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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 844 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Al fine di sostenere le attività di interesse pubblico svolte dall’associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS), di cui all’ , in particolare quelle connesse al soccorsoarticolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 alpino, alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, alla manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della provincia autonoma di Bolzano e alla tutela dell’ambiente montano, è destinato, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, un contributo annuo pari a 100.000 euro.

In sintesi

  • Contributo annuo di 100.000 euro per il 2026 e 2027 all'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS).
  • Finalità: soccorso alpino, formazione su sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, manutenzione della rete escursionistica.
  • Fonte di riferimento: art. 12 D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige).
  • Tutela dell'ambiente montano e dei rifugi propri e della provincia autonoma di Bolzano.
  • Inquadramento costituzionale: art. 116 Cost. (specialità provincia autonoma Bolzano), art. 117 Cost. (competenze concorrenti in materia di protezione civile e ambiente).
Inquadramento

Il comma 844 della Legge di Bilancio 2026 destina un contributo annuo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS), associazione riconosciuta operante prevalentemente in provincia autonoma di Bolzano. La disposizione richiama espressamente l'art. 12 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267, norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di promozione di attività sportive e alpinistiche.

L'Alpenverein Südtirol

L'Alpenverein Südtirol è un'associazione alpinistica storica della provincia autonoma di Bolzano, parte del più ampio sistema delle associazioni alpinistiche di area germanofona (DAV in Germania, ÖAV in Austria). L'AVS svolge funzioni di rilievo pubblico sul territorio altoatesino: gestione di rifugi alpini, manutenzione e segnaletica della rete escursionistica, formazione su sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, collaborazione con il soccorso alpino, tutela dell'ambiente montano. L'associazione è espressione della comunità germanofona dell'Alto Adige e contribuisce alla tutela del patrimonio culturale e naturalistico del territorio.

Le finalità del contributo

Il comma 844 individua quattro filoni di attività: (1) soccorso alpino: AVS collabora con i servizi di soccorso, fornendo personale qualificato e attrezzature; (2) formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna: corsi rivolti a alpinisti, escursionisti, sciatori; (3) manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della provincia autonoma di Bolzano: i rifugi sono presidi essenziali per la fruizione sicura della montagna; (4) tutela dell'ambiente montano: monitoraggio e protezione degli ecosistemi alpini. Il contributo riconosce la funzione di interesse pubblico svolta dall'associazione.

Il regime di specialità della provincia autonoma di Bolzano

La provincia autonoma di Bolzano gode di un regime di specialità più ampio rispetto alle ordinarie Regioni a statuto speciale, in virtù dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione. L'art. 8 dello Statuto attribuisce alla provincia potestà legislativa primaria in numerose materie (turismo, alpinismo, agricoltura, ambiente, urbanistica, scuola). L'art. 12 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267 richiamato dal comma 844 disciplina specificamente le funzioni in materia di alpinismo e di promozione delle attività alpinistiche, riconoscendo all'AVS un ruolo qualificato in tale settore. Il contributo statale del comma 844 integra le risorse provinciali, valorizzando il ruolo nazionale dell'associazione.

La cornice normativa del soccorso alpino

Il soccorso alpino italiano è disciplinato dalla L. 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e dalla L. 18 febbraio 1992, n. 162 e successive modificazioni. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è un'articolazione del Club Alpino Italiano (CAI), riconosciuta come servizio di pubblica utilità ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 (oggi confluita nel D.Lgs. 1/2018 sulla protezione civile). In provincia autonoma di Bolzano, accanto al CNSAS opera il Bergrettungsdienst (BRD) dell'AVS, che svolge analoghe funzioni di soccorso, integrandosi con il sistema nazionale e provinciale di protezione civile.

L'inquadramento costituzionale

L'intervento si inquadra in più principi costituzionali. L'art. 116 Cost. attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano lo status di specialità, con conseguenti competenze peculiari in materia di alpinismo, turismo, ambiente. L'art. 9 Cost. tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico, principio rilevante per la tutela dell'ambiente montano. L'art. 117, c. 3 Cost. include la "protezione civile" tra le materie di legislazione concorrente, fondamento del coordinamento con il sistema nazionale di soccorso. L'art. 117, c. 2, lett. s Cost. riserva allo Stato la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali".

I rifugi alpini e l'ambiente montano

I rifugi alpini sono strutture di servizio per la fruizione sicura della montagna, con funzione di accoglienza, ristoro e supporto operativo. La manutenzione dei rifugi richiede investimenti significativi e competenze specialistiche. La rete escursionistica (sentieri segnati, vie ferrate, percorsi tematici) costituisce un'infrastruttura essenziale per il turismo escursionistico, attività economica di rilievo per l'Alto Adige. La provincia autonoma di Bolzano ha sviluppato un'ampia disciplina sui rifugi e sui sentieri attraverso leggi provinciali specifiche (cfr. L.P. 7 giugno 1982, n. 22 e successive modificazioni).

La tutela dell'ambiente alpino

L'ambiente alpino è un ecosistema fragile, soggetto a pressioni antropiche (turismo di massa, infrastrutture, cambiamenti climatici). L'AVS contribuisce alla tutela attraverso attività di monitoraggio, sensibilizzazione e cooperazione con le autorità ambientali. La cornice di riferimento europea è data dalla Convenzione delle Alpi (firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata dall'Italia con L. 14 ottobre 1999, n. 403) e dai protocolli attuativi. Il Parco Nazionale dello Stelvio, parzialmente ricompreso in provincia di Bolzano, è uno strumento di tutela rilevante. La direttiva 92/43/CEE (Habitat), attuata dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, tutela gli habitat alpini di interesse comunitario.

I profili fiscali

L'Alpenverein Südtirol è presumibilmente qualificabile come ente non commerciale ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. c) TUIR o come ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Le attività svolte (gestione di rifugi a fini istituzionali, soccorso, formazione) possono assumere natura non commerciale o commerciale a seconda delle modalità operative concrete. La gestione dei rifugi alpini, in particolare, può configurare attività commerciale se svolta con modalità imprenditoriali. Il contributo pubblico del comma 844 costituisce un provento da destinare alle attività istituzionali, soggetto agli obblighi di rendicontazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ai controlli della Corte dei conti (L. 21 marzo 1958, n. 259).

Coordinamento con il sistema di protezione civile

L'attività di soccorso alpino dell'AVS si integra con il Sistema Nazionale di Protezione Civile disciplinato dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). L'art. 13 del Codice individua le componenti del sistema, tra cui le associazioni di volontariato di protezione civile. L'art. 32 disciplina l'impiego del volontariato organizzato. Il coordinamento operativo è affidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le strutture regionali e provinciali. In provincia di Bolzano, l'Agenzia per la Protezione civile della provincia autonoma di Bolzano coordina le attività territoriali.

Domande frequenti

Cosa prevede il comma 844 LB 2026 sul contributo all'Alpenverein Südtirol?

Il comma 844 destina un contributo annuo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS), che opera prevalentemente in provincia autonoma di Bolzano. La disposizione richiama l'art. 12 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige). Il contributo è finalizzato a sostenere le attività di interesse pubblico svolte dall'associazione, in particolare: (1) il soccorso alpino, attraverso il Bergrettungsdienst dell'AVS; (2) la formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna; (3) la manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e dei rifugi della provincia autonoma di Bolzano; (4) la tutela dell'ambiente montano. La natura biennale del contributo si esaurisce nel 2027 e dovrà essere eventualmente rinnovata con leggi successive.

Quali sono le attività di interesse pubblico svolte dall'AVS?

L'AVS svolge quattro categorie di attività di interesse pubblico esplicitate dal comma 844 LB 2026. La prima è il soccorso alpino: il Bergrettungsdienst (BRD) dell'AVS svolge funzioni operative di soccorso integrandosi con il Sistema Nazionale di Protezione Civile ai sensi del D.Lgs. 1/2018 e con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) disciplinato dalla L. 21 marzo 2001, n. 74. La seconda è la formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna: corsi rivolti a alpinisti, escursionisti, sciatori, finalizzati alla riduzione dell'incidentalità. La terza è la manutenzione della rete escursionistica e dei rifugi: presidi essenziali per la fruizione sicura della montagna, con interventi su sentieri, segnaletica e strutture ricettive. La quarta è la tutela dell'ambiente montano: monitoraggio degli ecosistemi alpini, sensibilizzazione del pubblico, cooperazione con le autorità ambientali in coerenza con la Convenzione delle Alpi (L. 403/1999).

Come si inquadra il comma 844 nel regime di specialità della provincia autonoma di Bolzano?

La provincia autonoma di Bolzano gode di un regime di specialità ampio in virtù dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione. L'art. 8 dello Statuto attribuisce alla provincia potestà legislativa primaria in numerose materie incluse turismo, alpinismo, agricoltura, ambiente, urbanistica. L'art. 12 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (richiamato dal comma 844) disciplina specificamente le funzioni in materia di alpinismo e di promozione delle attività alpinistiche, riconoscendo all'AVS un ruolo qualificato in tale settore. Il contributo statale integra le risorse provinciali per attività che hanno un rilievo che trascende il territorio provinciale (soccorso alpino, tutela ambientale alpina). Il principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.) e di sussidiarietà verticale (art. 118 Cost.) orientano il coordinamento tra Stato, Regione e provincia autonoma.

Quale è la cornice normativa del soccorso alpino italiano?

Il soccorso alpino italiano è disciplinato dalla L. 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e dalla L. 18 febbraio 1992, n. 162 e successive modificazioni. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è un'articolazione del Club Alpino Italiano (CAI), riconosciuta come servizio di pubblica utilità. Il sistema si integra con il Sistema Nazionale di Protezione Civile disciplinato dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). L'art. 13 del Codice individua le componenti del sistema (tra cui le associazioni di volontariato di protezione civile) e l'art. 32 disciplina l'impiego del volontariato organizzato. In provincia autonoma di Bolzano, accanto al CNSAS opera il Bergrettungsdienst (BRD) dell'AVS, che svolge funzioni di soccorso integrandosi con il sistema nazionale e provinciale di protezione civile.

Quali sono i profili fiscali per l'AVS come ente beneficiario?

L'Alpenverein Südtirol è presumibilmente qualificabile come ente non commerciale ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. c) TUIR o come ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Le attività svolte possono assumere natura non commerciale o commerciale a seconda delle modalità operative concrete: la gestione dei rifugi alpini, in particolare, può configurare attività commerciale se svolta con modalità imprenditoriali (apertura al pubblico, servizi di ristorazione e pernottamento a pagamento). Le attività di soccorso, formazione su sicurezza e tutela ambientale hanno tipicamente natura istituzionale. Il contributo pubblico del comma 844 costituisce un provento da destinare alle attività istituzionali specificamente individuate, soggetto agli obblighi di rendicontazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ai controlli della Corte dei conti (L. 21 marzo 1958, n. 259). Se AVS è iscritto al RUNTS, si applica l'art. 79 D.Lgs. 117/2017.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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