Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 24 Reg. (UE) 2022/2065 – Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 15, i fornitori di piattaforme online includono nelle relazioni di cui a tale articolo informazioni sui seguenti elementi:

a) il numero di controversie sottoposte agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 21, i risultati della risoluzione delle controversie, il tempo mediano necessario per completare le procedure di risoluzione delle controversie nonché la percentuale di controversie per le quali il fornitore della piattaforma online ha attuato le decisioni dell'organismo;

b) il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 23, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti manifestamente illegali, alla presentazione di segnalazioni manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati.

2. Entro il 17 febbraio 2023 e successivamente almeno una volta ogni sei mesi i fornitori pubblicano per ciascuna piattaforma online e ciascun motore di ricerca online, in una sezione disponibile al pubblico della loro interfaccia online, informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione, calcolato come media degli ultimi sei mesi e conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui all'articolo 33, paragrafo 3, laddove gli atti delegati siano stati adottati.

3. I fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online comunicano al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, su loro richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni di cui al paragrafo 2, aggiornate al momento di tale richiesta. Tale coordinatore dei servizi digitali oppure la Commissione può chiedere al fornitore della piattaforma online e del motore di ricerca online di fornire informazioni supplementari per quanto riguarda il calcolo di cui a tale paragrafo, comprese spiegazioni e giustificazioni in merito ai dati utilizzati. Tali informazioni non contengono dati personali.

4. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, quando, sulla base delle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ha motivo di ritenere che un fornitore di piattaforme online e di motori di ricerca online raggiunga la soglia del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione stabilita all'articolo 33, paragrafo 1, informa la Commissione al riguardo.

5. I fornitori di piattaforme online presentano alla Commissione, senza indebito ritardo, le decisioni e le motivazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, per l'inserimento in una banca dati leggibile meccanicamente e disponibile al pubblico gestita dalla Commissione. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni trasmesse non contengano dati personali.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

In sintesi

  • Le piattaforme online devono integrare le relazioni di trasparenza previste dall'articolo 15 con dati specifici su controversie ADR, sospensioni degli account e destinatari attivi mensili nell'UE.
  • Il numero medio mensile di destinatari attivi nell'UE va pubblicato pubblicamente almeno ogni sei mesi, con metodologia standardizzata dalla Commissione: soglia critica per la designazione come VLOP o VLOSE è di 45 milioni di utenti attivi.
  • Il coordinatore dei servizi digitali e la Commissione possono richiedere i dati in qualsiasi momento e richiedere spiegazioni sulla metodologia di calcolo.
  • Le decisioni di rimozione e moderazione (ai sensi dell'art. 17) vanno trasmesse alla Commissione per l'inserimento in una banca dati pubblica leggibile meccanicamente.
  • Tutti i dati comunicati non devono contenere dati personali: anonimizzazione obbligatoria prima della trasmissione.
  • La Commissione può adottare atti di esecuzione per standardizzare forma e contenuto delle relazioni, garantendo uniformità comparativa tra piattaforme.
Indice dei contenuti

La trasparenza come pilastro del DSA: l'articolo 24 nel sistema degli obblighi informativi

L'articolo 24 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) si colloca al cuore del sistema di trasparenza progressiva che il legislatore europeo ha costruito per le piattaforme online. La norma non è isolata: si innesta sull'obbligo generale di relazione annuale previsto dall'articolo 15 - che già impone a tutti i prestatori di servizi intermediari di pubblicare relazioni trasparenti sulle attività di moderazione dei contenuti - e lo arricchisce con un livello ulteriore di informazioni specificamente rilevanti per le piattaforme online, inclusi i motori di ricerca online.

La ratio è chiara: le piattaforme online non sono semplici intermediari passivi. Esercitano un potere editoriale e di moderazione che incide direttamente sulla circolazione dell'informazione e sui diritti degli utenti. Questo potere deve essere esercitato in modo trasparente e verificabile, tanto verso il pubblico quanto verso le autorità di vigilanza. L'articolo 24 costruisce i meccanismi informativi necessari a rendere possibile questa verifica.

Le informazioni aggiuntive per le relazioni di trasparenza (paragrafo 1)

Il paragrafo 1 elenca due categorie di informazioni che le piattaforme online devono aggiungere alle relazioni già previste dall'articolo 15:

a) I dati sulle controversie ADR. Le piattaforme devono comunicare il numero di controversie sottoposte agli organismi di risoluzione extragiudiziale previsti dall'articolo 21 del DSA, i risultati ottenuti, il tempo mediano per la chiusura delle procedure e la percentuale di decisioni dell'organismo ADR che la piattaforma ha effettivamente attuato. Questo dato è cruciale per valutare l'effettività del sistema di tutela degli utenti: una piattaforma che sistematicamente non dà seguito alle decisioni ADR offre una garanzia solo formale, non sostanziale.

b) I dati sulle sospensioni degli account. Le piattaforme devono comunicare il numero di sospensioni imposte ai sensi dell'articolo 23, distinguendo tra tre categorie: sospensioni per contenuti manifestamente illegali, sospensioni per segnalazioni manifestamente infondate e sospensioni per reclami manifestamente infondati. La disaggregazione è significativa: consente di valutare se la piattaforma utilizza lo strumento della sospensione in modo proporzionato e se il meccanismo anti-abuso previsto dall'articolo 23 funziona effettivamente.

Il numero medio mensile di destinatari attivi: la soglia VLOP/VLOSE

Il paragrafo 2 introduce uno degli obblighi più strategicamente rilevanti dell'intero Regolamento: la pubblicazione periodica del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione. Questo dato deve essere pubblicato in una sezione disponibile al pubblico dell'interfaccia online, almeno ogni sei mesi, con il primo termine fissato al 17 febbraio 2023.

Il calcolo avviene come media dei sei mesi precedenti e deve seguire la metodologia stabilita dalla Commissione negli atti delegati previsti dall'articolo 33, paragrafo 3. La standardizzazione metodologica è fondamentale per la comparabilità: senza criteri uniformi, ogni piattaforma potrebbe definire «destinatario attivo» in modo diverso, rendendo i dati non confrontabili.

Il perché di questo obbligo è trasparente: il numero di destinatari attivi determina se una piattaforma supera la soglia di 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE prevista dall'articolo 33 per la designazione come VLOP (Very Large Online Platform) o VLOSE (Very Large Online Search Engine). Le VLOP e VLOSE sono soggette a un insieme molto più ampio e oneroso di obblighi - dalla valutazione dei rischi sistemici alle verifiche indipendenti, agli obblighi di accesso ai dati per i ricercatori - che le piattaforme di dimensioni inferiori non devono rispettare. Il meccanismo informativo dell'articolo 24 è quindi il «grilletto» che fa scattare il regime più stringente.

Poteri di verifica del coordinatore e della Commissione

Il paragrafo 3 attribuisce al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione europea il potere di richiedere, in qualsiasi momento e senza indebito ritardo, i dati sul numero di destinatari attivi, aggiornati al momento della richiesta. Possono anche chiedere informazioni supplementari sulla metodologia di calcolo, incluse spiegazioni e giustificazioni sui dati utilizzati.

Si tratta di un potere di audit sostanziale: la Commissione non si limita ad acquisire i dati pubblicati dalla piattaforma, ma può verificarne la correttezza metodologica. Questo meccanismo è particolarmente rilevante in un contesto in cui alcune piattaforme potrebbero avere un interesse economico a restare al di sotto della soglia dei 45 milioni di utenti attivi per evitare le obbligazioni aggiuntive delle VLOP.

Il paragrafo 4 chiude il cerchio: se il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ha motivo di ritenere che una piattaforma abbia superato la soglia, deve informare la Commissione, che potrà avviare il procedimento di designazione come VLOP o VLOSE ai sensi dell'articolo 33.

La banca dati delle decisioni di moderazione (paragrafo 5)

Un elemento innovativo e di grande rilievo per la ricerca e la vigilanza è introdotto dal paragrafo 5: le piattaforme online devono trasmettere alla Commissione le decisioni di moderazione e le relative motivazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, per l'inserimento in una banca dati leggibile meccanicamente e disponibile al pubblico gestita dalla Commissione stessa.

L'articolo 17 impone alle piattaforme di fornire motivazioni chiare quando decidono di rimuovere contenuti, disabilitare account, sospendere servizi o applicare altre restrizioni ai contenuti forniti dagli utenti. La trasmissione sistematica di queste decisioni a una banca dati pubblica crea un archivio centralizzato e accessibile che consente: la verifica esterna dell'uniformità applicativa dei termini di servizio; la ricerca accademica e giornalistica sulle pratiche di moderazione; la valutazione comparativa tra piattaforme diverse; il controllo di potenziali pattern discriminatori o arbitrari nella moderazione.

L'obbligo di anonimizzazione - nessun dato personale deve essere trasmesso - è esplicito e garantisce che la trasparenza verso l'esterno non si realizzi a scapito della riservatezza degli utenti coinvolti.

Standardizzazione mediante atti di esecuzione

Il paragrafo 6 abilita la Commissione ad adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni previste dal paragrafo 1. Questi atti seguono la procedura consultiva di cui all'articolo 88 del Regolamento.

La previsione è operativamente rilevante: in assenza di modelli standardizzati, le piattaforme potrebbero costruire relazioni difficilmente comparabili, limitando l'utilità pratica degli obblighi informativi. La standardizzazione consente invece un benchmarking effettivo e facilita il lavoro delle autorità di vigilanza che devono processare e confrontare le relazioni di più piattaforme.

Articolo 24 e obblighi VLOP: una sinergia sistemica

L'articolo 24 va letto in connessione con l'intero Capo IV, Sezione 5 del DSA, dedicato agli obblighi aggiuntivi per le VLOP e VLOSE. Le piattaforme designate sono soggette, tra l'altro, all'obbligo di condurre valutazioni annuali dei rischi sistemici (articolo 34), di adottare misure di attenuazione proporzionate (articolo 35), di sottoporsi ad audit indipendenti (articolo 37) e di consentire l'accesso ai dati ai ricercatori (articolo 40).

Il meccanismo di soglia basato sul numero di destinatari attivi - che l'articolo 24 rende trasparente e verificabile - è il presupposto di questo intero sistema. Una piattaforma che dichiara correttamente di superare i 45 milioni di utenti attivi nell'UE non può sottrarsi agli obblighi VLOP. Il Regolamento disegna quindi un sistema in cui la trasparenza informativa non è fine a sé stessa, ma è strumentale all'attivazione del regime di vigilanza più stringente previsto per i soggetti con il maggiore impatto sulla sfera pubblica digitale europea.

Vigilanza, sanzioni e applicazione pratica

L'osservanza degli obblighi dell'articolo 24 rientra nel perimetro di vigilanza del coordinatore dei servizi digitali e, per le VLOP e VLOSE, della Commissione europea. Le violazioni possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 52, con sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale annuo del prestatore. Per le violazioni gravi o sistematiche la Commissione può adottare misure di esecuzione dirette nei confronti delle VLOP e VLOSE designate.

In termini pratici, le piattaforme devono istituire procedure interne per: la raccolta e il calcolo periodico dei dati sui destinatari attivi secondo la metodologia della Commissione; la redazione delle relazioni supplementari nel formato standardizzato; la trasmissione automatizzata delle decisioni di moderazione alla banca dati della Commissione; la risposta tempestiva alle richieste di informazioni supplementari da parte delle autorità.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Con quale frequenza le piattaforme online devono pubblicare il numero medio mensile di destinatari attivi nell'UE?

Almeno ogni sei mesi, in una sezione pubblica dell'interfaccia online. Il primo termine era fissato al 17 febbraio 2023. Il calcolo deve avvenire come media degli ultimi sei mesi, con metodologia stabilita dalla Commissione.

Qual è la soglia che fa scattare la designazione come VLOP o VLOSE?

45 milioni di destinatari attivi mensili nell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 33 del DSA. La pubblicazione periodica dei dati ai sensi dell'articolo 24 è il meccanismo che consente di verificare se questa soglia è superata.

Cosa devono trasmettere le piattaforme alla banca dati pubblica della Commissione?

Le decisioni di moderazione e le relative motivazioni adottate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 (rimozioni, disabilitazioni, sospensioni). I dati devono essere anonimizzati: non devono contenere dati personali.

La Commissione o il coordinatore possono controllare le modalità di calcolo dei destinatari attivi?

Sì. Il paragrafo 3 attribuisce loro il potere di richiedere i dati aggiornati e informazioni supplementari sulla metodologia di calcolo, incluse spiegazioni e giustificazioni sui dati utilizzati.

I dati sulle controversie ADR devono essere inclusi nelle relazioni di trasparenza?

Sì. Le piattaforme devono comunicare il numero di controversie sottoposte all'ADR, i risultati, il tempo mediano di risoluzione e la percentuale di decisioni dell'organismo ADR effettivamente attuate dalla piattaforma.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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