio bonus all'acquisto, contributi a fondo perduto a operatori, incrementi tariffari calmierati) o di programmi di investimento la cui spesa cassa si manifesta prevalentemente all'avvio.

Rapporto con la riserva di legge e con l'art. 81 Cost.

La tecnica utilizzata dal legislatore di bilancio — stanziamento di risorse rinviando a successive norme di dettaglio — è pacificamente ammessa, purché il vincolo di destinazione sia sufficientemente determinato. Il riferimento generico a «interventi normativi in materia di mobilità» è vasto ma identifica un settore omogeneo, consentendo di superare il vaglio dell'art. 81 Cost. sulla copertura finanziaria. La Corte costituzionale, in materia di finanza pubblica, ammette autorizzazioni di spesa per finalità ampie quando l'importo è definito e la copertura puntuale (cfr. principio espresso in via generale dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 81).

Coordinamento con la disciplina degli appalti

Se le risorse saranno destinate ad acquisti di beni e servizi nel comparto trasporti (ad esempio convogli ferroviari, autobus, infrastrutture di ricarica), gli affidamenti dovranno passare attraverso le procedure del D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti (Regioni, agenzie del TPL, RFI, ANAS, gestori aeroportuali) dovranno rispettare i principi di concorrenza, trasparenza e proporzionalità sanciti dagli artt. 1-7 del Codice, oltre alle regole di programmazione triennale dell'art. 37 D.Lgs. 36/2023.

Profili regionali e art. 117 Cost.

La materia «mobilità» tocca più competenze. La sicurezza del trasporto e le grandi reti sono materia di legislazione esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. h) e i) Cost.); il governo del territorio e il TPL sono di legislazione concorrente o residuale regionale. La destinazione delle risorse dovrà quindi rispettare il riparto di competenze: usualmente le risorse statali per mobilità regionale transitano attraverso il sistema dei trasferimenti perequativi disciplinato dall'art. 119 Cost. e dai relativi decreti.

Profili IVA degli interventi attuativi

A seconda di come saranno strutturate le misure attuative, potranno applicarsi i regimi IVA del D.P.R. 633/1972. I trasferimenti tra enti pubblici sono fuori campo IVA ex art. 4. Gli acquisti di mezzi di trasporto pubblico sono soggetti ad aliquota ordinaria, salvo specifiche aliquote ridotte per veicoli adattati a persone con disabilità (art. 9, comma 1, n. 22, D.P.R. 633/1972 per i servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano).

Profili fiscali per le imprese del settore

Le imprese che dovessero ricevere contributi a fondo perduto a valle di decreti attuativi del comma 485 dovranno coordinare la rilevazione contabile con l'art. 88 TUIR (D.P.R. 917/1986) in tema di sopravvenienze attive, salvo che il decreto attuativo qualifichi diversamente il contributo (in conto capitale o in conto impianti, con conseguente correlazione agli ammortamenti). Per i contributi in conto esercizio si applica l'art. 85, comma 1, lett. h), TUIR sulla rilevanza come ricavi.

Profili per gli operatori del TPL

Aziende municipalizzate, agenzie regionali, consorzi e gestori privati di servizi TPL dovranno seguire la pubblicazione dei decreti attuativi per partecipare a eventuali bandi o ottenere assegnazioni. La logica delle leggi di bilancio degli ultimi anni in materia di mobilità ha privilegiato meccanismi di riparto regionalizzati, con quote modulate in base a popolazione, percorrenze e parco mezzi.

Conclusione

Il comma 485 è una norma abilitante che non produce effetti immediati. Le imprese del settore, gli enti locali e gli operatori della mobilità devono monitorare i provvedimenti attuativi che, presumibilmente, saranno emanati nel corso del 2026 mediante decreto-legge o decreti ministeriali. La cifra rilevante (350 milioni complessivi) e la concentrazione temporale lasciano intuire un intervento di natura strategica, ma la genericità del rinvio impone prudenza in sede di pianificazione di bilancio per gli operatori potenzialmente interessati.

Domande frequenti

Quando saranno effettivamente disponibili i 350 milioni del comma 485?

La disponibilità finanziaria decorre dal 2026 (200 milioni) e dal 2027 (150 milioni), ma l'erogazione concreta dipende dai provvedimenti normativi successivi che il comma 485 esplicitamente richiama. Il termine «interventi normativi in materia di mobilità» presuppone l'emanazione di norme attuative — decreti-legge, decreti ministeriali o disposizioni regionali finanziate con il fondo — che definiscano destinatari, criteri e procedure. Prima di tale emanazione non è possibile per imprese e cittadini accedere alle risorse. Tipicamente i tempi tra autorizzazione di bilancio e operatività concreta variano da pochi mesi a oltre un anno, in funzione della complessità della misura.

Quali aree della mobilità potrebbero essere finanziate dal comma 485?

La formulazione è volutamente ampia e copre potenzialmente trasporto pubblico locale, ferrovie regionali, mobilità sostenibile, incentivi a veicoli a basse emissioni, infrastrutture di ricarica elettrica e logistica urbana. Il riferimento esplicito a «interventi normativi» suggerisce misure che richiedono modifiche o integrazioni della disciplina vigente (es. D.Lgs. 422/1997 sul TPL, normativa sull'autotrasporto, regolamenti su micromobilità). Le scelte concrete saranno dei provvedimenti attuativi: storicamente, le risorse di analogo perimetro sono confluite in fondi gestiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riparti regionali.

Come si concilia il comma 485 con il riparto Stato-Regioni dell'art. 117 Cost.?

La mobilità tocca competenze diverse: le grandi reti e la sicurezza dei trasporti sono di competenza statale esclusiva (art. 117, secondo comma, lett. h) e i) Cost.), mentre il TPL e il governo del territorio rientrano nella competenza concorrente o residuale delle Regioni. La destinazione delle risorse del comma 485 dovrà rispettare tale riparto: le quote per il TPL e per interventi su mobilità locale saranno tipicamente trasferite alle Regioni con vincolo di destinazione, mentre gli interventi su infrastrutture nazionali (RFI, ANAS) saranno gestiti direttamente dallo Stato. L'art. 119 Cost. fornisce la cornice generale per i trasferimenti.

Le imprese che riceveranno contributi a valle del comma 485 come li tasseranno?

Il trattamento fiscale dipenderà dalla qualificazione che i decreti attuativi daranno al contributo. Se sarà contributo in conto esercizio, concorrerà al reddito d'impresa come ricavo ex art. 85, comma 1, lett. h), TUIR (D.P.R. 917/1986). Se sarà contributo in conto impianti, sarà correlato all'ammortamento dei beni acquistati con riduzione del costo deducibile o imputazione progressiva a conto economico. Per contributi in conto capitale si applica l'art. 88 TUIR sulle sopravvenienze attive con possibilità di rateizzazione fino a cinque esercizi. La fatturazione di acquisti di mezzi sconterà l'IVA ordinaria ai sensi del D.P.R. 633/1972.

Le risorse possono essere utilizzate per acquistare mezzi tramite gara?

Sì, se i decreti attuativi prevederanno acquisti di beni e servizi. In tal caso le stazioni appaltanti (Regioni, agenzie del TPL, RFI, gestori aeroportuali) dovranno seguire le procedure del D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici, con i principi di concorrenza, trasparenza e proporzionalità e con la programmazione triennale dell'art. 37. Per acquisti sotto soglia europea sono disponibili procedure semplificate. Vanno inoltre rispettati gli obblighi di pubblicità legale e di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010. Eventuali centrali di committenza (Consip, soggetti aggregatori regionali) possono semplificare gli acquisti aggregati.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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