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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 9 del DPR 448/1988 è una delle disposizioni più qualificanti del rito minorile. Impone al pubblico ministero e al giudice di acquisire elementi sulle condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne. Questo al fine di accertarne l'imputabilità, valutare il grado di responsabilità, apprezzare la rilevanza sociale del fatto e disporre le adeguate misure penali e i provvedimenti civili eventualmente necessari. Il comma 2 consente a PM e giudice di assumere informazioni da chiunque abbia avuto rapporti con il minore e di sentire esperti, anche senza formalità, rendendo questo accertamento uno strumento duttile e adattabile a ciascun caso concreto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 DPR 448/1988 — Accertamenti sulla personalità del minorenne

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 — Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 9 del DPR 448/1988 è una delle disposizioni più qualificanti del rito minorile. Impone al pubblico ministero e al giudice di acquisire elementi sulle condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne. Questo al fine di accertarne l'imputabilità, valutare il grado di responsabilità, apprezzare la rilevanza sociale del fatto e disporre le adeguate misure penali e i provvedimenti civili eventualmente necessari. Il comma 2 consente a PM e giudice di assumere informazioni da chiunque abbia avuto rapporti con il minore e di sentire esperti, anche senza formalità, rendendo questo accertamento uno strumento duttile e adattabile a ciascun caso concreto.
Indice dei contenuti

La centralità dell'accertamento della personalità nel processo minorile

L'articolo 9 pone al centro del processo minorile non solo il fatto-reato, ma la persona del minore: chi è, in che contesto vive, quali risorse possiede per cambiare, quale grado di consapevolezza ha delle proprie azioni. Questa centralità della persona è la caratteristica che distingue più profondamente il rito minorile dal processo ordinario, nel quale la personalità dell'imputato rileva essenzialmente come criterio di commisurazione della pena.

Nel processo minorile, l'accertamento della personalità è invece uno strumento diagnostico e prognostico: diagnostico perché serve a comprendere le cause della condotta deviante e il livello di maturità del minore; prognostico perché consente di costruire una risposta penale personalizzata e orientata alla rieducazione. Un minore che ha commesso il medesimo reato in due contesti familiari e sociali diversi può richiedere risposte giudiziarie completamente differenti, e l'articolo 9 fornisce gli strumenti per operare queste distinzioni.

Gli elementi da acquisire: condizioni personali, familiari, sociali e ambientali

La norma indica quattro aree di indagine: le condizioni e le risorse personali (caratteristiche psicologiche, maturità, capacità di intendere e volere, storia personale), le condizioni familiari (struttura della famiglia, qualità delle relazioni, presenza di figure adulte di riferimento, eventuali situazioni di abuso o trascuratezza), le condizioni sociali (inserimento scolastico o lavorativo, gruppo dei pari, contesti di aggregazione) e quelle ambientali (quartiere, contesto territoriale, esposizione a situazioni di rischio).

Questa quadripartizione non è rigida ma esprime una visione ecologica dello sviluppo adolescenziale: il comportamento del minore è il prodotto dell'interazione tra fattori individuali e fattori contestuali, e la risposta giudiziaria deve tener conto di entrambi. Un adolescente cresciuto in una famiglia multiproblematica, in un quartiere degradato, con interrotte la scolarizzazione, presenta fattori di rischio cumulativi che devono orientare la risposta penale verso interventi di recupero intensivi e duraturi.

I fini dell'accertamento: imputabilita, responsabilita, rilevanza sociale, misure

Il comma 1 elenca quattro finalità distinte dell'accertamento della personalità. La prima è l'accertamento dell'imputabilità: ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, il minore tra i quattordici e i diciotto anni è imputabile solo se, al momento del fatto, aveva la capacità di intendere e volere. Questa valutazione richiede necessariamente una conoscenza approfondita della personalità del minore, delle sue condizioni psico-cognitive e del suo livello di maturità.

La seconda finalità è la valutazione del grado di responsabilità: anche quando l'imputabilità è accertata, il grado di responsabilità del minore può variare in funzione della sua maturità, del condizionamento esercitato da adulti o dal gruppo dei pari, e delle circostanze concrete del fatto. La terza finalità è la valutazione della rilevanza sociale del fatto: l'articolo 27 consente la sentenza per irrilevanza del fatto quando il comportamento del minore è episodico e il processo pregiudicherebbe le sue esigenze educative. Anche questa valutazione presuppone la conoscenza della personalità del minore. La quarta finalità è la scelta delle adeguate misure penali: la personalizzazione della risposta sanzionatoria richiede la conoscenza delle risorse del minore.

Le modalità di raccolta: informazioni informali ed esperti

Il comma 2 attribuisce al PM e al giudice poteri di acquisizione di informazioni particolarmente flessibili: possono sentire «anche senza alcuna formalità» chiunque abbia avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti. Questa informalità processuale è funzionale all'acquisizione di un quadro il più possibile completo e autentico sulla personalità del minore: le relazioni con i servizi sociali, le valutazioni degli insegnanti, i pareri degli psicologi che hanno seguito il minore possono essere acquisiti senza le formalità tipiche della prova dibattimentale.

Il ricorso agli esperti è particolarmente rilevante nei casi in cui il minore presenta condizioni di disagio psichico, disturbi del comportamento o dipendenze. Psicologi, psichiatri infantili e criminologi possono fornire valutazioni cliniche che integrano e approfondiscono le informazioni di tipo sociale raccolte dai servizi minorili. La loro audizione «senza formalità» consente di acquisire questi contributi in modo rapido ed efficiente, senza appesantire eccessivamente il procedimento.

Il raccordo con la valutazione individuale prevista dalla direttiva UE 2016/800

L'articolo 9 del DPR 448/1988 anticipa di decenni la direttiva (UE) 2016/800, che all'articolo 7 impone agli Stati membri di garantire che i minori indagati o imputati beneficino di una «valutazione individuale» volta a determinarne la situazione specifica e le particolari esigenze. La valutazione individuale richiesta dalla direttiva deve prendere in considerazione la personalità e la maturità del minore, il suo contesto ambientale ed economico e le eventuali vulnerabilità. L'articolo 9, con il suo accertamento multifattoriale e informale, è lo strumento attraverso cui questo obbligo europeo si realizza concretamente nel sistema italiano.

L'accertamento della personalita nelle diverse fasi del procedimento

L'accertamento previsto dall'articolo 9 non e un atto unico che si esaurisce nelle indagini preliminari: e un processo dinamico che si aggiorna lungo tutto il procedimento. Nella fase delle indagini, il PM raccoglie informazioni per valutare se esercitare l'azione penale e con quale richiesta. In sede cautelare, il giudice si avvale delle relazioni dei servizi per scegliere la misura piu adeguata. All'udienza preliminare, la valutazione della personalita orienta la scelta tra rinvio a giudizio, non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e sospensione con messa alla prova. Nel dibattimento, aggiorna la conoscenza del giudice in vista della decisione sulla responsabilita e sulla pena. In fase esecutiva, continua ad alimentare le decisioni del magistrato di sorveglianza sulla progressione trattamentale. Questa continuita dell'accertamento e una caratteristica peculiare del processo minorile che non ha equivalenti nel rito ordinario.

Casi pratici

Caso 1:

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Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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