Testo dell'articoloVigente
Art. 29 Reg. (UE) 2022/2065 – Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. La presente sezione non si applica ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali che si qualificano come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE. La presente sezione non si applica ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali che si sono precedentemente qualificati come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE nel corso dei 12 mesi successivi alla perdita di tale qualifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima raccomandazione, tranne quando sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la presente sezione si applica ai fornitori di piattaforme online, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, che sono stati designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33, indipendentemente dal fatto che si qualifichino come microimprese o piccole imprese.
In sintesi
Indice dei contenuti
La sezione 4 del capo III e gli obblighi dei marketplace
Prima di comprendere il significato dell'articolo 29, è necessario inquadrare la sezione del DSA a cui esso si riferisce. La sezione 4 del capo III (articoli da 30 a 32) disciplina gli obblighi specifici dei fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali - i marketplace, secondo la terminologia corrente. Questi obblighi riguardano principalmente la tracciabilità degli operatori commerciali (articolo 30): i marketplace devono raccogliere e verificare le informazioni identificative degli operatori che utilizzano la piattaforma per vendere ai consumatori, custodirle e, su richiesta delle autorità, renderle disponibili.
Si tratta di obblighi onerosi: implicano la raccolta sistematica di dati identificativi (nome, indirizzo, partita IVA o numero di identificazione fiscale, dati bancari), la verifica della loro attendibilità, la conservazione sicura e la messa a disposizione delle autorità competenti. Per un piccolo marketplace gestito da una microimpresa o una piccola impresa, l'implementazione di questi sistemi può comportare costi sproporzionati rispetto alle dimensioni e alle risorse disponibili.
La ratio dell'esonero per le PMI
L'articolo 29 riflette un principio generale di proporzionalità che percorre l'intero DSA: gli obblighi più gravosi sono riservati ai soggetti che hanno maggiore capacità di adempierli e che esercitano il maggiore impatto sul mercato e sulla società. Le microimprese e le piccole imprese che gestiscono marketplace di ridotte dimensioni non hanno né le risorse umane né le infrastrutture tecnologiche per implementare sistemi di tracciabilità degli operatori commerciali comparabili a quelli delle grandi piattaforme.
Il legislatore europeo ha ritenuto che, a questo livello dimensionale, il rischio sistemico associato agli operatori commerciali non tracciati sia gestibile con altri strumenti (responsabilità civile ordinaria, normativa consumeristica, obblighi doganali e fiscali), senza imporre un obbligo specifico di verifica preventiva che sarebbe di fatto inattuabile per realtà con pochi dipendenti e bilanci contenuti.
Le soglie dimensionali della raccomandazione 2003/361/CE
La raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, definisce le categorie dimensionali delle imprese nell'UE:
L'articolo 29 esonera solo le microimprese e le piccole imprese, non le medie imprese. Un marketplace gestito da una media impresa (es. 80 dipendenti, 15 milioni di fatturato) è soggetto agli obblighi della sezione 4. La qualifica dimensionale va verificata secondo le regole della raccomandazione, che prevedono anche il calcolo su base «consolidata» per le imprese collegate o associate: un marketplace apparentemente piccolo ma controllato da un gruppo di grandi dimensioni non beneficia dell'esonero.
Il periodo transitorio di 12 mesi
Il paragrafo 1 prevede un'importante norma transitoria: l'esonero si applica anche nei 12 mesi successivi alla perdita della qualifica di microimpresa o piccola impresa. Questa disposizione serve a evitare che un'impresa che superi le soglie dimensionali si trovi improvvisamente esposta a obblighi gravosi senza avere il tempo di adeguarsi.
Il periodo di 12 mesi consente al marketplace di implementare gradualmente i sistemi di tracciabilità degli operatori commerciali, formare il personale, aggiornare i contratti con gli operatori commerciali per includere gli obblighi informativi necessari, e dotarsi degli strumenti tecnici per la conservazione e la messa a disposizione dei dati.
Il meccanismo è unilaterale: si applica solo alla perdita della qualifica per crescita dimensionale, non a una rinuncia volontaria o a una riorganizzazione societaria artificiosamente finalizzata a rientrare nelle soglie. Operazioni di scissione o ristrutturazione finalizzate a frazionare un marketplace di medie dimensioni in più microentità per sfruttare l'esonero potrebbero essere valutate come abusive dalle autorità di vigilanza.
L'eccezione per le VLOP: la deroga alla deroga
Il paragrafo 2 introduce una deroga alla deroga: anche se un fornitore si qualifica come microimpresa o piccola impresa, l'esonero non si applica se esso è stato designato come piattaforma online di dimensioni molto grandi (VLOP) ai sensi dell'articolo 33 DSA. La designazione VLOP avviene quando la piattaforma conta oltre 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE e la Commissione ha formalmente adottato un atto di designazione.
In pratica, questa eccezione è di scarsa applicazione concreta: è difficile immaginare un marketplace con 45 milioni di utenti mensili nell'UE che si qualifichi come microimpresa (meno di 10 dipendenti, 2 milioni di fatturato). Tuttavia, la norma è giuridicamente importante perché chiarisce che il criterio dimensionale della raccomandazione 2003/361/CE non prevale sulla qualifica VLOP, che si basa su un parametro diverso (numero di utenti) e che attrae un regime normativo molto più stringente.
Ambito limitato dell'esonero e obblighi residui
È fondamentale sottolineare che l'esonero dell'articolo 29 riguarda solo la sezione 4 del capo III, cioè gli obblighi specifici dei marketplace sulla tracciabilità degli operatori commerciali. Le microimprese e le piccole imprese che gestiscono marketplace rimangono soggette a tutti gli altri obblighi del DSA applicabili in base alla loro qualifica come prestatori di servizi di hosting e, ove applicabile, come piattaforme online.
Restano in vigore, tra gli altri: l'obbligo di predisporre meccanismi di notifica per i contenuti illegali (articolo 16), l'obbligo di motivazione delle decisioni di moderazione (articolo 17), l'obbligo di istituire meccanismi interni di gestione dei reclami (articolo 20), gli obblighi di trasparenza sulla moderazione dei contenuti (articolo 15), il divieto di dark pattern (articolo 25) e gli obblighi generali in materia di pubblicità (articolo 26).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come si verifica se un'impresa si qualifica come microimpresa o piccola impresa ai fini dell'articolo 29 DSA?
Le soglie sono quelle della raccomandazione 2003/361/CE: microimpresa (meno di 10 dipendenti, fatturato o bilancio non superiore a 2 milioni di euro) e piccola impresa (meno di 50 dipendenti, fatturato o bilancio non superiore a 10 milioni di euro). La verifica va effettuata su base consolidata, considerando anche le imprese collegate o associate al fornitore del marketplace secondo le regole della raccomandazione. Un'impresa formalmente piccola ma controllata da un gruppo di grandi dimensioni non beneficia dell'esonero.
Quali obblighi DSA restano applicabili alle microimprese e piccole imprese che gestiscono un marketplace?
L'esonero dell'articolo 29 riguarda solo la sezione 4 del capo III (tracciabilità degli operatori commerciali, articoli 30-32). Restano applicabili tutti gli altri obblighi DSA, inclusi: meccanismo di notifica per contenuti illegali (articolo 16), motivazione delle decisioni di moderazione (articolo 17), meccanismo interno di gestione dei reclami (articolo 20), divieto di dark pattern (articolo 25) e obblighi sulla pubblicità (articolo 26).
Se la mia impresa supera le soglie dimensionali, devo adeguarmi immediatamente?
No. L'articolo 29, paragrafo 1, prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla perdita della qualifica di micro o piccola impresa. Durante questo periodo, il fornitore è ancora esonerato dagli obblighi della sezione 4 e può implementare gradualmente i sistemi di tracciabilità degli operatori commerciali. Il periodo inizia dalla data in cui la perdita della qualifica è verificabile secondo le regole della raccomandazione 2003/361/CE.
Un marketplace con molti utenti ma pochi dipendenti può comunque beneficiare dell'esonero?
Dipende. Se il marketplace è stato designato come VLOP ai sensi dell'articolo 33 (oltre 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE), l'articolo 29, paragrafo 2, esclude l'esonero indipendentemente dalla qualifica dimensionale. Se invece il marketplace ha molti utenti ma non ha raggiunto la soglia VLOP e rispetta i parametri dimensionali della raccomandazione 2003/361/CE, l'esonero si applica.
L'esonero per le PMI si applica anche agli obblighi in materia di minori e pubblicità?
No. L'articolo 29 esonera solo dagli obblighi della sezione 4 del capo III. Gli obblighi in materia di tutela dei minori (articolo 28, applicabile alle piattaforme accessibili ai minori) e gli obblighi in materia di trasparenza pubblicitaria (articolo 26) si applicano a tutte le piattaforme online, indipendentemente dalle loro dimensioni, sebbene con un livello di intensità proporzionale alla capacità del prestatore.