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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze per i rischi della navigazione.
  • Possono essere incluse, su accordo delle parti, le spese di armamento e di equipaggiamento.
  • La dichiarazione del valore contenuta nella polizza vale come stima concordata in mancanza di diversa pattuizione.
  • Il silenzio delle parti sull'oggetto assicurato fa scattare la disciplina suppletiva del codice in materia di corpo-nave.
  • L'istituto si inserisce nel più ampio sistema dell'assicurazione marittima disciplinato dagli artt. 514-559 del Codice della navigazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 515 Codice della Navigazione — Assicurazione della nave

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze. Possono altresì esservi comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave. Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 515 del Codice della navigazione apre la disciplina specifica dell'assicurazione della nave, definendone l'oggetto e il meccanismo di valutazione. La norma si inserisce nel Titolo V del Libro III, dedicato alle assicurazioni marittime, e costituisce la pietra angolare attorno alla quale ruotano le disposizioni sui rischi coperti (art. 521), sull'aggravamento del rischio (art. 522) e sulla colpa dell'equipaggio (art. 524). La scelta del legislatore del 1942 di codificare questa materia in modo analitico riflette la rilevanza economica del naviglio mercantile e la necessità di garantire certezza nei rapporti assicurativi a livello internazionale.

Oggetto dell'assicurazione: nave e pertinenze

La norma individua come oggetto primario dell'assicurazione «la nave e le sue pertinenze». La nozione di pertinenza va intesa in senso tecnico-giuridico: ai sensi dell'art. 136 cod. nav., le pertinenze della nave sono le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di essa, purché non siano merci. Rientrano pertanto nell'oggetto dell'assicurazione corpo-nave gli arredi, le macchine di bordo, i combustibili di bordo, i materiali di risparmio e le attrezzature permanenti. Sono invece escluse le merci caricate, che trovano disciplina nell'art. 516, e il nolo, disciplinato dagli artt. 519-520. La norma consente alle parti di ampliare l'oggetto includendo le spese di armamento e di equipaggiamento, vale a dire i costi sostenuti per rendere la nave operativa: queste sono componenti del valore commerciale del naviglio che, in assenza di specifica pattuizione, resterebbero escluse dalla copertura.

La stima del valore e la polizza stimata

Il terzo periodo dell'articolo introduce una regola fondamentale in materia di polizza stimata: «nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima». Ciò significa che, quando la polizza indica un valore della nave senza che le parti abbiano espressamente attribuito alla dichiarazione natura di stima vincolante ovvero di semplice indicativa, la legge opta per la qualificazione come stima. La stima concordata ha effetti rilevanti: in caso di sinistro totale, l'assicuratore è tenuto a corrispondere l'intero valore stimato, senza che l'assicurato debba provare il valore effettivo della nave al momento del sinistro. Questa soluzione è coerente con la pratica internazionale delle marine insurance, dove la valued policy (polizza stimata) è lo strumento ordinario per il corpo-nave, in quanto evita costose perizie postume e accelera la liquidazione dei sinistri marittimi. Il principio è analogo a quello ricavabile dagli istituti dell'assicurazione danni del codice civile (artt. 1907-1908 c.c.), ma con la specificità che nel settore marittimo la stima è la regola suppletiva e non l'eccezione.

Coordinamento con la disciplina generale delle assicurazioni

L'assicurazione della nave è soggetta, in via suppletiva, alle norme del codice civile in materia di assicurazione contro i danni (artt. 1882-1932 c.c.), nei limiti in cui non siano derogate dalle disposizioni speciali del codice della navigazione. Il principio indennitario — secondo cui l'indennità non può superare il danno effettivo patito — trova applicazione residuale, temperato tuttavia dalla disciplina della polizza stimata. Sul piano internazionale, l'assicurazione corpo-nave si raccorda con le Condizioni Istituzionali dello Yacht and Hull, nella prassi anglosassone (Institute Time Clauses Hulls), ampiamente recepite nella pratica italiana dei grandi armatori, pur nel rispetto della normativa nazionale inderogabile.

Profili pratici e operativi

Nella pratica dei contratti di assicurazione marittima, la polizza corpo-nave è normalmente una polizza stimata con copertura 'all risks' limitata ai rischi della navigazione ex art. 521. Le spese di armamento e equipaggiamento sono sovente incluse mediante clausola apposita, con indicazione del relativo valore aggiuntivo. I problemi interpretativi più frequenti riguardano: (a) l'esatta perimetrazione delle pertinenze, con particolare riferimento ai sistemi elettronici di navigazione installati stabilmente; (b) la validità della stima rispetto al sovra-assicurazione quando il valore dichiarato sia manifestamente superiore a quello reale, con possibile applicazione dell'art. 1909 c.c.; (c) il regime delle spese di salvataggio e di ricupero, che non rientrano automaticamente nell'assicurazione corpo-nave in assenza di apposita clausola.

Casi pratici

Caso 1: Tizio assicura il proprio motopeschereccio con polizza corpo-nave

Tizio, armatore di un motopeschereccio del valore di 300.000 euro, stipula una polizza corpo-nave indicando in polizza il valore di 280.000 euro senza ulteriori precisazioni: in caso di perdita totale della nave per naufragio, l'assicuratore è tenuto a corrispondere i 280.000 euro dichiarati in polizza, poiché la dichiarazione vale come stima ai sensi dell'art. 515, terzo periodo.

Caso 2: Caio include le spese di armamento nella polizza della sua nave da carico

Caio, proprietario di una nave da carico, ha sostenuto 40.000 euro di spese di armamento e vuole assicurarle: mediante apposita clausola inserita nella polizza corpo-nave, le spese di armamento vengono espressamente comprese nell'oggetto assicurato, così che in caso di sinistro totale l'indennità comprenderà anche tali importi.

Caso 3: Sempronio contesta il valore liquidato dopo l'incendio della sua imbarcazione

Sempronio aveva indicato in polizza un valore di 150.000 euro per la propria imbarcazione da diporto; dopo un incendio che la distrugge completamente, l'assicuratore vorrebbe dimostrare che il valore reale era di soli 90.000 euro: tuttavia, poiché la dichiarazione in polizza equivale a stima per legge, l'assicuratore non può ridurre l'indennità al di sotto dei 150.000 euro stimati, salvo che provi la frode dell'assicurato.

Domande frequenti

Cosa si intende per pertinenze della nave nell'assicurazione corpo-nave?

Le pertinenze sono le cose destinate in modo durevole al servizio della nave (macchine, arredi, attrezzature permanenti) ai sensi dell'art. 136 cod. nav. Non rientrano le merci caricate né il nolo, che hanno coperture assicurative separate.

Le spese di armamento sono sempre coperte dall'assicurazione della nave?

No: le spese di armamento e di equipaggiamento sono incluse solo se le parti lo prevedono espressamente in polizza. In mancanza di accordo, la copertura si limita alla nave e alle sue pertinenze.

Cosa significa che la dichiarazione del valore equivale a stima?

Significa che il valore indicato in polizza è vincolante per entrambe le parti: in caso di sinistro totale, l'assicuratore deve corrispondere l'importo dichiarato senza che l'assicurato debba provare il valore effettivo della nave.

L'assicuratore può ridurre l'indennità se ritiene che la nave valesse meno del valore dichiarato in polizza?

In linea generale no, poiché la stima è concordata. L'assicuratore potrebbe contestare la stima solo in caso di dolo o di manifesta sproporzione riconducibile a frode, nei limiti ammessi dalla disciplina codicistica.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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