Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
439. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’ articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 438 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024 . La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.
440. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 439, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
441. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 438 del presente articolo, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 439, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo.
442. Con il medesimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 441 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027: a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 439, secondo periodo; b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028; c) l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto.
443. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a 442 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
444. Le disposizioni di cui all’ articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 , si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
445. Ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui al comma 444, gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.
446. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 445 e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
447. Ai fini del rispetto del limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 445, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 445, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 445, secondo periodo. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, la percentuale è pari al 100 per cento.
448. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’ articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del comma 486 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , spetta, nell’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d’imposta di cui all’ articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 .
449. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui al comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all’Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 . Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalità di trasmissione della stessa. La somma del credito d’imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d’imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , come determinato sulla base dell’ articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , non può comunque eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024 .
450. Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , il credito d’imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere proporzionalmente rideterminato. L’importo indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 448 qualora, con riferimento al credito d’imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
451. Il contributo di cui al comma 448 è utilizzabile nell’anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’ articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
452. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , e del citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.