Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Comma 612 LB26: sisma Molise 2018 – 10 mln per ricostruzione privata e pubblica

    Comma 612 LB26: sisma Molise 2018 – 10 mln per ricostruzione privata e pubblica

    Comma 612 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    612. Per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica di cui agli articoli 9 e 13 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, il Fondo di cui all’articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Comma 482 LB 2026: Emilia-Romagna versa 1,9 milioni allo Stato

    Comma 482 LB 2026: Emilia-Romagna versa 1,9 milioni allo Stato

    Comma 482 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    482. Per effetto di quanto disposto al comma 481, la regione Emilia-Romagna versa all’entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall’anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’importo di 1.912.300 euro annui.

  • Art. 52 Codice del Processo Amministrativo – Termini e forme speciali di notificazione

    Art. 52 Codice del Processo Amministrativo – Termini e forme speciali di notificazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.

    2. Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile.

    3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l’adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

    4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.

    5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

  • Art. 27 Reg. (UE) 2022/2065 – Trasparenza dei sistemi di raccomandazione

    Art. 27 Reg. (UE) 2022/2065 – Trasparenza dei sistemi di raccomandazione

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online che si avvalgono di sistemi di raccomandazione specificano nelle loro condizioni generali, in un linguaggio chiaro e intellegibile, i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, nonché qualunque opzione a disposizione dei destinatari del servizio che consente loro di modificare o influenzare tali parametri principali.

    2. I principali parametri di cui al paragrafo 1 chiariscono il motivo per cui talune informazioni sono suggerite al destinatario del servizio. Essi comprendono i seguenti elementi minimi:

    a) i criteri più significativi per determinare le informazioni suggerite al destinatario del servizio;

    b) le ragioni per l'importanza relativa di tali parametri.

    3. Qualora siano disponibili diverse opzioni a norma del paragrafo 1 per i sistemi di raccomandazione che determinano l'ordine relativo delle informazioni presentate ai destinatari del servizio, i fornitori di piattaforme online rendono disponibile anche una funzionalità che consente al destinatario del servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione preferita. Tale funzionalità è direttamente e facilmente accessibile dalla sezione specifica dell'interfaccia online della piattaforma online in cui alle informazioni è data priorità.

  • Art. 610 Codice della Navigazione – Competenza

    Art. 610 Codice della Navigazione – Competenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la spedizione o, in caso di viaggio circolare, il viaggio contributivo, ha termine in porto nazionale, la procedura per il regolamento della contribuzione, a norma degli articoli 469 e seguenti, si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale il porto è situato. Se la spedizione o il viaggio contributivo hanno termine in porto straniero, la procedura per il regolamento della contribuzione si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale è l'ufficio di iscrizione della nave.

  • Art. 53 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazioni di marketing

    Art. 53 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazioni di marketing

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le comunicazioni di marketing relative a un’offerta al pubblico di token di moneta elettronica o all’ammissione di tali token di moneta elettronica alla negoziazione sono conformi a tutti i requisiti seguenti:

    a) le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali;

    b) le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti;

    c) le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività;

    d) le comunicazioni di marketing specificano chiaramente che è stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività e indicano chiaramente l’indirizzo del sito web dell’emittente del token di moneta elettronica, nonché il numero di telefono e l’indirizzo e-mail per contattare l’emittente.

    2. Le comunicazioni di marketing contengono una dichiarazione chiara e inequivocabile attestante che i possessori del token di moneta elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale da parte dell’emittente.

    3. Le comunicazioni di marketing e le loro eventuali modifiche sono pubblicate sul sito web dell’emittente.

    4. Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione delle comunicazioni di marketing prima della pubblicazione.

    5. Le comunicazioni di marketing sono notificate alle autorità competenti su richiesta.

    6. Nessuna comunicazione di marketing è diffusa prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività. Tale limitazione non pregiudica la facoltà dell’emittente del token di moneta elettronica di condurre sondaggi di mercato.

  • Comma 1 LB 2026: saldo netto da finanziare e ricorso al mercato

    Comma 1 LB 2026: saldo netto da finanziare e ricorso al mercato

    Comma 1 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all’ articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono indicati nell’allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

  • Art. 624 Codice della Navigazione – Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura

    Art. 624 Codice della Navigazione – Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La sentenza di apertura, a cura della cancelleria, è portata a conoscenza dell'armatore e dei creditori indicati nell'elenco di cui all'articolo 621, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, è altresì trasmessa in estratto all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno. L'ufficio di iscrizione, avuto conoscenza della sentenza, ne fa annotazione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e ne cura l'affissione nell'albo dell'ufficio stesso.

  • Comma 539 LB26: Bonus Valore Cultura tramite Carta giovani nazionale

    Comma 539 LB26: Bonus Valore Cultura tramite Carta giovani nazionale

    Comma 539 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto interministeriale ex art. 541 LB 2026 entro il 30 novembre 2026: definirà importi nominali, criteri di attribuzione e modalità di utilizzo del Bonus Valore Cultura. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    539. II Bonus Valore Cultura è assegnato, attraverso la Carta giovani nazionale, di cui all’ articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , e consiste in un credito utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

  • Art. 150 Codice Civile: Separazione personale

    Art. 150 Codice Civile: Separazione personale

    Art. 150 c.c. – Separazione personale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È ammessa la separazione personale dei coniugi.

    La separazione può essere giudiziale o consensuale.

    Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi .

  • Art. 41 D.Lgs. 259/2003

    Art. 41 D.Lgs. 259/2003

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    Articolo abrogato.

  • Art. 119 TUIR: Condizioni per l’efficacia dell’opzione

    Art. 119 TUIR: Condizioni per l’efficacia dell’opzione

    Art. 119 TUIR – Condizioni per l’efficacia dell’opzione (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo vedasi l’art.16, comma 5, decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175.)

    In vigore dal 13/12/2014

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175 Articolo 16

    “1. L’opzione puo’ essere esercitata da ciascuna entita’ legale solo in qualita’ di controllante o solo in qualita’ di controllata e la sua efficacia e’ subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

    a) identita’ dell’esercizio sociale di ciascuna societa’ controllata con quello della societa’ o ente controllante;

    b) esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o societa’ controllante;

    c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la societa’ o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali e’ esercitata l’opzione prevista dall’articolo 117. L’elezione di domicilio e’ irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il cui reddito e’ stato incluso nella dichiarazione di cui all’articolo 122;

    d) l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

    2. Non viene meno l’efficacia dell’opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all’interno dello stesso esercizio piu’ periodi d’imposta. Il decreto di cui all’articolo 129 stabilisce le modalita’ e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale.(1)”

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    (1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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