In sintesi
- Le 16 unità previste dal comma 259 sono assunte mediante concorso pubblico.
- L'assunzione è subordinata all'accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse finanziarie.
- Il rinvio è all'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della L. 10 ottobre 1990, n. 287, che disciplina l'autofinanziamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) attraverso contributi delle società di capitali.
- La norma rafforza la struttura tecnica dell'AGCM nel contesto del rafforzamento dei poteri antitrust e in materia di concorrenza.
- Il vincolo di copertura riflette il principio costituzionale di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.).
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Comma 260 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Controlli Sanzioni
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Le assunzioni delle sedici unità di cui al comma 259 possono essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell’ e articolo 10, commi 7-ter 7-quater, della legge .10 ottobre 1990, n. 287
Norme modificate da questi commi
- Art. 97 Costituzione (comma 260): Principio di accesso al pubblico impiego mediante concorso applicato anche alle assunzioni dell’AGCM
- Art. 81 Costituzione (comma 260): Vincolo di equilibrio di bilancio: nessuna assunzione senza preventivo accertamento della copertura finanziaria
- Art. 23 Costituzione (comma 260): Riserva di legge per i contributi delle società di capitali che alimentano l’autofinanziamento AGCM
- Art. 99 TUIR (comma 260): Deducibilità ai fini IRES del contributo AGCM come onere fiscale e contributivo per le società di capitali soggette
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento: rafforzamento AGCM e vincolo di copertura
Il comma 260 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) regola le modalità tecniche di reclutamento delle 16 unità di personale autorizzate dal comma 259 in favore dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Si tratta di una norma di natura strumentale: non istituisce nuove competenze, ma garantisce che il rafforzamento dell'organico dell'Autorità avvenga in modo conforme alle regole costituzionali sull'equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e ai principi di accesso al pubblico impiego (art. 97, terzo comma, Cost.).
L'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, L. 287/1990
Il rinvio operato dal comma 260 è alle disposizioni dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). L'art. 10 disciplina la struttura, le risorse e il funzionamento dell'AGCM. I commi 7-ter e 7-quater introducono il meccanismo di autofinanziamento dell'Autorità: l'AGCM è finanziata attraverso un contributo a carico delle società di capitali con ricavi superiori a una soglia stabilita dalla legge, in misura proporzionale al fatturato e nei limiti massimi previsti. Le risorse così raccolte alimentano il bilancio dell'AGCM in misura prevalente rispetto ai trasferimenti dello Stato.
La verifica della sussistenza delle «occorrenti risorse» richiamata dal comma 260 si traduce, pertanto, nella dimostrazione che il gettito dei contributi delle società di capitali è sufficiente a coprire i nuovi costi del personale (retribuzione, oneri previdenziali, oneri riflessi, costi indiretti). Solo a fronte di tale verifica positiva l'AGCM può bandire il concorso e procedere alle assunzioni.
Concorso pubblico e principio di accesso
La modalità del concorso pubblico è imposta dall'art. 97, terzo comma, Cost. («Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»). L'AGCM, in quanto autorità amministrativa indipendente, è soggetta a tale principio. La procedura concorsuale dovrà svolgersi nel rispetto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. pubblico impiego), in particolare artt. 35 e seguenti, e del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (regolamento generale concorsi). La Corte costituzionale ha ribadito in numerose pronunce (giurisprudenza consolidata) che le deroghe al concorso pubblico devono essere eccezionali e proporzionate.
Vincolo costituzionale di equilibrio di bilancio
L'art. 81 Cost., come riformato dalla L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, impone allo Stato il principio dell'equilibrio fra entrate e spese. La L. 24 dicembre 2012, n. 243 ha dato attuazione al principio per le amministrazioni pubbliche. Anche le autorità indipendenti, pur godendo di autonomia, devono rispettare questo vincolo. La verifica preventiva delle risorse imposta dal comma 260 traduce in regola operativa il principio: nessuna nuova assunzione senza copertura. Tale meccanismo previene squilibri strutturali del bilancio AGCM e, indirettamente, evita oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Profili di controllo e responsabilità
Sul piano dei controlli, le assunzioni AGCM sono soggette al controllo della Corte dei Conti ai sensi della L. 14 gennaio 1994, n. 20 (controllo preventivo di legittimità su atti del Governo e di amministrazioni indipendenti). L'eventuale assunzione senza copertura espone i vertici dell'AGCM a responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale. Il principio è codificato dall'art. 17 della L. 196/2009 (legge di contabilità) e dall'art. 21, comma 3, della medesima legge, che vieta le assunzioni in assenza di copertura.
Coordinamento con il quadro PNRR
Il rafforzamento dell'AGCM si inserisce nella cornice degli impegni PNRR (Missione 1, Componente 1, riforme della concorrenza) e nelle annuali leggi sulla concorrenza (l'ultima: L. 30 dicembre 2023, n. 214). L'incremento dell'organico mira a dotare l'Autorità di risorse tecniche adeguate ai nuovi compiti, fra cui controlli su market dominance, abusi di posizione dominante, intese restrittive e segnalazioni in materia di tariffe regolate.
Indicazioni operative
Per gli aspiranti candidati: monitorare la Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale Concorsi, dove l'AGCM pubblicherà il bando una volta accertata la copertura. Per le società di capitali: l'eventuale incremento dei contributi versati all'AGCM (necessario per coprire le nuove assunzioni) si rifletterà sul costo regolatorio annuale; tale contributo è deducibile ai fini IRES come componente negativa di reddito d'impresa ex art. 99 TUIR (oneri fiscali e contributivi). Per i professionisti: monitorare l'evoluzione dei poteri AGCM, in particolare nelle controversie antitrust e nei procedimenti di concentrazione.
Domande frequenti
Chi sono le 16 unità di cui parla il comma 260?
Il comma 260 rinvia al comma 259, che autorizza l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ad assumere 16 unità aggiuntive di personale. Si tratta tipicamente di figure tecniche specializzate (funzionari, economisti, giuristi, esperti di mercati digitali) destinate a rafforzare la capacità operativa dell'Autorità nei procedimenti antitrust, nelle istruttorie su concentrazioni, nelle valutazioni di posizione dominante e nel controllo sulle pratiche commerciali scorrette. I profili e i requisiti specifici saranno definiti nel bando di concorso che l'AGCM emanerà una volta accertata la copertura finanziaria. Le carriere AGCM seguono regole interne dell'Autorità ma sono ancorate al CCNL Funzioni Centrali e ai principi del D.Lgs. 165/2001.
Come si finanziano queste 16 assunzioni?
Il finanziamento è garantito dal meccanismo di autofinanziamento dell'AGCM previsto dall'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della L. 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità è finanziata principalmente attraverso un contributo a carico delle società di capitali con ricavi superiori a una soglia annualmente aggiornata, in misura proporzionale al fatturato e nei limiti massimi fissati dalla legge. La verifica imposta dal comma 260 consiste nel dimostrare che il gettito atteso dei contributi è sufficiente a coprire i nuovi oneri retributivi, previdenziali e accessori. Solo se questa verifica ha esito positivo, l'AGCM può procedere a bandire il concorso. Il meccanismo riflette il principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost.
Perché serve il concorso pubblico anche per un'autorità indipendente?
Perché lo impone l'art. 97, terzo comma, della Costituzione: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Le autorità amministrative indipendenti, come l'AGCM, rientrano nella categoria delle pubbliche amministrazioni in senso lato e sono dunque soggette al principio. La procedura segue le regole del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. pubblico impiego), in particolare gli artt. 35 e ss., e del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. La Corte costituzionale ha più volte affermato che le deroghe al concorso devono essere eccezionali, proporzionate e giustificate da esigenze specifiche. Il concorso garantisce trasparenza, imparzialità e selezione meritocratica, valori fondamentali per l'indipendenza dell'Autorità.
Cosa succede se l'AGCM assume senza coprire le risorse?
L'assunzione sarebbe illegittima per violazione del comma 260 e dell'art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), che vieta le spese senza copertura. I vertici dell'AGCM responsabili dell'atto sarebbero esposti a: (1) responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti ex L. 14 gennaio 1994, n. 20; (2) eventuale annullamento dell'atto in sede di controllo preventivo di legittimità; (3) responsabilità dirigenziale ex art. 21 D.Lgs. 165/2001. I dipendenti assunti illegittimamente potrebbero comunque conservare il rapporto di lavoro per effetto di sentenze della Corte costituzionale (giurisprudenza consolidata sulla tutela del lavoratore in buona fede), ma il danno per le casse pubbliche andrebbe risarcito dai responsabili.
Le imprese soggette al contributo AGCM possono dedurlo fiscalmente?
Sì: il contributo annuale che le società di capitali versano all'AGCM ai sensi dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, L. 287/1990 costituisce onere inerente all'attività d'impresa e dunque componente negativa di reddito deducibile ai fini IRES. La deduzione opera per cassa o per competenza secondo i principi generali dell'art. 109 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e dell'art. 99 TUIR per gli oneri fiscali e contributivi. La voce va contabilizzata fra i costi della produzione (B.14 dello schema di conto economico ex art. 2425 c.c.). Ai fini IRAP, la deducibilità segue le regole dell'art. 5 D.Lgs. 446/1997. È opportuno conservare la documentazione del versamento ai fini di un eventuale controllo dell'Agenzia delle entrate.