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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il nolo anticipato o dovuto ad ogni evento è un nolo che il caricatore deve pagare indipendentemente dal buon esito del viaggio.
  • Se il nolo corrisponde a un contratto di trasporto, si applicano le norme dell'assicurazione delle merci.
  • Se corrisponde a un contratto di noleggio o locazione, si applicano le norme dell'assicurazione della nave.
  • Il doppio rinvio riflette la diversa natura economica del nolo a seconda del contratto di riferimento.
  • La norma tutela il caricatore che abbia già versato il nolo e rischi di non ricevere il corrispettivo del trasporto in caso di sinistro.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 520 Codice della Navigazione — Assicurazione del nolo anticipato o dovuto ad ogni evento

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

All'assicurazione del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione delle merci, se trattasi di corrispettivo di un trasporto; quelle dettate per l'assicurazione della nave, se trattasi di corrispettivo di un noleggio o di una locazione.

Commento

Ratio e posizione sistematica

L'art. 520 del Codice della navigazione disciplina l'assicurazione di una peculiare tipologia di nolo: il nolo anticipato o dovuto ad ogni evento, cioè il corrispettivo del trasporto o dell'utilizzo della nave che il debitore è tenuto a corrispondere indipendentemente dall'esito del viaggio, anche in caso di perdita totale delle merci o della nave. Questa caratteristica — la irripetibilità del nolo indipendentemente dal risultato — trasforma il nolo da credito futuro dell'armatore (come nel caso del nolo da guadagnare ex art. 519) in un rischio attuale per il caricatore o il noleggiatore che ha già pagato o che deve comunque pagare. La norma risponde all'esigenza di chi si trova esposto a questa perdita senza corrispettivo e vuole trasferire all'assicuratore il rischio di non ricevere la prestazione pagata o dovuta.

Il doppio rinvio normativo e la sua logica

La norma non contiene una disciplina autonoma, ma rinvia a due corpi di regole distinti in base alla natura del contratto sottostante. Se il nolo anticipato o dovuto ad ogni evento è il corrispettivo di un contratto di trasporto — cioè è il prezzo pagato per il trasporto di merci specifiche da porto a porto — si applicano le norme dell'assicurazione delle merci (artt. 516 ss.). La ragione è che il nolo in questo caso è strettamente connesso alle merci trasportate: condivide il loro destino economico e il rischio di perdita segue la sorte del carico. Se invece il nolo è il corrispettivo di un contratto di noleggio o di locazione della nave — cioè il prezzo pagato per l'uso della nave in sé, indipendentemente da un carico specifico — si applicano le norme dell'assicurazione della nave (artt. 515 ss.). Qui il nolo è connesso alla nave come bene, e il suo rischio segue la sorte del naviglio. Il criterio discretivo è dunque la natura del contratto generatore del nolo: trasporto di merci (rinvio all'art. 516) o utilizzo della nave (rinvio all'art. 515).

Casistica: quando il nolo è dovuto ad ogni evento

Il nolo anticipato o dovuto ad ogni evento è una clausola contrattuale che deroga alla regola generale secondo cui il nolo è dovuto solo quando le merci giungono a destinazione (principio del «nolo guadagnato»). Le parti possono pattuire che il nolo sia: (a) pagato anticipatamente e non restituibile in caso di perdita; (b) dovuto in ogni caso, anche in caso di perdita totale del carico durante il viaggio. In entrambe le ipotesi, il caricatore ha già corrisposto o deve corrispondere il nolo senza certezza di ricevere le merci a destinazione. L'assicurazione ex art. 520 copre questa posizione di rischio. Nella prassi internazionale, la clausola «freight prepaid» nelle polizze di carico identifica tipicamente il nolo anticipato non restituibile. Le Regole Aja-Visby non disciplinano questa pattuizione, lasciandola alla libertà contrattuale delle parti.

Coordinamento con l'assicurazione delle merci e del nolo da guadagnare

L'art. 520 completa il sistema delle assicurazioni legate al nolo delineato dagli artt. 519 e 516. L'art. 519 tutela il creditore del nolo (armatore o noleggiante) che rischia di non percepire il corrispettivo futuro; l'art. 520 tutela il debitore del nolo (caricatore o noleggiatore) che ha già pagato o è comunque tenuto a pagare il corrispettivo a prescindere dall'esito. Sul piano dell'art. 516, il nolo dovuto o anticipato ad ogni evento è già incluso tra le voci del valore assicurabile delle merci nel criterio suppletivo: il che conferma la connessione tra nolo trasporto e assicurazione merci ribadita dall'art. 520.

Profili pratici

Le questioni interpretative più frequenti in materia riguardano: (a) la qualificazione del contratto sottostante (trasporto o noleggio), che non è sempre agevole specie nei contratti misti; (b) la determinazione del momento in cui il nolo diventa «anticipato» ai fini assicurativi, soprattutto quando il pagamento avviene a rate durante il viaggio; (c) il coordinamento tra l'assicurazione del nolo anticipato e l'assicurazione delle merci sullo stesso carico, per evitare duplicazioni o lacune di copertura. La prassi commerciale prevede normalmente che la polizza merci includa, tra le voci assicurate, anche il nolo anticipato come indicato nell'art. 516, senza necessità di stipulare una polizza separata ex art. 520.

Casi pratici

Caso 1: Tizio paga anticipatamente il nolo per un trasporto di caffè e la nave affonda

Tizio versa 20.000 euro di nolo anticipato non restituibile per spedire un carico di caffè da Santos a Trieste; la nave affonda durante il viaggio e Tizio perde sia le merci sia il nolo già pagato: la polizza ex art. 520 (con rinvio alle norme sulle merci) ristora il nolo anticipato perduto.

Caso 2: Caio noleggia una nave a tempo e il nolo è dovuto anche in caso di perdita

Caio ha noleggiato una nave a tempo per sei mesi pagando il nolo mensile indipendentemente dall'esito dei singoli viaggi; quando la nave viene affondata per urto, Caio è ancora tenuto a pagare il nolo residuo per contratto: l'assicurazione ex art. 520 (con rinvio alle norme della nave) copre l'esposizione di Caio per il nolo dovuto senza corrispettivo.

Caso 3: Sempronio deve qualificare il contratto per scegliere la disciplina applicabile

Sempronio ha stipulato un contratto che prevede sia il trasporto di un carico specifico sia l'uso esclusivo della nave per un periodo determinato; in caso di sinistro è necessario qualificare il contratto prevalente (trasporto o noleggio) per determinare se si applicheranno le norme dell'assicurazione delle merci o quelle della nave, con conseguenze diverse sulla determinazione dell'indennità.

Domande frequenti

Cosa si intende per nolo anticipato o dovuto ad ogni evento?

È il corrispettivo del trasporto o del noleggio che il debitore deve pagare indipendentemente dall'esito del viaggio; anche se le merci vengono perse o la nave affondata, il nolo rimane esigibile o non è restituibile.

Quali norme si applicano all'assicurazione di questo nolo?

Dipende dal contratto sottostante: se è corrispettivo di un trasporto si applicano le norme dell'assicurazione delle merci (art. 516 ss.); se è corrispettivo di un noleggio o locazione si applicano quelle dell'assicurazione della nave (art. 515 ss.).

Qual è la differenza tra il nolo da guadagnare (art. 519) e il nolo anticipato (art. 520)?

Il nolo da guadagnare è un credito futuro a rischio per l'armatore che non lo ha ancora percepito; il nolo anticipato è già stato pagato o è comunque dovuto dal caricatore, ed è quest'ultimo a essere esposto al rischio di non ricevere la controprestazione.

Il nolo anticipato è già incluso nel valore assicurabile delle merci ex art. 516?

Sì: nel criterio suppletivo dell'art. 516, il nolo dovuto o anticipato ad ogni evento è già compreso tra le voci del valore assicurato delle merci, per cui spesso non è necessaria una polizza separata ex art. 520.

Come si qualifica il contratto per scegliere il regime applicabile?

Si guarda alla causa prevalente del contratto: se l'obbligazione principale è il trasporto di un carico determinato si applica il regime merci; se è la messa a disposizione della nave per un periodo o un utilizzo indeterminato si applica il regime nave.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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