Commi 68-72 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Banche Risparmio
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 legge 9 ottobre , dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:2023, n. 136 «5-ter. A partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all’articolo 37 del testo unico delle leggi , di cui al ».in materia bancaria e creditizia decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . Fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge , convertito, con modificazioni, dalla , può essere assoggettata a10 agosto 2023, n. 104 legge 9 ottobre 2023, n. 136 un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 70 del presente articolo. . L’aliquota del contributo straordinario di cui al comma 69 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo. . Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 69 e 70, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta. . Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 69 non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del , convertito,decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 con modificazioni, dalla .legge 9 ottobre 2023, n. 136
Norme modificate da questi commi
- Art. 37 TUB (comma 68): Riserve obbligatorie delle BCC escluse dalla presunzione di distribuzione
- Art. 53 TUB (comma 70): Vigilanza regolamentare di Banca d’Italia su patrimonio e adeguatezza
- Art. 47 TUIR (comma 68): Disciplina della distribuzione di utili e presunzioni applicabili
- Art. 47 Costituzione (comma 70): Tutela del risparmio e disciplina del credito
- Art. 53 Costituzione (comma 70): Capacità contributiva del contributo straordinario
In sintesi
Il quadro normativo di riferimento
I commi 68, 69, 70, 71 e 72 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) compongono un articolato intervento sul regime fiscale degli enti creditizi, in particolare con riferimento alla riserva istituita dall'art. 26, comma 5-bis, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136. Tale disciplina, com'è noto, è stata introdotta nel 2023 come alternativa al pagamento del contributo straordinario (c.d. tassa sugli extraprofitti delle banche) e ha consentito agli enti creditizi di destinare una quota dei margini di interesse a una specifica riserva di patrimonio netto, non distribuibile e funzionale al rafforzamento del capitale di vigilanza.
La presunzione di distribuzione prioritaria (comma 68)
Il comma 68 inserisce il nuovo comma 5-ter all'art. 26 del D.L. 104/2023, stabilendo che, a partire dall'esercizio successivo al 1° gennaio 2028, in caso di distribuzione di utili (inclusi acconti su dividendi) o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva ex comma 5-bis. La presunzione opera salvo che la riserva sia stata costituita con utili destinati alle riserve di cui all'art. 37 del TUB (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che disciplina le riserve obbligatorie e statutarie delle banche di credito cooperativo. La ratio è quella di evitare strategie elusive volte a procrastinare indefinitamente la fiscalità latente sulla riserva, attraverso l'imputazione preferenziale di distribuzioni ad altre poste di patrimonio netto.
Il contributo straordinario (commi 69-71)
Il comma 69 introduce la facoltà, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, di assoggettare la riserva ex art. 26, comma 5-bis, a un contributo straordinario. La disciplina opera su base volontaria e consente all'ente creditizio di liberare la riserva dai vincoli di indistribuibilità previa corresponsione di un contributo proporzionale all'ammontare. Il comma 70 fissa l'aliquota nella misura del 27,5% sulla riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, o del 33% sulla riserva esistente al termine dell'esercizio successivo (verosimilmente quello in corso al 31 dicembre 2026). La differenziazione delle aliquote incentiva il versamento anticipato del contributo, riducendo il vantaggio temporale dell'attesa.
Modalità di versamento (comma 71)
Il contributo straordinario è liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato. È espressamente sancita la sua indeducibilità ai fini IRES (e, per coerenza sistemica, anche ai fini IRAP), in linea con la disciplina ordinaria dei contributi straordinari che colpiscono extraprofitti o riserve specifiche. Il versamento deve avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). La liquidazione e il versamento avvengono con le modalità ordinarie del modello F24, con possibilità di compensazione orizzontale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, salvi i limiti previsti.
Effetti sull'art. 26, comma 5-bis (comma 72)
Il comma 72 prevede che, per i soggetti che hanno applicato il contributo straordinario sulla riserva di cui al comma 69, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del D.L. 104/2023. Tale ultima disposizione (probabilmente riferita ai vincoli di indistribuibilità o alle conseguenze fiscali in caso di utilizzo della riserva) viene quindi disapplicata in via correlata, sancendo l'effetto liberatorio del contributo. La banca che ha versato il contributo recupera la piena disponibilità della riserva ai fini distributivi, senza limitazioni o oneri ulteriori.
Profili IRES e di vigilanza prudenziale
L'indeducibilità del contributo straordinario, sancita dal comma 71, allinea la disciplina a quella di precedenti contributi straordinari (es. il contributo sugli extraprofitti energetici previsto dal D.L. 21/2022 e successivamente modificato). L'indeducibilità comporta che il contributo non concorra alla determinazione della base imponibile IRES e IRAP, restando un onere economico netto a carico del soggetto. Sotto il profilo prudenziale, il pagamento del contributo libera la riserva dai vincoli statutari e civilistici, ma occorrerà valutare l'impatto sul patrimonio di vigilanza Basilea III (CET1), in coerenza con i criteri del Regolamento UE 575/2013. La Banca d'Italia, nell'ambito del processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), potrà verificare l'adeguatezza delle scelte di capitalizzazione adottate dai singoli istituti.
Riflessi contabili e di governance
Dal punto di vista contabile, il pagamento del contributo straordinario produce effetti differenti a seconda della scelta dell'ente: se la riserva viene liberata per la distribuzione, si registra una riduzione del patrimonio netto; se la riserva viene mantenuta come riserva ordinaria, l'effetto sul patrimonio è neutro. La decisione spetta all'organo amministrativo, previo eventuale parere del collegio sindacale e nel rispetto delle regole di governance previste dal TUB e dalle Disposizioni di vigilanza per le banche di Banca d'Italia (Circolare 285/2013). Per le banche quotate, è richiesta adeguata informativa al mercato ai sensi dell'art. 114 del TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) in caso di operazioni che incidano significativamente sul patrimonio o sulle politiche di dividendo.
Inquadramento storico e ratio sistematica
L'intervento dei commi 68-72 si inserisce in un percorso di progressivo riassetto della fiscalità del settore bancario, avviato con l'imposta sugli extraprofitti del 2023 e proseguito con le opzioni di destinazione a riserva del D.L. 104/2023. La nuova disciplina riconosce la facoltà di «monetizzare» la riserva attraverso un contributo straordinario, recuperando flessibilità gestionale. La presunzione di distribuzione prioritaria introdotta dal comma 68 funge da deterrente contro strategie di indefinita posticipazione della fiscalità, in coerenza con il principio costituzionale di capacità contributiva ex art. 53 Cost. e con la stabilità del sistema creditizio tutelata dall'art. 47 Cost.
Domande frequenti
Cos'è la riserva ex art. 26, comma 5-bis, del D.L. 104/2023?
È la riserva di patrimonio netto che gli enti creditizi possono costituire come alternativa al pagamento del contributo straordinario sugli extraprofitti bancari (la c.d. tassa sulle banche). La normativa originaria, introdotta nel 2023 con il D.L. 104, convertito dalla L. 136/2023, ha consentito alle banche di destinare a una specifica riserva indistribuibile una quota dei margini di interesse, in luogo del pagamento del contributo straordinario. La riserva mira a rafforzare il patrimonio di vigilanza e a contenere gli impatti redistributivi del prelievo straordinario, in coerenza con la tutela del risparmio ex art. 47 Cost.
Quanto costa il contributo straordinario per liberare la riserva?
Le aliquote sono due, in funzione della tempistica della scelta. Il contributo si applica nella misura del 27,5% sulla riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, oppure del 33% sulla riserva esistente al termine dell'esercizio successivo (esercizio 2026). La differenza di 5,5 punti percentuali incentiva il versamento anticipato. L'opzione è disponibile fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, secondo quanto previsto dal comma 69. L'ente creditizio deve valutare attentamente la convenienza in relazione alle proprie politiche di distribuzione utili e ai propri requisiti patrimoniali Basilea III.
Il contributo straordinario è deducibile ai fini IRES?
No, il comma 71 sancisce espressamente l'indeducibilità del contributo straordinario. Tale qualificazione lo rende un onere economico netto a carico dell'ente creditizio, senza alcun beneficio fiscale compensativo. La scelta del legislatore è coerente con la disciplina di altri contributi straordinari recenti (es. contributo sugli extraprofitti energetici del D.L. 21/2022) e risponde all'esigenza di evitare effetti di riduzione del gettito atteso. L'indeducibilità opera ai fini IRES e, per coerenza sistemica, anche ai fini IRAP. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di saldo delle imposte sui redditi dello stesso periodo d'imposta in cui si opta per il contributo.
Cosa cambia per le banche di credito cooperativo (BCC)?
Le BCC e gli enti che destinano utili alle riserve obbligatorie ex art. 37 TUB beneficiano di una esclusione espressa dalla presunzione di distribuzione prioritaria della riserva ex comma 5-bis. Il comma 68, nell'inserire il nuovo comma 5-ter all'art. 26 del D.L. 104/2023, precisa che la presunzione non si applica nei limiti in cui la riserva sia stata costituita con utili destinati alle riserve di cui all'art. 37 TUB. Questa esclusione tutela la specificità mutualistica del credito cooperativo, che è sottoposto a vincoli di destinazione degli utili a fini istituzionali e di rafforzamento patrimoniale obbligatorio.
Cosa succede se non si paga il contributo straordinario?
L'opzione del contributo straordinario è volontaria. Chi non vi aderisce conserva la riserva ex comma 5-bis con i vincoli originari di indistribuibilità e con il regime ordinario. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2028, scatta la presunzione di distribuzione prioritaria della riserva in caso di qualunque distribuzione di utili o riserve (comma 68). Ciò significa che l'ente perde il controllo discrezionale sull'imputazione delle distribuzioni e si vede automaticamente imputare alla riserva ex comma 5-bis qualsiasi pagamento ai soci, con potenziali effetti fiscali e di vigilanza non desiderati. L'analisi costi-benefici dell'opzione spetta a ciascun ente sulla base delle proprie politiche di dividendo, dei requisiti CET1 e delle prospettive di redditività.