Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 L. 40/2004 — Requisiti soggettivi
Legge 19 febbraio 2004, n. 40 — Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
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- Art. 5 Reg. (UE) 2024/1689 — Pratiche di IA vietate
- Art. 5 Cod. Amb. — Definizioni
- Art. 5 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione addizionale
- Art. 5 D.Lgs. 159/2011 — Titolarità della proposta. Competenza