Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 582 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria della relazione d’inchiesta

    Art. 582 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria della relazione d’inchiesta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.

  • Art. 30 D.Lgs. 174/2016 – Doveri delle parti

    Art. 30 D.Lgs. 174/2016 – Doveri delle parti

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità. In caso di inosservanza di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

    2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le disposizioni dell’ articolo 89 del codice di procedura civile.

  • Commi 439-452 LB 2026: crediti d’imposta ZES e ZLS, comunicazion

    Commi 439-452 LB 2026: crediti d’imposta ZES e ZLS, comunicazion

    Commi 439-452 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Sono previsti tre provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate: (a) commi 440 e 446 – approvazione modelli e modalità telematiche di comunicazione ZES e ZLS entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; (b) commi 441 e 447 – percentuale di riparto entro 10 giorni dalla scadenza delle integrative; (c) comma 449 – elementi informativi e modalità di trasmissione della comunicazione per il bonus straordinario 2026, entro il 16 febbraio 2026. Continua a operare in via residuale il DM 17 maggio 2024 (G.U. n. 117/2024) per la certificazione tecnica degli investimenti. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    439. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’ articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 438 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024 . La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.

    440. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 439, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

    441. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 438 del presente articolo, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 439, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo.

    442. Con il medesimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 441 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027: a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 439, secondo periodo; b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028; c) l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto.

    443. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a 442 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

    444. Le disposizioni di cui all’ articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 , si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

    445. Ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui al comma 444, gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.

    446. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 445 e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

    447. Ai fini del rispetto del limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 445, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 445, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 445, secondo periodo. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, la percentuale è pari al 100 per cento.

    448. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’ articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del comma 486 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , spetta, nell’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d’imposta di cui all’ articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 .

    449. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui al comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all’Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 . Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalità di trasmissione della stessa. La somma del credito d’imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d’imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , come determinato sulla base dell’ articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , non può comunque eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024 .

    450. Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , il credito d’imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere proporzionalmente rideterminato. L’importo indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 448 qualora, con riferimento al credito d’imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

    451. Il contributo di cui al comma 448 è utilizzabile nell’anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’ articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .

    452. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , e del citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

  • Art. 136 TUIR: Determinazione dell’imposta dovuta

    Art. 136 TUIR: Determinazione dell’imposta dovuta

    Art. 136 TUIR – Determinazione dell’imposta dovuta (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 9

    “1. La societa’ controllante, effettuando la somma algebrica del proprio imponibile e di quelli delle controllate estere determinati secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, determina il reddito imponibile complessivo relativamente al quale calcola l’imposta corrispondente. 2. Dall’imposta determinata secondo il comma 1, oltre alle detrazioni, alle ritenute ed ai crediti d’imposta relativi al soggetto controllante, sono ammesse in detrazione le imposte sul reddito pagate all’estero a titolo definitivo secondo i criteri di cui all’articolo 165 e ai commi da 3 a 6.
    3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e’ accreditabile l’imposta estera e’ calcolata con riferimento a ciascuna controllata estera. L’eventuale eccedenza dell’imposta estera e’ utilizzabile nei periodi d’imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni di cui all’articolo 165.
    4. Fino a concorrenza della quota d’imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente all’esercizio dell’opzione, il credito per imposte pagate all’estero viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche se distribuito.
    5. Ai fini dell’applicazione del comma 4, si considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti negli esercizi piu’ recenti.
    6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti piu’ societa’ controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto le condizioni, le societa’ controllate non si avvalgono di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, ai fini dell’applicazione dell’articolo 165 si assume come imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tali societa’ si fossero avvalse del consolidato. Le societa’ ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini del presente articolo, una o piu’ societa’ a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale.”

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  • Art. 588 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 588 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile. Delle cause per sinistri marittimi Sezione I Della competenza

  • Art. 51 Reg. (UE) 2023/1114 – Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica

    Art. 51 Reg. (UE) 2023/1114 – Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un White Paper sulle cripto-attività per un token di moneta elettronica contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato III:

    a) informazioni sull’emittente del token di moneta elettronica;

    b) informazioni sul token di moneta elettronica;

    c) informazioni sull’offerta al pubblico del token di moneta elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione;

    d) informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi al token di moneta elettronica;

    e) informazioni relative alla tecnologia sottostante;

    f) informazioni sui rischi;

    g) informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere il token di moneta elettronica.

    Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’emittente che effettua l’offerta al pubblico del token di moneta elettronica o ne chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token di moneta elettronica o chiede la sua ammissione alla negoziazione.

    2. Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

    3. Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile: «Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».

    4. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara che:

    a) il token di moneta elettronica non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

    b) il token di moneta elettronica non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

    5. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’organo di amministrazione dell’emittente del token di moneta elettronica. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’organo di amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono complete, corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

    6. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’offerta al pubblico del token di moneta elettronica o sulla prevista ammissione di tale token alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche delle cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori di cripto-attività a prendere una decisione informata. La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

    a) dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

    b) il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token di moneta elettronica sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

    c) l’offerta al pubblico del token di moneta elettronica non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

    d) il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

    La sintesi indica che i possessori del token di moneta elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale e specifica le condizioni di rimborso.

    7. Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

    8. Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Se il token di moneta elettronica è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

    9. Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

    10. L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    11. Gli emittenti di token di moneta elettronica notificano il loro White Paper sulle cripto-attività alla rispettiva autorità competente almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione. Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione dei White Paper sulle cripto-attività prima della loro pubblicazione.

    12. Qualsiasi fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione del token di moneta elettronica è descritto in un White Paper sulle cripto-attività modificato redatto dagli emittenti, notificato alle autorità competenti e pubblicato sul sito web degli emittenti.

    13. Prima di offrire il token di moneta elettronica al pubblico nell’Unione o di chiedere l’ammissione di tale token alla negoziazione, l’emittente di tale token di moneta elettronica pubblica un White Paper sulle cripto-attività sul proprio sito web.

    14. L’emittente del token di moneta elettronica fornisce all’autorità competente, congiuntamente alla notifica del White Paper sulle cripto-attività a norma del paragrafo 11 del presente articolo, le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 4. L’autorità competente comunica all’ESMA, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da parte dell’emittente, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 4. L’autorità competente comunica altresì all’ESMA qualsiasi White Paper sulle cripto-attività modificato e qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente del token di moneta elettronica. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 4, entro la data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione o, nel caso di un White Paper sulle cripto-attività modificato, o nel caso di revoca dell’autorizzazione.

    15. L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Comma 57 LB26: DTA – inapplicabilità del regime di trasformazione

    Comma 57 LB26: DTA – inapplicabilità del regime di trasformazione

    Comma 57 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Banche Risparmio

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    57. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell’ articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 , non sono applicabili alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all’ articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 .

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    In caso di malattia il lavoratore del settore acconciatura ed estetica ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto e a un’integrazione economica che, sommata all’indennita INPS, garantisce la continuita di una parte della retribuzione. In caso di infortunio sul lavoro interviene l’INAIL. Il superamento del comporto puo portare al licenziamento.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e comporto – CCNL Acconciatura ed Estetica (valori indicativi)
    Periodo di assenza Trattamento economico A carico di
    1° – 3° giorno (carenza INPS) Integrazione contrattuale (variabile; verificare CCNL) Datore di lavoro
    Dal 4° al 20° giorno INPS 50% + integrazione datoriale fino al 100% (verificare) INPS + datore
    Dal 21° al 180° giorno INPS 66,67% + integrazione datoriale INPS + datore
    Periodo di comporto (1 anno) Conservazione del posto garantita
    Infortunio INAIL (dal 4° giorno) INAIL 60% (1°-90° giorno) poi 75% INAIL + eventuale integrazione datoriale

    I livelli di integrazione datoriale e la durata esatta del comporto variano in base all’anzianita di servizio e alla categoria contrattuale. Verificare le tavole specifiche del CCNL vigente.

    Obblighi del lavoratore in caso di malattia

    In caso di malattia il lavoratore e tenuto a comunicare l’assenza al datore di lavoro entro l’inizio del proprio orario di lavoro (o al piu presto) e a trasmettere il numero di protocollo del certificato medico telematico INPS (CML), che il medico di base trasmette direttamente all’INPS. Il datore puo richiedere la visita fiscale di controllo INPS.

    Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie di reperibilita (10-12 e 17-19) durante la malattia, salvo giustificato motivo. L’assenza alla visita fiscale senza giustificazione puo comportare la perdita parziale o totale dell’indennita INPS.

    Periodo di comporto: conservazione del posto

    Il periodo di comporto e il periodo massimo di assenza per malattia entro il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Superato tale periodo, il datore puo procedere al licenziamento per superamento del comporto, che non e considerato licenziamento disciplinare ma per impossibilita sopravvenuta della prestazione.

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica fissa il comporto in genere in 12 mesi nell’arco di 36 mesi consecutivi, con variazioni in base all’anzianita di servizio. Le assenze per malattia si sommano ai fini del calcolo del comporto.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    Per gli acconciatori e le estetiste esistono rischi professionali specifici: allergie e dermatiti da contatto con prodotti chimici (coloranti, decoloranti, solventi), problemi muscolo-scheletrici da posture prolungate, esposizione a vapori e sostanze chimiche. Queste condizioni possono configurare malattia professionale (a carico INAIL) se dimostrato il nesso con l’attivita lavorativa.

    In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore e coperto dall’assicurazione obbligatoria INAIL. Il datore deve denunciare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni). L’indennita INAIL parte dal 4° giorno di assenza.

    Integrazione economica durante la malattia

    L’indennita INPS da sola non copre la retribuzione piena: e pari al 50% per i primi 20 giorni e al 66,67% dal 21° giorno. Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede un’integrazione a carico del datore per portare il trattamento complessivo a percentuali piu elevate, variabili per anzianita di servizio. Per i lavoratori con maggiore anzianita l’integrazione puo avvicinarsi al 100% della retribuzione normale.

    I dettagli dell’integrazione (percentuali esatte e anzianita) sono disciplinati dalle tabelle specifiche del CCNL; e essenziale consultare il testo aggiornato del contratto.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia breve e visita fiscale
    Tizio, acconciatore al 3° livello, si ammala per 5 giorni. Comunica l’assenza al titolare il primo giorno e il medico trasmette il CML all’INPS. Il 3° giorno riceve la visita del medico fiscale INPS: e presente a casa e la visita si conclude senza rilievi. Dal 4° giorno percepisce l’indennita INPS al 50% integrata dal datore secondo le tabelle CCNL.
    Caia – Malattia lunga e rischio superamento comporto
    Caia si assenta per malattia cumulata (vari episodi) per 280 giorni in 3 anni. Il comporto contrattuale e di 12 mesi in 36 mesi: Caia non ha ancora superato il limite. Al 361° giorno cumulato il titolare potrebbe procedere al licenziamento per superamento del comporto, previa verifica del calcolo esatto con l’ente bilaterale o un consulente del lavoro.
    Sempronio – Dermatite da contatto come malattia professionale
    Sempronio sviluppa una grave dermatite alle mani dopo anni di esposizione ai coloranti. Il dermatologo certifica il nesso causale con l’attivita lavorativa. Sempronio presenta denuncia di malattia professionale all’INAIL. Se riconosciuta, ha diritto alle prestazioni INAIL (indennita, cure, eventuale rendita). Il datore non puo licenziarlo durante il periodo di inidoneita temporanea.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Estetica?
    Di norma 12 mesi nell’arco di 36 mesi consecutivi, con possibili variazioni per anzianita di servizio. Al superamento del comporto il datore puo licenziare il lavoratore.
    Il datore integra la malattia INPS?
    Si. Il CCNL prevede un’integrazione economica a carico del datore per i giorni di malattia, che si somma all’indennita INPS. Le percentuali variano per anzianita e durata dell’evento.
    Chi paga i primi 3 giorni di malattia (carenza)?
    L’INPS non corrisponde indennita per i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza). Il CCNL puo prevedere un’integrazione datoriale anche per questi giorni; verificare le tavole del contratto vigente.
    Le allergie professionali sono coperte dall'INAIL?
    Si, se dimostrato il nesso causale con l’attivita lavorativa. Le dermatiti da contatto con prodotti chimici utilizzati in acconciatura ed estetica sono tra le malattie professionali tabellate o extra-tabellate riconoscibili dall’INAIL.
    Posso essere licenziato durante la malattia?
    No, durante il periodo di comporto il datore non puo licenziare il lavoratore per malattia. Il licenziamento e possibile solo al superamento del periodo di comporto contrattualmente previsto.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, TFR, maturazione e destinazione e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 44 Reg. (UE) 2023/1114 – Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

    Art. 44 Reg. (UE) 2023/1114 – Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti richiedenti dei token collegati ad attività possono indicare nella loro domanda di autorizzazione a norma dell’articolo 18 o nella loro notifica a norma dell’articolo 17 che desiderano che i loro token collegati ad attività siano classificati come token collegati ad attività significativi. In tal caso, l’autorità competente notifica immediatamente tale richiesta dell’emittente richiedente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Affinché un token collegato ad attività sia classificato come significativo a norma del presente articolo, l’emittente richiedente del token collegato ad attività dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.

    2. Entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione contenente il suo parere, sulla base del programma operativo, circa il soddisfacimento o il probabile soddisfacimento di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del token collegato ad attività, e notifica tale progetto di decisione all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente richiedente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Le autorità competenti degli emittenti di tali token collegati ad attività, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

    3. L’ABE decide in via definitiva se classificare un token collegato ad attività come un token collegato ad attività significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente richiedente di tale token collegato ad attività e la rispettiva autorità competente.

    4. Se i token collegati ad attività sono stati classificati come significativi in conformità di una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza nei confronti degli emittenti di tali token collegati ad attività sono trasferite dall’autorità competente all’ABE alla data della decisione dell’autorità competente di concedere l’autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, o alla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: orario di lavoro, flessibilita e part-time

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede un orario normale di 40 ore settimanali. Nei saloni e centri estetici artigiani il part-time e molto diffuso, sia in forma orizzontale che verticale. Le ore straordinarie sono remunerate con maggiorazioni specifiche. La flessibilita oraria puo essere gestita con accordi individuali o aziendali nel rispetto dei limiti contrattuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Orario e straordinari – CCNL Acconciatura ed Estetica
    Istituto Disciplina contrattuale
    Orario normale 40 ore settimanali
    Limite giornaliero 8 ore (di norma)
    Straordinario diurno feriale Maggiorazione 25-30% (verificare testo vigente)
    Straordinario festivo o domenicale Maggiorazione 35-40%
    Straordinario notturno Maggiorazione 50%
    Limite annuo straordinari 200-250 ore per lavoratore
    Part-time minimo contrattuale Non inferiore a 16 ore settimanali di norma

    Le maggiorazioni vanno verificate sull’ultimo testo del CCNL vigente. Le percentuali indicate sono indicative per il comparto artigiano del benessere.

    Orario normale e distribuzione settimanale

    L’orario di lavoro contrattuale e fissato in 40 ore settimanali. Nei saloni di acconciatura e nei centri estetici artigiani la distribuzione concreta dipende fortemente dagli orari di apertura al pubblico: molte attivita lavorano su 5 o 6 giorni, con apertura anche il sabato e, in alcuni casi, la domenica mattina.

    La contrattazione territoriale e gli accordi individuali possono regolare la distribuzione settimanale delle ore in modo flessibile, purche nel rispetto del limite delle 40 ore medie su base settimanale e del riposo minimo di 11 ore consecutive ogni 24 ore (D.Lgs. 66/2003).

    Straordinario nei piccoli saloni artigiani

    Nelle imprese artigiane con pochi dipendenti lo straordinario e spesso connesso a picchi di lavoro stagionali (periodo natalizio, pre-estate, periodi di matrimoni) o alla gestione delle assenze improvvise. Il CCNL prevede che lo straordinario sia prestato su richiesta del datore e sia remunerato con maggiorazioni specifiche.

    Il rifiuto immotivato da parte del lavoratore di effettuare ore straordinarie puo configurare un inadempimento contrattuale. Tuttavia, il CCNL e la giurisprudenza riconoscono al lavoratore la facolta di rifiutare in presenza di giustificati impedimenti personali o familiari.

    Part-time orizzontale, verticale e misto

    Il part-time e particolarmente diffuso nel settore dell’acconciatura e dell’estetica, dove la clientela femminile e elevata e molte lavoratrici richiedono orari ridotti per ragioni familiari. Il CCNL disciplina tre tipologie:

    • Part-time orizzontale: riduzione dell’orario giornaliero rispetto alle 8 ore (es. 4-6 ore al giorno per 5 giorni).
    • Part-time verticale: prestazione a tempo pieno per alcuni giorni della settimana e riposo negli altri (es. lunedi-mercoledi-venerdi a tempo pieno).
    • Part-time misto: combinazione delle due modalita precedenti.

    Il contratto part-time deve essere formalizzato per iscritto. Le clausole elastiche (che consentono al datore di variare la collocazione temporale della prestazione) devono essere espressamente concordate e danno diritto a una specifica maggiorazione.

    Flessibilita e rimodulazione dell'orario

    Il CCNL artigiano del settore benessere consente una certa flessibilita nella distribuzione dell’orario settimanale: le ore non lavorate in periodi di bassa attivita possono essere recuperate nei periodi di punta, nell’ambito di un monte ore concordato. Questo istituto, noto come flessibilita compensata, richiede un accordo individuale scritto e non puo superare i limiti fissati dalla contrattazione.

    Nei saloni artigiani senza accordo sindacale aziendale la flessibilita si gestisce normalmente attraverso accordi individuali tra titolare e dipendente, con comunicazione scritta delle variazioni di orario.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario pre-natalizio in un salone
    Tizio e acconciatore al 3° livello. Nelle settimane prima del Natale il salone rimane aperto il sabato sera fino alle 21 e alcuni giorni effettua turni di 10 ore. Le 2 ore giornaliere eccedenti le 8 ordinarie sono straordinario diurno feriale e vanno retribuite con la relativa maggiorazione. Tizio controlla il cedolino e verifica che le maggiorazioni siano state correttamente applicate.
    Caia – Part-time verticale per gestione familiare
    Caia e estetista qualificata con un figlio in eta scolare. Concorda col titolare un part-time verticale: lavora lunedi, martedi, giovedi e venerdi a tempo pieno (8 ore), il mercoledi e libera. L’orario settimanale scende a 32 ore. Tutti gli istituti (ferie, tredicesima, TFR, malattia) si calcolano proporzionalmente rispetto all’orario ridotto.
    Sempronio – Clausola elastica e maggiorazione
    Sempronio ha un contratto part-time orizzontale a 20 ore settimanali con clausola elastica che consente al titolare di spostare la collocazione delle ore entro la settimana con un preavviso di 48 ore. Il CCNL prevede che la clausola elastica dia diritto a una maggiorazione percentuale sulla retribuzione: Sempronio verifica che questa indennita sia indicata nel suo contratto individuale.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un dipendente a tempo pieno in un salone?
    40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi. La distribuzione concreta dipende dagli orari di apertura del salone e dagli accordi con il datore.
    Come si paga lo straordinario nel CCNL Estetica?
    Con una maggiorazione percentuale sul valore orario ordinario: circa 25-30% per lo straordinario diurno feriale, 35-40% per quello festivo o domenicale, 50% per il notturno. Le percentuali esatte vanno verificate sul testo contrattuale vigente.
    Il datore puo obbligare al part-time?
    No. Il contratto part-time richiede il consenso del lavoratore ed e formalizzato per iscritto. Il datore non puo trasformare unilateralmente un contratto a tempo pieno in part-time.
    Cosa sono le clausole elastiche nel part-time?
    Sono clausole che autorizzano il datore a variare la collocazione temporale della prestazione (es. spostare l’orario da mattina a pomeriggio) con preavviso minimo. Devono essere espressamente concordate e danno diritto a una maggiorazione retributiva.
    Il riposo domenicale e garantito nel settore?
    Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale, che di norma coincide con la domenica. Nei saloni aperti la domenica mattina il riposo puo essere spostato ad altro giorno della settimana, ma deve essere garantito.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, maturazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 23 T.U. Espropriazione – Contenuto ed effetti del decreto di esproprio

    Art. 23 T.U. Espropriazione – Contenuto ed effetti del decreto di esproprio

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Il decreto di esproprio:

    a) è emanato entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell’opera; c) indica quale sia l’indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l’indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria; e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell’articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione; f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell’espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito; g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa; h) è eseguito mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio, con la redazione del verbale di cui all’articolo 24.

    2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari.

    3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l’opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si da’ atto dell’opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni.

    4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell’esproprio.

    5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità’ resta fissata nella somma depositata.

  • Orario dirigenti PA e responsabilita dirigenziale

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    Il dirigente pubblico non ha un orario di lavoro rigido: e’ tenuto al raggiungimento degli obiettivi (gestione per risultati). Risponde della performance tramite la responsabilita dirigenziale (art. 21 D.Lgs. 165/2001): il mancato raggiungimento degli obiettivi puo comportare revoca dell’incarico, mancato rinnovo, riduzione retribuzione di risultato. Valutazione annuale OIV/Nucleo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    Area Funzioni Centrali 2022-2024, firma definitiva 28 ottobre 2025 (G.U. n. 267 del 17 novembre 2025) · Area Funzioni Locali 2022-2024, 23 febbraio 2026 · Area Sanità 2022-2024, 27 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024, parte normativa ed economica: i tre CCNL di area sono stati sottoscritti in via definitiva fra l’ottobre 2025 e il febbraio 2026
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. La dirigenza pubblica non è più in attesa del rinnovo: i tre CCNL di area per il triennio 2022-2024 sono stati sottoscritti in via definitiva all’ARAN. Area Funzioni Centrali il 28 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. n. 267 del 17 novembre 2025), con aumenti medi di 558 euro mensili su 13 mensilità e arretrati medi fino a ottobre 2025 intorno ai 9.400 euro. Area Funzioni Locali il 23 febbraio 2026, con aumenti medi di 444 euro mensili su 13 mensilità per circa 13.000 dirigenti. Area Sanità il 27 febbraio 2026, con aumenti medi di 490 euro mensili su 13 mensilità per oltre 137.000 fra dirigenti medici (circa 120.000) e sanitari non medici (circa 17.000). Il quadro completo è nell’hub CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione.

    Tabella riepilogativa

    Responsabilita dirigenziale
    Esito valutazione Conseguenza
    Obiettivi raggiunti Risultato pieno + rinnovo incarico
    Parziale raggiungimento Risultato ridotto
    Mancato raggiungimento No risultato + possibile mancato rinnovo
    Grave inadempienza Revoca incarico + responsabilita
    Recidiva grave Decadenza dirigenza + licenziamento

    Niente orario rigido: gestione per obiettivi

    Il dirigente pubblico, a differenza del personale del comparto, non ha orario di lavoro rigido: e’ tenuto a garantire la presenza necessaria a svolgere l’incarico e al raggiungimento dei risultati.

    Non timbra il cartellino come obbligo di orario, ma deve assicurare la propria presenza in servizio e la reperibilita. La logica e’ la gestione per obiettivi: conta il risultato, non le ore.

    La responsabilita dirigenziale (art. 21)

    L’art. 21 del D.Lgs. 165/2001 disciplina la responsabilita dirigenziale:

    • Il mancato raggiungimento degli obiettivi o l’inosservanza delle direttive comporta impossibilita di rinnovo dell’incarico
    • Nei casi piu gravi: revoca dell’incarico con assegnazione ad altro incarico o messa a disposizione
    • Per gravi inadempienze reiterate: recesso dal rapporto di lavoro

    La responsabilita dirigenziale e’ diversa da quella disciplinare: riguarda i risultati di gestione, non comportamenti individuali.

    Valutazione annuale OIV/Nucleo

    Ogni dirigente e’ valutato annualmente dall’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) o dal Nucleo di Valutazione su:

    • Performance organizzativa: risultati dell’unita diretta
    • Performance individuale: obiettivi personali assegnati
    • Comportamenti organizzativi: leadership, gestione risorse, innovazione

    L’esito determina la retribuzione di risultato e influenza il rinnovo dell’incarico. La valutazione e’ uno dei pilastri della riforma del pubblico impiego (D.Lgs. 150/2009 Brunetta).

    Casi pratici

    Tizio – Dirigente con obiettivi raggiunti”, “Tizio, dirigente II fascia, ha raggiunto il 95% degli obiettivi 2025 (digitalizzazione procedimenti, riduzione tempi). OIV valuta positivamente: risultato pieno 18% + incarico rinnovato.
    Caia – Dirigente con risultato parziale
    Caia, dirigente Comune, ha raggiunto il 70% obiettivi (ritardi su un progetto PNRR per cause esterne). Risultato ridotto al 12% invece di 22%. Incarico confermato con raccomandazioni.
    Sempronio – Revoca incarico per inadempienza
    Sempronio, dirigente che non ha raggiunto obiettivi per 2 anni consecutivi (gravi ritardi gestionali). Responsabilita dirigenziale: incarico revocato, messo a disposizione con tabellare base.

    Domande frequenti

    I dirigenti pubblici timbrano il cartellino?
    Tecnicamente devono attestare la presenza ma non hanno orario rigido: la logica e’ gestione per obiettivi. Devono garantire la presenza necessaria e reperibilita, non un monte ore fisso. Conta il risultato.
    Cos'e' la responsabilita dirigenziale?
    La responsabilita per i risultati di gestione (art. 21 D.Lgs. 165/2001). Il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta mancato rinnovo, revoca dell’incarico o, nei casi gravi reiterati, recesso. Diversa dalla responsabilita disciplinare.
    Chi valuta i dirigenti pubblici?
    L’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) o il Nucleo di Valutazione, annualmente, su: performance organizzativa (unita diretta), performance individuale (obiettivi), comportamenti organizzativi. L’esito determina risultato e rinnovo.
    Un dirigente puo essere licenziato?
    Si, per responsabilita dirigenziale grave e reiterata (recesso) o per responsabilita disciplinare (es. falsa attestazione, gravi violazioni). Prima della revoca/recesso e’ garantito il contraddittorio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.