Testo dell'articoloVigente
Art. 23 D.Lgs. 259/2003 – Meccanismo di consultazione e di trasparenza
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Fatti salvi i casi che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l’Autorità, quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2. Ai fini dell’articolo 35, il Ministero e l’Autorità informano il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’articolo 67 comma 2, e che riguarda l’uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.
3. Il Ministero e l’Autorità, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendono pubbliche sui siti internet istituzionali la procedura che si applica, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. Il Ministero e l’Autorità garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.
4. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero e dell’Autorità. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La consultazione pubblica come strumento di legittimazione regolatoria
L'art. 23 disciplina il meccanismo di consultazione pubblica che le autorità devono seguire prima di adottare misure con impatto significativo sul mercato rilevante. Si tratta di uno strumento di partecipazione democratica alla funzione regolatoria: gli operatori, i consumatori, le associazioni di categoria e qualsiasi soggetto interessato possono presentare osservazioni sul progetto di misura prima che sia adottato definitivamente. La consultazione non è solo una formalità: le osservazioni ricevute devono essere tenute in considerazione nel provvedimento finale.
Il campo di applicazione: misure con impatto significativo sul mercato
Il comma 1 si applica quando Ministero o AGCOM intendono adottare misure in applicazione del Codice (salvo i casi degli artt. 26, 27 e 31, comma 10) o imporre limitazioni ai sensi dell'art. 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante. Non è quindi richiesta la consultazione per ogni atto amministrativo, ma solo per quelli che incidono significativamente sul mercato. Le misure di ordinaria amministrazione o quelle di impatto locale limitato non richiedono necessariamente la procedura dell'art. 23.
Il termine di trenta giorni e le circostanze eccezionali
Il termine minimo per presentare osservazioni è di trenta giorni, ma il comma 1 impone di tener conto della complessità della questione: per misure particolarmente complesse o di grande impatto economico, le autorità devono prevedere un termine più lungo. Le circostanze eccezionali che consentono un termine inferiore a trenta giorni devono essere specificamente indicate e motivate: non è possibile comprimere la consultazione senza giustificazione.
Il coinvolgimento del RSPG per le misure sullo spettro
Il comma 2 prevede che, per le misure sullo spettro radio armonizzato che riguardano la procedura di selezione competitiva o comparativa, Ministero e AGCOM debbano informare il RSPG (il gruppo europeo di politica dello spettro). Questo meccanismo di informazione transnazionale serve a garantire la coerenza delle decisioni nazionali con il quadro europeo di governance dello spettro.
Trasparenza e punto informativo unico
Il comma 3 impone che le procedure di consultazione siano pubblicate sui siti istituzionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, e prevede la creazione di un punto informativo unico attraverso cui si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. Il comma 4 richiede la pubblicazione tempestiva del provvedimento di apertura della consultazione, della proposta di provvedimento e dei risultati della consultazione, con la sola eccezione delle informazioni riservate.
Casi pratici
Caso 1: L'operatore che presenta osservazioni su una delibera AGCOM
AGCOM avvia una consultazione pubblica su una proposta di delibera che modifica le condizioni di accesso alla rete in fibra dell'operatore dominante. Alfa S.p.A., operatore alternativo che usa quella rete, presenta osservazioni dettagliate nel termine di 30 giorni, evidenziando come le nuove condizioni aumenterebbero i costi di accesso e svantaggiassero i nuovi entranti. AGCOM deve tener conto delle osservazioni nel provvedimento finale: se le ignora senza adeguata motivazione, il provvedimento può essere impugnato per difetto di motivazione e violazione del principio di partecipazione.
Caso 2: L'associazione dei consumatori che partecipa alla consultazione
Un'associazione di consumatori apprende dalla consultazione pubblica di AGCOM che si sta valutando la modifica delle condizioni del servizio universale. L'art. 23 garantisce a tutti i soggetti interessati, inclusi i consumatori e le loro associazioni, il diritto di presentare osservazioni. L'associazione presenta le proprie osservazioni nel termine previsto, evidenziando i rischi per le fasce deboli di utenti. Il meccanismo di consultazione previsto dall'art. 23 è integrato con quello più specifico per gli utenti finali dell'art. 24.
Caso 3: Il termine eccezionale ridotto per una misura urgente sullo spettro
Il Ministero deve adottare urgentemente una misura per ridistribuire frequenze in una zona di confine a causa di interferenze transfrontaliere che compromettono il funzionamento delle reti mobili. Data l'urgenza, il Ministero riduce il termine di consultazione a 15 giorni invece dei 30 ordinari. L'art. 23, comma 1, consente eccezioni al termine minimo di 30 giorni in 'circostanze eccezionali': il Ministero deve motivare espressamente l'urgenza nella comunicazione di apertura della consultazione.
Domande frequenti
Tutte le decisioni di AGCOM e del Ministero richiedono la consultazione pubblica?
No. La consultazione è obbligatoria quando le misure abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante. Sono escluse le procedure di risoluzione delle controversie tra imprese (art. 26), quelle transnazionali (art. 27) e le misure urgenti (art. 31, comma 10). I provvedimenti di ordinaria amministrazione o le decisioni che riguardano singoli soggetti senza impatto generale sul mercato non richiedono la consultazione pubblica dell'art. 23.
Le osservazioni presentate nella consultazione sono vincolanti per le autorità?
No, non sono vincolanti in senso tecnico. Le autorità hanno il potere discrezionale di adottare la misura anche in contrasto con le osservazioni ricevute. Tuttavia, devono tener conto delle osservazioni e motivare adeguatamente le proprie scelte, anche quando si discostano dalle indicazioni dei partecipanti alla consultazione. Una delibera che ignora completamente e ingiustificatamente osservazioni rilevanti può essere impugnata per difetto di istruttoria o di motivazione.
Come si accede alle consultazioni pubbliche di AGCOM e del Ministero?
Il comma 3 prevede la creazione di un punto informativo unico attraverso cui si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. AGCOM pubblica le consultazioni aperte sul proprio sito istituzionale (www.agcom.it) nella sezione dedicata alle consultazioni pubbliche. Anche il Ministero delle Imprese pubblica le proprie consultazioni sul sito istituzionale. I documenti di consultazione, le osservazioni ricevute e i risultati sono pubblicati tempestivamente, salvo le informazioni riservate.
Le informazioni riservate possono limitare la consultazione?
Sì. Il comma 3 prevede che se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. Le informazioni riservate non vengono rese pubbliche, ma possono essere comunicate alle parti che devono potersi difendere in un procedimento che le riguarda.