Autore: Andrea Marton

  • Art. 44 DPR 230/2000 – Studi universitari

    Art. 44 DPR 230/2000 – Studi universitari

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi.

    2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.

    3. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.

    4. I detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.

  • Commi 79-81 LB 2026: limiti perdite, ACE e acconti IRES 2026-2027

    Commi 79-81 LB 2026: limiti perdite, ACE e acconti IRES 2026-2027

    Commi 79-81 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: I commi 79, 80 e 81 entrano in vigore dal 01/01/2026 e producono effetti già sulla determinazione del reddito imponibile e degli acconti IRES per i periodi d’imposta in corso al 31/12/2026 (per il primo tetto al 35%) e al 31/12/2027 (per il secondo tetto al 42%). Il comma 81 disciplina anche gli acconti per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2028.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    79. Il computo delle perdite, ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e dell’eccedenza, ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 , relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’ articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , in diminuzione del reddito: a) del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all’ articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , in misura non superiore al 35 per cento dello stesso maggior reddito imponibile; b) del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 76 a 78 del presente articolo in misura non superiore al 42 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.

    80. Le disposizioni di cui al comma 79 si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . A tale fine, il reddito complessivo globale dei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina, rispettivamente, ai sensi delle disposizioni di cui all’ articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , e delle disposizioni di cui al comma 79, lettera a), nonché ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78 e 79, lettera b), del presente articolo.

    81. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso: a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 79, lettera a), e 80 del presente articolo; b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’ articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l’articolo 1, comma 1079 , della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l’articolo 1, commi 1067 e 1068 , della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e applicando le disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78, 79, lettera b), e 80 del presente articolo; c) al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 76 a 78 del presente articolo.

  • Comma 863 LB 2026: Fondo benessere psicologico lavoratori e studenti

    Comma 863 LB 2026: Fondo benessere psicologico lavoratori e studenti

    Comma 863 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le modalità di accesso al Fondo e i criteri di selezione di imprese e università. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    863. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il benessere psicologico, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate: a) alla promozione di incentivi per le aziende e per le imprese volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti; b) a istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle università in favore delle studentesse e degli studenti.

  • Art. 34 Codice del Processo Amministrativo – Sentenze di merito

    Art. 34 Codice del Processo Amministrativo – Sentenze di merito

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:

    a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;

    b) ordina all’amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;

    c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile. L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all’articolo 31, comma 3, contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio;

    d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato;

    e) dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza.

    2. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 30, comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’articolo 29.

    3. Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.

    4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti.

    5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

  • Comma 726 LB26: corrispettivo per interventi di soccorso della G

    Comma 726 LB26: corrispettivo per interventi di soccorso della G

    Comma 726 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso atto attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze per la determinazione delle tariffe del corrispettivo e delle modalità di riscossione. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    726. Fermi restando quanto previsto dagli articoli 340 e 658 del codice penale e le priorità delle esigenze di sicurezza pubblica e di soccorso pubblico e fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del codice della navigazione , per gli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della guardia di finanza è dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell’economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l’evento per il quale è stato effettuato l’intervento, qualora l’evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell’agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.

  • Orario multiperiodale e flessibilità: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

    In sintesi

    L’orario multiperiodale permette di distribuire le ore di lavoro in modo non uniforme durante l’anno, concentrando l’attività nei periodi di picco e riducendola in quelli di bassa. La media di 40 ore settimanali si rispetta sul periodo complessivo fissato dal CCNL. Le ore in eccesso nei periodi di picco non sono necessariamente straordinario se la media è rispettata.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 66/2003, art. 3-4

    Tabella riepilogativa

    Orario multiperiodale: schema di funzionamento
    Aspetto Regola
    Base legale D.Lgs. 66/2003, art. 3-4; disciplina di dettaglio nel CCNL
    Media da rispettare 40 ore settimanali sul periodo di riferimento
    Periodo di riferimento Fissato dal CCNL (settimana, mese, trimestre, semestre, anno)
    Ore nei periodi di picco Possono superare le 40 ore settimanali senza essere straordinario
    Comunicazione al lavoratore Il CCNL fissa tempi e modalità di preavviso

    Come funziona il calcolo della media

    Nell’orario multiperiodale l’orario di lavoro non è distribuito uniformemente nelle 52 settimane: nei periodi di maggiore attività si lavora di più (ad esempio 48 ore/settimana) e in quelli di minor carico si lavora di meno (32 ore/settimana), in modo che la media sull’intero periodo rispetti le 40 ore settimanali. Il periodo di riferimento è fissato dal CCNL e può variare da poche settimane all’intero anno.

    Le ore eccedenti nei periodi di picco

    Le ore superiori alle 40 settimanali prestate nei periodi di picco non sono di per sé straordinario se rientrano nel piano multiperiodale concordato e se la media sul periodo di riferimento non supera le 40 ore. Vengono invece compensate con minori ore di lavoro nei periodi di bassa attività. Se però la media sul periodo supera le 40 ore, le eccedenze diventano straordinario e seguono la relativa disciplina contrattuale.

    Diritti del lavoratore nell'orario flessibile

    Il lavoratore deve essere informato con adeguato preavviso (fissato dal CCNL) sulla distribuzione dell’orario nelle diverse settimane. Nei periodi di ridotto orario la retribuzione rimane invariata (il sistema è a retribuzione garantita): il lavoratore percepisce sempre la paga corrispondente alle 40 ore medie contrattuali, indipendentemente dalle ore effettivamente prestate nella singola settimana.

    Casi pratici

    Tizio – stagione turistica con picchi estivi

    Tizio lavora in un albergo che adotta l’orario multiperiodale su base annua: da giugno ad agosto lavora 48 ore/settimana, da novembre a marzo 32 ore/settimana. La media annua è 40 ore: le ore extra estive non sono straordinario e la retribuzione mensile rimane costante tutto l’anno.

    Caia – picco produttivo non pianificato

    Il piano multiperiodale di Caia prevede massimo 44 ore/settimana nel periodo di picco. Il datore le chiede 50 ore in una settimana di emergenza: le 6 ore eccedenti le 44 previste dal piano sono straordinario e vanno retribuite con la maggiorazione CCNL.

    Sempronio – mancata comunicazione dell'orario variabile

    Il datore modifica l’orario di Sempronio senza rispettare i tempi di preavviso fissati dal CCNL. Sempronio può contestare la variazione unilaterale e richiedere il rispetto dei termini contrattuali, anche con l’assistenza del sindacato.

    Domande frequenti

    L'orario multiperiodale è uguale in tutti i settori?

    No. La disciplina di dettaglio è fissata dal CCNL di settore: il periodo di riferimento, il numero massimo di ore nei picchi e i termini di preavviso variano da un contratto all’altro.

    Guadagno di meno nei periodi di orario ridotto?

    No. Nell’orario multiperiodale la retribuzione è garantita in misura corrispondente all’orario medio contrattuale (40 ore), indipendentemente dalle ore effettivamente prestate nella singola settimana.

    Il datore può imporre l'orario multiperiodale unilateralmente?

    Di norma no. L’adozione dell’orario multiperiodale richiede una base nel CCNL o in un accordo aziendale. Il datore non può introdurlo unilateralmente senza base contrattuale.

    Come si calcola se ho fatto straordinario in un regime multiperiodale?

    Si verifica se la media delle ore lavorate nel periodo di riferimento supera le 40 ore settimanali. Solo le ore eccedenti la media contrattuale sul periodo di riferimento sono straordinario.

    I riposi minimi si applicano anche nell'orario multiperiodale?

    Sì. Le 11 ore di riposo giornaliero e le 24 ore di riposo settimanale ogni 7 giorni si applicano sempre, indipendentemente dalla modulazione dell’orario nel periodo di riferimento.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 625 LB26: stabilizzazione personale Uffici speciali ricost

    Comma 625 LB26: stabilizzazione personale Uffici speciali ricost

    Comma 625 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    625. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 , in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al comma 626, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.

  • Comma 237 LB 2026: imposta sostitutiva 15% trattamento accessorio PA

    Comma 237 LB 2026: imposta sostitutiva 15% trattamento accessorio PA

    Comma 237 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Per l’anno 2026, sui compensi per trattamento economico accessorio (comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa) erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, si applica un’imposta sostitutiva del 15% entro il limite di 800 euro, riservata ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Esclusi Forze di polizia e Forze armate che fruiscono di altra agevolazione ex art. 45 c. 2 D.Lgs. 95/2017; per il personale SSN il beneficio si aggiunge alle misure ex art. 7 c. 2 D.L. 73/2024 e art. 1 c. 354 L. 207/2024.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    237. Per l’anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’ articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 . Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all’ articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all’articolo 1, comma 354 , della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.

  • Art. 564 Codice della Navigazione – Estinzione dei privilegi

    Art. 564 Codice della Navigazione – Estinzione dei privilegi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creditore non intima opposizione al comandante ovvero non esercita l'azione entro quindici giorni dalla scaricazione e prima che le cose scaricate siano passate legittimamente a terzi. Della ipoteca

  • Art. 24 Reg. (UE) 2022/2065 – Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online

    Art. 24 Reg. (UE) 2022/2065 – Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 15, i fornitori di piattaforme online includono nelle relazioni di cui a tale articolo informazioni sui seguenti elementi:

    a) il numero di controversie sottoposte agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 21, i risultati della risoluzione delle controversie, il tempo mediano necessario per completare le procedure di risoluzione delle controversie nonché la percentuale di controversie per le quali il fornitore della piattaforma online ha attuato le decisioni dell'organismo;

    b) il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 23, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti manifestamente illegali, alla presentazione di segnalazioni manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati.

    2. Entro il 17 febbraio 2023 e successivamente almeno una volta ogni sei mesi i fornitori pubblicano per ciascuna piattaforma online e ciascun motore di ricerca online, in una sezione disponibile al pubblico della loro interfaccia online, informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione, calcolato come media degli ultimi sei mesi e conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui all'articolo 33, paragrafo 3, laddove gli atti delegati siano stati adottati.

    3. I fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online comunicano al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, su loro richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni di cui al paragrafo 2, aggiornate al momento di tale richiesta. Tale coordinatore dei servizi digitali oppure la Commissione può chiedere al fornitore della piattaforma online e del motore di ricerca online di fornire informazioni supplementari per quanto riguarda il calcolo di cui a tale paragrafo, comprese spiegazioni e giustificazioni in merito ai dati utilizzati. Tali informazioni non contengono dati personali.

    4. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, quando, sulla base delle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ha motivo di ritenere che un fornitore di piattaforme online e di motori di ricerca online raggiunga la soglia del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione stabilita all'articolo 33, paragrafo 1, informa la Commissione al riguardo.

    5. I fornitori di piattaforme online presentano alla Commissione, senza indebito ritardo, le decisioni e le motivazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, per l'inserimento in una banca dati leggibile meccanicamente e disponibile al pubblico gestita dalla Commissione. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni trasmesse non contengano dati personali.

    6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

  • Art. 24 L. 354/1975 – Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione

    Art. 24 L. 354/1975 – Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell’articolo 2.
    In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell’amministrazione.
    La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell’amministrazione.

  • Art. 8 D.Lgs. 171/2005

    Art. 8 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.