Autore: Andrea Marton

  • Comma 57 LB26: DTA – inapplicabilità del regime di trasformazione

    Comma 57 LB26: DTA – inapplicabilità del regime di trasformazione

    Comma 57 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Banche Risparmio

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    57. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell’ articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 , non sono applicabili alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all’ articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 .

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    In caso di malattia il lavoratore del settore acconciatura ed estetica ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto e a un’integrazione economica che, sommata all’indennita INPS, garantisce la continuita di una parte della retribuzione. In caso di infortunio sul lavoro interviene l’INAIL. Il superamento del comporto puo portare al licenziamento.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e comporto – CCNL Acconciatura ed Estetica (valori indicativi)
    Periodo di assenza Trattamento economico A carico di
    1° – 3° giorno (carenza INPS) Integrazione contrattuale (variabile; verificare CCNL) Datore di lavoro
    Dal 4° al 20° giorno INPS 50% + integrazione datoriale fino al 100% (verificare) INPS + datore
    Dal 21° al 180° giorno INPS 66,67% + integrazione datoriale INPS + datore
    Periodo di comporto (1 anno) Conservazione del posto garantita
    Infortunio INAIL (dal 4° giorno) INAIL 60% (1°-90° giorno) poi 75% INAIL + eventuale integrazione datoriale

    I livelli di integrazione datoriale e la durata esatta del comporto variano in base all’anzianita di servizio e alla categoria contrattuale. Verificare le tavole specifiche del CCNL vigente.

    Obblighi del lavoratore in caso di malattia

    In caso di malattia il lavoratore e tenuto a comunicare l’assenza al datore di lavoro entro l’inizio del proprio orario di lavoro (o al piu presto) e a trasmettere il numero di protocollo del certificato medico telematico INPS (CML), che il medico di base trasmette direttamente all’INPS. Il datore puo richiedere la visita fiscale di controllo INPS.

    Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie di reperibilita (10-12 e 17-19) durante la malattia, salvo giustificato motivo. L’assenza alla visita fiscale senza giustificazione puo comportare la perdita parziale o totale dell’indennita INPS.

    Periodo di comporto: conservazione del posto

    Il periodo di comporto e il periodo massimo di assenza per malattia entro il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Superato tale periodo, il datore puo procedere al licenziamento per superamento del comporto, che non e considerato licenziamento disciplinare ma per impossibilita sopravvenuta della prestazione.

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica fissa il comporto in genere in 12 mesi nell’arco di 36 mesi consecutivi, con variazioni in base all’anzianita di servizio. Le assenze per malattia si sommano ai fini del calcolo del comporto.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    Per gli acconciatori e le estetiste esistono rischi professionali specifici: allergie e dermatiti da contatto con prodotti chimici (coloranti, decoloranti, solventi), problemi muscolo-scheletrici da posture prolungate, esposizione a vapori e sostanze chimiche. Queste condizioni possono configurare malattia professionale (a carico INAIL) se dimostrato il nesso con l’attivita lavorativa.

    In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore e coperto dall’assicurazione obbligatoria INAIL. Il datore deve denunciare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni). L’indennita INAIL parte dal 4° giorno di assenza.

    Integrazione economica durante la malattia

    L’indennita INPS da sola non copre la retribuzione piena: e pari al 50% per i primi 20 giorni e al 66,67% dal 21° giorno. Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede un’integrazione a carico del datore per portare il trattamento complessivo a percentuali piu elevate, variabili per anzianita di servizio. Per i lavoratori con maggiore anzianita l’integrazione puo avvicinarsi al 100% della retribuzione normale.

    I dettagli dell’integrazione (percentuali esatte e anzianita) sono disciplinati dalle tabelle specifiche del CCNL; e essenziale consultare il testo aggiornato del contratto.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia breve e visita fiscale
    Tizio, acconciatore al 3° livello, si ammala per 5 giorni. Comunica l’assenza al titolare il primo giorno e il medico trasmette il CML all’INPS. Il 3° giorno riceve la visita del medico fiscale INPS: e presente a casa e la visita si conclude senza rilievi. Dal 4° giorno percepisce l’indennita INPS al 50% integrata dal datore secondo le tabelle CCNL.
    Caia – Malattia lunga e rischio superamento comporto
    Caia si assenta per malattia cumulata (vari episodi) per 280 giorni in 3 anni. Il comporto contrattuale e di 12 mesi in 36 mesi: Caia non ha ancora superato il limite. Al 361° giorno cumulato il titolare potrebbe procedere al licenziamento per superamento del comporto, previa verifica del calcolo esatto con l’ente bilaterale o un consulente del lavoro.
    Sempronio – Dermatite da contatto come malattia professionale
    Sempronio sviluppa una grave dermatite alle mani dopo anni di esposizione ai coloranti. Il dermatologo certifica il nesso causale con l’attivita lavorativa. Sempronio presenta denuncia di malattia professionale all’INAIL. Se riconosciuta, ha diritto alle prestazioni INAIL (indennita, cure, eventuale rendita). Il datore non puo licenziarlo durante il periodo di inidoneita temporanea.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Estetica?
    Di norma 12 mesi nell’arco di 36 mesi consecutivi, con possibili variazioni per anzianita di servizio. Al superamento del comporto il datore puo licenziare il lavoratore.
    Il datore integra la malattia INPS?
    Si. Il CCNL prevede un’integrazione economica a carico del datore per i giorni di malattia, che si somma all’indennita INPS. Le percentuali variano per anzianita e durata dell’evento.
    Chi paga i primi 3 giorni di malattia (carenza)?
    L’INPS non corrisponde indennita per i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza). Il CCNL puo prevedere un’integrazione datoriale anche per questi giorni; verificare le tavole del contratto vigente.
    Le allergie professionali sono coperte dall'INAIL?
    Si, se dimostrato il nesso causale con l’attivita lavorativa. Le dermatiti da contatto con prodotti chimici utilizzati in acconciatura ed estetica sono tra le malattie professionali tabellate o extra-tabellate riconoscibili dall’INAIL.
    Posso essere licenziato durante la malattia?
    No, durante il periodo di comporto il datore non puo licenziare il lavoratore per malattia. Il licenziamento e possibile solo al superamento del periodo di comporto contrattualmente previsto.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, TFR, maturazione e destinazione e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 44 Reg. (UE) 2023/1114 – Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

    Art. 44 Reg. (UE) 2023/1114 – Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti richiedenti dei token collegati ad attività possono indicare nella loro domanda di autorizzazione a norma dell’articolo 18 o nella loro notifica a norma dell’articolo 17 che desiderano che i loro token collegati ad attività siano classificati come token collegati ad attività significativi. In tal caso, l’autorità competente notifica immediatamente tale richiesta dell’emittente richiedente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Affinché un token collegato ad attività sia classificato come significativo a norma del presente articolo, l’emittente richiedente del token collegato ad attività dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.

    2. Entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione contenente il suo parere, sulla base del programma operativo, circa il soddisfacimento o il probabile soddisfacimento di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del token collegato ad attività, e notifica tale progetto di decisione all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente richiedente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Le autorità competenti degli emittenti di tali token collegati ad attività, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

    3. L’ABE decide in via definitiva se classificare un token collegato ad attività come un token collegato ad attività significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente richiedente di tale token collegato ad attività e la rispettiva autorità competente.

    4. Se i token collegati ad attività sono stati classificati come significativi in conformità di una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza nei confronti degli emittenti di tali token collegati ad attività sono trasferite dall’autorità competente all’ABE alla data della decisione dell’autorità competente di concedere l’autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, o alla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: orario di lavoro, flessibilita e part-time

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede un orario normale di 40 ore settimanali. Nei saloni e centri estetici artigiani il part-time e molto diffuso, sia in forma orizzontale che verticale. Le ore straordinarie sono remunerate con maggiorazioni specifiche. La flessibilita oraria puo essere gestita con accordi individuali o aziendali nel rispetto dei limiti contrattuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Orario e straordinari – CCNL Acconciatura ed Estetica
    Istituto Disciplina contrattuale
    Orario normale 40 ore settimanali
    Limite giornaliero 8 ore (di norma)
    Straordinario diurno feriale Maggiorazione 25-30% (verificare testo vigente)
    Straordinario festivo o domenicale Maggiorazione 35-40%
    Straordinario notturno Maggiorazione 50%
    Limite annuo straordinari 200-250 ore per lavoratore
    Part-time minimo contrattuale Non inferiore a 16 ore settimanali di norma

    Le maggiorazioni vanno verificate sull’ultimo testo del CCNL vigente. Le percentuali indicate sono indicative per il comparto artigiano del benessere.

    Orario normale e distribuzione settimanale

    L’orario di lavoro contrattuale e fissato in 40 ore settimanali. Nei saloni di acconciatura e nei centri estetici artigiani la distribuzione concreta dipende fortemente dagli orari di apertura al pubblico: molte attivita lavorano su 5 o 6 giorni, con apertura anche il sabato e, in alcuni casi, la domenica mattina.

    La contrattazione territoriale e gli accordi individuali possono regolare la distribuzione settimanale delle ore in modo flessibile, purche nel rispetto del limite delle 40 ore medie su base settimanale e del riposo minimo di 11 ore consecutive ogni 24 ore (D.Lgs. 66/2003).

    Straordinario nei piccoli saloni artigiani

    Nelle imprese artigiane con pochi dipendenti lo straordinario e spesso connesso a picchi di lavoro stagionali (periodo natalizio, pre-estate, periodi di matrimoni) o alla gestione delle assenze improvvise. Il CCNL prevede che lo straordinario sia prestato su richiesta del datore e sia remunerato con maggiorazioni specifiche.

    Il rifiuto immotivato da parte del lavoratore di effettuare ore straordinarie puo configurare un inadempimento contrattuale. Tuttavia, il CCNL e la giurisprudenza riconoscono al lavoratore la facolta di rifiutare in presenza di giustificati impedimenti personali o familiari.

    Part-time orizzontale, verticale e misto

    Il part-time e particolarmente diffuso nel settore dell’acconciatura e dell’estetica, dove la clientela femminile e elevata e molte lavoratrici richiedono orari ridotti per ragioni familiari. Il CCNL disciplina tre tipologie:

    • Part-time orizzontale: riduzione dell’orario giornaliero rispetto alle 8 ore (es. 4-6 ore al giorno per 5 giorni).
    • Part-time verticale: prestazione a tempo pieno per alcuni giorni della settimana e riposo negli altri (es. lunedi-mercoledi-venerdi a tempo pieno).
    • Part-time misto: combinazione delle due modalita precedenti.

    Il contratto part-time deve essere formalizzato per iscritto. Le clausole elastiche (che consentono al datore di variare la collocazione temporale della prestazione) devono essere espressamente concordate e danno diritto a una specifica maggiorazione.

    Flessibilita e rimodulazione dell'orario

    Il CCNL artigiano del settore benessere consente una certa flessibilita nella distribuzione dell’orario settimanale: le ore non lavorate in periodi di bassa attivita possono essere recuperate nei periodi di punta, nell’ambito di un monte ore concordato. Questo istituto, noto come flessibilita compensata, richiede un accordo individuale scritto e non puo superare i limiti fissati dalla contrattazione.

    Nei saloni artigiani senza accordo sindacale aziendale la flessibilita si gestisce normalmente attraverso accordi individuali tra titolare e dipendente, con comunicazione scritta delle variazioni di orario.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario pre-natalizio in un salone
    Tizio e acconciatore al 3° livello. Nelle settimane prima del Natale il salone rimane aperto il sabato sera fino alle 21 e alcuni giorni effettua turni di 10 ore. Le 2 ore giornaliere eccedenti le 8 ordinarie sono straordinario diurno feriale e vanno retribuite con la relativa maggiorazione. Tizio controlla il cedolino e verifica che le maggiorazioni siano state correttamente applicate.
    Caia – Part-time verticale per gestione familiare
    Caia e estetista qualificata con un figlio in eta scolare. Concorda col titolare un part-time verticale: lavora lunedi, martedi, giovedi e venerdi a tempo pieno (8 ore), il mercoledi e libera. L’orario settimanale scende a 32 ore. Tutti gli istituti (ferie, tredicesima, TFR, malattia) si calcolano proporzionalmente rispetto all’orario ridotto.
    Sempronio – Clausola elastica e maggiorazione
    Sempronio ha un contratto part-time orizzontale a 20 ore settimanali con clausola elastica che consente al titolare di spostare la collocazione delle ore entro la settimana con un preavviso di 48 ore. Il CCNL prevede che la clausola elastica dia diritto a una maggiorazione percentuale sulla retribuzione: Sempronio verifica che questa indennita sia indicata nel suo contratto individuale.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un dipendente a tempo pieno in un salone?
    40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi. La distribuzione concreta dipende dagli orari di apertura del salone e dagli accordi con il datore.
    Come si paga lo straordinario nel CCNL Estetica?
    Con una maggiorazione percentuale sul valore orario ordinario: circa 25-30% per lo straordinario diurno feriale, 35-40% per quello festivo o domenicale, 50% per il notturno. Le percentuali esatte vanno verificate sul testo contrattuale vigente.
    Il datore puo obbligare al part-time?
    No. Il contratto part-time richiede il consenso del lavoratore ed e formalizzato per iscritto. Il datore non puo trasformare unilateralmente un contratto a tempo pieno in part-time.
    Cosa sono le clausole elastiche nel part-time?
    Sono clausole che autorizzano il datore a variare la collocazione temporale della prestazione (es. spostare l’orario da mattina a pomeriggio) con preavviso minimo. Devono essere espressamente concordate e danno diritto a una maggiorazione retributiva.
    Il riposo domenicale e garantito nel settore?
    Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale, che di norma coincide con la domenica. Nei saloni aperti la domenica mattina il riposo puo essere spostato ad altro giorno della settimana, ma deve essere garantito.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, maturazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 23 T.U. Espropriazione – Contenuto ed effetti del decreto di esproprio

    Art. 23 T.U. Espropriazione – Contenuto ed effetti del decreto di esproprio

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Il decreto di esproprio:

    a) è emanato entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell’opera; c) indica quale sia l’indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l’indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria; e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell’articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione; f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell’espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito; g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa; h) è eseguito mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio, con la redazione del verbale di cui all’articolo 24.

    2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari.

    3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l’opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si da’ atto dell’opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni.

    4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell’esproprio.

    5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità’ resta fissata nella somma depositata.

  • Orario dirigenti PA e responsabilita dirigenziale

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    Il dirigente pubblico non ha un orario di lavoro rigido: e’ tenuto al raggiungimento degli obiettivi (gestione per risultati). Risponde della performance tramite la responsabilita dirigenziale (art. 21 D.Lgs. 165/2001): il mancato raggiungimento degli obiettivi puo comportare revoca dell’incarico, mancato rinnovo, riduzione retribuzione di risultato. Valutazione annuale OIV/Nucleo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    CCNL Dirigenza Funzioni Centrali/Locali 2019-2021 (2023); Area Sanita Dirigenti 2019-2021 (2024)
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattivita); negoziato 2022-2024 in apertura
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Tabella riepilogativa

    Responsabilita dirigenziale
    Esito valutazione Conseguenza
    Obiettivi raggiunti Risultato pieno + rinnovo incarico
    Parziale raggiungimento Risultato ridotto
    Mancato raggiungimento No risultato + possibile mancato rinnovo
    Grave inadempienza Revoca incarico + responsabilita
    Recidiva grave Decadenza dirigenza + licenziamento

    Niente orario rigido: gestione per obiettivi

    Il dirigente pubblico, a differenza del personale del comparto, non ha orario di lavoro rigido: e’ tenuto a garantire la presenza necessaria a svolgere l’incarico e al raggiungimento dei risultati.

    Non timbra il cartellino come obbligo di orario, ma deve assicurare la propria presenza in servizio e la reperibilita. La logica e’ la gestione per obiettivi: conta il risultato, non le ore.

    La responsabilita dirigenziale (art. 21)

    L’art. 21 del D.Lgs. 165/2001 disciplina la responsabilita dirigenziale:

    • Il mancato raggiungimento degli obiettivi o l’inosservanza delle direttive comporta impossibilita di rinnovo dell’incarico
    • Nei casi piu gravi: revoca dell’incarico con assegnazione ad altro incarico o messa a disposizione
    • Per gravi inadempienze reiterate: recesso dal rapporto di lavoro

    La responsabilita dirigenziale e’ diversa da quella disciplinare: riguarda i risultati di gestione, non comportamenti individuali.

    Valutazione annuale OIV/Nucleo

    Ogni dirigente e’ valutato annualmente dall’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) o dal Nucleo di Valutazione su:

    • Performance organizzativa: risultati dell’unita diretta
    • Performance individuale: obiettivi personali assegnati
    • Comportamenti organizzativi: leadership, gestione risorse, innovazione

    L’esito determina la retribuzione di risultato e influenza il rinnovo dell’incarico. La valutazione e’ uno dei pilastri della riforma del pubblico impiego (D.Lgs. 150/2009 Brunetta).

    Casi pratici

    Tizio – Dirigente con obiettivi raggiunti”, “Tizio, dirigente II fascia, ha raggiunto il 95% degli obiettivi 2025 (digitalizzazione procedimenti, riduzione tempi). OIV valuta positivamente: risultato pieno 18% + incarico rinnovato.
    Caia – Dirigente con risultato parziale
    Caia, dirigente Comune, ha raggiunto il 70% obiettivi (ritardi su un progetto PNRR per cause esterne). Risultato ridotto al 12% invece di 22%. Incarico confermato con raccomandazioni.
    Sempronio – Revoca incarico per inadempienza
    Sempronio, dirigente che non ha raggiunto obiettivi per 2 anni consecutivi (gravi ritardi gestionali). Responsabilita dirigenziale: incarico revocato, messo a disposizione con tabellare base.

    Domande frequenti

    I dirigenti pubblici timbrano il cartellino?
    Tecnicamente devono attestare la presenza ma non hanno orario rigido: la logica e’ gestione per obiettivi. Devono garantire la presenza necessaria e reperibilita, non un monte ore fisso. Conta il risultato.
    Cos'e' la responsabilita dirigenziale?
    La responsabilita per i risultati di gestione (art. 21 D.Lgs. 165/2001). Il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta mancato rinnovo, revoca dell’incarico o, nei casi gravi reiterati, recesso. Diversa dalla responsabilita disciplinare.
    Chi valuta i dirigenti pubblici?
    L’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) o il Nucleo di Valutazione, annualmente, su: performance organizzativa (unita diretta), performance individuale (obiettivi), comportamenti organizzativi. L’esito determina risultato e rinnovo.
    Un dirigente puo essere licenziato?
    Si, per responsabilita dirigenziale grave e reiterata (recesso) o per responsabilita disciplinare (es. falsa attestazione, gravi violazioni). Prima della revoca/recesso e’ garantito il contraddittorio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 119 DPR 495/1992 – Segnali di fine divieto

    Art. 119 DPR 495/1992 – Segnali di fine divieto

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali che indicano la fine di un divieto sono: a) il segnale VIA LIBERA (fig. II.70). Indica il punto ove le prescrizioni precedentemente indicate cessano di essere valide; b) il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ (fig. II.71). Deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ deve essere usato il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50) indicante il nuovo limite. c) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.72). Indica la fine del divieto di sorpasso per tutti i veicoli. d) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.73) indicata dalla carta di circolazione non adibiti al trasporto di persone.

    2. I segnali sono a fondo bianco con simboli in grigio scuro e barra obliqua nera.

  • Commi 773-779 LB 2026: fondo opere indifferibili e piano sociale per il clima

    Commi 773-779 LB 2026: fondo opere indifferibili e piano sociale per il clima

    Commi 773-779 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: Comma 773 in vigore dal 1° marzo 2026 (modificato dal D.L. 31/12/2025 n. 200, art. 4); commi 774-779 in vigore dal 1° gennaio 2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 773: decreti MEF di concerto con i ministeri di settore entro 75 giorni dall’entrata in vigore della LB 2026 per il riparto del fondo opere. Comma 775: decreto MEF entro 60 giorni dalla decisione UE di approvazione del Piano sociale per il clima per l’assegnazione delle risorse alle amministrazioni titolari. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    773. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro della cultura, con il Ministro della difesa, con l’Autorità politica delegata per le disabilità, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della salute, con l’Autorità politica delegata per lo sport, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, entro settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 772 a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con uno o più atti di indirizzo delle Camere. I decreti di cui al primo periodo disciplinano anche i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 .

    774. Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione europea per l’attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 , affluiscono sul conto corrente di tesoreria denominato «Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato «Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» di cui all’ articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , che, contestualmente, assume la denominazione di «Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee». Sul medesimo conto corrente affluiscono le risorse del cofinanziamento nazionale del piano sociale per il clima, alla cui assegnazione si provvede con le procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 .

    775. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni a decorrere dalla decisione di approvazione del piano da parte dell’Unione europea, si provvede all’assegnazione delle risorse del piano sociale per il clima, sulla base di quanto previsto nella citata decisione formalmente notificata alle autorità italiane. La notifica di tale decisione e l’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di assegnazione delle relative risorse costituiscono la base giuridica di riferimento, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, per l’avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate. Alle eventuali rimodulazioni delle assegnazioni disposte ai sensi del presente comma, in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, si provvede con le modalità di cui all’ articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 .

    776. Nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto di cui al comma 775, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti, delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al piano sociale per il clima, mediante versamento sulle contabilità speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU-Italia presso la Tesoreria dello Stato.

    777. Nelle more dell’acquisizione delle erogazioni da parte dell’Unione europea a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ai trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l’utilizzo delle disponibilità di cassa del conto di tesoreria di cui all’ articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , rinominato, ai sensi del comma 1, «Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee». Al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell’Unione europea a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.

    778. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori con le procedure di cui all’ articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 , e di cui al relativo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025 .

    779. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alla relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del piano sociale per il clima sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», di cui all’ articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 .

  • Art. 46 Reg. (UE) 2023/1114 – Piano di risanamento

    Art. 46 Reg. (UE) 2023/1114 – Piano di risanamento

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un emittente di un token collegato ad attività elabora e mantiene un piano di risanamento che prevede l’adozione di misure da parte dell’emittente per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva di attività nei casi in cui l’emittente non rispetta tali requisiti. Il piano di risanamento include inoltre il mantenimento dei servizi dell’emittente relativi al token collegato ad attività, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività. Il piano di risanamento include condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento nonché un’ampia gamma di opzioni di risanamento, tra cui:

    a) commissioni di liquidità sui rimborsi;

    b) limiti all’importo del token collegato ad attività che può essere rimborsato in qualsiasi giorno lavorativo;

    c) sospensione dei rimborsi.

    2. L’emittente del token collegato ad attività notifica il piano di risanamento all’autorità competente entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o entro sei mesi dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17. L’autorità competente chiede di apportare modifiche al piano di risanamento ove necessario per garantirne la corretta attuazione, e notifica all’emittente la sua decisione di chiedere tali modifiche entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica del piano. Tale decisione è attuata dall’emittente entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. L’emittente riesamina e aggiorna periodicamente il piano di risanamento. Se del caso, l’emittente notifica il piano di risanamento anche alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale, parallelamente all’autorità competente.

    3. Se l’emittente non rispetta i requisiti applicabili alla riserva di attività a norma del capo 3 del presente titolo o, a causa di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che nel prossimo futuro non rispetti tali requisiti, l’autorità competente, al fine di garantire il rispetto dei requisiti applicabili, ha il potere di imporre all’emittente di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento o di aggiornare tale piano di risanamento qualora le circostanze siano diverse dalle ipotesi contenute nel piano di risanamento iniziale e di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano aggiornato entro un determinato arco di tempo.

    4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, l’autorità competente ha il potere di sospendere temporaneamente il rimborso dei token collegati ad attività, a condizione che la sospensione sia giustificata alla luce degli interessi dei possessori di token collegati ad attività e della stabilità finanziaria.

    5. Se del caso, l’autorità competente notifica alle autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale dell’emittente ogni misura adottata conformemente ai paragrafi 3 e 4.

    6. L’ABE, previa consultazione dell’ESMA, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare il formato del piano di risanamento e le informazioni da fornire.

  • Art. 47 Codice del Processo Amministrativo – Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate

    Art. 47 Codice del Processo Amministrativo – Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all’articolo 13, il deposito del ricorso è effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all’articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.

    2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l’articolo 15, commi 8 e 9.

    3. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l’articolo 15.

  • Art. 43 D.Lgs. 174/2016 – Termini e preclusioni

    Art. 43 D.Lgs. 174/2016 – Termini e preclusioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

    2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

    3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d’ufficio.

    4. Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

    5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti.

    6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell’articolo 93, commi 12 e 13.

    7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell’ articolo 155 del codice di procedura civile.

  • Art. 583 Codice della Navigazione – Spese per l’inchiesta formale

    Art. 583 Codice della Navigazione – Spese per l’inchiesta formale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando l'inchiesta formale è disposta su istanza degli interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro. Non sono tenuti ad anticipare le spese dell'inchiesta formale, anche se è stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonché gli armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante costituiscano l'unico materiale di esercizio dell'armatore e non siano assicurati.