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Comma 152 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 151, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.
Norme modificate da questi commi
- Art. 116 Costituzione (comma 152): Riferimento alle forme e condizioni particolari di autonomia delle Regioni a statuto speciale che giustificano la riserva di gettito sui giochi
- Art. 117 Costituzione (comma 152): Riferimento alla competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato (comma 2, lett. e)
- Art. 119 Costituzione (comma 152): Riferimento al principio di coordinamento della finanza pubblica nei trasferimenti erariali agli enti
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Premessa
Il comma 152 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) regola la destinazione del prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco disciplinato dal comma 151 della stessa legge. La disposizione introduce una riassegnazione mirata al finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con la peculiarità di riconoscere preliminarmente la quota spettante alle Regioni a statuto speciale.
Il meccanismo della riassegnazione
Il prelievo erariale lordo derivante dalla raccolta del gioco confluisce inizialmente nelle casse statali. Da tale aggregato viene scomputata la quota dovuta alle Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige con le Province autonome di Trento e Bolzano, Friuli-Venezia Giulia) ai sensi dei rispettivi statuti speciali approvati con leggi costituzionali. La parte residua è riassegnata, mediante apposito capitolo dello stato di previsione del MEF, al CONI per il finanziamento delle proprie attività istituzionali.
Le Regioni a statuto speciale e la riserva di gettito
Il riferimento alle Regioni a statuto speciale è coerente con il quadro costituzionale. L'art. 116 della Costituzione riconosce a Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste forme e condizioni particolari di autonomia. Ciascuno statuto speciale prevede una specifica disciplina della compartecipazione al gettito erariale, ivi compreso il prelievo sui giochi. Lo Statuto siciliano (R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455), lo Statuto sardo (L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3), lo Statuto trentino (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e gli altri statuti contengono norme di attribuzione del gettito che richiedono il preventivo scomputo dalla riassegnazione statale.
Il CONI come destinatario
Il CONI è un ente pubblico non economico disciplinato dal D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (cosiddetto Decreto Melandri), come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15. Esso svolge funzioni di disciplina, regolazione e promozione dell'attività sportiva nazionale, riconoscendo le federazioni sportive nazionali. Il finanziamento del CONI ha tradizionalmente attinto al prelievo sui giochi pubblici, in coerenza con la finalità sociale e promozionale dell'attività sportiva. Il comma 152 conferma questo modello di finanziamento dedicato.
Aspetti tecnico-contabili
La riassegnazione opera attraverso il meccanismo previsto dall'art. 23 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), che disciplina i versamenti di entrata in correlazione a specifiche destinazioni di spesa. Il capitolo dello stato di previsione del MEF dedicato al finanziamento del CONI accoglie le risorse al netto delle quote spettanti alle Regioni a statuto speciale, calcolate sulla base delle aliquote statutarie e delle procedure di rendicontazione concordate in sede di commissioni paritetiche di cui agli statuti speciali.
Profili di coordinamento con la finanza locale
Pur trattandosi di entrata erariale, la disposizione tocca tangenzialmente la finanza territoriale per la presenza della quota delle Regioni a statuto speciale. Le Regioni a statuto ordinario, invece, non partecipano direttamente al riparto del prelievo erariale sui giochi, salvo specifiche disposizioni di carattere settoriale. Il principio costituzionale di coordinamento della finanza pubblica (art. 119 Cost.) impone che l'allocazione delle risorse avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio complessivi dello Stato e delle autonomie.
La disciplina dei giochi pubblici di riferimento
Il rinvio al comma 151 colloca la disposizione nell'ambito della disciplina dei giochi pubblici, regolata in via generale dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, sulla competenza statale esclusiva in materia, e dalla normativa di settore (D.L. 6 luglio 2011, n. 98; D.L. 16 ottobre 2017, n. 148; vari decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). La fiscalità sui giochi rientra nella riserva statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. e) Cost. (sistema tributario e contabile dello Stato), salve le specifiche compartecipazioni statutarie.
Implicazioni per il sistema sportivo
Il finanziamento del CONI attraverso il prelievo sui giochi riveste un'importanza strutturale per il sistema sportivo italiano. Il CONI redistribuisce le risorse alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, sostenendo l'attività agonistica olimpica e paralimpica. La stabilità della fonte di finanziamento è cruciale per la programmazione pluriennale delle attività sportive nazionali, ivi compresa la preparazione olimpica.
Domande frequenti
Cosa stabilisce il comma 152 della Legge di Bilancio 2026?
Il comma 152 prevede che la quota del prelievo erariale derivante dalla raccolta di un determinato gioco pubblico, individuato dal precedente comma 151, sia destinata al finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). La riassegnazione opera al netto della quota già spettante alle Regioni a statuto speciale in base ai rispettivi statuti. Lo stanziamento confluisce in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dal quale viene materialmente erogato al CONI. La norma conferma il modello storico di finanziamento dello sport olimpico nazionale attraverso il prelievo sui giochi pubblici autorizzati.
Perché viene riconosciuta una quota alle Regioni a statuto speciale?
Il riconoscimento della quota alle Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige con le Province autonome di Trento e Bolzano, Friuli-Venezia Giulia) discende direttamente dagli statuti speciali, approvati con leggi costituzionali ai sensi dell'art. 116 della Costituzione. Tali statuti prevedono compartecipazioni e riserve di gettito sui tributi erariali riscossi sul territorio regionale, ivi inclusi i prelievi sui giochi. La quantificazione concreta avviene secondo le aliquote previste in ciascuno statuto e attraverso le procedure di accertamento e versamento concordate in sede di commissione paritetica Stato-Regione.
Il CONI riceve direttamente i fondi o tramite il Ministero?
Il CONI riceve i fondi attraverso il meccanismo della riassegnazione contabile previsto dalla legge di contabilità pubblica (L. 196/2009). Le risorse confluiscono inizialmente nelle entrate erariali statali, da cui vengono scomputate le quote per le Regioni a statuto speciale. La parte residua è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Dal capitolo MEF le somme sono poi trasferite al CONI come ente pubblico beneficiario, secondo la programmazione di cassa annuale. Il CONI utilizza tali risorse per le proprie finalità istituzionali, ivi compreso il finanziamento delle federazioni sportive nazionali.
Le Regioni a statuto ordinario partecipano a questo prelievo?
No, le Regioni a statuto ordinario non partecipano direttamente alla ripartizione del prelievo erariale sui giochi disciplinato dal comma 152. La materia rientra nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, che riserva allo Stato il sistema tributario e contabile dello Stato e la perequazione delle risorse finanziarie. Le Regioni a statuto ordinario partecipano alla finanza pubblica attraverso altri canali, in particolare attraverso le compartecipazioni IVA e IRPEF previste dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, e attraverso il fondo perequativo costituzionalmente garantito dall'art. 119 Cost. La presente disposizione non incide su tali equilibri.
Quale è il quadro normativo di riferimento per il CONI?
Il CONI è disciplinato dal D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (cosiddetto decreto Melandri), come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15. La normativa configura il CONI come ente pubblico non economico, organo di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive sul territorio nazionale, riconoscendo le federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva. Successive modifiche hanno riguardato i rapporti con Sport e Salute S.p.A. (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4) e la riforma dello sport (D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36). Il comma 152 LB 2026 si limita a confermare la dotazione finanziaria attraverso il prelievo sui giochi senza modificare la disciplina istituzionale dell'ente.