Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
773. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro della cultura, con il Ministro della difesa, con l’Autorità politica delegata per le disabilità, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della salute, con l’Autorità politica delegata per lo sport, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, entro settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 772 a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con uno o più atti di indirizzo delle Camere. I decreti di cui al primo periodo disciplinano anche i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 .
774. Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione europea per l’attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 , affluiscono sul conto corrente di tesoreria denominato «Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato «Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» di cui all’ articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , che, contestualmente, assume la denominazione di «Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee». Sul medesimo conto corrente affluiscono le risorse del cofinanziamento nazionale del piano sociale per il clima, alla cui assegnazione si provvede con le procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 .
775. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni a decorrere dalla decisione di approvazione del piano da parte dell’Unione europea, si provvede all’assegnazione delle risorse del piano sociale per il clima, sulla base di quanto previsto nella citata decisione formalmente notificata alle autorità italiane. La notifica di tale decisione e l’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di assegnazione delle relative risorse costituiscono la base giuridica di riferimento, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, per l’avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate. Alle eventuali rimodulazioni delle assegnazioni disposte ai sensi del presente comma, in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, si provvede con le modalità di cui all’ articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 .
776. Nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto di cui al comma 775, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti, delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al piano sociale per il clima, mediante versamento sulle contabilità speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU-Italia presso la Tesoreria dello Stato.
777. Nelle more dell’acquisizione delle erogazioni da parte dell’Unione europea a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ai trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l’utilizzo delle disponibilità di cassa del conto di tesoreria di cui all’ articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , rinominato, ai sensi del comma 1, «Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee». Al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell’Unione europea a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.
778. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori con le procedure di cui all’ articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 , e di cui al relativo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025 .
779. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alla relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del piano sociale per il clima sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», di cui all’ articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 .