Autore: Andrea Marton

  • Art. 143 ter Codice Civile: Cittadinanza della moglie

    Art. 143 ter Codice Civile: Cittadinanza della moglie

    Art. 143 TER c.c. [Cittadinanza della moglie] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91

    [Abrogato]

  • Art. 125 TUIR: Revoca dell’opzione

    Art. 125 TUIR: Revoca dell’opzione

    Art. 125 TUIR – Revoca dell’opzione (1).

    In vigore dal 03/12/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

    “1. Le disposizioni dell’articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di revoca dell’opzione di cui all’articolo 117, sia nel caso in cui la revoca riguardi almeno una delle societa’ di cui alla predetta lettera b).

    2. Nel caso di revoca dell’opzione, gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna societa’ singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri cosi’ come risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 121. Si applica la disposizione dell’articolo 124, comma 4. La societa’ o l’ente controllante e’ tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalita’ e i termini previsti per la comunicazione della revoca.

    3. L’articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa’ di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con la revoca della tassazione di gruppo relativi all’imposta sulle societa’.”

    (1) Articolo cosi’ modificato dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e) decreto- legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 30 del citato decreto-legge n. 193 del 2016 ed anche il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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  • Comma 551 LB 2026: Fondo nazionale per il federalismo museale

    Comma 551 LB 2026: Fondo nazionale per il federalismo museale

    Comma 551 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, a carattere strutturale.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il riparto delle risorse del Fondo è rinviato al decreto interministeriale MiC-MEF previsto dal comma 552, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    551. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria sia di valorizzazione, come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitive e l’organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell’ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

  • Comma 950 LB 2026: fondo L. 38/2001 minoranza slovena, +0,5 mln/anno

    Comma 950 LB 2026: fondo L. 38/2001 minoranza slovena, +0,5 mln/anno

    Comma 950 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pa Dipendenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    950. Il fondo di cui all’ articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 , è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

  • Art. 23 D.Lgs. 259/2003 – Meccanismo di consultazione e di trasparenza

    Art. 23 D.Lgs. 259/2003 – Meccanismo di consultazione e di trasparenza

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Fatti salvi i casi che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l’Autorità, quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

    2. Ai fini dell’articolo 35, il Ministero e l’Autorità informano il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’articolo 67 comma 2, e che riguarda l’uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

    3. Il Ministero e l’Autorità, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendono pubbliche sui siti internet istituzionali la procedura che si applica, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. Il Ministero e l’Autorità garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

    4. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero e dell’Autorità. articolo precedente articolo successivo

  • Commi 413-415 LB 2026: accertamento e sanzioni contributo sanitario

    Commi 413-415 LB 2026: accertamento e sanzioni contributo sanitario

    Commi 413-415 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    413. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all’ articolo 2 del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024 , o di presentazione di una dichiarazione incompleta o non veritiera, il Ministero della salute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata, notifica al contribuente apposito avviso di accertamento con il quale procede alla determinazione del fatturato e del contributo dovuto.

    414. Resta salva la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l’omesso o parziale versamento del contributo, prima che sia stato notificato l’avviso di accertamento di cui al comma 413. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza l’applicazione di sanzioni.

    415. Fatto salvo quanto previsto dal comma 414, in caso di omesso o parziale versamento del contributo liquidato ai sensi del comma 413, si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo non versato. La sanzione è ridotta a un decimo se il versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta è eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

  • Commi 801-804 LB 2026: contributo acciaio inox da rottami riciclati

    Commi 801-804 LB 2026: contributo acciaio inox da rottami riciclati

    Commi 801-804 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Ambiente Energia

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 804 prevede decreto MIMIT-MASE-MEF entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per criteri e modalità di erogazione del contributo. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    801. Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l’importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottami, ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto, alle condizioni di cui al comma 802, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

    802. Il contributo di cui al comma 801 è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell’anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata in 3,88 GJ per l’anno 2025, in 3,68 GJ per l’anno 2026 e in 3,50 GJ per l’anno 2027. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e che producono acciai contenenti nichel in una percentuale compresa tra il 6 per cento e il 10,5 per cento, cromo in una percentuale compresa tra il 16 per cento e il 18,5 per cento e molibdeno in una percentuale minore del 3 per cento. Il contributo è inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e se i prodotti appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento: acciai inossidabili ferritici; acciai inossidabili martensitici; acciai inossidabili duplex e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).

    803. Il contributo di cui al comma 801 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.

    804. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, sono stabiliti i criteri per la determinazione e l’erogazione del contributo, tenendo conto del costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 801, registrato dalle imprese beneficiarie nell’anno precedente, nonché del minor costo di importazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.

  • Comma 554 LB26: Fondo cinema e audiovisivo, riduzione e nuovi li

    Comma 554 LB26: Fondo cinema e audiovisivo, riduzione e nuovi li

    Comma 554 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. È atteso il decreto del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, per il riparto del Fondo, la definizione del tetto complessivo dei crediti d'imposta della Sezione II e la quantificazione dei plafond per produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    554. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13: 1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque in misura non inferiore a 610 milioni di euro per l’anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027»; 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa»; b) all’articolo 21: 1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il decreto di cui all’articolo 13, comma 5, stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta di cui alla presente sezione. Fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo, qualora, per il credito d’imposta di cui all’articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall’articolo 13, comma 5, il Ministero effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d’imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre»; c) all’articolo 27, comma 1, lettera i), le parole da: «per un importo» fino a: «al presente articolo,» sono soppresse; d) all’articolo 28, comma 1, alinea, le parole da: «di 30 milioni» fino a: «dall’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «annua stabilita con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5»; e) all’articolo 29, comma 1, le parole da: «di 10 milioni» fino a: «dall’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «stabilita con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5,».

  • CCNL Acconciatura ed Estetica 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica fissa dal 1° gennaio 2026 minimi tabellari che vanno da 1.387,87 euro per il 4° livello (addetto ai servizi) a 1.699,67 euro per il 1° livello (responsabile tecnico); l’estetista/acconciatore qualificato (3° livello) è a 1.472,00 euro. Gli apprendisti maturano retribuzioni progressive dal 70 al 90 percento del minimo del livello di destinazione. I valori vanno sempre verificati sull’ultimo testo contrattuale vigente e sugli accordi di rinnovo firmati dalle parti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2024 (Area Acconciatura ed Estetica, artigianato)
    Vigenza
    Testo vigente con tranche di adeguamento fino al 2026; minimi verificati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Liv. 1 (responsabile tecnico) 1.699,67 €
    Liv. 2 1.552,68 €
    Liv. 3 1.472,00 €
    Liv. 4 1.387,87 €

    Importi = retribuzione tabellare mensile conglobata (comprensiva di ex contingenza ed EDR) del CCNL Area Acconciatura ed Estetica (artigianato e PMI del benessere: parrucchieri, estetiste, tricologia non curativa, tatuaggio e piercing, centri benessere, toelettatura animali), rinnovato il 20 maggio 2024 da Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS (vigenza 1/1/2023-31/12/2026). Aumento di 183 € al 3° livello in 4 tranche: 70 € dal 1/5/2024, 50 € dal 1/1/2025, 43 € dal 1/1/2026 (quella in tabella) e ultima tranche di 20 € dal 1° ottobre 2026. Il rinnovo ha previsto per il responsabile tecnico (preposto) l’inquadramento al 1° livello con un’indennità di funzione di almeno 100 € lordi per 13 mensilità, in aggiunta al tabellare. Gli scatti di anzianità vanno da 7,23 € (liv. 4) a 9,30 € (liv. 1).

    Fonte: tabelle 1/1/2026 del rinnovo 20/5/2024, verificate al centesimo su due banche dati professionali indipendenti. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Tabella riepilogativa

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Estetica e Acconciatura sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Minimi tabellari indicativi aggiornati a maggio 2026; gli importi vanno verificati sull’ultimo testo del CCNL vigente e sugli accordi di rinnovo. I valori escludono scatti di anzianita, superminimi, indennita e altre voci accessorie. Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede 13 mensilita (tredicesima a dicembre; la quattordicesima non e prevista in via generale dal contratto nazionale, ma puo essere introdotta da accordi territoriali o aziendali).

    Composizione del trattamento economico

    Il trattamento economico complessivo del lavoratore inquadrato nel CCNL Acconciatura ed Estetica si compone di piu elementi:

    • Minimo tabellare: la voce principale, fissata per livello dal contratto nazionale.
    • Scatti di anzianita: maturano periodicamente in base alla permanenza presso lo stesso datore di lavoro.
    • Tredicesima mensilita: erogata entro il 20 dicembre, pari a un dodicesimo per ogni mese lavorato nell’anno.
    • Superminimi individuali: importi aggiuntivi concordati individualmente, che possono essere assorbibili o non assorbibili in caso di aumento contrattuale.
    • Indennita specifiche: indennita di cassa (per chi gestisce il pagamento dei clienti), eventuali indennita per lavoro serale o domenicale.

    Nelle imprese artigiane di piccole dimensioni (1-5 dipendenti, tipiche del settore) il superminimo individuale e spesso lo strumento principale di fidelizzazione del personale qualificato.

    Progressione retributiva degli apprendisti

    Durante il contratto di apprendistato professionalizzante la retribuzione e proporzionata al minimo del livello di destinazione (di norma il 3° per acconciatori e estetiste):

    Al termine del triennio, a seguito del conseguimento della qualifica professionale regionale, l’apprendista viene inquadrato al 3° livello e percepisce il relativo minimo tabellare pieno.

    Confronto con il salario minimo legale

    In assenza di un salario minimo legale generale in Italia, il minimo tabellare del CCNL di settore costituisce il trattamento economico minimo garantito. I minimi indicativi per il 2026 (da ~1.100 a ~1.750 euro lordi mensili) risultano compatibili con le soglie di adeguatezza discusse nel dibattito politico italiano (9 euro/ora come riferimento della proposta di legge sul salario minimo).

    Impatto del welfare sui minimi effettivi

    Il CCNL artigiano del settore benessere prevede l’adesione a fondi di welfare (San.Arti. per la sanita integrativa, fondi previdenziali complementari) con contribuzione a carico del datore. Questi apporti non compaiono in busta paga come retribuzione diretta, ma incrementano il trattamento economico complessivo. Il contributo annuo stimato a carico datoriale per San.Arti. e di circa 200-400 euro per dipendente, a seconda dell’adesione al piano.

    Chi considera esclusivamente il minimo tabellare sottovaluta quindi il costo del lavoro effettivo per l’impresa artigiana e il valore complessivo del pacchetto retributivo per il lavoratore.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista al 2° anno in un salone di acconciatura
    Tizio e al secondo anno di apprendistato come apprendista acconciatore. Il minimo di riferimento e l’80% del 3° livello. Con il minimo tabellare del 3° livello a 1.472,00 euro (dal 1° gennaio 2026), Tizio percepisce circa 1.178 euro lordi mensili. La tredicesima e calcolata sullo stesso importo proporzionato all’anzianita contrattuale nell’anno.
    Caia – Estetista qualificata al 3° livello con superminimo
    Caia e estetista qualificata (3° livello) con un superminimo non assorbibile di 100 euro mensili concordato all’assunzione. Minimo tabellare 2026: 1.472,00 euro. Totale base: 1.572,00 euro lordi mensili. In caso di rinnovo contrattuale che aumenta il minimo tabellare, il superminimo non assorbibile resta invariato e si cumula con l’incremento.
    Sempronio – Responsabile tecnico al 4° livello super
    Sempronio coordina il lavoro di tre estetiste in un centro benessere con cinque dipendenti ed è riconosciuto come responsabile tecnico (1° livello). Minimo dal 1° gennaio 2026: 1.699,67 euro lordi mensili. Su 13 mensilità percepisce circa 22.096 euro lordi annui, ai quali si aggiungono due scatti di anzianita maturati (circa 40 euro mensili). Il costo annuo stimato per l’impresa (lordo datore + contributi ~32%) supera i 30.000 euro.

    Domande frequenti

    Quante mensilita prevede il CCNL Acconciatura ed Estetica?
    Il contratto nazionale prevede 13 mensilita: le 12 mensilita ordinarie piu la tredicesima erogata entro il 20 dicembre. La quattordicesima non e prevista in via generale, ma puo essere introdotta da accordi territoriali o aziendali.
    Quanto guadagna un acconciatore qualificato nel 2026?
    Il minimo tabellare per il 3° livello (acconciatore/estetista qualificato) è di 1.472,00 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2026. Il netto stimato, per un lavoratore senza carichi familiari, si aggira intorno a 1.100-1.160 euro. I valori variano per scatti, superminimi e accordi locali.
    Come si calcola la retribuzione di un apprendista?
    L’apprendista percepisce una percentuale del minimo del livello di destinazione: 70% al 1° anno, 80% al 2° anno, 90% al 3° anno. Tutti gli istituti (tredicesima, TFR, ferie) si calcolano sul minimo effettivo percepito.
    I minimi del CCNL Estetica sono adeguati al 2026?
    I minimi tabellari del settore sono storicamente contenuti rispetto ad altri comparti. Il dibattito sul salario minimo legale (9 euro/ora) interessa direttamente il comparto, dove alcuni livelli inferiori si avvicinano o scendono sotto tale soglia. Il rinnovo contrattuale in corso e rilevante per l’aggiornamento dei minimi.
    Cosa si intende per superminimo assorbibile?
    E un importo aggiuntivo sul minimo contrattuale che il datore puo ridurre o eliminare in caso di futuri aumenti del minimo tabellare (viene “assorbito” dall’aumento contrattuale). Il superminimo non assorbibile resta invece invariato e si cumula con qualsiasi futuro aumento.
    Il contributo San.Arti. e incluso nel minimo tabellare?
    No. Il contributo al fondo sanitario San.Arti. e versato direttamente al fondo e non transita nella busta paga come retribuzione. Incrementa pero il valore complessivo del pacchetto retributivo per il lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 145 LB 2026: imposta di bollo e credito ai consumatori

    Comma 145 LB 2026: imposta di bollo e credito ai consumatori

    Comma 145 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    145. Alla nota 2-bis dell’articolo 2 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e alla nota 3 dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, di cui all’allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ,» sono inserite le seguenti: «esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme,».

  • Art. 9 DPR 448/1988 – Accertamenti sulla personalità del minorenne

    Art. 9 DPR 448/1988 – Accertamenti sulla personalità del minorenne

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

    2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 874 LB26: decreto attuativo contributi mobilità disabilità

    Comma 874 LB26: decreto attuativo contributi mobilità disabilità

    Comma 874 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Disabilita Non Autosufficienza

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026. Termine ordinatorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per l’adozione del decreto attuativo.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 874 stesso prescrive il decreto interministeriale MIT-MEF-Ministro disabilità entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    874. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo perduto di cui al comma 873, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedervi anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 872.