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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 874 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Disabilita Non Autosufficienza

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026. Termine ordinatorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per l’adozione del decreto attuativo.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 874 stesso prescrive il decreto interministeriale MIT-MEF-Ministro disabilità entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo perduto di cui al comma 873, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedervi anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 872.

In sintesi

  • Demanda a un decreto del MIT, di concerto con MEF e Ministro per le disabilità, la definizione dei criteri di funzionamento e riparto dei contributi a fondo perduto di cui al comma 873.
  • Termine ordinatorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge per l’adozione del decreto.
  • Il decreto deve individuare i requisiti dei soggetti che possono accedere ai contributi.
  • Riferimento al limite di spesa fissato dal comma 872 (1 mln per ciascuno degli anni 2026 e 2027).
  • Norma strumentale e tecnica, necessaria per rendere operativo il fondo del comma 872.
Inquadramento del comma 874

Il comma 874 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) costituisce la disposizione attuativa del fondo per la mobilità delle persone con disabilità istituito dal precedente comma 872 e dei contributi a fondo perduto previsti dal comma 873. La norma rinvia a un decreto interministeriale, da adottare dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) e con il Ministro per le disabilità, la definizione dei criteri operativi: modalità di funzionamento del fondo, criteri di riparto delle risorse, requisiti dei soggetti che possono accedere ai contributi, modalità di rendicontazione e procedure di controllo.

Natura del decreto e termine ordinatorio

Il decreto previsto dal comma 874 deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ossia — considerando l’entrata in vigore al 1° gennaio 2026 — entro la prima decade di marzo 2026. Si tratta di un termine pacificamente ordinatorio: secondo costante giurisprudenza amministrativa, la sua decorrenza non determina l’estinzione del potere ministeriale di adottare l’atto, ma può legittimare la richiesta di accesso e, in casi limite, l’azione contro il silenzio inadempimento ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo). La struttura concertativa del decreto (tre dicasteri coinvolti) rende verosimile uno slittamento dei tempi rispetto alla scadenza nominale.

Contenuti minimi del decreto

Il comma 874 indica esplicitamente i contenuti minimi che il decreto attuativo dovrà disciplinare: criteri e modalità di funzionamento del fondo; modalità di riparto dei contributi a fondo perduto; requisiti dei soggetti che possono accedere ai contributi; rispetto del limite di spesa fissato dal comma 872 (1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027). L’esplicito richiamo al limite di spesa è significativo: il decreto dovrà quindi prevedere meccanismi di chiusura della procedura una volta esaurite le risorse, evitando il rischio di overbooking di domande ammissibili non finanziabili. Tipico, in questi casi, è il ricorso al criterio cronologico (click day) o alla graduatoria per punteggi.

Rapporto con la disciplina dei procedimenti amministrativi

L’adozione del decreto e la successiva gestione del fondo si svolgeranno nel rispetto della L. 7 agosto 1990, n. 241, sulle norme generali del procedimento amministrativo. In particolare, si applicheranno: l’art. 2 sui termini di conclusione del procedimento; l’art. 12 sui criteri di concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari, che impone la predeterminazione dei criteri e la loro pubblicità; l’art. 41-bis sull’accesso civico generalizzato; nonché le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla trasparenza amministrativa.

Coinvolgimento del Ministro per le disabilità

La partecipazione del Ministro per le disabilità al procedimento di concerto rappresenta una novità significativa rispetto all’assetto pre-riforma. Il ministro — figura istituzionalizzata con la creazione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all’art. 3 della L. 3 marzo 2009, n. 18 (di ratifica della Convenzione ONU) — assicura il raccordo tra la politica trasportistica e gli obiettivi di inclusione sociale stabiliti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 (riforma della valutazione della disabilità).

Profili di controllo e responsabilità

Il comma 874 indica espressamente che il decreto deve disciplinare anche le procedure di controllo sui contributi erogati. Sarà opportuno prevedere il coordinamento con i poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate ai sensi del D.P.R. 600/1973, nonché con le verifiche della Guardia di Finanza sui contributi pubblici e con i controlli della Corte dei conti sulla gestione del fondo. La rendicontazione dei contributi a fondo perduto, soprattutto se erogati a privati per finalità di mobilità, dovrà presumibilmente prevedere la conservazione della documentazione di spesa per almeno cinque anni e l’onere della prova in capo al beneficiario in caso di verifica.

Strategia per i potenziali beneficiari

I soggetti potenzialmente interessati — persone con disabilità e loro familiari, ETS attivi nella mobilità sociale, enti locali, aziende di TPL — possono utilizzare i due-tre mesi precedenti l’adozione del decreto per predisporre la documentazione utile alla presentazione delle domande: certificazione della disabilità ex L. 104/1992, eventuali preventivi di spesa, dichiarazioni ISEE, statuti e iscrizione al RUNTS per gli ETS. La consultazione delle bozze del decreto (se rese pubbliche per consultazione) costituisce un’opportunità di partecipazione preziosa per le associazioni di categoria, ai sensi dei principi di partecipazione del procedimento amministrativo.

Domande frequenti

Entro quanto tempo deve essere emanato il decreto attuativo previsto dal comma 874?

Il comma 874 fissa un termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Considerando che la L. 199/2025 entra in vigore il 1° gennaio 2026, il termine ordinatorio scade indicativamente intorno al 1° marzo 2026. Si tratta tuttavia di un termine ordinatorio e non perentorio: la sua decorrenza non estingue il potere ministeriale di adottare il decreto, né rende automaticamente illegittimo un decreto successivo. La complessità del concerto (MIT, MEF, Ministro per le disabilità) rende plausibile uno slittamento. I soggetti interessati possono ricorrere agli strumenti contro il silenzio amministrativo previsti dal Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) in caso di prolungata inerzia.

Quali contenuti deve avere il decreto attuativo?

Il comma 874 indica espressamente i contenuti minimi: criteri di accesso al fondo, modalità e termini di presentazione delle richieste di contributo, criteri di quantificazione del contributo stesso e procedure di controllo da svolgere in collaborazione con l’Agenzia delle entrate. Il decreto dovrà inoltre rispettare il limite di spesa fissato dal comma 872 (1 milione per ciascuno degli anni 2026 e 2027), il che impone meccanismi di chiusura della procedura una volta esaurite le risorse. Tipici strumenti utilizzati in casi analoghi sono il criterio cronologico di presentazione (click day) o la formazione di graduatorie con punteggi predeterminati. Il decreto dovrà anche definire i requisiti soggettivi dei beneficiari.

Perché il decreto richiede il concerto di tre ministeri?

La struttura del concerto risponde alla natura multidisciplinare della materia. Il MIT è competente sulla politica dei trasporti e sulla mobilità, il MEF presidia il rispetto del limite di spesa e la coerenza con la programmazione finanziaria, il Ministro per le disabilità assicura il raccordo con gli obiettivi di inclusione previsti dalla L. 104/1992 e dal D.Lgs. 62/2024 (riforma valutazione disabilità). La presenza del Ministro per le disabilità rappresenta una novità rispetto all’assetto pre-riforma e attua il principio di mainstreaming dei diritti delle persone con disabilità sancito dalla Convenzione ONU del 2006 (ratificata con L. 18/2009). Il concerto può però allungare i tempi procedurali.

Come si svolgerà il controllo sui contributi erogati?

Il comma 874 prevede espressamente che il decreto disciplini le procedure di controllo «in collaborazione con l’Agenzia delle entrate». Si tratta di una formula ricorrente nelle leggi di bilancio recenti, che valorizza il ruolo dell’Agenzia come autorità di controllo trasversale sulla destinazione dei contributi pubblici, ai sensi del D.P.R. 600/1973 (artt. 32 e 33 sui poteri istruttori) e del D.P.R. 633/1972 per la parte IVA. I controlli potranno riguardare la veridicità delle dichiarazioni rese, la documentazione di spesa, il rispetto delle finalità del contributo. In caso di indebita percezione, scattano le conseguenze sanzionatorie del D.Lgs. 74/2000 e la revoca del beneficio con recupero delle somme.

Cosa possono fare i potenziali beneficiari nel frattempo?

I soggetti potenzialmente interessati (persone con disabilità, familiari, ETS, enti locali) possono utilizzare i mesi precedenti l’adozione del decreto per predisporre la documentazione utile: certificazione di disabilità ex L. 104/1992 o ex D.Lgs. 62/2024, preventivi di spesa per veicoli o adattamenti, dichiarazione ISEE aggiornata, statuto e iscrizione al RUNTS per gli ETS interessati. È consigliabile monitorare il sito istituzionale del MIT, del Ministro per le disabilità e la Gazzetta Ufficiale per cogliere tempestivamente la pubblicazione del decreto e dei bandi di accesso. Le associazioni di categoria possono partecipare alle eventuali consultazioni pubbliche sulla bozza del decreto, contribuendo a definire requisiti praticabili.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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