Testo dell'articoloVigente
Art. 6 L. 40/2004 – Consenso informato
Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8 e all’articolo 9 della presente legge.
In sintesi
L'articolo 6 della legge 40/2004 disciplina il consenso informato quale presupposto inderogabile per accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il medico responsabile della struttura è tenuto a informare la coppia in modo dettagliato su metodi, problemi bioetici, effetti collaterali sanitari e psicologici, probabilità di successo e rischi, nonché sulle conseguenze giuridiche per la donna, l'uomo e il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata anche la possibilità di ricorrere all'adozione o all'affidamento come alternativa. Il consenso deve essere espresso per iscritto congiuntamente al medico responsabile; tra la manifestazione di volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere almeno sette giorni. La revoca è possibile da parte di ciascun membro della coppia fino al momento della fecondazione dell'ovulo. Il medico può rifiutarsi di procedere solo per motivate ragioni medico-sanitarie, con obbligo di comunicazione scritta.Indice dei contenuti
Il consenso informato come fondamento dell'accesso alla PMA
Il consenso informato rappresenta l'asse portante dell'intero impianto regolatorio della legge 40/2004. L'articolo 6 non si limita a richiamare il generale principio del consenso al trattamento medico - desumibile dall'articolo 32 della Costituzione e, oggi, dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 - ma costruisce un procedimento consenziente specifico, articolato e scandito nel tempo, che tiene conto della particolare delicatezza delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sul piano fisico, psicologico, etico e giuridico. L'informazione non è un adempimento formale: deve essere «dettagliata», fornita «prima del ricorso» e «in ogni fase di applicazione», così da accompagnare la coppia lungo l'intero percorso terapeutico, non soltanto alla soglia iniziale.
Contenuto dell'obbligo informativo del medico
Il comma 1 enumera con precisione il contenuto dell'informazione dovuta: i metodi applicabili, i problemi bioetici che le tecniche sollevano, i possibili effetti collaterali sanitari e psicologici, le probabilità di successo attese, i rischi derivanti dalle tecniche e le relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Quest'ultimo riferimento è di rilievo sistematico: il legislatore ha inteso che la coppia sia consapevole non soltanto degli effetti sulla propria sfera personale, ma anche della posizione giuridica del soggetto che eventualmente nascerà, anche alla luce degli articoli 8 e 9 della medesima legge, che disciplinano lo stato giuridico del nato e i divieti di disconoscimento. Il comma 5 rafforza questo aspetto disponendo che le conseguenze giuridiche di cui agli articoli 8 e 9 siano esplicitate e sottoscritte al momento dell'accesso.
Il medico deve inoltre fornire informazioni distinte per ciascuna tecnica applicata, calibrate sul grado di invasività nei confronti di entrambi i componenti della coppia. La finalità dichiarata è «garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa»: formula che richiama il requisito civilistico della volontà libera e informata e che esclude qualsiasi meccanismo di consenso per relationem o meramente adesivo.
La prospettazione dell'adozione come alternativa
Un elemento peculiare rispetto alla disciplina generale del consenso medico è l'obbligo di prospettare alla coppia la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, come alternativa alla PMA. La norma riflette una scelta di politica legislativa volta a ricordare che la genitorialità può realizzarsi attraverso percorsi diversi dalla procreazione biologica. Non si tratta di un obbligo di orientamento o di persuasione in senso contrario alla PMA: il medico non è tenuto a «consigliare» l'adozione né a valutarne la praticabilità nel caso concreto. L'obbligo è strettamente informativo e si risolve nell'indicare l'esistenza di questa alternativa, affinché la scelta della coppia sia compiuta con piena consapevolezza del quadro complessivo.
Forma scritta, termine dilatorio e struttura del consenso
Il comma 3 stabilisce che la volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche deve essere espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto interministeriale (Ministri della giustizia e della salute). La forma scritta assolve una duplice funzione: probatoria, consentendo di documentare il consenso in sede di eventuale contestazione; e di riflessione, imponendo un atto formale che presuppone ponderazione. A quest'ultima finalità risponde il termine dilatorio minimo di sette giorni che deve intercorrere tra la manifestazione della volontà e l'effettiva applicazione della tecnica: un «periodo di riflessione» che il legislatore ha ritenuto necessario data la natura irreversibile - almeno in parte - degli effetti delle tecniche e la loro portata sulla sfera più intima della persona.
Il comma 2 aggiunge l'obbligo, per le strutture private autorizzate, di prospettare con chiarezza i costi economici dell'intera procedura, così da rendere il consenso economicamente consapevole e prevenire situazioni di asimmetria informativa a danno della coppia.
Il diritto di revoca fino alla fecondazione dell'ovulo
La norma più discussa dell'articolo 6 è certamente quella sulla revocabilità del consenso. Il comma 3, terzo periodo, dispone che «la volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo». Il termine finale della revoca coincide con la fecondazione e non con un momento precedente o successivo: una volta avvenuta la fecondazione, il consenso espresso diventa, per il legislatore del 2004, irrevocabile. La norma ha sollevato rilievi critici sul piano della compatibilità con il principio di autodeterminazione individuale, in quanto preclude a ciascun membro della coppia - in particolare alla donna - di ritirarsi dal percorso dopo la fecondazione, anche in presenza di sopravvenute ragioni di ordine personale o relazionale. Il coordinamento con gli articoli 8 e 9, che attribuiscono al nato lo stato di figlio della coppia sulla base della volontà espressa ai sensi dell'articolo 6, è il presupposto sistematico di questa scelta: il consenso assume una valenza giuridica quasi negoziale, produttiva di effetti sullo stato delle persone.
Il rifiuto del medico per motivi medico-sanitari
Il comma 4 riconosce al medico responsabile della struttura la facoltà di non procedere alla PMA «esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario». La disposizione è limitativa sotto un duplice profilo: esclude che il rifiuto possa fondarsi su valutazioni di opportunità non medica o su considerazioni di carattere etico, riservando l'obiezione di coscienza alla specifica disciplina dell'articolo 16; e impone che il rifiuto sia motivato per iscritto e comunicato alla coppia. Si tratta di una garanzia procedimentale che tutela la coppia da dinieghi arbitrari e che consente, ove necessario, di valutare le ragioni del rifiuto in sede di eventuale ricorso.
Raccordo con gli articoli 8 e 9: la rilevanza giuridica del consenso
Il comma 5 dell'articolo 6 costituisce il raccordo sistematico con la disciplina dello stato giuridico del nato (articolo 8) e dei divieti di disconoscimento e di anonimato (articolo 9). L'obbligo di esplicitare e far sottoscrivere le conseguenze giuridiche prima dell'accesso serve a rendere la coppia pienamente consapevole che il consenso espresso ai sensi dell'articolo 6 non è revocabile dopo la fecondazione e che, una volta nata una persona, il nesso di filiazione con la coppia è inattaccabile sul piano del disconoscimento. Questa architettura normativa - nella quale il consenso informato è al contempo presupposto dell'accesso e fondamento irrevocabile dello stato di figlio - distingue in modo netto la PMA da altri atti medici e le conferisce una dimensione istituzionale che va ben al di là del rapporto terapeutico ordinario.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quando posso revocare il consenso alla PMA?
Il consenso può essere revocato da ciascuno dei componenti della coppia fino al momento della fecondazione dell'ovulo. Dopo la fecondazione, la revoca non è più ammessa ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
Il consenso alla PMA deve essere scritto?
Sì. La volontà di entrambi i soggetti deve essere espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, con le modalità definite dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 6, comma 3.
Il medico può rifiutarsi di eseguire la PMA?
Sì, ma esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tal caso deve fornire alla coppia motivazione scritta del rifiuto. Non può rifiutarsi per ragioni etiche al di fuori della specifica disciplina sull'obiezione di coscienza prevista dall'articolo 16.
Cosa deve spiegare il medico prima dell'accesso alla PMA?
Il medico deve informare la coppia su metodi, problemi bioetici, effetti collaterali sanitari e psicologici, probabilità di successo, rischi e conseguenze giuridiche per la donna, l'uomo e il nascituro. Deve inoltre prospettare l'adozione o l'affidamento come alternativa.
Devono passare giorni tra il consenso e l'inizio della tecnica?
Sì. La legge impone un termine dilatorio minimo di sette giorni tra la manifestazione della volontà e l'effettiva applicazione della tecnica, come previsto dall'articolo 6, comma 3.