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Art. 13 D.Lgs. 259/2003 — Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici

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Art. 13 D.Lgs. 259/2003 — Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l’accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d’uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l’uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, sono conformi all’articolo 98-septies. L’autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell’allegato 1.

2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell’autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

3. L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell’allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale.

4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell’autorizzazione generale.

5. Nel definire eventuali condizioni all’autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che non riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell’Agenzia e dell’Autorità. articolo precedente articolo successivo