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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Proroga al 31 dicembre 2026 dei commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del DL 228/2021 (conv. L. 15/2022).
  • Misure dedicate al supporto dei procedimenti amministrativi del Fondo complementare al PNRR per i territori sismici 2009 e 2016.
  • Limite di 0,9 milioni di euro per le finalità del comma 1 dell'art. 13-ter.
  • Limite di 2,5 milioni di euro per le finalità del comma 2 dell'art. 13-ter.
  • Autorizzata spesa complessiva pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 589 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le disposizioni di cui ai e commi 1 2 dell’articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre , convertito, con modificazioni, dalla , sono prorogate fino al 31 dicembre2021, n. 228 legge 25 febbraio 2022, n. 15 2026, rispettivamente nel limite di 0,9 milioni di euro per l’anno 2026, per le finalità del comma 1 dell’articolo 13-ter e di 2,5 milioni di euro per il medesimo anno 2026, per le finalità del comma 2 dell’articolo 13-ter. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l’anno 2026.

Quadro generale della disposizione

Il comma 589 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 estende fino al 31 dicembre 2026 le misure di supporto amministrativo previste dall'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Tali misure sono mirate ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (cratere aquilano) e del 2016 (Italia centrale) e servono ad assicurare assistenza tecnica e amministrativa nell'attuazione degli interventi finanziati con il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC).

La cornice del PNC e del PNRR

Il Fondo complementare al PNRR, istituito dall'articolo 1 del DL 6 maggio 2021, n. 59 (conv. L. 1° luglio 2021, n. 101), affianca il Piano nazionale di ripresa e resilienza con risorse nazionali destinate a interventi che, pur non rientrando nel perimetro Next Generation EU, ne condividono le finalità e le scadenze accelerate. Per i territori sismici l'efficienza dei procedimenti amministrativi è condizione strutturale per evitare disimpegni e perdita di risorse, ed è la ragione del supporto specifico.

Le due voci di spesa autorizzate

La proroga opera con due limiti di spesa distinti per il 2026: 0,9 milioni di euro per le finalità del comma 1 dell'articolo 13-ter (di norma, supporto tecnico-amministrativo per i Commissari e gli Uffici speciali della ricostruzione) e 2,5 milioni di euro per le finalità del comma 2 (in genere, contratti di lavoro flessibile e assunzioni a tempo determinato per rafforzare le strutture). La somma complessivamente autorizzata è pari a 3,4 milioni di euro per il 2026.

Implicazioni per gli enti destinatari

Beneficiari sono i Commissari straordinari per la ricostruzione, gli Uffici speciali (USR) e gli enti locali dei crateri sismici. La proroga consente di mantenere i contratti di supporto in essere e di programmare nuove attività coerenti con il cronoprogramma del PNC. Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) resta la cornice per gli affidamenti di servizi tecnici e di consulenza, mentre per i contratti di lavoro flessibile valgono le deroghe previste dalla normativa speciale sulla ricostruzione.

Profili contabili e fiscali

Le risorse trasferite agli enti operano come trasferimenti statali e seguono le regole generali della contabilità pubblica. Per i soggetti privati incaricati il corrispettivo per i servizi resi alla pubblica amministrazione è ordinariamente imponibile IVA secondo gli articoli 3 e seguenti del D.P.R. 633/1972 (TUIVA) e concorre al reddito secondo le regole proprie del soggetto percettore (artt. 53 e 109 TUIR). Le strutture commissariali devono garantire la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Coordinamento con il riparto di competenze

La materia tocca la competenza esclusiva statale in tema di protezione civile e di coordinamento dell'emergenza (art. 117, comma terzo, Cost., quale materia concorrente) e si appoggia ai trasferimenti speciali ex art. 119, quinto comma, Cost. La proroga non altera l'assetto delle competenze ma garantisce continuità di azione amministrativa.

Domande frequenti

Quali territori beneficiano della proroga del comma 589?

La proroga riguarda i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 (cratere aquilano) e del 2016-2017 (Italia centrale, con i quattro crateri di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). I beneficiari operativi sono in particolare i Commissari straordinari per la ricostruzione, gli Uffici speciali per la ricostruzione (USR) e gli enti locali del cratere, che utilizzano le risorse per assicurare il presidio tecnico-amministrativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con il Fondo complementare al PNRR. La continuità del supporto è ritenuta condizione essenziale per evitare ritardi e perdita di risorse.

Qual è la differenza tra Fondo complementare al PNRR e PNRR?

Il PNRR è finanziato con risorse europee Next Generation EU e segue le tempistiche e le regole stabilite dal Regolamento UE 2021/241. Il Fondo complementare al PNRR, istituito dall'articolo 1 del DL 59/2021 (conv. L. 101/2021), è invece interamente finanziato con risorse nazionali e copre interventi che condividono finalità e logica con il PNRR ma non rientrano nel suo perimetro europeo. Da ciò deriva che gli interventi del Fondo complementare non sono soggetti ai vincoli procedurali europei ma alle regole italiane, pur mantenendo la disciplina acceleratoria della ricostruzione.

Come sono ripartiti i 3,4 milioni di euro autorizzati?

Il comma 589 distingue due limiti di spesa per il 2026: 0,9 milioni di euro per le finalità del comma 1 dell'articolo 13-ter del DL 228/2021, di norma destinati al supporto tecnico-amministrativo strutturale; 2,5 milioni di euro per le finalità del comma 2 dello stesso articolo 13-ter, di norma destinati alle assunzioni a tempo determinato o ai contratti flessibili per rafforzare le strutture commissariali e gli USR. La spesa complessivamente autorizzata è pari a 3,4 milioni di euro per il solo anno 2026, senza pluriennalità.

Si applicano regole speciali sugli affidamenti di servizi?

Gli affidamenti restano disciplinati dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) ma le strutture commissariali della ricostruzione operano con poteri derogatori previsti dai decreti-legge sismi (DL 189/2016 per il sisma 2016 e provvedimenti speciali per il sisma 2009). Tali poteri consentono procedure semplificate, ferma restando la tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, la pubblicità ex D.Lgs. 33/2013 e i controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011. I servizi finanziati con il comma 589 seguono questo regime.

Cosa succede se le risorse non vengono spese nel 2026?

La disciplina non prevede espressamente nel comma 589 una clausola di revoca automatica, ma in via generale le risorse del Fondo complementare al PNRR e delle autorizzazioni di spesa correlate seguono il principio dell'annualità di bilancio (legge 31 dicembre 2009, n. 196). Eventuali economie possono essere riassegnate secondo le procedure ordinarie di bilancio o restare nel conto residui. Le strutture commissariali devono comunque rendicontare al MEF e alle competenti Commissioni parlamentari l'utilizzo effettivo delle risorse, secondo i flussi informativi consolidati sulla ricostruzione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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