Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 39 DPR 230/2000 – Corrispondenza telefonica

    Art. 39 DPR 230/2000 – Corrispondenza telefonica

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.

    2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, sei volte al mese . Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a quattro al mese.

    3. Resta ferma l'applicazione dell' articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 .

    4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3, dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal direttore dell'istituto .

    5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.

    6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.

    7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18 della legge, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.

    8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.

    9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.

    10. In caso di chiamata dall'esterno, diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.

  • Art. 547 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 547 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno. Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2952 del codice civile, per la prescrizione del diritto al risarcimento dell'assicurato verso l'assicuratore, il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave, dal giorno in cui questa è stata cancellata dal registro d'iscrizione. L'esercizio dell'azione per ottenere l'indennità, mediante abbandono delle cose assicurate, interrompe la prescrizione dell'azione per il conseguimento dell'indennità d'avaria, dipendente dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro. DEI PRIVILEGI E DELLA IPOTECA Dei privilegi Sezione I Disposizioni generali

  • Art. 139 DPR 495/1992 – Strisce di separazione dei sensi di marcia

    Art. 139 DPR 495/1992 – Strisce di separazione dei sensi di marcia

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La separazione dei sensi di marcia si realizza mediante una o due strisce longitudinali affiancate di colore bianco e di uguale larghezza; la distanza tra le due strisce affiancate deve essere non inferiore alla larghezza di una di esse.

    2. La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere continua: a) sulle carreggiate con una corsia per senso di marcia, allorché non si voglia consentire l'occupazione, neppure momentanea, della corsia adiacente per il sorpasso; b) in prossimità delle intersezioni a raso; c) nelle zone di attestamento; d) in prossimità degli attraversamenti pedonali e di quelli ciclabili; e) in prossimità di tratti stradali in cui la visibilità è ridotta, come nelle curve e sui dossi; f) in prossimità dei passaggi ferroviari a livello; g) in prossimità delle strettoie.

    3. Lungo le curve, sui dossi e nelle strettoie, non disciplinate con senso unico alternato, la striscia continua di separazione dei sensi di marcia deve avere lunghezza tale da impedire l'occupazione della corsia adiacente, per tutto il tratto in cui la visibilità non è sufficiente.

    4. Due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, devono essere impiegate allorché uno dei due sensi di marcia dispone di una distanza di visibilità ridotta (figg. da II.416 a II.424), ovvero per consentire la possibilità di sorpasso ai veicoli in uscita dalle aree di intersezione (fig. II.425); la lunghezza di tali strisce affiancate non deve essere inferiore a 30 m.

    5. Nel caso di due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, la striscia continua non impedisce al conducente, che ha effettuato un sorpasso consentito, di riprendere la sua posizione normale sulla carreggiata.

    6. Due strisce affiancate continue devono essere tracciate per separare i sensi di marcia nei seguenti casi: a) nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia (fig. II.426); b) quando due o più corsie nello stesso senso di marcia sono delimitate da strisce continue (fig. II.426); c) quando la separazione dei sensi di marcia non coincide con l'asse della carreggiata; d) quando si predispone uno spartitraffico, anche senza apposito manufatto, per conferire maggiore sicurezza alla circolazione distanziando i due sensi di marcia; in questo caso, se lo spazio tra le due strisce è superiore a 50 cm, esso dovrà essere evidenziato con le zebrature di cui all'articolo 150, comma

    2. 7. In presenza di sistemi di regolazione del traffico con corsie reversibili, le strisce di separazione delle corsie sono discontinue, del tipo "h" di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3, e i conducenti possono effettuare il cambio di corsia solo se autorizzati dalla apposita segnaletica semaforica.

    8. In tutti gli altri casi non previsti dal presente articolo le strisce di separazione dei sensi di marcia devono essere discontinue.

    9. Le strisce continue possono essere interrotte in corrispondenza di strade o accessi laterali, sempre che sia garantita una sufficiente visibilità per le manovre di attraversamento o di svolta.

    10. Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per la effettuazione delle manovre connesse con la sosta.

    11. Per preavvisare i conducenti dell'approssimarsi di una striscia longitudinale continua di separazione dei sensi di marcia, si possono adottare strisce longitudinali discontinue del tipo "d", di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3.

  • Art. 125 DPR 495/1992 – Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione

    Art. 125 DPR 495/1992 – Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni è consentito ins- erire nei segnali simboli, numero della strada, direzioni cardinali od abbreviazioni. È da evitare, comunque, la concentrazione di più iscrizioni su limitate superfici.

    2. I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

    3. Nel caso in cui la quantità di iscrizioni da riportare necessariamente sul segnale sia tale da non consentire una soddisfacente e completa leggibilità o una buona composizione del segnale, può essere impiegato il solo simbolo.

    4. L'utilizzo di simboli non previsti dal presente regolamento, deve essere autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici. I simboli devono essere chiari e facilmente comprensibili.

    5. Le iscrizioni contenute nei segnali di indicazione devono essere composte utilizzando i caratteri alfabetici sottoelencati e secondo le seguenti prescrizioni: a) alfabeto normale positivo minuscolo (tab. II.22a) b) alfabeto normale positivo maiuscolo (tab. II.22b) c) numeri normali positivi (tab. II.22c) d) alfabeto normale negativo minuscolo (tab. II.22d) e) alfabeto normale negativo maiuscolo (tab. II.22e) f) numeri normali negativi (tab. II.22f) g) alfabeto stretto positivo minuscolo (tab. II.22g) h) alfabeto stretto positivo maiuscolo (tab. II.22h) i) numeri stretti positivi (tab. II.22i) l) alfabeto stretto negativo minuscolo (tab. II.22l) m) alfabeto stretto negativo maiuscolo (tab. II.22m) n) numeri stretti negativi (tab. II.22n). Nessun segnale può contenere iscrizioni in più di due lingue.

    6. I caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la composizione di nomi propri di regioni, province, città, centri abitati, municipi, frazioni o villaggi. I caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni… riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come: a) strade urbane ed extraurbane; b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali; c) ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei nomi propri…, comprese quelle dei pannelli integrativi. Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, è maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.

    7. Di norma devono essere usati i caratteri 'normalì. I caratteri 'strettì sono impiegati solo in presenza di parole o gruppi di parole non abbreviabili o comunque quando l'uso dei caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente lunghe rispetto alla grandezza del segnale.

    8. L'altezza dei caratteri è determinata in funzione della distanza di leggibilità richiesta dal tipo di strada secondo le indicazioni delle tabelle II.16 e II.17.

    9. I nomi di località composti o molto lunghi possono essere abbreviati per evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni.

    10. Lo spessore del tratto dei caratteri negativi (chiari su fondo scuro) deve essere ridotto di circa il 15% rispetto allo spessore dei caratteri positivi (scuri su fondo chiaro).

  • Art. 33 D.Lgs. 174/2016 – Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete

    Art. 33 D.Lgs. 174/2016 – Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.

    2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

  • Comma 260 LB26: concorso per 16 unità AGCM con verifica copertura

    Comma 260 LB26: concorso per 16 unità AGCM con verifica copertura

    Comma 260 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    260. Le assunzioni delle sedici unità di cui al comma 259 possono essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell’ articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 .

  • Trasferimento d’azienda: i diritti del lavoratore

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua automaticamente con il cessionario; l’anzianità e tutti i diritti maturati si conservano. Cedente e cessionario rispondono solidalmente dei crediti maturati prima del trasferimento. Il lavoratore non deve prestare consenso al trasferimento.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Effetti del trasferimento d’azienda sul rapporto di lavoro
    Aspetto Regola (art. 2112 c.c.)
    Continuazione del rapporto Automatica con il cessionario; non è richiesto il consenso del lavoratore
    Anzianità di servizio Si conserva integralmente
    TFR maturato Segue il lavoratore; il cessionario subentra nella posizione del cedente
    Responsabilità per crediti pregressi Solidale tra cedente e cessionario per i crediti maturati prima del trasferimento
    Trattamento economico e normativo Si conservano i diritti derivanti dal CCNL in vigore fino a scadenza o rinnovo

    La continuazione automatica del rapporto

    L’art. 2112 c.c. stabilisce che in caso di trasferimento d’azienda (o di ramo di essa) il rapporto di lavoro continua con il cessionario senza necessità di alcun accordo o consenso del lavoratore. L’azienda viene ceduta «con i suoi rapporti», quindi anche con quelli di lavoro. Il lavoratore non può opporsi al trasferimento e non può pretendere che il cedente mantenga il rapporto, salvo esercitare il diritto di recesso previsto dall’art. 2112, comma 4, c.c. in presenza di una modifica sostanziale delle condizioni.

    La responsabilità solidale cedente-cessionario

    Per i crediti del lavoratore maturati prima della data del trasferimento (retribuzioni arretrate, TFR maturato, ferie non godute, premi) cedente e cessionario rispondono in solido. Ciò significa che il lavoratore può richiedere il pagamento a entrambi; il cedente non si libera automaticamente dell’obbligazione per il solo fatto di aver ceduto l’azienda. La solidarietà può essere limitata dall’accordo sindacale ex art. 2112, comma 2, c.c.

    Conservazione del CCNL e delle condizioni normative

    Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi in vigore alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza o sostituzione con un nuovo CCNL. Non può dunque procedere a una riduzione unilaterale dei trattamenti. Le RSA/RSU trasferite mantengono la propria rappresentatività; il cessionario ha obblighi informativi verso i sindacati.

    Casi pratici

    Tizio – azienda acquistata da un nuovo proprietario

    La società di Tizio viene acquisita da un’altra impresa. Tizio non deve firmare alcun nuovo contratto: il rapporto continua con il nuovo datore, la sua anzianità di 8 anni rimane e il TFR maturato segue automaticamente. Se il vecchio datore aveva retribuzioni arretrate, Tizio può chiederne il pagamento sia al cedente sia al cessionario.

    Caia – trasferimento con cambio di CCNL

    Il cessionario applica un CCNL diverso da quello del cedente. Caia mantiene comunque i trattamenti del vecchio CCNL fino alla sua scadenza; dopo, il nuovo CCNL si applica, ma non può ridurre le condizioni economiche acquisite salvo accordo sindacale.

    Sempronio – crediti di retribuzione non pagati prima del trasferimento

    Al momento del trasferimento Sempronio vantava 3 mesi di stipendio non pagati dal cedente. Può rivendicarli sia verso il cedente sia verso il cessionario, che rispondono solidalmente.

    Domande frequenti

    Devo firmare un nuovo contratto di lavoro dopo il trasferimento d'azienda?

    No. Il contratto di lavoro continua automaticamente con il cessionario; non è richiesta alcuna firma. Eventuali richieste di firma di nuovo contratto non sono necessarie ai fini della continuità del rapporto.

    Il mio anzianità riparte da zero con il nuovo datore?

    No. L’art. 2112 c.c. garantisce la conservazione integrale dell’anzianità maturata con il cedente.

    Il TFR viene liquidato al momento del trasferimento?

    No. Salvo diverso accordo, il TFR maturato non viene liquidato al trasferimento ma rimane nella «posizione» del lavoratore e sarà pagato alla cessazione del rapporto.

    Posso rifiutarmi di essere trasferito al cessionario?

    Non in quanto tale: il trasferimento avviene automaticamente per legge. Il lavoratore può però dimettersi per giusta causa se il trasferimento comporta una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro.

    Il cessionario può licenziarmi subito dopo il trasferimento?

    Non per il solo fatto del trasferimento: l’art. 2112 c.c. tutela la continuità del rapporto. Il licenziamento dopo il trasferimento deve rispettare le ordinarie regole (giusta causa, giustificato motivo) e non può motivarsi con il trasferimento stesso.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 122 DPR 495/1992 – Segnali di obbligo generico

    Art. 122 DPR 495/1992 – Segnali di obbligo generico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di obbligo generico sono: a) DIREZIONE OBBLIGATORIA; b) DIREZIONI CONSENTITE; c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI; d) ROTATORIA; e) LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ; f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE; g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI.

    2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati per indicare al conducente l'unica direzione consentita. I cartelli di cui alle fig- ure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono installati di norma nel punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione; quelli di cui alle fig- ure II.80/d e II.80/e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione, e possono essere integrati con pannelli modello II.1.

    3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (figg. II.81/a, II.81/b e II.81/c) devono essere usati per indicare al conducente le uniche direzioni consentite e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo.

    4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg. II.82/a, II.82/b) e di PASSAGGI CONSENTITI (fig. II.83) devono essere usati per indicare al conducente: i primi due l'obbligo di passaggio rispettivamente a sinistra o a destra di un ostacolo, di un ingombro, di un salvagente, di una testata di isola di traffico o di uno spartitraffico posti sulla strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre cause; il terzo consente il passaggio da ambedue i lati dell'ostacolo.

    5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla testata dell'isola di traffico, dello spartitraffico, del salvagente, ovvero posizionati sull'ostacolo o sull'ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere chiara l'indicazione del passaggio obbligatorio. Nei casi in cui le strade abbiano spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore a 1,50 m, i segnali possono essere integrati dal segnale SENSO VIETATO (figura II.47) installato sul lato opposto della testata spartitraffico stessa.

    6. Il segnale di ROTATORIA (fig. II.84) deve essere usato per indicare ai conducenti l'obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Deve essere collocato sulla soglia dell'area ove si svolge la circolazione rotatoria. Sulle strade extraurbane è sempre preceduto dal segnale di PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE ROTATORIA (fig. II.27).

    7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ (fig. II.85) deve essere usato per indicare che i veicoli circolanti sulla strada, o su una o più corsie di essa soggette al segnale, sono tenuti ad osservare il limite minimo indicato. I veicoli non suscettibili di sviluppare la velocità minima indicata non devono impegnare la strada o la parte di essa soggetta a detto segnale. La fine dell'obbligo deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (fig. II.86).

    8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87) deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici invernali. Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITÀ mantenendo il proprio valore prescrittivo.

    9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo è in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa è riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre è vietata alle altre. Tali segnali sono: a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale; b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA (fig. II.94) che deve essere posto all'inizio di una pista o di un passaggio particolare.

    10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 – II.91 – II.93/a – II.93/b – II.95).

  • Art. 11 D.Lgs. 198/2006

    Art. 11 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 126 DPR 495/1992 – Posizionamento dei segnali di indicazione

    Art. 126 DPR 495/1992 – Posizionamento dei segnali di indicazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall'articolo

    81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento "d" in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: a) velocità = 130 km/h: d = 250 m b) velocità = 110 km/h: d = 200 m c) velocità = 90 km/h: d = 170 m d) velocità = 70 km/h: d = 140 m e) velocità = 50 km/h: d = 100 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare.

    2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza "d" dal punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: A) intersezioni con corsia di decelerazione: a) velocità = 130 km/h: d = 50 m b) velocità = 110 km/h: d = 40 m c) velocità = 90 km/h: d = 30 m B) intersezioni senza corsia di decelerazione: a) velocità = 110 km/h: d = 130 m b) velocità = 90 km/h: d = 100 m c) velocità = 70 km/h: d = 80 m d) velocità = 50 km/h: d = 60 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare.

    3. Quando il segnale non può essere installato con il rispetto delle distanze indicate nella tabella di cui al comma 2, per insufficiente spazio di avvistamento o in presenza di gallerie o viadotti, può trovare collocazione a distanza superiore purché la distanza venga riportata su pannello integrativo.

    4. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali ed ogni qualvolta le condizioni di traffico o di sicurezza lo rendano necessario, il segnale posto alla distanza indicata nella tabella di cui al comma 2 deve essere preceduto da uno o più segnali analoghi posti a distanza adeguata, riportata su pannello integrativo. Sulle autostrade e sulle altre strade dotate di corsia di emergenza, il segnale di cui all'articolo 130, o uno dei segnali di cui al comma 2, deve essere posizionato a 500 m dal punto in cui inizia la manovra di svolta con l'indicazione della distanza su pannello integrativo modello II.1.

    5. Il segnale di preselezione di cui all'articolo 127, comma 8, deve essere posto in corrispondenza dell'inizio della zona di preselezione che precede l'intersezione. Sulle strade extraurbane qualora non sia possibile rispettare lo spazio di avvistamento di cui al comma 1, il segnale dovrà essere ripetuto in anticipo con la distanza riportata su pannello integrativo.

    6. I segnali di direzione di cui all'articolo 128, all'interno dell'area di intersezione, devono essere disposti con orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla corrente di traffico alla quale sono diretti e, a seconda della necessità, in uno dei punti più opportuni tra i seguenti: a) sulla soglia dell'intersezione; b) su apposite isole spartitraffico; c) al limite di uscita dell'intersezione.

    7. I medesimi segnali di direzione possono essere posti al di sopra della carreggiata quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni: a) due o più corsie per senso di marcia; b) intersezioni canalizzate o planimetricamente complesse; c) elevati volumi di traffico con alte percentuali di veicoli con sagoma alta; d) itinerari autostradali, tangenziali e principali direttrici di attraversamento o itinerari di entrata e di uscita dai centri urbani; e) impossibilità di realizzare razionali impianti di segnali laterali efficaci.

    8. Se l'intersezione è semaforizzata, le singole lanterne semaforiche possono essere incorporate nei relativi cartelli di direzione disposti sopra la carreggiata sulla soglia dell'intersezione stessa (fig. II.232).

    9. I ponti, i cavalcavia o i manufatti ubicati nel punto di posa ottimale, o nelle immediate vicinanze, possono costituire ancoraggi per i segnali.

    10. La stabilità delle strutture portanti dei segnali, nonché l'idoneità delle fondazioni e degli ancoraggi, devono essere calcolati o verificati da tecnici dell'ente proprietario della strada.

  • Art. 592 Codice della Navigazione – Contenuto e forma della citazione

    Art. 592 Codice della Navigazione – Contenuto e forma della citazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto adito e delle parti, l'intimazione a comparire a udienza fissa, l'esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell'oggetto della domanda. Può essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede il comandante di porto. La notificazione per pubblici proclami può, su istanza dell'attore, essere autorizzata dal comandante di porto.

  • Art. 155 quater Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e

    Art. 155 quater Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e

    Art. 155 QUATER c.c. [Assegnazione della casa familiare e

    Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

    [Abrogato]