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Ultimo aggiornamento: 16 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I privilegi sulla nave si estinguono con l'estinzione del credito garantito oppure allo scadere di termini di decadenza specifici per categoria.
  • Il termine ordinario è di un anno; per i crediti del n. 6 dell'art. 552 il termine è ridotto a centottanta giorni.
  • Il dies a quo varia in base alla natura del credito: per il salvataggio decorre dal termine delle operazioni; per i danni da urto, dal giorno del sinistro; per il carico, dalla riconsegna.
  • Il privilegio derivante dal contratto di arruolamento decorre dallo sbarco del marittimo nel porto di assunzione successivo all'estinzione del contratto.
  • I termini sono sospesi finché la nave gravata non possa essere sequestrata o pignorata nelle acque territoriali, ma la sospensione non può superare tre anni dall'insorgenza del credito.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 558 Codice della Navigazione — Estinzione dei privilegi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito, con lo spirare del termine di un anno, ad eccezione di quelli riguardanti i crediti indicati nell'articolo 552, n. 6, i quali si estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni. Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o salvataggio dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennità dovute in seguito ad urto o ad altri sinistri nonché di quelle per lesioni personali, dal giorno in cui il danno è stato prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno della riconsegna o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite dal comandante per la conservazione della nave o per la continuazione del viaggio, dal giorno in cui il credito è sorto; per il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di lavoro dal giorno dello sbarco del componente dell'equipaggio nel porto di assunzione, successivamente all'estinzione del contratto. In tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della esigibilità del credito. La facoltà di chiedere anticipi o acconti non ha per effetto di far considerare come esigibili i crediti di cui al n. 2 dell'articolo 552. I termini suddetti sono sospesi finchè la nave gravata di privilegi non abbia potuto essere sequestrata o pignorata nelle acque territoriali del Regno; ma tale sospensione non può oltrepassare i tre anni dal giorno in cui il credito è sorto.

In sintesi

  • I privilegi sulla nave si estinguono con l'estinzione del credito garantito oppure allo scadere di termini di decadenza specifici per categoria.
  • Il termine ordinario è di un anno; per i crediti del n. 6 dell'art. 552 il termine è ridotto a centottanta giorni.
  • Il dies a quo varia in base alla natura del credito: per il salvataggio decorre dal termine delle operazioni; per i danni da urto, dal giorno del sinistro; per il carico, dalla riconsegna.
  • Il privilegio derivante dal contratto di arruolamento decorre dallo sbarco del marittimo nel porto di assunzione successivo all'estinzione del contratto.
  • I termini sono sospesi finché la nave gravata non possa essere sequestrata o pignorata nelle acque territoriali, ma la sospensione non può superare tre anni dall'insorgenza del credito.
Indice dei contenuti

Inquadramento sistematico e funzione dell'estinzione per decadenza

L'articolo 558 del Codice della navigazione regola l'estinzione dei privilegi sulla nave attraverso un sistema di termini di decadenza differenziati per categoria di credito. La scelta di privilegi a tempo è una delle caratteristiche strutturali del diritto marittimo: la nave è uno strumento di traffico internazionale che circola liberamente, e l'opponibilità a tempo indeterminato di privilegi invisibili — non soggetti a pubblicità registrale come l'ipoteca — penalizzerebbe la circolazione e il credito marittimo. I termini di decadenza svolgono quindi una funzione di certezza del traffico, bilanciando la tutela dei creditori privilegiati con le esigenze di circolazione e finanziamento della nave.

Il termine ordinario di un anno e il termine ridotto di centottanta giorni

Il termine generale di estinzione è di un anno, applicabile alla generalità dei privilegi sulla nave indicati nell'art. 552. Fa eccezione la categoria del n. 6, per la quale la norma prevede un termine dimezzato di centottanta giorni. Il n. 6 dell'art. 552 comprende le obbligazioni derivanti da contratti di costruzione, riparazione e attrezzatura della nave, nonché da obbligazioni ipotecarie: si tratta di crediti che insorgono in contesti documentati e nei quali il creditore è tipicamente un soggetto professionale che dispone di strumenti idonei per far valere tempestivamente le proprie ragioni. Il termine più breve risponde alla logica di ridurre il vincolo sulla nave a favore di chi si occupa del suo finanziamento e manutenzione in modo strutturato.

Il dies a quo differenziato per categoria di credito

La norma individua puntualmente il momento da cui decorrono i termini, in funzione della natura del credito privilegiato:

- Per i crediti da assistenza e salvataggio: dal giorno in cui le operazioni sono terminate. Il termine non inizia a decorrere durante le operazioni, quando il creditore è impegnato nell'attività che genera il credito.

- Per le indennità da urto o altri sinistri e per le lesioni personali: dal giorno in cui il danno è stato prodotto. La coincidenza tra evento e inizio del termine risponde all'esigenza di certezza: l'urto è un fatto istantaneo e determinato nel tempo.

- Per il privilegio relativo alla perdita o avaria del carico o dei bagagli: dal giorno della riconsegna o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo. Si tutela il creditore finché è in corso il rapporto di trasporto.

- Per i crediti da contratti stipulati dal comandante per necessità del viaggio: dal giorno in cui il credito è sorto, vale a dire in cui la prestazione è divenuta esigibile.

- Per i crediti da contratto di arruolamento o di lavoro: dal giorno dello sbarco del marittimo nel porto di assunzione successivamente all'estinzione del contratto. Il riferimento allo sbarco nel porto di assunzione — e non al semplice sbarco — valorizza il momento in cui il marittimo è rientrato alla sua base, completando il ciclo del rapporto di lavoro.

- In tutti gli altri casi: dal giorno della esigibilità del credito, criterio residuale che si richiama ai principi generali.

La disciplina speciale dei crediti da stipendi e salari (n. 2 art. 552)

La norma precisa che la facoltà di chiedere anticipi o acconti non rende esigibili i crediti retributivi indicati nel n. 2 dell'art. 552. Questa previsione impedisce che il termine di decadenza cominci a decorrere anticipatamente per effetto di pagamenti parziali o anticipazioni: il privilegio per i crediti retributivi rimane efficace fino allo spirare del termine calcolato a partire dall'effettiva esigibilità dell'intero credito.

La sospensione per impossibilità di sequestro o pignoramento

Il secondo capoverso dell'art. 558 introduce una causa di sospensione di carattere obiettivo: i termini sono sospesi finché la nave gravata non possa essere sequestrata o pignorata nelle acque territoriali del Regno. Questa disposizione risponde a un'esigenza pratica elementare: se la nave si trova in acque straniere o è in navigazione d'alto mare, il creditore non ha la possibilità materiale e giuridica di agire esecutivamente su di essa. Sarebbe iniquo computare il termine di decadenza nel periodo in cui l'esercizio del privilegio è obiettivamente impossibile. La sospensione opera di diritto, senza che il creditore debba compiere atti interruttivi. Tuttavia, il legislatore ha introdotto un limite temporale massimo alla sospensione: essa non può protrarsi oltre tre anni dal giorno in cui il credito è sorto. Trascorso questo periodo, il privilegio si estingue anche se la nave non è mai transitata nelle acque territoriali.

Casi pratici

Caso 1: Tardiva azione del soccorritore

Tizio ha compiuto operazioni di salvataggio su una nave in difficoltà, terminando le operazioni il 1° marzo. Il 5 marzo dell'anno successivo, decorso ormai più di un anno, Tizio promuove l'azione esecutiva sulla nave. Il privilegio per assistenza e salvataggio si è già estinto per decadenza: Tizio dovrà agire con un'azione ordinaria verso l'armatore, senza più poter vantare la prelazione privilegiata sulla nave.

Caso 2: Nave in navigazione internazionale e sospensione del termine

Caio è titolare di un credito privilegiato sorto il 1° gennaio. La nave lascia le acque territoriali italiane il 10 gennaio e vi rientra solo il 20 settembre. Il termine di un anno è sospeso durante il periodo di assenza dalle acque territoriali: Caio può validamente agire entro un anno calcolato escludendo il periodo di assenza, purché comunque non siano trascorsi tre anni dal giorno in cui il credito è sorto.

Caso 3: Marittimo che richiede acconti durante il viaggio

Sempronio, membro dell'equipaggio, riceve durante il viaggio un anticipo sullo stipendio. Il termine di decadenza del privilegio per i crediti retributivi non inizia a decorrere dalla data dell'anticipo: la facoltà di richiedere anticipi non rende esigibili i crediti retributivi ai sensi dell'art. 558. Il termine decorrerà dallo sbarco di Sempronio nel porto di assunzione successivo all'estinzione del contratto.

Domande frequenti

Quando si estingue il privilegio del soccorritore sulla nave?

Il privilegio per assistenza e salvataggio si estingue trascorso un anno dal giorno in cui le operazioni di salvataggio sono terminate. Se la nave non è raggiungibile nelle acque territoriali, il termine è sospeso, ma non oltre tre anni dall'insorgenza del credito.

Da quando decorre il termine per il credito retributivo dell'equipaggio?

Dal giorno dello sbarco del marittimo nel porto di assunzione successivo all'estinzione del contratto di arruolamento o di lavoro. Gli anticipi ricevuti durante il viaggio non anticipano il dies a quo.

Cosa succede se la nave non torna mai nelle acque territoriali italiane?

I termini di decadenza sono sospesi durante l'assenza, ma la sospensione cessa comunque al compimento di tre anni dal giorno in cui il credito è sorto: decorso tale termine massimo, il privilegio si estingue definitivamente.

Il termine di 180 giorni si applica ai crediti ipotecari?

Sì: i crediti indicati nel n. 6 dell'art. 552, che comprende le obbligazioni ipotecarie e quelle per costruzione e riparazione della nave, si estinguono con lo spirare del termine di centottanta giorni invece dell'anno ordinario.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.