Autore: Andrea Marton

  • Art. 128 TUIR: Norma transitoria

    Art. 128 TUIR: Norma transitoria

    Art. 128 TUIR – Norma transitoria (1)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo 117 e nei nove precedenti dalla societa’ o ente controllante o da altra societa’ controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’articolo 117, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della societa’ partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze.”

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    (1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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  • Comma 845 LB26: contributo Comune di Trento per sport e inclusione sociale

    Comma 845 LB26: contributo Comune di Trento per sport e inclusione sociale

    Comma 845 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    845. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per finanziare, nell’ambito di interventi finalizzati all’inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. Tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all’integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, possono essere realizzati anche attraverso la collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del Terzo settore operanti nel campo dello sport sociale, con l’obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.

  • Art. 29 D.Lgs. 174/2016 – Procura alle liti

    Art. 29 D.Lgs. 174/2016 – Procura alle liti

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile. 1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l’elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell’invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell’articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all’articolo 86.

  • Comma 571 LB26: proroga automatica del personale in comando per

    Comma 571 LB26: proroga automatica del personale in comando per

    Comma 571 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    571. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1 , e 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma 570, salva espressa rinunzia degli interessati.

  • Art. 14 D.Lgs. 1/2018 – Comitato operativo nazionale della protezione civile

    Art. 14 D.Lgs. 1/2018 – Comitato operativo nazionale della protezione civile ( Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell’ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all’estero ai sensi dell’articolo 29.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2020, N. 4.

    3. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

    4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all’articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all’articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all’articolo 4. Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

    5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell’ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all’azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l’amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell’articolo 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

    6. Per svolgere le funzioni all’interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 39 DPR 230/2000 – Corrispondenza telefonica

    Art. 39 DPR 230/2000 – Corrispondenza telefonica

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.

    2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, sei volte al mese . Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a quattro al mese.

    3. Resta ferma l'applicazione dell' articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 .

    4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3, dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal direttore dell'istituto .

    5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.

    6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.

    7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18 della legge, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.

    8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.

    9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.

    10. In caso di chiamata dall'esterno, diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.

  • Art. 547 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 547 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno. Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2952 del codice civile, per la prescrizione del diritto al risarcimento dell'assicurato verso l'assicuratore, il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave, dal giorno in cui questa è stata cancellata dal registro d'iscrizione. L'esercizio dell'azione per ottenere l'indennità, mediante abbandono delle cose assicurate, interrompe la prescrizione dell'azione per il conseguimento dell'indennità d'avaria, dipendente dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro. DEI PRIVILEGI E DELLA IPOTECA Dei privilegi Sezione I Disposizioni generali

  • Art. 139 DPR 495/1992 – Strisce di separazione dei sensi di marcia

    Art. 139 DPR 495/1992 – Strisce di separazione dei sensi di marcia

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La separazione dei sensi di marcia si realizza mediante una o due strisce longitudinali affiancate di colore bianco e di uguale larghezza; la distanza tra le due strisce affiancate deve essere non inferiore alla larghezza di una di esse.

    2. La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere continua: a) sulle carreggiate con una corsia per senso di marcia, allorché non si voglia consentire l'occupazione, neppure momentanea, della corsia adiacente per il sorpasso; b) in prossimità delle intersezioni a raso; c) nelle zone di attestamento; d) in prossimità degli attraversamenti pedonali e di quelli ciclabili; e) in prossimità di tratti stradali in cui la visibilità è ridotta, come nelle curve e sui dossi; f) in prossimità dei passaggi ferroviari a livello; g) in prossimità delle strettoie.

    3. Lungo le curve, sui dossi e nelle strettoie, non disciplinate con senso unico alternato, la striscia continua di separazione dei sensi di marcia deve avere lunghezza tale da impedire l'occupazione della corsia adiacente, per tutto il tratto in cui la visibilità non è sufficiente.

    4. Due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, devono essere impiegate allorché uno dei due sensi di marcia dispone di una distanza di visibilità ridotta (figg. da II.416 a II.424), ovvero per consentire la possibilità di sorpasso ai veicoli in uscita dalle aree di intersezione (fig. II.425); la lunghezza di tali strisce affiancate non deve essere inferiore a 30 m.

    5. Nel caso di due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, la striscia continua non impedisce al conducente, che ha effettuato un sorpasso consentito, di riprendere la sua posizione normale sulla carreggiata.

    6. Due strisce affiancate continue devono essere tracciate per separare i sensi di marcia nei seguenti casi: a) nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia (fig. II.426); b) quando due o più corsie nello stesso senso di marcia sono delimitate da strisce continue (fig. II.426); c) quando la separazione dei sensi di marcia non coincide con l'asse della carreggiata; d) quando si predispone uno spartitraffico, anche senza apposito manufatto, per conferire maggiore sicurezza alla circolazione distanziando i due sensi di marcia; in questo caso, se lo spazio tra le due strisce è superiore a 50 cm, esso dovrà essere evidenziato con le zebrature di cui all'articolo 150, comma

    2. 7. In presenza di sistemi di regolazione del traffico con corsie reversibili, le strisce di separazione delle corsie sono discontinue, del tipo "h" di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3, e i conducenti possono effettuare il cambio di corsia solo se autorizzati dalla apposita segnaletica semaforica.

    8. In tutti gli altri casi non previsti dal presente articolo le strisce di separazione dei sensi di marcia devono essere discontinue.

    9. Le strisce continue possono essere interrotte in corrispondenza di strade o accessi laterali, sempre che sia garantita una sufficiente visibilità per le manovre di attraversamento o di svolta.

    10. Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per la effettuazione delle manovre connesse con la sosta.

    11. Per preavvisare i conducenti dell'approssimarsi di una striscia longitudinale continua di separazione dei sensi di marcia, si possono adottare strisce longitudinali discontinue del tipo "d", di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3.

  • Art. 125 DPR 495/1992 – Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione

    Art. 125 DPR 495/1992 – Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni è consentito ins- erire nei segnali simboli, numero della strada, direzioni cardinali od abbreviazioni. È da evitare, comunque, la concentrazione di più iscrizioni su limitate superfici.

    2. I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

    3. Nel caso in cui la quantità di iscrizioni da riportare necessariamente sul segnale sia tale da non consentire una soddisfacente e completa leggibilità o una buona composizione del segnale, può essere impiegato il solo simbolo.

    4. L'utilizzo di simboli non previsti dal presente regolamento, deve essere autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici. I simboli devono essere chiari e facilmente comprensibili.

    5. Le iscrizioni contenute nei segnali di indicazione devono essere composte utilizzando i caratteri alfabetici sottoelencati e secondo le seguenti prescrizioni: a) alfabeto normale positivo minuscolo (tab. II.22a) b) alfabeto normale positivo maiuscolo (tab. II.22b) c) numeri normali positivi (tab. II.22c) d) alfabeto normale negativo minuscolo (tab. II.22d) e) alfabeto normale negativo maiuscolo (tab. II.22e) f) numeri normali negativi (tab. II.22f) g) alfabeto stretto positivo minuscolo (tab. II.22g) h) alfabeto stretto positivo maiuscolo (tab. II.22h) i) numeri stretti positivi (tab. II.22i) l) alfabeto stretto negativo minuscolo (tab. II.22l) m) alfabeto stretto negativo maiuscolo (tab. II.22m) n) numeri stretti negativi (tab. II.22n). Nessun segnale può contenere iscrizioni in più di due lingue.

    6. I caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la composizione di nomi propri di regioni, province, città, centri abitati, municipi, frazioni o villaggi. I caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni… riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come: a) strade urbane ed extraurbane; b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali; c) ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei nomi propri…, comprese quelle dei pannelli integrativi. Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, è maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.

    7. Di norma devono essere usati i caratteri 'normalì. I caratteri 'strettì sono impiegati solo in presenza di parole o gruppi di parole non abbreviabili o comunque quando l'uso dei caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente lunghe rispetto alla grandezza del segnale.

    8. L'altezza dei caratteri è determinata in funzione della distanza di leggibilità richiesta dal tipo di strada secondo le indicazioni delle tabelle II.16 e II.17.

    9. I nomi di località composti o molto lunghi possono essere abbreviati per evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni.

    10. Lo spessore del tratto dei caratteri negativi (chiari su fondo scuro) deve essere ridotto di circa il 15% rispetto allo spessore dei caratteri positivi (scuri su fondo chiaro).

  • Art. 33 D.Lgs. 174/2016 – Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete

    Art. 33 D.Lgs. 174/2016 – Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.

    2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

  • Comma 260 LB26: concorso per 16 unità AGCM con verifica copertur

    Comma 260 LB26: concorso per 16 unità AGCM con verifica copertur

    Comma 260 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    260. Le assunzioni delle sedici unità di cui al comma 259 possono essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell’ articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 .

  • Trasferimento d’azienda: i diritti del lavoratore

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua automaticamente con il cessionario; l’anzianità e tutti i diritti maturati si conservano. Cedente e cessionario rispondono solidalmente dei crediti maturati prima del trasferimento. Il lavoratore non deve prestare consenso al trasferimento.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Effetti del trasferimento d’azienda sul rapporto di lavoro
    Aspetto Regola (art. 2112 c.c.)
    Continuazione del rapporto Automatica con il cessionario; non è richiesto il consenso del lavoratore
    Anzianità di servizio Si conserva integralmente
    TFR maturato Segue il lavoratore; il cessionario subentra nella posizione del cedente
    Responsabilità per crediti pregressi Solidale tra cedente e cessionario per i crediti maturati prima del trasferimento
    Trattamento economico e normativo Si conservano i diritti derivanti dal CCNL in vigore fino a scadenza o rinnovo

    La continuazione automatica del rapporto

    L’art. 2112 c.c. stabilisce che in caso di trasferimento d’azienda (o di ramo di essa) il rapporto di lavoro continua con il cessionario senza necessità di alcun accordo o consenso del lavoratore. L’azienda viene ceduta «con i suoi rapporti», quindi anche con quelli di lavoro. Il lavoratore non può opporsi al trasferimento e non può pretendere che il cedente mantenga il rapporto, salvo esercitare il diritto di recesso previsto dall’art. 2112, comma 4, c.c. in presenza di una modifica sostanziale delle condizioni.

    La responsabilità solidale cedente-cessionario

    Per i crediti del lavoratore maturati prima della data del trasferimento (retribuzioni arretrate, TFR maturato, ferie non godute, premi) cedente e cessionario rispondono in solido. Ciò significa che il lavoratore può richiedere il pagamento a entrambi; il cedente non si libera automaticamente dell’obbligazione per il solo fatto di aver ceduto l’azienda. La solidarietà può essere limitata dall’accordo sindacale ex art. 2112, comma 2, c.c.

    Conservazione del CCNL e delle condizioni normative

    Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi in vigore alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza o sostituzione con un nuovo CCNL. Non può dunque procedere a una riduzione unilaterale dei trattamenti. Le RSA/RSU trasferite mantengono la propria rappresentatività; il cessionario ha obblighi informativi verso i sindacati.

    Casi pratici

    Tizio – azienda acquistata da un nuovo proprietario

    La società di Tizio viene acquisita da un’altra impresa. Tizio non deve firmare alcun nuovo contratto: il rapporto continua con il nuovo datore, la sua anzianità di 8 anni rimane e il TFR maturato segue automaticamente. Se il vecchio datore aveva retribuzioni arretrate, Tizio può chiederne il pagamento sia al cedente sia al cessionario.

    Caia – trasferimento con cambio di CCNL

    Il cessionario applica un CCNL diverso da quello del cedente. Caia mantiene comunque i trattamenti del vecchio CCNL fino alla sua scadenza; dopo, il nuovo CCNL si applica, ma non può ridurre le condizioni economiche acquisite salvo accordo sindacale.

    Sempronio – crediti di retribuzione non pagati prima del trasferimento

    Al momento del trasferimento Sempronio vantava 3 mesi di stipendio non pagati dal cedente. Può rivendicarli sia verso il cedente sia verso il cessionario, che rispondono solidalmente.

    Domande frequenti

    Devo firmare un nuovo contratto di lavoro dopo il trasferimento d'azienda?

    No. Il contratto di lavoro continua automaticamente con il cessionario; non è richiesta alcuna firma. Eventuali richieste di firma di nuovo contratto non sono necessarie ai fini della continuità del rapporto.

    Il mio anzianità riparte da zero con il nuovo datore?

    No. L’art. 2112 c.c. garantisce la conservazione integrale dell’anzianità maturata con il cedente.

    Il TFR viene liquidato al momento del trasferimento?

    No. Salvo diverso accordo, il TFR maturato non viene liquidato al trasferimento ma rimane nella «posizione» del lavoratore e sarà pagato alla cessazione del rapporto.

    Posso rifiutarmi di essere trasferito al cessionario?

    Non in quanto tale: il trasferimento avviene automaticamente per legge. Il lavoratore può però dimettersi per giusta causa se il trasferimento comporta una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro.

    Il cessionario può licenziarmi subito dopo il trasferimento?

    Non per il solo fatto del trasferimento: l’art. 2112 c.c. tutela la continuità del rapporto. Il licenziamento dopo il trasferimento deve rispettare le ordinarie regole (giusta causa, giustificato motivo) e non può motivarsi con il trasferimento stesso.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.