Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Comma 933 LB26: collegamento del biometano alla rete del gas naturale

    Comma 933 LB26: collegamento del biometano alla rete del gas naturale

    Comma 933 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    933. L’ articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , è sostituito dal seguente: «Art. 20. – (Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale) – 1. Le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti (ARERA). 2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ARERA aggiorna la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ai sensi del comma 1. 3. Gli atti di regolazione di cui al comma 2, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di gas: a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l’odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l’immissione nelle reti; b) prevedono la realizzazione, anche congiunta fra diversi operatori se ritenuto maggiormente efficiente sotto il profilo tecnico ovvero economico, dei necessari interventi di potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione, tramite l’impiego di tecnologie per il superamento degli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti per favorire un ampio utilizzo del biometano; a tal fine, l’allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano di cui al comma 1 dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza, fermo restando che i costi associati allo sviluppo e all’adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete; c) definiscono le modalità di ripartizione dei costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle opere di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete gas; le modalità di ripartizione, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente traggono dalle connessioni; d) stabiliscono, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), che una quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di trasporto o di distribuzione e al 100 per cento dei costi relativi ai sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi degli investimenti di connessione ricada in capo ai produttori; e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano; f) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l’espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l’individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento; g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia; h) definiscono un assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualità funzionale a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare, garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione; i) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l’allacciamento di nuovi impianti; l) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa ARERA, vincolanti fra le parti; m) stabiliscono le misure necessarie affinchè l’imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sia improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale».

  • Art. 144 Codice Civile: Indirizzo della vita familiare e residen

    Art. 144 Codice Civile: Indirizzo della vita familiare e residen

    Art. 144 c.c. – Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

    A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato .

  • Art. 41 Reg. (UE) 2024/1689 – Specifiche comuni

    Art. 41 Reg. (UE) 2024/1689 – Specifiche comuni

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per i requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo o, se del caso, per gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a) a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n, 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per i requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo, o ove applicabile, per gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, e: i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione; o ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non vengono presentate entro il termine fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n, 1025/2012; o iii) le pertinenti norme armonizzate non tengono sufficientemente conto delle preoccupazioni in materia di diritti fondamentali; o iv) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione; o ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non vengono presentate entro il termine fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n, 1025/2012; o iii) le pertinenti norme armonizzate non tengono sufficientemente conto delle preoccupazioni in materia di diritti fondamentali; o iv) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

    i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione; o

    ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non vengono presentate entro il termine fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n, 1025/2012; o

    iii) le pertinenti norme armonizzate non tengono sufficientemente conto delle preoccupazioni in materia di diritti fondamentali; o

    iv) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

    b) nessun riferimento a norme armonizzate, che contemplino i requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo o, ove applicabile, gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente al regolamento (UE) n, 1025/2012 e non si prevede che un tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole.

    Nel redigere le specifiche comuni, la Commissione consulta il forum consultivo di cui all'articolo 67. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

    2. Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n, 1025/2012 del fatto che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3. I sistemi di IA ad alto rischio o i modelli di IA per finalità generali conformi alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1, o a parti di tali specifiche, si presumono conformi ai requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo o, ove applicabile, agli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3 nella misura in cui tali requisiti o tali obblighi sono contemplati da tali specifiche comuni.

    4. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un organismo europeo di normazione e proposta alla Commissione per la pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n, 1025/2012. Quando un riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 o le parti di tali atti che riguardano gli stessi requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo o, ove applicabile, gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3.

    5. Qualora non rispettino le specifiche comuni di cui al paragrafo 1, i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio o di modelli di IA per finalità generali adottano soluzioni tecniche debitamente motivate che soddisfano i requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo o, ove applicabile, gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, a un livello almeno equivalente.

    6. Se uno Stato membro ritiene che una specifica comune non soddisfi interamente i requisiti di cui alla sezione 2 o, ove applicabile, non rispetti gli obblighi di cui al capo V, sezioni 2 e 3, ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tali informazioni e, ove necessario, modifica l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune interessata.

  • Art. 561 Codice della Navigazione – Privilegi sulle cose caricate

    Art. 561 Codice della Navigazione – Privilegi sulle cose caricate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono privilegiati sulle cose caricate: 1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione; 2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione; 3° le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni; 4° i crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate; 5° le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni contratte dal comandante sul carico nei casi previsti nell'articolo 307. I crediti indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli garantiti da pegno sulle cose caricate.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: maternita, paternita e congedi parentali

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Le lavoratrici del settore acconciatura ed estetica godono delle tutele di maternita previste dal D.Lgs. 151/2001, con astensione obbligatoria di 5 mesi e indennita INPS all’80%. Il congedo di paternita obbligatorio e di 10 giorni. Il congedo parentale facoltativo puo essere fruito da entrambi i genitori fino ai 12 anni del figlio. Le microimprese artigiane devono rispettare tutte le tutele.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Maternita, paternita e congedi – quadro normativo 2026
    Istituto Durata Indennita INPS
    Congedo di maternita obbligatorio 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto, o 1+4) 80% della retribuzione media giornaliera
    Congedo di paternita obbligatorio 10 giorni (anche non continuativi) 100% della retribuzione media giornaliera
    Congedo parentale facoltativo (ogni genitore) Fino a 6 mesi ciascuno (max 10 mesi complessivi) 30% fino a 12 anni figlio; 80% per 1 mese aggiuntivo (riforma 2024)
    Riposi giornalieri (allattamento) 2 ore/giorno fino a 1 anno del figlio 100% a carico INPS
    Malattia del figlio (fino a 3 anni) Illimitata (senza indennita INPS)

    Congedo di maternita nel settore artigiano

    Le dipendenti di saloni di acconciatura e centri estetici artigiani hanno diritto al congedo di maternita obbligatorio di 5 mesi, ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (T.U. Maternita). L’astensione obbligatoria decorre di norma da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo; la lavoratrice puo optare per la flessibilita (1 mese prima + 4 dopo) con certificazione medica.

    Durante il congedo l’INPS eroga un’indennita pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Acconciatura ed Estetica non prevede in via generale un’integrazione al 100% da parte del datore (a differenza di alcuni CCNL industria), ma accordi aziendali o territoriali possono migliorare il trattamento.

    Congedo di paternita obbligatorio

    Dal 2022 il congedo di paternita obbligatorio e fissato dalla legge in 10 giorni lavorativi, usufruibili nei 5 mesi successivi alla nascita (o all’adozione), anche non continuativi. L’indennita e del 100% e a carico INPS. Il padre puo fruire di un giorno aggiuntivo in sostituzione della madre previo accordo.

    Nelle microimprese artigiane la gestione del congedo di paternita richiede spesso una riorganizzazione del lavoro. Il titolare non puo impedire al lavoratore di fruire del congedo ne richiedere la rinuncia.

    Congedo parentale facoltativo: diritti e indennita

    Dopo il congedo di maternita/paternita obbligatorio, entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale facoltativo: fino a 6 mesi ciascuno (con un massimo di 10 mesi complessivi per la coppia, elevabili in caso di monogenitore). Il congedo puo essere fruito fino ai 12 anni del figlio, in modo continuativo o frazionato (a giorni o a ore).

    La riforma del 2023 ha introdotto un mese aggiuntivo indennizzato all’80% per il padre o la madre (in alternativa) entro i 6 anni del figlio, in aggiunta ai periodi al 30%.

    Rischi specifici in gravidanza nel settore

    Per le lavoratrici in stato di gravidanza che operano in saloni di acconciatura o centri estetici si pone il tema dei rischi specifici del settore: esposizione a sostanze chimiche (coloranti, decoloranti, fissativi, solventi), posture prolungate in piedi, movimentazione di carichi. Il D.Lgs. 151/2001 prevede che il datore valuti questi rischi e adotti misure preventive: modifica delle mansioni, spostamento ad attivita di reception o supporto, o astensione anticipata dal lavoro su certificazione del medico competente.

    L’astensione anticipata durante la gravidanza (dal 7° mese di gestazione o in anticipo in caso di rischio accertato) e a carico INPS con la stessa indennita dell’80%.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo di paternita in un salone artigiano
    Tizio e acconciatore in un piccolo salone con 3 dipendenti. Alla nascita del figlio comunica al titolare la volonta di fruire dei 10 giorni di congedo di paternita obbligatorio. Il titolare e tenuto a concedere il congedo senza possibilita di rifiuto. L’indennita al 100% e a carico INPS: il datore la anticipa in busta paga e la recupera tramite conguaglio.
    Caia – Astensione anticipata per rischio chimico
    Caia e estetista al 5° mese di gravidanza e lavora quotidianamente con prodotti chimici per trattamenti corpo. Il medico competente aziendale certifica il rischio per la gestante. Caia ottiene l’astensione anticipata dal 5° mese anziche dal 7°: questi 2 mesi aggiuntivi sono coperti da indennita INPS all’80%, a pari condizioni del congedo ordinario.
    Sempronio (madre) – Congedo parentale frazionato
    La partner di Sempronio e estetista e, terminato il congedo di maternita obbligatorio, decide di fruire di 3 mesi di congedo parentale facoltativo entro il primo anno di vita del figlio. Nei mesi al 30% percepisce il 30% della retribuzione media giornaliera dall’INPS. Il mese aggiuntivo all’80% (riforma 2023) viene fruito nell’anno successivo, entro i 6 anni del figlio.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternita spettano a un'estetista?
    5 mesi di congedo obbligatorio (2 pre-parto + 3 post-parto, o 1+4 con flessibilita certificata), con indennita INPS all’80%. Il posto di lavoro e protetto durante e per 1 anno dalla nascita.
    Il CCNL Estetica integra l'indennita di maternita?
    Il CCNL artigiano del settore non prevede in via generale l’integrazione al 100% durante la maternita. Il trattamento standard e l’80% INPS. Accordi aziendali o territoriali possono migliorare il trattamento.
    Quanti giorni di paternita obbligatoria spettano?
    10 giorni lavorativi, da fruire entro 5 mesi dalla nascita, anche non consecutivi, con indennita al 100% a carico INPS.
    Fino a quando si puo usufruire del congedo parentale?
    Il congedo parentale facoltativo puo essere fruito fino ai 12 anni del figlio, per un massimo di 6 mesi per genitore (10 mesi complessivi per la coppia).
    Il datore puo licenziare una dipendente in gravidanza?
    No. La lavoratrice in stato di gravidanza e protetta da divieto assoluto di licenziamento dalla data di inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno di eta del figlio. Il licenziamento intimato in questo periodo e nullo.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, maturazione e destinazione e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 138 Codice Civile: Altre infrazioni

    Art. 138 Codice Civile: Altre infrazioni

    Art. 138 c.c. – Altre infrazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È punito con l’ammenda stabilita nell’art. 135 l’ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

  • Art. 18 D.Lgs. 171/2005 – Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all’estero

    Art. 18 D.Lgs. 171/2005 – Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all’estero

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta.

    2. L’elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell’ articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

    3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

    4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che intendono iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia. articolo precedente articolo successivo

  • Commi 140-142 LB 2026: ritenuta provvigioni, esclusione agenzie

    Commi 140-142 LB 2026: ritenuta provvigioni, esclusione agenzie

    Commi 140-142 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: Commi 140 e 141 in vigore dal 1° gennaio 2026; comma 142 in vigore dal 28 marzo 2026 (modificato dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38). Le disposizioni si applicano alle provvigioni corrisposte dal 1° maggio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    140. All’ articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

    141. All’articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente,» sono soppresse.

    142. Le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° maggio 2026.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: formazione, qualifica professionale e sicurezza

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il settore acconciatura ed estetica ha requisiti formativi e di qualifica professionale specifici e obbligatori per legge. L’acconciatore deve essere in possesso della qualifica rilasciata dalla Regione ai sensi della Legge 174/2005; l’estetista di quella prevista dalla Legge 1/1990. La sicurezza sul lavoro nei saloni e nei centri estetici comporta obblighi specifici legati ai rischi chimici e biologici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Principali obblighi formativi e di qualifica nel settore acconciatura ed estetica
    Ambito Riferimento normativo Obbligo
    Qualifica acconciatore L. 174/2005 Titolo professionale abilitante obbligatorio per esercizio attivita
    Qualifica estetista L. 1/1990 Titolo professionale regionale obbligatorio
    Formazione sicurezza lavoratori D.Lgs. 81/2008, Accordo Stato-Regioni 2011 4h generale + 8h specifica (rischio medio); aggiornamento ogni 5 anni
    Formazione apprendisti D.Lgs. 81/2015 + CCNL 120h/anno professionalizzante + sicurezza
    Valutazione rischi (DVR) D.Lgs. 81/2008 art. 17 Obbligatoria per tutte le imprese con almeno 1 dipendente
    Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008 art. 41 Obbligatoria se prevista dalla valutazione dei rischi (rischi chimici, biologici)

    La qualifica professionale obbligatoria: L.174/2005 e L.1/1990

    In Italia l’esercizio delle professioni di acconciatore ed estetista richiede il possesso di una qualifica professionale rilasciata dalla Regione. Non e possibile svolgere queste attivita in modo autonomo o alle dipendenze senza il titolo abilitante:

    • Acconciatore (L. 174/2005): la qualifica si acquisisce attraverso un percorso formativo di 3 anni (2 anni di formazione + 1 anno di pratica) presso scuole regionali o istituti accreditati, con esame finale. La legge ha unificato le precedenti professioni di parrucchiere e barbiere.
    • Estetista (L. 1/1990): la qualifica richiede il completamento di un corso di formazione regionale (di norma 2 anni) e il superamento di un esame pratico-teorico. Le mansioni coperte includono trattamenti estetici, massaggi di tipo estetico, epilazione, manicure, pedicure.

    Lavorare senza qualifica o consentire ai propri dipendenti di svolgere prestazioni qualificate senza titolo espone il titolare a sanzioni amministrative e penali.

    Rischi professionali specifici del settore

    I saloni di acconciatura e i centri estetici presentano rischi professionali specifici che il DVR deve analizzare e per i quali devono essere adottate misure preventive:

    • Rischio chimico: esposizione a coloranti, decoloranti, fissativi (ammoniaca, persolfati, formaldeide, parafenilendiammina). Rischio di dermatiti da contatto, asma professionale, sensibilizzazione.
    • Rischio biologico: contatto con cute, capelli, sangue (microlesioni durante la manicure). Rischio di trasmissione di funghi, batteri, virus.
    • Rischio ergonomico: lavoro prolungato in piedi, posture statiche, movimenti ripetitivi (taglio, massaggio). Rischio di patologie muscolo-scheletriche.
    • Rischio da agenti fisici: esposizione a calore (phon, sterilizzatori), radiazioni UV (lampade abbronzanti nelle SPA).

    DPI e misure di prevenzione obbligatorie

    Il datore di lavoro artigiano e tenuto a fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati ai rischi valutati:

    • Guanti monouso e guanti in nitrile: obbligatori durante l’applicazione di coloranti, decoloranti e prodotti chimici.
    • Mascherine FFP2 o FFP3: in presenza di polveri o vapori chimici (decolorazioni massive, applicazione di prodotti volatili).
    • Occhiali protettivi: durante l’applicazione di prodotti a rischio di schizzi.
    • Calzature antistatiche: per chi lavora a contatto con apparecchiature elettriche (lampade UV, macchinari estetici).

    L’uso dei DPI deve essere oggetto di specifica formazione e deve essere monitorato dal datore.

    Aggiornamento professionale e formazione continua

    Oltre alla qualifica iniziale obbligatoria, gli acconciatori e le estetiste sono incentivati (e in alcuni casi obbligati per legge o da accordi regionali) a mantenere aggiornate le proprie competenze professionali. Il CCNL artigiano, attraverso gli enti bilaterali e il Fondo Artigianato Formazione, promuove la formazione continua:

    • Corsi di aggiornamento su nuove tecniche professionali (colorazione, trattamenti estetici innovativi).
    • Formazione sulla sicurezza (aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni).
    • Corsi su igiene, sterilizzazione e prevenzione delle infezioni (spesso obbligatori per chi effettua manicure, pedicure, piercing).
    • Formazione manageriale per i titolari: gestione del salone, marketing, contabilita semplificata.

    Casi pratici

    Tizio – Assunzione senza qualifica: il rischio del titolare
    Un salone assume come acconciatore un lavoratore che dichiara di avere la qualifica ma non la esibisce. Il titolare non verifica il titolo. In seguito a un controllo dell’ASL, emerge che il lavoratore non ha la qualifica. Il titolare rischia sanzioni amministrative per aver consentito lo svolgimento dell’attivita senza titolo abilitante. La corretta procedura impone la verifica del titolo professionale all’atto dell’assunzione.
    Caia – Dermatite professionale e DPI mancanti
    Caia sviluppa una grave allergia alle mani dopo 2 anni di lavoro con coloranti senza guanti in nitrile adeguati. Il datore non aveva fornito DPI specifici per il rischio chimico ne effettuato la sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dal DVR. Caia presenta denuncia di malattia professionale all’INAIL e contestualmente il datore riceve una sanzione dall’Ispettorato del Lavoro per omessa sorveglianza sanitaria e mancata fornitura di DPI.
    Sempronio – Formazione sicurezza all’assunzione
    Sempronio viene assunto come apprendista acconciatore. Il primo giorno il titolare gli consegna i DPI (guanti, mascherina) e lo iscrive al corso di sicurezza erogato dall’EBNA regionale: 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica per il rischio medio del settore. La formazione deve essere completata entro i primi 60 giorni dall’assunzione.

    Domande frequenti

    E obbligatoria la qualifica per fare l'acconciatore o l'estetista?
    Si. L’esercizio dell’attivita di acconciatore richiede la qualifica professionale regionale prevista dalla L. 174/2005; quella di estetista richiede il titolo abilitante regionale ai sensi della L. 1/1990. Lavorare senza titolo espone il lavoratore e il titolare a sanzioni.
    Cosa deve contenere il DVR di un salone?
    Il Documento di Valutazione dei Rischi deve analizzare tutti i rischi presenti: chimici (coloranti, solventi), biologici (contatto con cute e sangue), ergonomici (lavoro in piedi, movimenti ripetitivi), fisici (calore, UV). Deve indicare le misure preventive e i DPI adottati.
    La sorveglianza sanitaria e obbligatoria in un salone?
    Si, se il DVR individua rischi che la richiedono (es. rischio chimico per esposizione a coloranti, rischio biologico). Il medico competente effettua visite preventive periodiche e i giudizi di idoneita.
    Ogni quanto va rinnovata la formazione sulla sicurezza?
    L’aggiornamento della formazione sulla sicurezza e obbligatorio ogni 5 anni, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Per gli apprendisti la formazione e parte integrante del percorso di apprendistato.
    L'estetista puo effettuare massaggi senza qualifica specifica?
    L’estetista qualificata ai sensi della L. 1/1990 puo effettuare massaggi a finalita estetica. I massaggi a finalita terapeutica o riabilitativa sono riservati a figure sanitarie (fisioterapisti, massofisioterapisti). La distinzione e rilevante: superare i limiti della qualifica espone a sanzioni e a responsabilita civile.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, maturazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 111 LB26: nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72, liquidazione IVA

    Comma 111 LB26: nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72, liquidazione IVA

    Comma 111 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Iva Fatturazione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 5 dell’art. 54-bis.1: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per le modalità di comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e per i dati utilizzabili. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    111. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come da modifiche in corso di riprogrammazione, sono introdotte le seguenti disposizioni: a) dopo l’ articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , è inserito il seguente: «Art. 54-bis.1. – (Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse) – 1. Senza pregiudizio dell’azione accertatrice, l’Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all’articolo 57, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta. 2. Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui al comma 3. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell’ articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall’ articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . 3. Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, si applica la sanzione di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , determinata in base all’imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, la sanzione è ridotta a un terzo. 4. L’avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l’ articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 . 5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l’effettuazione delle stesse»; b) all’ articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , per imposta dovuta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1»; c) all’articolo 30, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , per imposta dovuta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1».

  • Art. 46 DPR 230/2000 – Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale

    Art. 46 DPR 230/2000 – Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il detenuto o l'internato che, nei corsi di istruzione, anche individuale, o in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso.

    2. Il provvedimento di esclusione dal corso è adottato dal direttore dell'istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e trattamento e delle autorità scolastiche e deve essere motivato, particolarmente nel caso in cui l'esclusione sia disposta in difformità dal parere espresso dalle autorità predette. Il provvedimento può essere sempre revocato ove il complessivo comportamento del detenuto o dell'internato ne consenta la riammissione ai corsi.

  • Art. 17 D.Lgs. 198/2006 – Permessi

    Art. 17 D.Lgs. 198/2006 – Permessi

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le consigliere e i consiglieri di parità, nazionale e regionali, hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. L’eventuale retribuzione dei suddetti permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria dell’ente di pertinenza che, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza. Ai fini dell’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dell’inizio dell’assenza. Le consigliere e i consiglieri di parità supplenti hanno diritto ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri di parità effettivi.

    2. L’ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.

    3. Alla consigliera e al consigliere nazionale di parità è attribuita un’indennità annua. La consigliera e il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruiscono, inoltre, di un numero massimo di permessi non retribuiti. In alternativa a quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, la consigliera e il consigliere nazionale di parità possono richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un’indennità complessiva annua. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 18, i criteri e le modalità per determinare la misura dell’indennità di cui al primo periodo, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, il numero massimo dei permessi non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri e le modalità per determinare la misura dell’indennità complessiva di cui al terzo periodo, le risorse destinate alle missioni legate all’espletamento delle funzioni e le spese per le attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità. articolo precedente articolo successivo