- Agenzia delle entrate: incremento fino a 5 milioni di euro annui dal 2026 delle risorse destinate al lavoro straordinario del personale.
- Agenzia delle dogane e dei monopoli: incremento fino a 3 milioni di euro annui dal 2026 per la medesima finalità.
- Deroga espressa al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (cap sul trattamento accessorio).
- Finalità: rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale, presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy.
- Oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Comma 249 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Controlli Sanzioni
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all’azione di contrasto all’evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all’articolo 23, , sono autorizzate a incrementare le risorse destinate allacomma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall’anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.
Norme modificate da questi commi
- Art. 32 DPR 600/73 Accertamento (comma 249): Maggiore capacità di svolgere accessi, ispezioni e verifiche per il contrasto all’evasione
- Art. 52 TUIVA (comma 249): Rafforzamento dei controlli IVA correlato all’incremento degli straordinari AE
- Art. 53 Costituzione (comma 249): Effettività del dovere di concorso alle spese pubbliche tramite maggior presidio dei controlli
- Art. 97 Costituzione (comma 249): Buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa di controllo
Il contenuto del comma 249
Il comma 249 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) autorizza un incremento delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario svolto dal personale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'anno 2026. L'incremento è quantificato in un ammontare massimo di 5 milioni di euro annui per l'Agenzia delle entrate e di 3 milioni di euro annui per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con oneri integralmente a carico del bilancio di ciascuna Agenzia. La misura è adottata in espressa deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che vincola la spesa per il trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni al tetto del corrispondente importo dell'anno 2016.
La ratio: rafforzare la capacità operativa di controllo
Il legislatore esplicita la finalità della misura: garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale e rafforzare la capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali. La norma riconosce dunque che le risorse umane delle due Agenzie costituiscono un fattore critico per l'efficacia dei controlli fiscali e doganali, in coerenza con il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e con la necessità di rendere effettivo il dovere di concorrere alle spese pubbliche ex articolo 53 della Costituzione. L'incremento degli straordinari è uno strumento immediato per ampliare la capacità operativa senza dover attendere i tempi lunghi delle procedure concorsuali di reclutamento.
La deroga al limite del D.Lgs. 75/2017
L'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Si tratta di un vincolo di finanza pubblica volto a contenere la dinamica della spesa per il pubblico impiego. La deroga del comma 249 è espressa e puntuale: opera solo per gli importi e le finalità specificati, e non comporta una rimozione generalizzata del tetto, che resta in vigore per il resto del trattamento accessorio del personale delle due Agenzie e per tutte le altre amministrazioni.
Il presidio doganale e la tutela del made in Italy
L'esplicito riferimento al «presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali» richiama il ruolo strategico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella lotta alla contraffazione e nel controllo delle merci in importazione ed esportazione. I controlli doganali sono disciplinati dal Codice doganale dell'Unione (Regolamento UE 952/2013) e dal Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). L'incremento degli straordinari consente all'Agenzia di potenziare le attività di controllo nei principali porti, aeroporti e dogane di confine, contribuendo alla protezione del marchio nazionale e alla regolarità dei flussi commerciali, anche in attuazione del Regolamento UE 2018/1672 sui controlli del contante in entrata e in uscita dall'Unione.
Il contrasto all'evasione e i controlli dell'Agenzia delle entrate
Per l'Agenzia delle entrate, l'incremento delle risorse per straordinari si traduce in una maggiore capacità di svolgere le attività di accertamento e controllo previste dal D.P.R. 600/1973, dal D.P.R. 633/1972 in materia di IVA, e dal D.Lgs. 471/1997 sulle sanzioni amministrative tributarie. Le verifiche fiscali, gli accessi, le ispezioni e i controlli formali richiedono tempi e risorse umane significative, spesso non comprimibili in orario ordinario soprattutto quando si tratta di operazioni mirate o di analisi di dati massivi. L'aumento degli straordinari consente quindi di estendere il perimetro delle attività di controllo senza modificare la pianta organica, in linea con la strategia di valorizzazione del personale già in servizio.
Sostenibilità finanziaria: oneri a carico dei bilanci delle Agenzie
Un aspetto rilevante è che gli oneri derivanti dal comma 249 sono integralmente a carico del bilancio di ciascuna Agenzia. Questo significa che le maggiori spese per straordinari non gravano sul bilancio dello Stato in via aggiuntiva ma sono assorbite dalle Agenzie nei propri stanziamenti, che vengono alimentati dalle convenzioni triennali con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi degli articoli 59 e seguenti del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. La sostenibilità finanziaria della misura dipende quindi dalla capacità delle Agenzie di destinare risorse interne, anche grazie al maggior gettito atteso dal potenziamento dei controlli.
Profili di relazione sindacale
L'attivazione effettiva delle risorse aggiuntive presuppone l'adozione di accordi sindacali a livello di Agenzia che disciplinino le modalità concrete di prestazione dello straordinario, il limite individuale, le maggiorazioni economiche e le compensazioni. Si applicano le previsioni dei CCNL del Comparto Funzioni centrali, nonché le specifiche intese di Agenzia. Il quadro contrattuale dovrà essere coerente con la finalità legislativa esplicita di rafforzamento dell'azione di controllo, e potrà valorizzare meccanismi di incentivazione collegati ai risultati conseguiti, in coerenza con i principi di produttività e merito.
Considerazioni sistemiche
Il comma 249 si inserisce in un disegno più ampio della Legge di Bilancio 2026 volto a rafforzare gli strumenti di controllo fiscale e doganale, anche in funzione delle politiche di compliance e di riduzione del tax gap. L'incremento delle risorse per straordinari, pur essendo una misura tecnica e di natura operativa, ha un valore strategico perché consente di tradurre rapidamente in azione le strategie di controllo definite dalle Agenzie. La misura è coerente con il principio di capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione, con il dovere di solidarietà politica ed economica ex articolo 2 della Costituzione, e con il buon andamento dell'amministrazione ex articolo 97 della Costituzione. La sua efficacia concreta dipenderà dalla capacità delle Agenzie di pianificare l'utilizzo delle risorse aggiuntive in modo mirato e misurabile, secondo logiche di analisi del rischio e di selezione delle posizioni a maggior rilevanza.
Domande frequenti
Qual è l'ammontare dell'incremento delle risorse per straordinari previsto dal comma 249?
L'incremento è quantificato in un ammontare massimo di 5 milioni di euro annui per l'Agenzia delle entrate e di 3 milioni di euro annui per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'anno 2026. Gli importi indicati sono soglie massime: ciascuna Agenzia può utilizzare risorse pari o inferiori in base alle proprie esigenze operative e alla pianificazione interna. La misura è a regime, senza un termine finale espresso, e diventa quindi parte stabile del trattamento accessorio dei due enti. La copertura è assicurata dai rispettivi bilanci di Agenzia, senza nuovi oneri diretti per il bilancio dello Stato. Le risorse saranno gestite secondo le ordinarie regole contabili delle Agenzie.
Perché il legislatore ha previsto una deroga al limite dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017?
L'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, fissa un tetto al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, ancorato all'importo del 2016. Si tratta di un vincolo strutturale di finanza pubblica. La LB 2026 ha riconosciuto che, per rafforzare la capacità operativa di contrasto all'evasione fiscale e di presidio doganale, era necessario un incremento mirato delle risorse per straordinari, non sostenibile nel rispetto del tetto vigente. La deroga è quindi espressa e finalizzata: opera solo per gli importi specificati e per le due Agenzie indicate, lasciando intatto il principio generale del cap per tutte le altre amministrazioni e per le altre voci del trattamento accessorio non riconducibili agli straordinari del comma 249.
Chi paga concretamente le maggiori spese per straordinari?
Gli oneri sono interamente a carico del bilancio di ciascuna Agenzia. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono enti pubblici economici dotati di autonomia di bilancio, alimentati prevalentemente attraverso convenzioni triennali stipulate con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi degli articoli 59 e seguenti del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Le maggiori risorse per straordinari saranno assorbite all'interno della dotazione di ciascuna Agenzia, senza un'autorizzazione di spesa autonoma nel bilancio dello Stato. La sostenibilità finanziaria della misura si lega quindi alla complessiva pianificazione di bilancio delle Agenzie e all'eventuale maggior gettito generato dal potenziamento dell'azione di controllo.
Quali tipologie di attività di controllo beneficiano dell'incremento degli straordinari?
Per l'Agenzia delle entrate, le attività di accertamento e controllo previste dal D.P.R. 600/1973 in materia di imposte sui redditi, dal D.P.R. 633/1972 in materia di IVA, dal D.Lgs. 471/1997 sulle sanzioni tributarie e dalle relative norme attuative. Rientrano qui le verifiche fiscali, gli accessi, le ispezioni, le indagini bancarie, i controlli formali, l'analisi del rischio e l'attività di contrasto alle frodi. Per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le attività di controllo previste dal Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), dal TULD (D.P.R. 43/1973) e dalle normative settoriali sui monopoli. Il rafforzamento riguarda in particolare i controlli nei porti, negli aeroporti e nelle dogane interne, con focus sulla tutela del made in Italy.
L'incremento degli straordinari richiede accordi sindacali specifici?
Sì. La concreta attuazione del comma 249 presuppone l'adozione di accordi sindacali a livello di Agenzia, nel quadro dei CCNL del Comparto Funzioni centrali. Gli accordi disciplinano le modalità di prestazione dello straordinario, i limiti individuali, le maggiorazioni economiche, le compensazioni e gli eventuali meccanismi di incentivazione collegati ai risultati. La cornice contrattuale deve essere coerente con la finalità di rafforzamento dell'azione di controllo esplicitata dal legislatore. Il dialogo con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto è quindi un passaggio operativo necessario, e le Agenzie potranno valorizzare strumenti di premialità legati a indicatori di performance, nel rispetto dei principi di trasparenza e meritocrazia previsti dal D.Lgs. 150/2009 e successive modifiche.