Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 DPR 487/1994 – Svolgimento delle prove e modalità speciali

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

1. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l’eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalità prevista dall’articolo 4, comma 6.

2. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all’ articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell’interno, nonché nei giorni festivi nazionali.

3. Le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino l’identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza dell’interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma 3.

5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l’indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all’articolo 4, comma

6. L’elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell’amministrazione che ha bandito il concorso. 6. Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l’adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l’ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l’idoneità del candidato al loro svolgimento.

8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego.

9. I bandi di concorso tengono conto delle linee guida di cui all’ articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 7 del DPR 487/1994 disciplina le modalità di svolgimento delle prove concorsuali. Il calendario delle prove è comunicato via Portale InPA. Le prove non possono svolgersi nei giorni di festività religiose delle confessioni riconosciute né nei giorni festivi nazionali. Le prove orali si tengono in aula aperta al pubblico o, se impossibile, in videoconferenza con adeguate garanzie di identificazione e trasparenza. In caso di malfunzionamento tecnico non imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono prove di recupero. Sono garantite misure speciali per candidati con disabilità o DSA, per le candidate in gravidanza o allattamento, e per profili non specializzati vengono valorizzate le competenze comportamentali e attitudinali.
Indice dei contenuti

Comunicazione del calendario e diario delle prove

Il comma 1 dell'articolo 7 stabilisce che il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione a una prova successiva sono comunicati ai candidati con le modalità previste dall'articolo 4, comma 6, vale a dire attraverso il Portale InPA. Questa previsione concentra tutta la comunicazione ufficiale in un unico canale digitale, eliminando le vecchie notifiche postali o telegrafiche. Il candidato ha la responsabilità di monitorare il proprio account sul Portale per ricevere tempestivamente le convocazioni, considerato che il mancato ritiro di una comunicazione non è di norma scusabile se il sistema ha garantito la disponibilità dell'informazione.

Divieto di prove nei giorni festivi

Il comma 2 introduce un divieto assoluto: le prove selettive non possono svolgersi nei giorni di festività religiose rese note con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione (festività delle confessioni religiose con intese approvate), né nei giorni festivi nazionali. Questo divieto tutela il diritto alla pratica religiosa dei candidati e garantisce che nessun candidato sia di fatto penalizzato per le proprie credenze. Le festività delle confessioni con intesa sono rese note mediante decreto ministeriale e includono, ad esempio, quelle delle comunità ebraica, valdese e avventista. La violazione di questo divieto rende invalida la procedura concorsuale.

Prove orali: aula pubblica e videoconferenza

Il comma 3 afferma il principio della pubblicità delle prove orali: si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza sufficiente. Solo quando sia impossibile garantire questa modalità, le prove possono tenersi in videoconferenza, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni, la loro tracciabilità e il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La pubblicità deve essere garantita comunque attraverso modalità digitali: ad esempio trasmissione in streaming del colloquio. La norma impedisce che la videoconferenza si traduca in una prova segreta o non controllabile.

Malfunzionamento tecnico e prove di recupero

Il comma 4 introduce un meccanismo di tutela fondamentale per le procedure telematiche: in caso di malfunzionamento della piattaforma digitale che impedisca la partecipazione a uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica, e la cui causa non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono apposite prove di recupero su istanza dell'interessato. La condizione di non imputabilità al candidato è cruciale: se il problema dipende da carenze della connessione del candidato o dal suo hardware, la prova di recupero non è dovuta. Solo i guasti alla piattaforma istituzionale giustificano il rimedio. Le prove di recupero devono rispettare le garanzie di pubblicità e identificazione di cui al comma 3.

Misure per candidati con disabilità, DSA e donne in gravidanza

Il comma 6 garantisce ai candidati con disabilità accertata ai sensi della legge 104/1992 e a quelli con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) ex legge 170/2010 l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice. Il comma 7 disciplina specificamente la tutela delle candidate in stato di gravidanza o allattamento: nessun pregiudizio per la partecipazione alle prove; possibilità di prove asincrone; spazi per l'allattamento. I bandi devono prevedere specifiche misure organizzative e modalità di comunicazione preventiva da parte delle candidate interessate. Per le prove fisiche è richiesta certificazione sanitaria di idoneità. Questa tutela riflette il principio costituzionale di non discriminazione e garantisce che la maternità non costituisca di fatto un ostacolo alla partecipazione ai concorsi.

Competenze comportamentali per profili iniziali

Il comma 8 introduce una specificità metodologica per i profili iniziali e non specializzati: le prove devono dare «particolare rilievo» all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Le competenze da verificare includono conoscenze, capacità logico-tecniche, comportamentali e manageriali per i profili dirigenziali. Queste prove devono essere specificate nel bando e definite in modo coerente con la natura dell'impiego. Questa previsione introduce nell'ordinamento italiano una metodologia selettiva più vicina alle assessment center anglosassoni, valorizzando non solo le conoscenze tecniche ma anche le soft skills. Il comma 9 richiama le linee guida del Dipartimento della funzione pubblica di cui all'articolo 3, comma 6, del D.L. 80/2021.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le prove concorsuali possono svolgersi la domenica?

No, non nei giorni festivi nazionali. Sono esclusi anche i giorni di festività delle confessioni religiose che hanno sottoscritto intese con lo Stato italiano, rese note con decreto del Ministro dell'interno.

Una prova orale in videoconferenza è ammessa?

Sì, ma solo quando sia impossibile garantire un'aula aperta al pubblico, e a condizione che siano assicurate identificazione dei partecipanti, sicurezza, tracciabilità delle comunicazioni e pubblicità attraverso modalità digitali.

Cosa succede se durante la prova telematica crasha la piattaforma istituzionale?

Se il malfunzionamento non è imputabile al candidato, questi può chiedere una prova di recupero, che l'amministrazione è tenuta a organizzare.

Una candidata incinta può partecipare alle prove concorsuali?

Sì. Il comma 7 vieta qualsiasi pregiudizio alla partecipazione per lo stato di gravidanza e prevede misure organizzative ad hoc, compresa la possibilità di prove asincrone e spazi dedicati all'allattamento.

I candidati con DSA possono ottenere tempo aggiuntivo nelle prove scritte?

Sì. Il comma 6 garantisce ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento accertati ai sensi della legge 170/2010 misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice, incluso il prolungamento dei tempi.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.