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Testo dell'articoloVigente
Art. 122 T.U.B. – Ambito di applicazione.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all’ articolo 1677 del codice civile ;
Abrogato [ c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; ]
Abrogato [ d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme; ]
e) finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all’operazione;
g-bis) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
i-bis) dilazioni del pagamento in forza delle quali un fornitore di beni o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, concede al consumatore tempo non superiore a cinquanta giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi per pagare i beni o i servizi da esso offerti, sempre che la dilazione sia offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;
i-ter) dilazioni di pagamento offerte da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE , della Commissione europea, del 6 maggio 2003, quando offrono servizi della società dell’informazione ai sensi dell’ articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 , del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di beni o la prestazione di servizi ai sensi dell’ articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per l’acquisto di beni o servizi da essi offerti a condizione che:
1) non vi sia offerta né acquisto di crediti da parte di un terzo;
2) il pagamento sia interamente eseguito entro quattordici giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi;
3) il prezzo d’acquisto sia pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
m) contratti di locazione o di locazione finanziaria (leasing), che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell’oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell’articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall’articolo 125-octies;
o-bis) carte di debito differito, il cui credito deve essere rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento .
1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 100.000 euro.
1-ter. Ai fini del comma 1, lettera i-bis), si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che prevedano la cessione del credito pro soluto contestuale o successiva alla dilazione; in tali casi, il terzo cessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori. Qualora il cessionario sia una società veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 , gli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori sono posti a carico del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell’ articolo 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 .
Abrogato [ 2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies. ]
Abrogato [ 3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l’obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l’articolo 125-ter, commi da 1 a 4. ]
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore o di un probabile inadempimento, non si applicano gli articoli 122-bis, comma 2, 123-bis, 124, commi 5 e 6-bis, 124.1, 124.2, 124-bis, 125-bis, commi 3-bis e 3-ter, 125-ter, 125-quinquies e 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.
5. Fermi restando i casi di esclusione di cui al comma 1, lettere i-bis) e i-ter), i fornitori di beni o i prestatori di servizi possono concludere contratti di credito, a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale, nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l’acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.
5-bis. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le disposizioni che non si applicano ai seguenti contratti di credito, in conformità all’ articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023:
a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore può essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento;
c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
1. Collocazione sistematica e ratio dell'art. 122 TUB nella versione CCD2
L'art. 122 T.U.B. (nel testo in vigore dal 10 gennaio 2026, come riformulato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212) apre il Capo II del Titolo VI TUB, dedicato al credito ai consumatori. La norma definisce il campo di applicazione dell'intera disciplina: individua i contratti soggetti alle tutele del Capo II e, specularmente, elenca le esclusioni tassative.
Il D.Lgs. 212/2025 ha recepito la Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (CCD2, Consumer Credit Directive 2), che ha abrogato e sostituito la Direttiva 2008/48/CE alla base della precedente versione degli artt. 121-126-quater TUB. La CCD2 introduce rilevanti novità rispetto alla CCD1 del 2008: l'estensione della disciplina ai finanziamenti sotto i 200 euro (prima esclusi), la riconduzione nell'ambito di tutela delle dilazioni di pagamento BNPL (Buy Now Pay Later), la disciplina rafforzata delle offerte personalizzate basate su algoritmi e dei prodotti abbinati (bundling), nonché norme specifiche sul sovraindebitamento e sulla consulenza al credito. L'art. 122 TUB, norma-porta della disciplina, ne riflette queste scelte di campo definendo con precisione a chi e a quali contratti si applicano le nuove regole.
La norma previgente (in vigore fino al 9 gennaio 2026) escludeva i finanziamenti sotto i 200 euro (lett. c) abrogata) e quelli senza interessi né oneri (lett. c) e d) abrogate): la CCD2 ha eliminato queste esclusioni per includere nella tutela le forme di credito gratuito o a basso costo che si sono diffuse con il BNPL (es. pagamento in rate senza interessi offerto da piattaforme e-commerce, carta di debito differito). Le esclusioni residue sono state rimodulate dal legislatore italiano in conformità all'art. 2 CCD2, con alcune scelte discrezionali rimesse alla Banca d'Italia ex comma 5-bis.
2. I contratti soggetti alla disciplina: la formula "comunque denominati"
Il comma 1 assoggetta alla disciplina i "contratti di credito comunque denominati", formula ampia mutuata dalla CCD1 e confermata dalla CCD2. Il riferimento al nomen iuris è irrilevante: non è la denominazione formale (mutuo, apertura di credito, prestito personale, cessione del quinto, carte revolving) a determinare l'applicabilità della normativa, bensì la sostanza economica dell'operazione, cioè la messa a disposizione di una somma di denaro o la dilazione del pagamento a favore del consumatore, con obbligo di restituzione e con un costo. La formula ampia è funzionale a prevenire elusioni formali: un'operazione economicamente equivalente a un contratto di credito al consumo non può sottrarsi alla disciplina solo perché è qualificata contrattualmente con un nome diverso.
Il concetto di "contratto di credito" è definito all'art. 121 TUB (nella versione CCD2): il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria analoga. Il finanziatore deve essere un soggetto professionale (banca, IF, intermediario del credito); il beneficiario deve essere un consumatore ex art. 121 TUB (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale).
3. Le esclusioni tassative (comma 1, lettere a)-o-bis))
Il comma 1 elenca le esclusioni dalla disciplina del Capo II. Si tratta di un elenco tassativo: le esclusioni devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia. Le principali esclusioni sono:
a) Finanziamenti superiori a 100.000 euro: la soglia massima è rimasta invariata rispetto alla CCD1 (era già 75.000 euro nella versione originaria del 2010, elevata a 100.000 euro). Al di sopra di tale soglia il consumatore è presunto capace di autotutela contrattuale adeguata o di accedere a consulenza professionale. La deroga del comma 1-bis (ristrutturazione residenziale) è l'eccezione più importante introdotta dalla CCD2.
b) Somministrazione e appalto: i contratti di somministrazione (artt. 1559 ss. c.c.) e di appalto (art. 1677 c.c.) vengono esclusi perché la dilazione di pagamento è accessoria rispetto a un contratto di fornitura di beni o servizi e non costituisce la prestazione principale del rapporto.
e) Finanziamenti per acquisto o conservazione di un immobile, inclusi locali commerciali: l'esclusione copre sia i mutui ipotecari immobiliari (soggetti alla disciplina speciale degli artt. 120-quinquies ss. TUB, in attuazione della Direttiva 2014/17/UE MCD) sia i finanziamenti chirografari finalizzati all'acquisto di immobili commerciali o professionali.
f) Finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili: esclusione speculare alla precedente, che copre i finanziamenti con garanzia ipotecaria indipendentemente dalla finalità (coperti dalla MCD ex artt. 120-quinquies ss. TUB).
g) Finanziamenti per strumenti finanziari: i prestiti concessi da banche o imprese di investimento per l'acquisto di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati, quote di OICR) sono esclusi perché soggetti alla disciplina specifica dei servizi di investimento ex D.Lgs. 58/1998 (TUF).
g-bis) Finanziamenti ai dipendenti del datore di lavoro: i prestiti concessi da datori di lavoro ai propri dipendenti fuori dalla propria attività principale, a tassi inferiori a quelli di mercato o senza interessi, sono esclusi per la loro natura non commerciale e per il contesto paritario (o semi-paritario) in cui sono erogati.
i-bis) e i-ter) Dilazioni BNPL gratuite: le dilazioni gratuite entro 50 giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi (i-bis), e le dilazioni offerte da operatori di servizi della società dell'informazione (e-commerce) non-PMI entro 14 giorni e senza costi (i-ter), sono escluse dalla CCD2 per la loro natura commerciale accessoria. La CCD2 ha tuttavia circoscritto queste esclusioni rispetto alla versione originaria: i finanziamenti BNPL con rimborso dilazionato oltre 14-50 giorni o con costi (anche impliciti) rientrano nella disciplina.
n) Microcredito ex art. 111 TUB: le iniziative di microcredito (tasso zero o inferiore al mercato, finalità di interesse generale) sono escluse per la loro specificità e per la disciplina settoriale già prevista dall'art. 111 TUB.
o) Sconfinamenti di conto corrente: le aperture di credito in conto corrente con possibilità di utilizzo a sconfinamento sono disciplinate dall'art. 125-octies TUB (regime speciale), non dal Capo II in senso stretto.
o-bis) Carte di debito differito: le carte di debito con addebito differito (saldo mensile), con rimborso entro 40 giorni senza interessi e con sole spese limitate di servizio di pagamento, sono escluse in quanto il "credito" è accessorio al servizio di pagamento principale.
4. La deroga per ristrutturazione residenziale oltre 100.000 euro (comma 1-bis)
Il comma 1-bis, introdotto dalla CCD2 (art. 2, par. 2, lett. a) Direttiva 2023/2225), prevede che la soglia di 100.000 euro di cui alla lett. a) non si applichi ai "contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale", anche se l'importo supera 100.000 euro. La ratio è chiara: escludere dalla tutela CCD2 i grandi prestiti di ristrutturazione (es. eco-bonus, efficienza energetica, superbonus) solo per il fatto che superino la soglia di 100.000 euro, mentre finanziamenti di importo minore per la stessa finalità sarebbero soggetti alla disciplina, sarebbe irragionevole e porrebbe i consumatori che ristrutturano abitazioni di elevato valore in una posizione di svantaggio. La norma si applica solo ai finanziamenti non garantiti: se il prestito è garantito da ipoteca, ricade nella disciplina MCD (artt. 120-quinquies ss. TUB), non nella CCD2.
5. La disciplina delle dilazioni di terzi tramite cessione (comma 1-ter)
Il comma 1-ter chiarisce che la fattispecie BNPL con cessione del credito, in cui un fornitore/rivenditore offre una dilazione di pagamento formalmente propria, ma nella sostanza finanziata da un soggetto terzo (banca, IF o piattaforma fintech specializzata) tramite cessione del credito pro soluto contestuale o successiva, è assoggettata alla disciplina CCD2 in capo al cessionario. La norma è cruciale per prevenire una delle principali modalità elusive del BNPL: la costruzione di operazioni in cui il rivenditore appare formalmente come il "finanziatore" (e potrebbe beneficiare delle esclusioni BNPL dei commi 1, lett. i-bis e i-ter), mentre la gestione del credito è di fatto delegata a un terzo che opera come IF. In tal caso il cessionario diventa il soggetto responsabile del rispetto degli obblighi del Capo II. Se il cessionario è una società veicolo per le cartolarizzazioni ex L. 130/1999, gli obblighi ricadono sul servicer (soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento ex art. 2, c. 6, L. 130/1999).
6. La modulazione per contratti di ridotto importo e senza costi (comma 5-bis)
Il comma 5-bis recepisce l'art. 2, par. 8 della CCD2, che consente agli Stati membri di prevedere che alcune disposizioni della direttiva non si applichino a determinate categorie di contratti di credito di ridottissimo importo o privi di costi. La norma delega alla Banca d'Italia (in conformità alle deliberazioni del CICR) l'individuazione delle disposizioni del Capo II non applicabili a: (a) contratti di credito per importo totale inferiore a 200 euro (computando anche i crediti frazionati riconducibili alla stessa operazione economica); (b) contratti di credito senza interessi né oneri (salvo spese limitate per ritardi di pagamento); (c) contratti con sole commissioni non significative con rimborso entro tre mesi. Queste tre categorie corrispondono esattamente alle lettere c) e d) del vecchio art. 122, c. 1 TUB (abrogate dalla CCD2 come esclusioni assolute) ora rimodulate come esclusioni parziali e flessibili, la cui concreta portata è rimessa alla regolazione secondaria. Questo meccanismo garantisce che le micro-operazioni creditizie (es. piccoli prestiti di emergenza, micro-rateizzazioni BNPL di ridottissimo importo) non siano gravate da obblighi informativi sproporzionati, senza però creare una zona franca sottratta a qualsiasi tutela.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 263/2022
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 73/2021 nella parte in cui, per i contratti di credito ai consumatori conclusi prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore alla riduzione dei soli costi recurring, in contrasto con l'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE come interpretato dalla sentenza Lexitor (C-383/18). La pronuncia rafforza la tutela del consumatore nell'ambito applicativo del credito disciplinato dal Capo II del Titolo VI TUB.
Domande frequenti
A quali contratti si applica la disciplina del credito ai consumatori ex art. 122 TUB?
Ai sensi dell'art. 122, c. 1 TUB (nel testo in vigore dal 10/01/2026, D.Lgs. 212/2025, CCD2), la disciplina si applica a tutti i contratti di credito comunque denominati stipulati tra un finanziatore professionale e un consumatore, salvo le esclusioni tassative delle lett. a)-o-bis). Le principali esclusioni sono: finanziamenti sopra 100.000 euro (con eccezione per ristrutturazione residenziale, comma 1-bis), mutui ipotecari (soggetti alla MCD, artt. 120-quinquies ss. TUB), sconfinamenti di conto corrente, dilazioni BNPL gratuite entro 14-50 giorni, microcredito ex art. 111 TUB.
Il BNPL (Buy Now Pay Later) rientra nell'ambito di applicazione del credito ai consumatori ex art. 122 TUB?
Dipende dalle caratteristiche dell'operazione. Sono escluse dalla disciplina CCD2: le dilazioni gratuite entro 50 giorni dalla consegna (art. 122, c. 1, lett. i-bis TUB) e le dilazioni offerte da operatori e-commerce non-PMI entro 14 giorni senza costi (lett. i-ter). Tuttavia, se la dilazione supera questi termini, comporta interessi o altri oneri, o se il credito è finanziato da un soggetto terzo che acquisisce il credito pro soluto (art. 122, c. 1-ter TUB), la disciplina CCD2 si applica integralmente al cessionario o al finanziatore terzo.
Un finanziamento per ristrutturazione di un appartamento di importo pari a 150.000 euro, senza ipoteca, è soggetto alla CCD2?
Sì. Ai sensi dell'art. 122, c. 1-bis TUB (introdotto dalla CCD2/D.Lgs. 212/2025), la disciplina del Capo II si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale anche se l'importo supera la soglia di 100.000 euro prevista dalla lett. a) del comma 1. Condizione necessaria è che il finanziamento sia non garantito da ipoteca: se fosse garantito, ricadrebbe nella disciplina del credito immobiliare (artt. 120-quinquies ss. TUB, MCD).
Cosa cambia rispetto alla vecchia disciplina CCD1 del 2008 nell'art. 122 TUB dopo il D.Lgs. 212/2025?
Le principali modifiche della CCD2 rispetto alla CCD1 nell'ambito di applicazione (art. 122 TUB): (a) eliminazione delle esclusioni per finanziamenti senza interessi/oneri (lett. c) e d) abrogate), ora rimodulate come esclusioni parziali e flessibili ex comma 5-bis; (b) introduzione della deroga per ristrutturazione residenziale oltre 100.000 euro (comma 1-bis); (c) disciplina delle dilazioni BNPL di terzi con cessione del credito (comma 1-ter); (d) modulazione per contratti di ridottissimo importo affidata a Banca d'Italia/CICR (comma 5-bis). L'obiettivo della CCD2 è includere nella tutela le nuove forme di credito digitale (BNPL, fintech).
Quale finanziamento dipendente viene escluso dalla disciplina CCD2 ex art. 122, lett. g-bis TUB?
Ai sensi dell'art. 122, c. 1, lett. g-bis TUB, sono esclusi i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo ai propri dipendenti (o a soggetti inseriti nell'organizzazione anche senza rapporto di lavoro subordinato), fuori dalla propria attività principale, senza interessi o a TAEG inferiori a quelli prevalenti sul mercato. L'esclusione richiede la presenza di tutte le condizioni cumulative: soggetto erogante (datore di lavoro o gruppo), beneficiario (dipendente o assimilato), finalità (erogazione fuori dall'attività principale), condizioni economiche (tasso zero o sub-mercato).