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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 842 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati, è concesso all’Associazione degli editori indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Norme modificate da questi commi
- Art. 9 Costituzione (comma 842): Riferimento alla promozione dello sviluppo della cultura, fondamento delle politiche pubbliche di promozione della lettura
- Art. 3 Costituzione (comma 842): Riferimento al principio di rimozione degli ostacoli sostanziali all'eguaglianza (c. 2), fondamento del focus su aree e contesti svantaggiati
- Art. 117 Costituzione (comma 842): Riferimento alla competenza concorrente in materia di promozione e organizzazione di attività culturali (c. 3)
- Art. 73 TUIR (comma 842): Riferimento alla qualificazione di ADEI come ente non commerciale (c. 1, lett. c) ai fini IRES e alla disciplina dei contributi pubblici ricevuti
Vedi anche
→L.B. 2026 art. precedente - Comma 844 LB26: contributo Alpenverein Südtirol (AVS) per soccor→L.B. 2026 art. successivo - Comma 841 LB26: fondo Ministero giustizia per il contrasto alla→T.U. IVA art. 1 - Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili→IRAP art. 1 - Art. 1 IRAP - Istituzione dell’imposta→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Comma 843 LB26: Fondo mobilità pediatrica per genitori di figli→Comma 840 LB26: requisiti di accesso al Fondo lavoratori spettac→Comma 845 LB26: contributo Comune di Trento per sport e inclusione sociale→Comma 846 LB26: contributo alla Comunità della Val di Non e Isti→Commi 847-850 LB 2026: tutela animali, pari opportunità e progetto Sentieri→Comma 851 LB26: contributi a Comuni >80.000 abitanti per eventi→Comma 852 LB26: estensione al 2026 del contributo da 50.000 euro
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento
Il comma 842 della Legge di Bilancio 2026 concede un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all’Associazione degli editori indipendenti (ADEI) per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, con priorità per le aree territoriali e i contesti sociali più svantaggiati. La disposizione si colloca nell’ambito delle politiche pubbliche di promozione della lettura, riconosciute strategiche per la formazione civile e culturale dei cittadini.
L’Associazione degli editori indipendenti (ADEI)
ADEI è un’associazione di categoria che riunisce editori indipendenti italiani, con il duplice obiettivo di rappresentare gli interessi della categoria nei confronti delle istituzioni e di promuovere la lettura e la cultura del libro. Gli editori indipendenti si caratterizzano per dimensioni medio-piccole, per autonomia editoriale rispetto ai grandi gruppi e spesso per specializzazione tematica o territoriale. La promozione della bibliodiversità (pluralità dell’offerta editoriale) è uno degli obiettivi strategici delle politiche culturali europee, riconosciuto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) all’art. 167 sulla promozione della diversità culturale.
Le finalità del contributo
Il contributo è specificamente finalizzato alla realizzazione di progetti di educazione alla lettura, con due dimensioni complementari: l’ambito didattico (interventi nelle scuole, percorsi didattici, formazione docenti) e l’ambito extra-didattico (incontri pubblici, festival, laboratori di lettura, attività nelle biblioteche di pubblica lettura). La specificazione che gli interventi devono essere realizzati "in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati" valorizza la funzione redistributiva delle politiche pubbliche di promozione culturale, in coerenza con il principio di rimozione degli ostacoli sostanziali all’eguaglianza di cui all’art. 3, c. 2 Cost.
Il quadro normativo della promozione della lettura
L’intervento si inserisce nel quadro della L. 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura), che costituisce la legge quadro italiana in materia. La L. 15/2020 ha istituito strumenti specifici: la Carta della cultura per le persone in disagio economico (art. 4), il Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura (art. 2), i Patti locali per la lettura (art. 6) come strumenti di coordinamento tra enti territoriali e operatori del settore. Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), istituito dal D.P.R. 25 gennaio 2010, n. 34, è l’organismo del Ministero della cultura preposto alla gestione delle politiche nazionali di promozione della lettura, ed è il referente naturale per la programmazione degli interventi finanziati.
L’inquadramento costituzionale
La disposizione si inquadra in più principi costituzionali. L’art. 9 Cost. promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. L’art. 33 Cost. garantisce la libertà di insegnamento e dispone che la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione. L’art. 3, c. 2 Cost. impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, fondamento del focus sulle aree svantaggiate. L’art. 117, c. 3 Cost. include la "promozione e organizzazione di attività culturali" tra le materie di legislazione concorrente, mentre l’art. 117, c. 2, lett. n Cost. riserva allo Stato le "norme generali sull’istruzione".
Il ruolo del Ministero della cultura
Il Ministero della cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura, è il dicastero competente per le politiche nazionali di promozione della lettura. Il contributo all’ADEI è presumibilmente gestito attraverso il CEPELL, con eventuali modalità di rendicontazione e monitoraggio dei progetti. La gestione delle risorse pubbliche è soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 12 della L. 21 marzo 1958, n. 259. L’ADEI, in qualità di beneficiaria, è tenuta al rispetto degli obblighi di trasparenza e rendicontazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Coordinamento con gli enti locali e territoriali
I progetti di educazione alla lettura realizzati da ADEI nelle aree svantaggiate richiedono la collaborazione di enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane), Regioni, istituzioni scolastiche, biblioteche di pubblica lettura, associazioni territoriali. I Comuni svolgono un ruolo cruciale attraverso le proprie biblioteche di pubblica lettura, disciplinate dalle normative regionali in attuazione dell’art. 117, c. 3 Cost. (valorizzazione dei beni culturali). I Patti locali per la lettura previsti dall’art. 6 della L. 15/2020 sono uno strumento ideale di coordinamento tra ADEI, enti locali, scuole e operatori culturali. Il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, c. 4 Cost. valorizza il ruolo degli enti privati nell’attuazione di politiche di interesse generale.
Profili fiscali per ADEI
ADEI, in qualità di associazione di categoria, è presumibilmente qualificabile come ente non commerciale ai sensi dell’art. 73, c. 1, lett. c) TUIR. Il contributo pubblico erogato dal comma 842 costituisce un provento da destinare alle attività istituzionali specificamente individuate (progetti di educazione alla lettura). Il regime fiscale dipende dalla specifica qualificazione (associazione semplice, associazione riconosciuta, ETS). Se ADEI è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, beneficia del regime fiscale degli ETS (art. 79 D.Lgs. 117/2017). Gli obblighi di rendicontazione, sia sotto il profilo fiscale che sotto quello del controllo pubblico, accompagnano l’utilizzo delle risorse statali.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
Ministero Economia