Autore: Andrea Marton

  • Art. 106 DPR 495/1992 – Segnale di dare precedenza

    Art. 106 DPR 495/1992 – Segnale di dare precedenza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale DARE PRECEDENZA (fig. II.36) deve essere usato sul ramo della intersezione che non gode del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi sulla strada sulla quale essi stanno per immettersi o che vanno ad attraversare.

    2. Il detto segnale deve essere installato sulla soglia dell'intersezione e, comunque, a distanza dal limite della carreggiata della strada che gode della precedenza, non superiore a 25 m ed a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati.

    3. Il segnale può essere usato per esigenze di sicurezza o di volumi di traffico in particolari intersezioni, in sostituzione del segnale di cui all'articolo 109 (fig. II.40), sulla strada senza precedenza, in deroga alla gerarchia delle strade, previo accordo fra gli enti proprietari. A tal fine, per garantire la visibilità dell'intersezione, ferme restando le norme per le distanze di avvistamento dei segnali, gli enti proprietari possono: a) proibire le installazioni di chioschi, stazioni di rifornimento, cartelli pubblicitari ed altri impedimenti alla visibilità; b) provvedere mediante opportuni sbancamenti, diserbamenti, taglio di cespugli o di alberi ovvero, laddove è possibile, con l'eliminazione di muri o di altri impedimenti.

    4. Il segnale deve essere integrato, laddove la pavimentazione stradale lo consenta, con la segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144 e può essere integrato con il simbolo previsto nell'articolo 148, comma 9.

  • Comma 725 LB 2026: art. 48-bis DPR 602/73 e compensi professionisti

    Comma 725 LB 2026: art. 48-bis DPR 602/73 e compensi professionisti

    Comma 725 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026 (efficacia operativa dal 15/06/2026)

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    725. All’ articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore: a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito».

  • Art. 6 DPR 448/1988 – Servizi minorili

    Art. 6 DPR 448/1988 – Servizi minorili

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale. articolo precedente articolo successivo

  • Commi 73-78 LB 2026: accertamento contributo, addizionale IRAP b

    Commi 73-78 LB 2026: accertamento contributo, addizionale IRAP b

    Commi 73-78 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    73. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 68 a 72, nonché del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

    74. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all’ articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , sono incrementate di 2 punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 . Fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a euro 90.000.

    75. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 74.

    76. La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, sulla base dei commi 4 e 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 , è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

    77. La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell’ammontare dei componenti negativi, prevista dall’ articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

    78. La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

  • Art. 504 Codice della Navigazione – Ricupero senza mezzi nautici

    Art. 504 Codice della Navigazione – Ricupero senza mezzi nautici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel concorso di più persone che intendano assumere il ricupero di relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell'articolo 501. Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli articoli 502, 503; la consegna delle cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni. In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso è ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero, dall'autorità indicata nell'articolo 502, in relazione alle fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.

  • Art. 493 Codice della Navigazione – Compenso per salvataggio di persone

    Art. 493 Codice della Navigazione – Compenso per salvataggio di persone

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà diritto a un compenso quando l'ammontare relativo è coperto da assicurazione ovvero quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose. Il compenso è dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone salvate.

  • Comma 720 LB 2026: taglio compensi CAF da 21,6 milioni annui dal 2026

    Comma 720 LB 2026: taglio compensi CAF da 21,6 milioni annui dal 2026

    Comma 720 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; impatto economico permanente sui compensi dei CAF a decorrere dalle attività rese per l'anno 2025.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per rideterminare in diminuzione i compensi spettanti ai CAF, in misura tale da realizzare il risparmio di 21,6 milioni annui sul capitolo 3845. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    720. In relazione al consolidamento delle procedure introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 , nell’ambito del programma «Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 sono ridotte di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, relativamente alle attività rese per l’anno 2025. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al primo periodo.

  • Comma 626 LB 2026: triennio per stabilizzazione Uffici ricostruzione

    Comma 626 LB 2026: triennio per stabilizzazione Uffici ricostruzione

    Comma 626 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    626. Ai fini di cui al comma 625, il requisito di tre anni di servizio deve essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti di cui al comma 625.

  • Art. 517 Codice della Navigazione – Circolazione dell’assicurazione delle merci

    Art. 517 Codice della Navigazione – Circolazione dell’assicurazione delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di cambiamento della persona dell'assicurato, l'assicurazione delle merci continua a favore del nuovo assicurato, senza che alcun avviso del mutamento debba essere dato all'assicuratore; e tanto quest'ultimo quanto il nuovo assicurato non possono, a cagione del mutamento, disdire il contratto.

  • Art. 27 DPR 445/2000

    Art. 27 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Comma 164 LB26: 30 mln per indennità lavoratori pesca marittima

    Comma 164 LB26: 30 mln per indennità lavoratori pesca marittima

    Comma 164 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    164. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , si provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell’indennità di cui al primo periodo sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito

  • Art. 153 Codice Civile: Separazione per non fissata residenza

    Art. 153 Codice Civile: Separazione per non fissata residenza

    Art. 153 c.c. [Separazione per non fissata residenza] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]