Comma 230 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge , convertito, con modificazioni, dalla , è incrementato di 1 milione di4 luglio 2006, n. 223 legge 4 agosto 2006, n. 248 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite in parti uguali per le seguenti finalità: a) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza; tali risorse sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all’ , convertito, conarticolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 modificazioni, dalla ;legge 15 ottobre 2013, n. 119 b) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case-rifugio per le donne vittime di violenza.
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 230): Riferimento alla competenza concorrente Stato-Regioni in materia di tutela della salute e servizi sociali su cui poggia il riparto regionale
- Art. 118 Costituzione (comma 230): Riferimento al principio di sussidiarietà che attribuisce ai Comuni la gestione delle funzioni amministrative in materia di servizi sociali
- Art. 119 Costituzione (comma 230): Riferimento al coordinamento della finanza pubblica nel trasferimento di risorse statali a Regioni ed enti locali per finalità sociali
In sintesi
Inquadramento
Il comma 230 della Legge di Bilancio 2026 incrementa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione aggiuntiva è destinata, in parti uguali, ai centri antiviolenza e alle case-rifugio per donne vittime di violenza. L'intervento si inserisce nel quadro strutturale della strategia nazionale di contrasto alla violenza di genere.
La cornice normativa preesistente
Il Fondo è disciplinato dall'art. 19, comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani-Visco), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. Si tratta di uno strumento di finanziamento pluriennale delle politiche pubbliche in materia di parità di genere e contrasto alle discriminazioni. La gestione è affidata al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riparto annuale alle Regioni e alle Province autonome.
Centri antiviolenza e case-rifugio
I centri antiviolenza sono strutture di accoglienza e supporto alle donne vittime di violenza, anche con figli minori. Operano in raccordo con le Regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie e le forze dell'ordine. Le case-rifugio sono strutture di ospitalità in indirizzo segreto destinate a garantire l'incolumità fisica e psicologica delle donne vittime di violenza e dei figli. Entrambe le tipologie sono disciplinate dall'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, n. 146, in attuazione dell'art. 5-bis del D.L. 93/2013.
Il meccanismo di riparto regionale
La quota destinata ai centri antiviolenza è ripartita tra le Regioni secondo le modalità di cui all'art. 5-bis, comma 2 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con L. 15 ottobre 2013, n. 119 (decreto sulla sicurezza e contrasto alla violenza di genere). Il riparto avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di criteri che tengono conto della popolazione femminile residente, della distribuzione territoriale delle strutture esistenti e dei programmi regionali di prevenzione.
Il ruolo degli enti territoriali
Comuni, Province e Città metropolitane sono soggetti centrali del sistema. Le Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117 Cost., esercitano competenza concorrente in materia di tutela della salute e di servizi sociali, e legiferano in coordinamento con i Comuni. I Comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi sociali (art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL) e gestiscono, in molti casi attraverso convenzioni con associazioni del Terzo settore, le strutture concrete di accoglienza.
La Convenzione di Istanbul e il quadro internazionale
La disposizione si colloca nel solco degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata con L. 27 giugno 2013, n. 77. Gli articoli 22 e 23 della Convenzione impongono agli Stati di garantire servizi di sostegno specialistico e rifugi adeguati. L'incremento del Fondo contribuisce all'adempimento di tali obblighi.
La disciplina del Codice Rosso e gli sviluppi recenti
La normativa di settore si è arricchita con la L. 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto Codice Rosso) sulla protezione delle vittime di violenza domestica e di genere, e con il D.L. 11/2023 convertito con L. 5 maggio 2023, n. 53. Tali provvedimenti hanno ampliato gli strumenti di tutela penale e processuale, accompagnando il rafforzamento dei presidi territoriali di accoglienza e supporto. L'intervento sul Fondo si inserisce coerentemente in questa strategia integrata.
Sostenibilità finanziaria e prospettive
L'incremento di 1 milione di euro annui per il biennio 2026-2027 è un intervento di consolidamento di risorse, non un finanziamento di prima istituzione. Il Fondo riceve infatti ulteriori risorse strutturali in via ordinaria. La modesta entità dell'incremento aggiuntivo va valutata congiuntamente alle dotazioni di base e alle ulteriori risorse stanziate dal comma 233 della stessa legge per le scuole secondarie. Il complesso degli interventi configura una strategia multilivello che coinvolge Stato, Regioni, Comuni e Terzo settore in funzione di prevenzione, supporto e contrasto.
Domande frequenti
Cosa è il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità?
È un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, disciplinato dall'art. 19, comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248. Finanzia politiche pubbliche di promozione della parità di genere e di contrasto alle discriminazioni. Le risorse sono ripartite annualmente, anche su base regionale, e destinate a interventi specifici, tra cui il sostegno ai centri antiviolenza e alle case-rifugio per donne vittime di violenza, nonché alla formazione, all'informazione e ai programmi di prevenzione. Il comma 230 della Legge di Bilancio 2026 incrementa la dotazione di 1 milione di euro annui per il biennio 2026-2027.
Come vengono ripartite concretamente le risorse aggiuntive?
Le risorse aggiuntive di 1 milione di euro annui sono ripartite in parti uguali tra due destinazioni: 500 mila euro annui per i centri antiviolenza e 500 mila euro annui per le case-rifugio. La quota destinata ai centri antiviolenza viene a sua volta ripartita tra le Regioni secondo le modalità previste dall'art. 5-bis, comma 2 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con L. 15 ottobre 2013, n. 119. Il riparto regionale avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di criteri demografici e di programmazione territoriale. Le Regioni provvedono poi all'assegnazione ai centri operanti sul proprio territorio.
Quale ruolo svolgono i Comuni in questo sistema di interventi?
I Comuni svolgono un ruolo decisivo. In attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e ai sensi dell'art. 13 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi sociali. Concretamente, molti centri antiviolenza e case-rifugio sono gestiti da associazioni del Terzo settore convenzionate con i Comuni o con ambiti territoriali sociali. I Comuni capofila degli ambiti distrettuali coordinano la programmazione locale, integrano le risorse regionali e statali con risorse comunali e gestiscono le procedure di affidamento dei servizi nel rispetto del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
Qual è la differenza tra centro antiviolenza e casa-rifugio?
Il centro antiviolenza è una struttura di accoglienza, ascolto e supporto specialistico aperto al pubblico, accessibile alle donne vittime di violenza, anche con figli, per attività di ascolto, consulenza legale, psicologica, sociale e di orientamento ai servizi. La casa-rifugio è invece una struttura di accoglienza residenziale a indirizzo segreto, destinata a garantire l'incolumità fisica e psicologica delle donne in situazioni di grave rischio. Entrambe le tipologie sono disciplinate dall'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, n. 146. La differenza riflette la diversa funzione: il centro è punto di accesso e supporto, la casa è misura di protezione e accoglienza temporanea.
Quali sono i riferimenti normativi internazionali della disciplina?
Il principale riferimento internazionale è la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, conosciuta come Convenzione di Istanbul, fatta l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con L. 27 giugno 2013, n. 77. Gli articoli 22 e 23 della Convenzione impongono agli Stati di garantire servizi di sostegno specialistico e rifugi sicuri e adeguati per le donne vittime di violenza. Sul piano nazionale, la disciplina è stata progressivamente rafforzata con il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con L. 15 ottobre 2013, n. 119, e con la L. 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto Codice Rosso) sulla protezione delle vittime di violenza domestica e di genere.