- Il comma 863 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il benessere psicologico.
- La dotazione è di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
- Le risorse finanziano incentivi alle imprese per servizi di aiuto psicologico ai dipendenti.
- Una quota va a sportelli psicologici universitari per studenti e studentesse.
- La novella si inserisce nel filone delle misure di salute mentale già tracciato dal bonus psicologo (art. 1-quater D.L. 228/2021).
Comma 863 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le modalità di accesso al Fondo e i criteri di selezione di imprese e università. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il benessere psicologico, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate: a) alla promozione di incentivi per le aziende e per le imprese volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti; b) a istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle università in favore delle studentesse e degli studenti.
Norme modificate da questi commi
- Art. 51 TUIR (comma 863): Disciplina del welfare aziendale: gli sportelli psicologici come servizi assistenziali esclusi dal reddito di lavoro dipendente, ex art. 51, comma 2, lett. f).
- Art. 88 TUIR (comma 863): Qualificazione fiscale dei contributi pubblici alle imprese come sopravvenienze attive in attesa del decreto attuativo.
- Art. 32 Costituzione (comma 863): Tutela costituzionale della salute, anche mentale, come fondamento della misura.
- Art. 34 Costituzione (comma 863): Diritto allo studio universitario: gli sportelli psicologici universitari rafforzano gli strumenti per il successo formativo.
Finalità e contesto della misura
Il comma 863 della Legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo strumento di finanza pubblica dedicato al benessere psicologico, istituendo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La norma si colloca nel filone delle politiche di salute mentale che il legislatore italiano ha progressivamente sviluppato a partire dalla pandemia da COVID-19: in particolare, va richiamato l’articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha introdotto il cosiddetto «bonus psicologo», contributo individuale per spese di psicoterapia presso professionisti privati. Rispetto al bonus psicologo, che agisce sul lato della domanda dei cittadini, il nuovo Fondo opera sul lato dell’offerta, sostenendo l’adozione di servizi psicologici nei luoghi di lavoro e nelle università.
Le due linee di intervento
La dotazione è ripartita tra due linee di intervento. La prima, di cui alla lettera a), prevede incentivi a favore di aziende e imprese che introducano o rafforzino sistemi di aiuto psicologico ai dipendenti: il legislatore non specifica la tipologia (sportelli interni, convenzioni con professionisti esterni, piattaforme digitali di counseling), demandando evidentemente a un successivo decreto la disciplina di dettaglio. La misura si pone in continuità con l’evoluzione del welfare aziendale e con la disciplina dei premi di risultato (art. 1, commi 182-189, L. 208/2015) e della detassazione del welfare ex articolo 51 TUIR, in particolare comma 2, lettera f-bis), sul rimborso delle spese di assistenza ai familiari. La seconda linea, lettera b), finanzia l’istituzione e l’implementazione di servizi e sportelli psicologici forniti dalle università in favore degli studenti, in coerenza con le finalità previste dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 sul diritto allo studio universitario.
Rapporti con il quadro normativo lavoristico
Sul versante del lavoro, l’intervento si raccorda con l’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), che impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi, inclusi quelli da stress lavoro-correlato. La promozione di sportelli psicologici aziendali può rappresentare una misura di prevenzione e mitigazione che si integra con il documento di valutazione dei rischi (DVR). Sotto il profilo fiscale, le prestazioni di assistenza psicologica erogate ai dipendenti tramite servizi messi a disposizione dal datore di lavoro possono rientrare, a determinate condizioni, nell’ambito dei benefit non concorrenti al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR, in quanto somministrazioni di servizi a finalità assistenziali. Restano da definire, in sede di decreto attuativo, le modalità di cumulo con il regime fiscale del welfare aziendale.
Profili universitari e diritto allo studio
La lettera b) consolida una prassi già diffusa negli atenei italiani: molti istituti hanno già attivato sportelli di ascolto psicologico (counseling) per studenti, talvolta finanziati con risorse di bilancio universitario o con specifici progetti regionali. Il Fondo nazionale offre ora una linea di finanziamento dedicata, che si affianca alle risorse ordinarie del Fondo di funzionamento ordinario (FFO) delle università statali. La misura risponde a una crescente domanda di servizi di salute mentale per la popolazione studentesca, segnalata da più ricerche su disagio psicologico, ansia da prestazione e dropout universitario. Si ricorda che l’articolo 34 della Costituzione tutela il diritto allo studio e impone alla Repubblica di rendere effettivo il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, finalità sostenuta anche dagli interventi di supporto psicologico.
Decreto attuativo e adempimenti
Il testo del comma 863 non indica termini per l’adozione di un decreto attuativo, lasciando al Ministero del lavoro la facoltà di definire le modalità operative del Fondo. È verosimile che, come già avvenuto per il bonus psicologo, l’erogazione delle risorse alle imprese passi per un avviso pubblico gestito da soggetti vigilati (es. INPS o ANPAL), con criteri di selezione legati alla dimensione aziendale, al settore o alla tipologia di intervento. Per gli atenei, è probabile che l’assegnazione avvenga tramite riparto del Ministero dell’università e della ricerca su criteri di popolazione studentesca o di progettualità presentate. Le imprese interessate dovranno monitorare la pubblicazione del decreto e tenere conto, ai fini contabili e fiscali, della natura di contributo pubblico delle somme che riceveranno, eventualmente da tassare ai sensi dell’articolo 88 TUIR ovvero da escludere dall’IRES se qualificate come contributi in conto impianti o in conto esercizio destinati a coprire oneri specifici.
Domande frequenti
Quali soggetti possono accedere agli incentivi alle imprese?
Il comma 863 fa riferimento generico ad aziende e imprese, senza distinzioni dimensionali. Le modalità concrete di selezione saranno definite con il decreto attuativo che il Ministero del lavoro adotterà nei prossimi mesi. È ragionevole attendersi requisiti quali la regolarità contributiva (DURC), il rispetto della normativa antiriciclaggio e una soglia minima di occupati, in linea con la prassi degli incentivi all’occupazione. L’intervento si rivolgerà verosimilmente sia a PMI sia a grandi imprese, con eventuale premialità per le PMI o per settori particolarmente esposti a rischi psicosociali, come la sanità, l’istruzione e i servizi alla persona, in coerenza con l’articolo 28 D.Lgs. 81/2008.
Il contributo alle imprese è tassabile?
In assenza di indicazioni specifiche nel comma 863, occorre attendere il decreto attuativo. In via generale, i contributi pubblici alle imprese sono tassabili ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lett. h), del TUIR se assimilati a ricavi, oppure dell’articolo 88, comma 3, del TUIR se qualificati come sopravvenienze attive. La detassazione è possibile per i contributi in conto impianti, che concorrono al reddito in proporzione agli ammortamenti dei beni cui si riferiscono. La qualificazione dipenderà dalla natura concreta del beneficio (rimborso di spese già sostenute, contributo a fondo perduto, voucher). Si consiglia di seguire l’evoluzione normativa e la prassi dell’Agenzia delle entrate.
Il servizio psicologico aziendale rientra nel welfare detassato per il dipendente?
Può rientrarvi a determinate condizioni. L’articolo 51, comma 2, lett. f), del TUIR esclude dal reddito di lavoro dipendente le utilità sotto forma di servizi a finalità assistenziale o sociale offerti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee. Lo sportello psicologico aziendale, se messo a disposizione della generalità o di categorie individuabili (es. tutti i dipendenti di una sede), può soddisfare il requisito. È invece esclusa la detassazione se il servizio è erogato in via individuale o se assume natura sostitutiva della retribuzione. Si raccomanda di formalizzare l’iniziativa in un regolamento aziendale e di verificarne la qualificazione con il consulente del lavoro.
Si cumula con il bonus psicologo individuale?
Sì, sono strumenti distinti. Il bonus psicologo, introdotto dall’articolo 1-quater del D.L. 228/2021, è un contributo individuale per spese di psicoterapia presso professionisti privati, erogato direttamente al cittadino sulla base dell’ISEE. Il nuovo Fondo opera invece sul lato dell’offerta, finanziando i datori di lavoro o le università che attivano servizi psicologici. Un dipendente che accede allo sportello aziendale finanziato dal Fondo potrebbe in linea di principio richiedere anche il bonus psicologo, con la cautela di evitare duplicazioni delle stesse prestazioni. Va comunque atteso il decreto attuativo per regole specifiche su cumulabilità e divieti di sovrapposizione.
Le università private possono accedere alla quota di cui alla lettera b)?
Il testo del comma 863 fa riferimento generico alle «università», senza distinguere tra statali e non statali. È quindi prevedibile che entrambe potranno presentare progetti, eventualmente con criteri di riparto basati sulla popolazione studentesca riconosciuta dal Ministero dell’università. La conferma definitiva e i criteri di accesso saranno fissati dal decreto attuativo. Le istituzioni AFAM (alta formazione artistica e musicale) e gli istituti tecnici superiori, formalmente non università, potrebbero restare esclusi: occorrerà valutarne l’inclusione in sede di emanazione delle disposizioni applicative, anche in coerenza con il principio di parità di trattamento nell’accesso ai servizi di diritto allo studio.