Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Comma 846 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. È autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore della Comunità della Val di Non, ente costituito ai sensi della legge della provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, per sostenere le attività di studio, di redazione dello statuto e di approfondimento normativo, nonché per il potenziamento delle iniziative culturali, educative e sociali legate alla comunità linguistica ladino-retica della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell’«Istituto Anaune di cultura ladino-retica».

In sintesi

  • Autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore della Comunità della Val di Non.
  • Ente di riferimento: Comunità costituita ai sensi della legge della provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3.
  • Finalità: attività di studio, redazione dello statuto, approfondimento normativo; potenziamento delle iniziative culturali, educative e sociali della comunità linguistica ladino-retica.
  • Costituzione dell’«Istituto Anaune di cultura ladino-retica».
  • Inquadramento costituzionale: art. 6 Cost. (tutela delle minoranze linguistiche), art. 116 Cost. (specialità del Trentino-Alto Adige), art. 117, c. 3 Cost. (valorizzazione dei beni culturali).
Indice dei contenuti

Inquadramento

Il comma 846 della Legge di Bilancio 2026 autorizza una spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore della Comunità della Val di Non, ente costituito ai sensi della legge della provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3. La disposizione finanzia attività specifiche: studio, redazione dello statuto, approfondimento normativo, potenziamento di iniziative culturali, educative e sociali legate alla comunità linguistica ladino-retica della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell’Istituto Anaune di cultura ladino-retica.

La Comunità della Val di Non

La Comunità della Val di Non è una delle 16 Comunità di valle istituite dalla provincia autonoma di Trento con L.P. 16 giugno 2006, n. 3 (cd. legge sulle Comunità). Le Comunità di valle sono enti pubblici territoriali sovracomunali che hanno sostituito, in parte, le Comunità montane, raccogliendo in forma associata Comuni di un’area omogenea. La Comunità della Val di Non comprende numerosi Comuni della valle, area di circa 60.000 abitanti caratterizzata da una forte identità territoriale e da una tradizione linguistica peculiare. Il modello delle Comunità di valle è espressione dell’autonomia provinciale in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto speciale (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

La comunità linguistica ladino-retica della Val di Non

La comunità linguistica ladino-retica della Val di Non (in dialetto locale "nones") costituisce una delle espressioni del ladino dolomitico, lingua minoritaria storica riconosciuta e tutelata dall’ordinamento italiano. La popolazione di lingua ladina nell’area trentina è concentrata principalmente in Val di Fassa, ma anche nelle valli limitrofe (Val di Non, Val di Sole) sono presenti forme di parlata di ascendenza retica. Il riconoscimento normativo della comunità linguistica trova fondamento nell’art. 6 Cost., nella L. 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e, per il Trentino-Alto Adige, nello Statuto speciale e nelle leggi provinciali (cfr. L.P. 19 giugno 2008, n. 6, sulla tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra del Trentino).

L’Istituto Anaune di cultura ladino-retica

Il comma 846 finanzia anche le attività per la costituzione dell’Istituto Anaune di cultura ladino-retica. L’aggettivo "anaune" deriva da Anaunia, denominazione storica della Val di Non in epoca romana (dal popolo degli Anauni stanziato nella valle). L’Istituto si proporrà di studiare, conservare e valorizzare il patrimonio linguistico e culturale della comunità nonese, in coerenza con i modelli già sviluppati per le altre comunità ladine (Istituto Cultural Ladin Majon di Fascegn in Val di Fassa, Istitut Ladin Micurà de Rü in provincia di Bolzano). La concreta costituzione dell’Istituto richiederà presumibilmente l’adozione di uno statuto, l’individuazione della sede e del personale, l’avvio delle attività programmatiche.

L’inquadramento costituzionale

L’intervento si inquadra in più principi costituzionali. L’art. 6 Cost. impegna la Repubblica a tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche, principio fondamentale di tutela del pluralismo linguistico-culturale dell’ordinamento italiano. L’art. 116 Cost. attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano lo status di specialità, con conseguenti competenze peculiari in materia di tutela delle minoranze linguistiche (oltre alla minoranza tedesca dell’Alto Adige, alla minoranza ladina dell’Alto Adige e del Trentino, alla minoranza mochena e cimbra). L’art. 117, c. 3 Cost. include la "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali" tra le materie di legislazione concorrente. L’art. 5 Cost. riconosce e promuove le autonomie locali, presupposto delle Comunità di valle trentine.

La legge quadro sulle minoranze linguistiche

La L. 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) costituisce la legge quadro italiana in materia, attuativa dell’art. 6 Cost. L’art. 2 della L. 482/1999 individua le minoranze linguistiche tutelate: albanesi, catalani, germaniche, greche, slovene, croate, francesi, franco-provenzali, friulane, ladine, occitane, sarde. La tutela si articola in diritti linguistici (uso della lingua minoritaria nelle scuole, nei rapporti con la pubblica amministrazione, nei media), in valorizzazione del patrimonio culturale (istituti culturali, ricerca scientifica, pubblicazioni) e in cooperazione transfrontaliera. La L. 482/1999 rappresenta il quadro entro cui si colloca il sostegno alla comunità ladino-retica della Val di Non.

La normativa provinciale di Trento sulle minoranze

La provincia autonoma di Trento ha sviluppato una specifica normativa di tutela delle minoranze linguistiche, in coerenza con lo Statuto speciale. La L.P. 19 giugno 2008, n. 6 (Disposizioni per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria del Trentino) regola gli aspetti specifici di tutela della popolazione ladina di Val di Fassa, mochena e cimbra. L’estensione della tutela ad altre comunità (come quella ladino-retica della Val di Non) può avvenire attraverso interventi specifici o attraverso integrazioni normative. L’Istituto culturale ladino "Majon di Fascegn" istituito ai sensi della L.P. 7 settembre 1988, n. 28 rappresenta un modello consolidato per lo sviluppo dell’Istituto Anaune.

Il quadro internazionale

Sul piano internazionale, la tutela delle minoranze linguistiche è riconosciuta dalla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa (Strasburgo, 1° febbraio 1995, ratificata dall’Italia con L. 28 agosto 1997, n. 302) e dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (Strasburgo, 5 novembre 1992, firmata ma non ratificata dall’Italia). L’Unione europea promuove il multilinguismo e tutela le lingue minoritarie attraverso programmi specifici. La cornice internazionale rafforza l’impegno di tutela e valorizzazione previsto dall’ordinamento italiano.

Profili attuativi e fiscali

Il contributo di 50.000 euro è biennale (2026 e 2027) ed è destinato alla Comunità della Val di Non, ente pubblico territoriale ai sensi della L.P. 3/2006. In quanto ente pubblico, la Comunità rendiconta le risorse secondo le ordinarie regole di trasparenza della spesa pubblica (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e di armonizzazione contabile (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118). L’Istituto Anaune, una volta costituito, potrà assumere la forma giuridica di fondazione, associazione o ente pubblico (a seconda delle scelte statutarie), con conseguenti profili fiscali differenziati. Per le attività istituzionali, l’Istituto potrà qualificarsi come ente non commerciale ai sensi dell’art. 73, c. 1, lett. c) TUIR. Le erogazioni liberali a favore dell’Istituto potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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