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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 845 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Cultura Turismo Sport

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

Testo coordinato

. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per finanziare, nell’ambito di interventi finalizzati all’inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. Tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all’integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, possono essere realizzati anche attraverso la collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del Terzo settore operanti nel campo dello sport sociale, con l’obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.

In sintesi

  • Stanziamento di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore del Comune di Trento.
  • Finalità: progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico.
  • Inclusione sociale e benessere psicofisico come ambito di intervento, con focus su gruppi a rischio di emarginazione e minoranze.
  • Progetti realizzabili anche in collaborazione con associazioni e società sportive dilettantistiche ed ETS operanti nello sport sociale.
  • Obiettivo: abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.
Inquadramento: contributo territoriale a finalità sociale

Il comma 845 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (totale 400.000 euro nel biennio) in favore del Comune di Trento, per finanziare, nell’ambito di interventi finalizzati all’inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. La norma si inserisce nel solco dell’art. 33, ultimo comma, della Costituzione (come modificato dalla L. cost. 26 settembre 2023, n. 1), che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

I destinatari finali: gruppi a rischio e minoranze

La norma individua i destinatari finali nei gruppi a rischio di emarginazione e nelle minoranze, in chiave di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. La logica è quella dello «sport sociale», branca dell’associazionismo sportivo dilettantistico che ha sviluppato in Italia un’ampia rete di progetti rivolti a giovani in dispersione scolastica, persone con disabilità, vittime di violenza, anziani fragili, minoranze linguistiche e culturali. Il riferimento agli enti del Terzo settore conferma la cornice del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in cui lo sport per finalità sociali rientra tra le attività di interesse generale dell’art. 5, comma 1, lett. t).

Le possibili modalità attuative

La norma consente al Comune di Trento di realizzare i progetti anche attraverso la collaborazione con associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) ed enti del Terzo settore (ETS) operanti nello sport sociale. Le possibili modalità di attuazione spaziano da contratti di appalto di servizi (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) a forme di partenariato speciale con ETS ai sensi dell’art. 56 del Codice del Terzo settore (convenzioni) o dell’art. 55 (co-programmazione e co-progettazione), nei limiti riconosciuti dalla Corte costituzionale con sentenza 26 giugno 2020, n. 131. La gestione segue le regole di contabilità armonizzata degli enti locali (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Profili fiscali per ASD/SSD ed ETS partecipanti

Per le ASD/SSD che parteciperanno ai progetti del Comune di Trento, rileva la disciplina fiscale di settore. Restano vigenti le agevolazioni della L. 16 dicembre 1991, n. 398 (regime forfettario delle ASD), ove ricorrano i requisiti. Le ASD/SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) tenuto dal Dipartimento per lo sport ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, beneficiano del regime fiscale agevolato per le sponsorizzazioni (art. 90, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289) e per i compensi sportivi entro 15.000 euro annui (art. 36 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36). Per gli ETS, le erogazioni del Comune si configurano generalmente come contributi pubblici a copertura di costi: non rilevano ai fini commerciali ai sensi degli artt. 79 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 se relativi ad attività non commerciali. Le sponsorizzazioni private a sostegno degli stessi progetti restano deducibili per le imprese come spesa di pubblicità ai sensi dell’art. 108 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), con la presunzione legale di pubblicità entro 200.000 euro/anno per le ASD/SSD prevista dall’art. 90, comma 8, L. 289/2002.

Note pratiche per il commercialista del Trentino

Il commercialista che assiste ASD/SSD ed ETS attivi nel territorio del Comune di Trento deve preparare i clienti a partecipare alle procedure di evidenza pubblica che il Comune avvierà per assegnare i fondi: requisiti di iscrizione al RASD (per ASD/SSD) o al RUNTS (per ETS), bilanci aggiornati, codici ATECO coerenti con le attività sportive di base (931) o sociali (881), DURC sportivo o ordinario, rispetto della L. 6 novembre 2012, n. 190 (anticorruzione) e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (trasparenza). Particolare attenzione va prestata alla rendicontazione: i contributi pubblici devono essere tracciati, documentati e riportati nella sezione dedicata del bilancio dell’ente. Per ASD/SSD è richiamata la riforma dello sport del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, che ha ridisegnato l’intera disciplina dei rapporti di lavoro sportivo.

Lavoratori sportivi: la riforma dello sport e i compensi

La riforma dello sport entrata a regime con i D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, 37, 38 e 39 ha ridefinito profondamente i rapporti tra ASD/SSD e collaboratori. La figura del «lavoratore sportivo» (art. 25 D.Lgs. 36/2021) ricomprende atleti, allenatori, istruttori, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Sotto il profilo fiscale, i compensi sportivi non concorrono al reddito fino a 15.000 euro annui (art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021); oltre questa soglia si applica la tassazione ordinaria. La contribuzione previdenziale segue il regime ENPAPI/INPS gestione separata. Per le ASD/SSD selezionate dal Comune di Trento per attuare i progetti del comma 845, sarà fondamentale impostare correttamente i contratti di lavoro sportivo, anche per evitare contestazioni in sede di rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti.

Sport e Costituzione: l’art. 33 dopo la riforma del 2023

Vale la pena richiamare il quadro costituzionale aggiornato. La L. cost. 26 settembre 2023, n. 1, ha aggiunto all’art. 33 della Costituzione un nuovo ultimo comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme». Si tratta di una norma di principio che rafforza la legittimazione costituzionale degli interventi di sport sociale come quelli finanziati dal comma 845 LB 2026. La copertura costituzionale è significativa anche perché pone lo sport in posizione coordinata con istruzione, ricerca e cultura: nei prossimi anni sarà possibile invocare l’art. 33, ultimo comma, come fondamento di ulteriori politiche di settore.

Domande frequenti

Chi può beneficiare dei 200.000 euro stanziati dal comma 845?

Il beneficiario formale è il Comune di Trento, che riceve 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (totale 400.000 euro nel biennio). Il Comune utilizza queste risorse per finanziare progetti che usino lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. I destinatari finali sono i gruppi a rischio di emarginazione e le minoranze del territorio comunale. L’erogazione concreta avviene attraverso bandi o convenzioni con le associazioni e società sportive dilettantistiche e con gli enti del Terzo settore operanti nello sport sociale, secondo le procedure ad evidenza pubblica del Codice dei contratti (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) o del Codice del Terzo settore (artt. 55-56).

Cos’è lo «sport sociale»?

Lo «sport sociale» identifica le attività sportive realizzate con finalità di inclusione, prevenzione del disagio, integrazione di soggetti svantaggiati e promozione del benessere psicofisico. È un ambito riconosciuto dall’ordinamento: rientra tra le attività di interesse generale del Terzo settore ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. La riforma costituzionale del 2023 (L. cost. 26 settembre 2023, n. 1) ha esplicitato all’art. 33 della Costituzione il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Il comma 845 LB 2026 finanzia interventi del Comune di Trento in questa direzione.

Le ASD/SSD che partecipano ai bandi devono pagare imposte sui contributi?

Dipende dal regime fiscale dell’associazione e dalla natura del contributo. Le ASD/SSD in regime forfettario L. 16 dicembre 1991, n. 398, godono di un trattamento agevolato: i contributi pubblici a copertura di attività istituzionali generalmente non concorrono al reddito d’impresa. I contributi corrispettivi (per servizi resi al Comune sulla base di contratti) sono invece imponibili. La distinzione tra contributo a fondo perduto e corrispettivo è cruciale: il primo non sconta IVA (art. 2, comma 3, lett. a, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), il secondo è soggetto a IVA secondo le regole ordinarie. Sul fronte IRES restano salvi gli artt. 85 e 143 TUIR.

Le imprese del territorio possono sostenere fiscalmente i progetti?

Sì. Le imprese che sostengono le ASD/SSD attive nei progetti del comma 845 possono dedurre integralmente la sponsorizzazione come spesa di pubblicità ai sensi dell’art. 108, comma 2, TUIR. L’art. 90, comma 8, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, prevede una presunzione legale di pubblicità entro 200.000 euro/anno per i corrispettivi versati a ASD/SSD iscritte al RASD. Per gli ETS del Terzo settore beneficiari, le erogazioni liberali delle imprese sono deducibili nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 117/2017. Le persone fisiche possono invece detrarre il 30% (entro 30.000 euro/anno).

Perché solo il Comune di Trento è destinatario del contributo?

Si tratta di un classico contributo «territoriale» veicolato dalla Legge di Bilancio, tipico degli interventi mirati di rifinanziamento locale che il Parlamento approva tramite emendamenti specifici (i cosiddetti «micro-finanziamenti parlamentari»). Il Comune di Trento è identificato come destinatario unico in base a esigenze rappresentate in sede politica e al consenso parlamentare maturato in fase di approvazione della legge. Strutturalmente, è un trasferimento erariale a un singolo ente locale ai sensi della disciplina generale del federalismo fiscale (L. 5 maggio 2009, n. 42, e D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118). Resta ferma la rendicontazione del Comune con sezione dedicata del bilancio.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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