Art. 25 Reg. (UE) 2022/2065 — Progettazione e organizzazione delle interfacce online
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. I fornitori di piattaforme online non progettano, organizzano o gestiscono le loro interfacce online in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate.
2. Il divieto al paragrafo 1 non si applica alle pratiche contemplate dalla direttiva 2005/29/CE o dal regolamento (UE) 2016/679.
3. La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 con riguardo a pratiche specifiche, in particolare:
a) attribuire maggiore rilevanza visiva ad alcune scelte quando si richiede al destinatario del servizio di prendere una decisione;
b) chiedere ripetutamente che un destinatario del servizio effettui una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscano con l'esperienza dell'utente;
c) rendere la procedura di disdetta di un servizio più difficile della sottoscrizione dello stesso.
Stesso numero, altri codici
- Art. 25 D.Lgs. 504/1995 — Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa ( Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 – Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970
- Articolo 25 L. 184/1983: Pronuncia sull'adozione dopo l'affidamento
- Art. 25 Reg. (UE) 2024/1689 — Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA
- Art. 25 Cod. Amb. — Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
- Art. 25 D.Lgs. 148/2015 — Procedimento
- Art. 25 D.Lgs. 159/2011 — (Sequestro e confisca per equivalente)