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Art. 5 L. 40/2004 — Requisiti soggettivi

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Art. 5 L. 40/2004 — Requisiti soggettivi

Legge 19 febbraio 2004, n. 40 — Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. articolo precedente articolo successivo