Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 32 Reg. (UE) 2022/2065 – Diritto all’informazione

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Qualora un fornitore di una piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali venga a conoscenza, a prescindere dai mezzi utilizzati, del fatto che un prodotto o servizio illegale è stato offerto da un operatore commerciale a consumatori situati nell'Unione attraverso i suoi servizi, informa, nella misura in cui dispone dei loro recapiti, i consumatori che hanno acquistato il prodotto o servizio illegale attraverso i suoi servizi:

a) del fatto che il prodotto o servizio è illegale;

b) dell'identità dell'operatore commerciale; e

c) di qualsiasi mezzo di ricorso pertinente.

L'obbligo di cui al primo comma è circoscritto agli acquisti di prodotti o servizi illegali effettuati nei sei mesi precedenti il momento in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'illegalità.

2. Laddove, nella situazione di cui al paragrafo 1, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali non disponga dei recapiti di tutti i consumatori interessati, egli rende disponibili al pubblico e facilmente accessibili sulla propria interfaccia online le informazioni concernenti il prodotto o servizio illegale, l'identità dell'operatore commerciale ed eventuali mezzi di ricorso pertinenti.

In sintesi

  • Quando un marketplace viene a conoscenza che un prodotto o servizio offerto da un operatore commerciale è illegale, deve informare i consumatori che lo hanno acquistato negli ultimi sei mesi.
  • L'informazione deve riguardare: la natura illegale del prodotto o servizio, l'identità dell'operatore commerciale e i mezzi di ricorso disponibili.
  • L'obbligo è circoscritto ai consumatori di cui il fornitore dispone dei recapiti; se non li ha, deve rendere le informazioni facilmente accessibili sulla propria interfaccia pubblica.
  • Il termine di sei mesi si calcola a ritroso dal momento in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'illegalità, non dalla data dell'ordine.
  • L'articolo si applica specificamente ai marketplace che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali terzi.
Indice dei contenuti

Finalità e contesto normativo: proteggere il consumatore che ha già acquistato

L'articolo 32 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) introduce un obbligo specifico per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali - i cosiddetti marketplace online. La norma si occupa di un caso che le disposizioni generali sulla moderazione dei contenuti non coprono adeguatamente: non la rimozione preventiva dell'offerta illecita (già disciplinata dagli artt. 16 e 17), ma l'informazione retrospettiva nei confronti dei consumatori che hanno già completato un acquisto prima che il marketplace rilevasse o venisse informato dell'illegalità.

La ratio è di tutela consumeristica: chi ha acquistato un prodotto illegale - un giocattolo non conforme alle norme di sicurezza, un medicinale privo di autorizzazione, un articolo contraffatto - deve essere posto in condizione di sapere che il bene acquisito è potenzialmente pericoloso o privo di copertura legale, e deve conoscere i rimedi a sua disposizione: richiesta di rimborso, segnalazione alle autorità, azioni civili nei confronti del venditore.

L'articolo 32 è collocato nel capo III, sezione 4 («Obblighi supplementari per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali»), insieme agli articoli 29, 30 (tracciabilità degli operatori commerciali) e 31 (obbligo di conformità per design).

Presupposto dell'obbligo: la conoscenza dell'illegalità

L'obbligo informativo scatta quando il marketplace «viene a conoscenza» del fatto che un prodotto o servizio illegale è stato offerto attraverso i suoi servizi. Il DSA non specifica il modo in cui tale conoscenza si acquisisce, riferendosi espressamente a «prescindere dai mezzi utilizzati». Può quindi trattarsi di:

  • una segnalazione ricevuta tramite il meccanismo di notice and action (art. 16 DSA);
  • un ordine dell'autorità competente (art. 9 DSA);
  • una notifica da parte di un segnalatore affidabile (trusted flagger, art. 22 DSA);
  • verifiche interne del marketplace stesso;
  • comunicazioni provenienti dall'autorità doganale, dalla vigilanza del mercato o da un'autorità per la sicurezza dei prodotti.

L'elemento soggettivo rilevante è la conoscenza effettiva, non la mera conoscibilità. Il marketplace che non ha ricevuto alcuna segnalazione e non ha eseguito controlli specifici non è obbligato - in linea con il principio dell'art. 8 - a monitorare proattivamente tutte le offerte. Una volta acquisita la conoscenza, però, l'obbligo scatta immediatamente e senza margine di discrezionalità.

Contenuto dell'obbligo informativo: i tre elementi necessari

Il paragrafo 1 elenca con precisione il contenuto minimo dell'informazione che il marketplace deve fornire ai consumatori. Devono essere comunicati:

(a) La natura illegale del prodotto o servizio. Non è sufficiente un generico avviso di «problema con l'ordine»: il consumatore deve sapere che il bene acquistato è illegale. La norma non richiede una qualificazione giuridica tecnica dettagliata, ma un'indicazione chiara che consenta al consumatore di comprendere la gravità della situazione.

(b) L'identità dell'operatore commerciale. Il consumatore deve sapere da chi ha acquistato, in modo da poter esercitare azioni di tutela nei confronti del venditore responsabile. Questo elemento si coordina con l'obbligo di tracciabilità degli operatori commerciali previsto dall'articolo 30 DSA, che impone ai marketplace di raccogliere e verificare le informazioni identificative dei venditori.

(c) I mezzi di ricorso pertinenti. Il marketplace deve indicare le strade percorribili: possibilità di richiesta di rimborso o restituzione, recesso dal contratto, segnalazione alle autorità di vigilanza del mercato, tutela giurisdizionale. La specificità dei rimedi da indicare dipende dalla natura dell'illegalità e dal diritto applicabile.

Limite temporale: i sei mesi precedenti la conoscenza dell'illegalità

L'obbligo di informazione non si estende a tutti gli acquirenti storici del prodotto illegale, ma solo a quelli che «hanno acquistato il prodotto o servizio illegale nei sei mesi precedenti il momento in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'illegalità». Questo limite temporale ha una duplice funzione: da un lato, rende l'obbligo proporzionato, evitando che il marketplace debba risalire anni indietro nei propri archivi; dall'altro, tutela i consumatori più recenti, per i quali il danno potenziale è più attuale e immediato.

Il dies a quo del computo - il momento in cui il marketplace è venuto a conoscenza - può essere difficile da determinare con precisione quando la conoscenza deriva da un processo graduale (ad esempio, reclami multipli dei consumatori nel tempo). In questi casi, sarà prudente per il marketplace computare il termine dal momento della prima segnalazione credibile ricevuta.

Modalità alternative: informazione pubblica in assenza di recapiti

Il paragrafo 2 prevede il caso in cui il marketplace non disponga dei recapiti di tutti i consumatori interessati. In questo scenario, il fornitore non è esonerato dall'obbligo informativo, ma deve adempierlo attraverso un mezzo alternativo: rendere «disponibili al pubblico e facilmente accessibili sulla propria interfaccia online» le informazioni concernenti il prodotto illegale, l'identità del venditore e i mezzi di ricorso.

Questa soluzione alternativa è residuale: il marketplace deve prima verificare se dispone dei recapiti degli acquirenti (tipicamente l'indirizzo e-mail utilizzato per l'acquisto). Solo quando tale verifica risulta negativa o parziale può ricorrere all'avviso pubblico. L'avviso pubblico deve essere «facilmente accessibile»: non è sufficiente pubblicarlo in una sezione oscura del sito, ma deve essere collocato in una posizione visibile e raggiungibile anche da chi non abbia un account sulla piattaforma.

Coordinamento con la tracciabilità degli operatori commerciali e con il diritto dei consumatori

L'articolo 32 presuppone che il marketplace abbia adempiuto agli obblighi di tracciabilità degli operatori commerciali di cui all'articolo 30 DSA, che impone la raccolta e la verifica delle informazioni identificative dei venditori (nome, indirizzo, numero di partita IVA, dati bancari per il rimborso). Se il marketplace non ha correttamente acquisito queste informazioni, potrebbe non essere in grado di indicare al consumatore l'identità del venditore, violando sia l'art. 30 sia l'art. 32.

Sul piano del diritto dei consumatori, l'obbligo informativo del DSA si affianca ai rimedi già previsti dalla direttiva 2019/771 sulla vendita di beni e dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Il consumatore che riceve l'avviso del marketplace può esercitare il diritto di recesso (se ancora nel termine), richiedere la riparazione o la sostituzione, oppure agire per la responsabilità contrattuale nei confronti del venditore. L'avviso del marketplace non sostituisce questi rimedi, ma li attiva informando il consumatore di una situazione che altrimenti potrebbe ignorare.

Vigilanza e sanzioni: coordinatore dei servizi digitali e responsabilità del fornitore

Il rispetto dell'articolo 32 è vigilato, per i marketplace di dimensioni ordinarie, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore (art. 56 DSA). Per le VLOP (marketplace con oltre 45 milioni di utenti attivi mensili nell'Unione), la Commissione europea esercita competenze di vigilanza aggiuntive.

La violazione sistematica dell'obbligo informativo può configurare un'infrazione sanzionabile fino al 6% del fatturato mondiale annuo del fornitore. Oltre alla sanzione amministrativa, il marketplace che omette di informare i consumatori potrebbe incorrere in responsabilità civile nei confronti dei consumatori danneggiati, qualora l'omissione abbia impedito loro di esercitare tempestivamente i propri rimedi.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il marketplace deve informare i consumatori anche se l'acquisto risale a più di sei mesi fa?

No. L'obbligo è circoscritto agli acquisti effettuati nei sei mesi precedenti il momento in cui il marketplace ha acquisito conoscenza dell'illegalità. Acquisti antecedenti a tale periodo non rientrano nell'obbligo informativo dell'art. 32 DSA.

Cosa deve contenere la comunicazione inviata al consumatore?

La comunicazione deve indicare tre elementi: (a) la natura illegale del prodotto o servizio; (b) l'identità dell'operatore commerciale; (c) i mezzi di ricorso pertinenti. L'indicazione deve essere sufficientemente chiara da consentire al consumatore di esercitare concretamente i propri diritti.

Cosa succede se il marketplace non dispone dei dati di contatto di alcuni acquirenti?

Il fornitore deve rendere pubblicamente disponibili e facilmente accessibili sulla propria interfaccia le informazioni richieste. L'avviso pubblico è uno strumento alternativo, da utilizzare solo quando il recapito diretto non è disponibile.

L'art. 32 si applica anche ai marketplace che vendono servizi digitali, non solo prodotti fisici?

Sì. Il testo della norma si riferisce a 'prodotti o servizi illegali', senza limitarsi ai beni materiali. Rientrano nell'ambito applicativo anche i servizi digitali, i contenuti digitali e i servizi professionali offerti da operatori commerciali attraverso il marketplace.

Il marketplace è responsabile civilmente nei confronti del consumatore che non è stato informato?

Il DSA non istituisce direttamente una responsabilità civile, ma l'omissione dell'obbligo informativo può rilevare ai sensi del diritto nazionale come comportamento illecito che ha privato il consumatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri rimedi. Possibili conseguenze: risarcimento del danno, sanzioni amministrative da parte del coordinatore dei servizi digitali.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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