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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 135 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Banche Risparmio

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Per gli intermediari finanziari di cui all’ , gli interessiarticolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 133.

In sintesi

  • La norma estende agli intermediari finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. 446/1997 la regola di parziale deducibilità degli interessi passivi ai fini IRAP già prevista dal comma 133 per banche e assicurazioni.
  • Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura indicata dal comma 133 (riduzione del coefficiente di deducibilità precedentemente vigente).
  • L'effetto pratico è un incremento della base imponibile IRAP per società di intermediazione finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie di gestione e altri soggetti iscritti agli albi vigilati.
  • La disposizione si coordina con l'art. 6 del D.Lgs. 446/1997, che già disciplina la determinazione della base imponibile IRAP degli intermediari finanziari su base civilistico-bancaria.
  • Decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2026: impatto immediato sugli acconti IRAP 2026 e sul saldo 2027.
Inquadramento sistematico

Il comma 135 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) estende agli intermediari finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 la disciplina di parziale deducibilità degli interessi passivi ai fini IRAP introdotta dal precedente comma 133 della medesima legge per banche e altri enti creditizi e assicurativi. Si tratta di una misura di gettito che incide sul valore della produzione netta dei soggetti finanziari non bancari, allineandone il trattamento a quello previsto per gli operatori di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997.

I soggetti destinatari

L'art. 6 del D.Lgs. 446/1997 individua come intermediari finanziari, ai fini IRAP, le società iscritte negli elenchi previsti dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), nonché le società di intermediazione mobiliare (SIM) e le altre entità soggette a vigilanza prudenziale ai sensi del TUB e del TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Rientrano dunque nella nuova disciplina: SIM, SGR, società di consulenza finanziaria abilitate, società fiduciarie di gestione, intermediari iscritti all'albo unico ex art. 106 TUB, holding finanziarie e altri soggetti che redigono il bilancio secondo gli schemi di Banca d'Italia.

La regola sostanziale: rinvio al comma 133

La novità consiste nel rinvio espresso alla misura percentuale di concorso degli interessi passivi alla base imponibile fissata dal comma 133 della stessa Legge di Bilancio 2026. La tecnica del rinvio garantisce uniformità di trattamento tra banche, assicurazioni e intermediari finanziari non bancari: una scelta coerente con l'impianto IRAP, che già configura per tali soggetti una base imponibile basata su voci di conto economico armonizzate con la disciplina di vigilanza. Per il professionista, ciò significa che il calcolo della deducibilità degli interessi passivi va effettuato applicando il medesimo coefficiente previsto per le banche.

Impatto sulla dichiarazione IRAP

Dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2026, gli intermediari finanziari dovranno ricalcolare la quota di interessi passivi indeducibili nel quadro IC del modello IRAP (sezione II, intermediari finanziari). La modifica produce effetti già sugli acconti IRAP 2026, da versare secondo il metodo previsionale o storico ex art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Conviene effettuare un ricalcolo prospettico per evitare carenze sanzionate ex art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione 30% ridotta in misura ravveduta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Coordinamento con il TUB e con la disciplina civilistica

La base imponibile IRAP degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 446/1997, si determina sui dati di bilancio redatti secondo le istruzioni di Banca d'Italia e gli IAS/IFRS quando applicabili. La nuova misura di deducibilità degli interessi passivi opera dunque come correzione fiscale rispetto al risultato civilistico-prudenziale, senza incidere sui criteri di rilevazione contabile. Resta ferma la disciplina del TUB in tema di vigilanza (artt. 106 e 107) e degli obblighi di trasparenza ex art. 117 TUB sui rapporti con la clientela.

Profili costituzionali

La differenziazione del coefficiente di deducibilità degli interessi passivi tra categorie di contribuenti trova fondamento nell'art. 53 della Costituzione, che impone un'imposizione conforme alla capacità contributiva e ammette differenziazioni ragionevoli legate alla natura dell'attività svolta. La Corte costituzionale, in più occasioni (tra cui sent. n. 156/2001 sull'IRAP), ha riconosciuto la legittimità di regimi differenziati per gli intermediari finanziari in ragione della specificità strutturale del loro conto economico, in cui gli interessi passivi rappresentano una componente caratteristica della provvista.

Profili di pianificazione fiscale

Per le holding finanziarie e i gruppi con SIM/SGR controllate, la misura impone una rivalutazione del costo IRAP atteso sul triennio 2026-2028. Occorrerà verificare l'impatto sui contratti infragruppo di provvista, su eventuali cash pooling e sui finanziamenti soci, valutando se la riorganizzazione del passivo (es. ricorso a strumenti di capitale ibrido) possa attenuare l'onere. La misura va inoltre considerata in sede di stima della tax rate di gruppo nel bilancio consolidato IFRS, con eventuali rilevazioni di imposte differite ai sensi dello IAS 12.

Rapporti con la disciplina IRES

La nuova regola IRAP non interferisce con la disciplina IRES degli interessi passivi prevista dall'art. 96 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), che per gli intermediari finanziari prevede regimi speciali (deducibilità al 96% per banche e assicurazioni, salvo modifiche). Restano pertanto due binari paralleli: ai fini IRES vale l'art. 96 TUIR, ai fini IRAP vale l'art. 6 D.Lgs. 446/1997 come integrato dal comma 135 LB 2026.

Prime cautele operative

Si raccomanda agli intermediari di: 1) aggiornare i software di calcolo IRAP per applicare la nuova percentuale dal 2026; 2) rivedere il budget fiscale 2026 e il forecast 2027; 3) documentare nelle note al bilancio l'impatto della misura sul carico fiscale prospettico; 4) verificare la quantificazione delle imposte anticipate/differite ai sensi dell'OIC 25 (o dello IAS 12 per i soggetti IFRS adopters).

Domande frequenti

Quali soggetti sono interessati dal comma 135?

Gli intermediari finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. 446/1997: società iscritte all'albo unico ex art. 106 TUB, SIM e SGR ai sensi del TUF, società fiduciarie di gestione, holding finanziarie e altri soggetti soggetti a vigilanza prudenziale di Banca d'Italia che redigono il bilancio secondo gli schemi armonizzati di vigilanza. Sono esclusi gli intermediari minori non sottoposti a vigilanza prudenziale e i soggetti che esercitano attività finanziaria in via non prevalente. La verifica della qualificazione soggettiva va condotta sulla base dell'iscrizione agli albi e degli obblighi di vigilanza Banca d'Italia.

Come cambia il calcolo IRAP rispetto al 2025?

La quota di interessi passivi che concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP viene allineata al coefficiente fissato dal comma 133 della Legge di Bilancio 2026 per banche e assicurazioni. Ciò comporta tipicamente una riduzione della quota deducibile rispetto al regime previgente e, di conseguenza, un incremento della base imponibile IRAP. L'impatto va quantificato sul singolo bilancio confrontando il costo storico per interessi passivi con il nuovo coefficiente di concorso. Il ricalcolo va riportato nel quadro IC del modello IRAP, sezione II dedicata agli intermediari finanziari.

La modifica incide sugli acconti IRAP 2026?

Sì. Gli acconti IRAP 2026 vanno calcolati tenendo conto del nuovo regime, sia che si adotti il metodo storico sia che si adotti il metodo previsionale ex art. 17 D.P.R. 435/2001. In caso di metodo storico l'incremento si manifesterà nel saldo, mentre con il metodo previsionale conviene già in sede di prima rata aggiornare la stima del valore della produzione netta per evitare insufficienze sanzionate ex art. 13 D.Lgs. 471/1997. Il ricorso al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di sanare eventuali carenze con sanzioni ridotte.

La misura si applica anche alle holding industriali?

No, salvo che la holding sia qualificabile come intermediario finanziario ai sensi dell'art. 162-bis del TUIR e dell'art. 6 del D.Lgs. 446/1997. Le holding di partecipazioni industriali (cd. industrial holding) restano soggette al regime ordinario IRAP applicabile alle società di capitali. Le holding finanziarie (cd. financial holding), invece, rientrano pienamente nel nuovo regime. La distinzione si basa sulla prevalenza dei proventi finanziari e sull'iscrizione agli elenchi di vigilanza. È opportuno verificare la qualificazione con il consulente fiscale alla luce della struttura del gruppo e dell'attività effettivamente svolta.

Quali sono le implicazioni per il bilancio 2026?

Il maggior carico IRAP atteso va riflesso nella stima delle imposte correnti e nella valutazione delle imposte differite ai sensi dello IAS 12 (per gli IFRS adopters) o dell'OIC 25 (per gli OIC adopters). Occorre aggiornare la tax rate attesa nelle proiezioni triennali, rivedere il piano industriale e fornire adeguata informativa nella nota integrativa circa l'effetto della modifica normativa. Per i gruppi consolidati va inoltre rivisto il calcolo del consolidato fiscale ai fini IRES (art. 117 TUIR) e l'eventuale impatto sui rapporti infragruppo di provvista, che potrebbero richiedere una riorganizzazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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