- Riduce di 21,6 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, le dotazioni del capitolo 3845 del MEF (programma Accertamento e riscossione delle entrate).
- La riduzione è giustificata dal consolidamento delle procedure introdotte dal D.Lgs. 175/2014 (precompilata e dichiarazione assistita).
- Il risparmio incide sulle attività rese per l'anno d'imposta 2025.
- Un decreto del MEF rideterminerà i compensi dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF) in misura tale da realizzare il risparmio.
- La norma non incide sulle responsabilità e sui controlli a carico dei CAF, ma comprime la remunerazione del visto di conformità e dell'assistenza.
Comma 720 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Controlli Sanzioni
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; impatto economico permanente sui compensi dei CAF a decorrere dalle attività rese per l'anno 2025.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per rideterminare in diminuzione i compensi spettanti ai CAF, in misura tale da realizzare il risparmio di 21,6 milioni annui sul capitolo 3845. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. In relazione al consolidamento delle procedure introdotte dal ,decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nell’ambito del programma «Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 sono ridotte di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, relativamente alle attività rese per l’anno 2025. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al primo periodo.
Norme modificate da questi commi
- Art. 36-bis DPR 600/73 Accertamento (comma 720): Il sistema della precompilata e dell'assistenza CAF si raccorda con i controlli automatizzati ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973.
- Art. 36-ter DPR 600/73 Accertamento (comma 720): Il controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973 si svolge nei confronti del CAF anziché del contribuente per le dichiarazioni con visto.
- Art. 97 Costituzione (comma 720): La rideterminazione dei compensi pubblici deve rispettare il principio di buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost.
Quadro normativo e ratio
Il comma 720 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sui compensi dei centri di assistenza fiscale (CAF), istituiti e disciplinati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 e originariamente regolati dall'art. 32 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. La norma riduce di 21,6 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il capitolo 3845 del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, capitolo dedicato alla remunerazione dei servizi di assistenza fiscale prestati dai CAF nell'ambito del modello 730 e di altri adempimenti dichiarativi. La giustificazione formale è il «consolidamento delle procedure» introdotte dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, ossia la dichiarazione precompilata e il regime semplificato di assistenza, che ha ridotto il volume e la complessità di alcune lavorazioni.
Il sistema dei compensi CAF
Il compenso per il modello 730 era fissato originariamente in 13,79 euro per dichiarazione, ai sensi del D.M. 164/1999 e successive determinazioni. Negli anni il sistema è stato più volte rivisto: la L. 190/2014 (Stabilità 2015) e il D.M. 14 marzo 2019 avevano già rimodulato gli importi unitari, mentre il D.Lgs. 175/2014 aveva introdotto il modello 730 precompilato e l'estensione del visto di conformità al modello precompilato, con responsabilità del CAF ex art. 39 del D.Lgs. 241/1997. Il nuovo intervento si colloca quindi in una linea pluriennale di compressione dei compensi, motivata dall'efficientamento dei processi e dalla maggiore automazione dei controlli incrociati.
Il rinvio al decreto MEF
La rideterminazione concreta dei compensi è rinviata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi del comma in commento. Il decreto dovrà fissare i nuovi importi unitari o le percentuali di abbattimento «in misura tale da realizzare i risparmi di spesa». Si tratta di un atto vincolato nel fine (raggiungere il risparmio di 21,6 milioni) ma discrezionale nel mezzo (distribuzione del taglio tra modello 730, ISEE, RED, modelli aggiuntivi). La discrezionalità tecnica del MEF dovrà essere esercitata nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, evitando di compromettere la sostenibilità economica dei CAF e la qualità del servizio reso ai contribuenti.
Profili di costituzionalità e affidamento
La riduzione dei compensi, pur essendo intervento di natura finanziaria, presenta profili sensibili sul piano dell'affidamento dei CAF, soggetti privati che operano in regime di convenzione con l'Amministrazione finanziaria e che hanno investito in strutture organizzative e tecnologiche dimensionate ai compensi precedenti. La Corte costituzionale, in tema di rideterminazioni unilaterali dei corrispettivi pubblici, ha riconosciuto al legislatore ampia discrezionalità (Corte Cost. n. 219/2014 e ss.), purché non siano violati i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Nel caso di specie, il margine di tenuta della norma poggia sulla giustificazione tecnica del «consolidamento delle procedure», che presuppone una corrispondente riduzione del carico di lavoro.
Responsabilità dei CAF e visto di conformità
La compressione del compenso non incide minimamente sulle responsabilità dei CAF e dei loro responsabili tecnici. Il visto di conformità rilasciato sul modello 730 e sui modelli precompilati comporta, in caso di errori, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 39 del D.Lgs. 241/1997, comprensive di imposta, sanzioni e interessi non riscossi a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. Si tratta di un meccanismo molto più oneroso rispetto alla sanzione ordinaria per i professionisti (art. 39, comma 1, D.Lgs. 241/1997), e che impone un rigoroso sistema di controllo qualità e copertura assicurativa minima (massimale 3 milioni di euro per sinistro ex art. 22 del D.M. 164/1999, modificato nel tempo).
Effetti sui contribuenti
Per il contribuente persona fisica, il servizio CAF resta in linea di principio gratuito limitatamente al modello 730 base, perché remunerato direttamente dallo Stato attraverso il capitolo 3845. La riduzione dei compensi pubblici non legittima i CAF a richiedere corrispettivi al cittadino per le prestazioni già coperte da convenzione, salvo per le prestazioni accessorie (ISEE prestazioni non standard, RED, dichiarazioni aggiuntive, modelli redditi diversi dal 730). È ipotizzabile, tuttavia, che la pressione sui margini induca alcuni CAF a riorganizzarsi territorialmente o a ridurre l'orario di apertura, con possibile impatto sull'accesso effettivo al servizio nelle aree periferiche, profilo già segnalato in passato dalle associazioni di categoria.
Coordinamento con i controlli ex art. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973
Il sistema della precompilata e del modello 730 assistito, presupposto del «consolidamento delle procedure» che giustifica il taglio, è strettamente collegato ai controlli automatizzati (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973) e formali (art. 36-ter del medesimo decreto). Quando il CAF appone il visto di conformità e la dichiarazione è presentata senza modifiche rispetto alla precompilata, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF e non del contribuente (art. 5 D.Lgs. 175/2014), con conseguente spostamento del rischio sanzionatorio. La riduzione dei compensi non altera questo schema, ma rende strutturalmente più oneroso per i CAF mantenere standard qualitativi elevati con risorse minori.
Profili IVA e fiscali per i CAF
Sul piano IVA, i compensi corrisposti dal MEF ai CAF sono di regola fuori campo IVA ex art. 2, terzo comma, lett. a) e art. 4 del D.P.R. 633/1972 (TUIVA) quando si tratti di corrispettivi non riferibili ad attività commerciale, oppure imponibili nei casi di prestazione di servizi resa in regime ordinario. La rideterminazione dei compensi potrebbe avere riflessi anche sulla deducibilità dei costi e sulla qualificazione del reddito ai fini IRES e IRAP, soprattutto per i CAF strutturati come società di capitali. L'Agenzia delle Entrate dovrà coordinare il nuovo regime con la prassi consolidata in materia.
Domande frequenti
Cosa cambia concretamente per i CAF dal 2026 con il comma 720?
Cambia il compenso unitario riconosciuto dal MEF per le attività di assistenza fiscale (in particolare modello 730 e dichiarazione precompilata), che sarà rideterminato in diminuzione con un decreto ministeriale per realizzare un risparmio complessivo di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. La rideterminazione opera sui compensi relativi alle attività rese per l'anno d'imposta 2025. Il decreto MEF dovrà individuare in concreto il nuovo importo unitario o la percentuale di riduzione: la scelta è vincolata nel fine ma discrezionale nel mezzo. Restano integri gli obblighi e le responsabilità dei CAF (visto di conformità, copertura assicurativa, controlli qualità), il che genera un evidente squilibrio tra costo del servizio e compenso pubblico.
Il taglio dei compensi può tradursi in un costo per il contribuente?
No, per le prestazioni standard. Il modello 730 di base, compresa la dichiarazione precompilata gestita dal CAF, resta gratuito per il contribuente persona fisica perché remunerato direttamente dallo Stato. La riduzione dei compensi non legittima i CAF a chiedere corrispettivi al cittadino per le prestazioni già coperte da convenzione MEF: una richiesta in tal senso integrerebbe violazione degli obblighi convenzionali. Eventuali corrispettivi possono essere richiesti, come già oggi, solo per prestazioni aggiuntive: dichiarazioni redditi diverse dal 730, modelli REDDITI PF, ISEE corrente con scenari particolari, gestione di redditi esteri. È consigliabile chiedere preventivamente al CAF il listino delle prestazioni a pagamento, distinto da quello delle prestazioni gratuite.
Le responsabilità dei CAF cambiano insieme ai compensi?
No, le responsabilità restano invariate, e questa è una delle criticità più segnalate dalle associazioni di categoria. Il CAF resta responsabile in solido per imposta, sanzioni e interessi non riscossi a seguito di errori nel visto di conformità, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 241/1997. Restano invariati: l'obbligo di copertura assicurativa con massimale minimo (D.M. 164/1999); l'obbligo di vigilanza interna e di formazione dei responsabili tecnici (art. 36 D.Lgs. 241/1997); l'obbligo di trasmissione telematica nei termini. La compressione dei margini comporta dunque un rischio strutturale per il sistema CAF, soprattutto per le strutture di minori dimensioni territoriali, che potrebbero non riuscire a coprire i costi fissi della funzione.
Su quale capitolo di bilancio incide la riduzione di 21,6 milioni?
La riduzione incide sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, capitolo dedicato ai compensi per i CAF nell'ambito del programma «Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica». Si tratta di un capitolo strutturale, alimentato anno per anno dalle leggi di bilancio in funzione del volume di dichiarazioni gestite dai CAF. La riduzione è permanente («a decorrere dall'anno 2026») e quindi entra a regime negli stanziamenti pluriennali, andando ad incidere sul tendenziale di spesa del MEF. Le risorse così recuperate concorrono alle coperture finanziarie complessive della manovra 2026.
C'è spazio per impugnare il decreto MEF di rideterminazione?
Astrattamente sì, ma con margini ristretti. Il decreto MEF di rideterminazione dei compensi è atto amministrativo di natura regolamentare, impugnabile dinanzi al TAR Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione. I motivi di ricorso più spendibili sono: violazione del criterio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.) se la riduzione fosse manifestamente sproporzionata rispetto al consolidamento procedurale invocato; violazione del principio di buon andamento (art. 97 Cost.) se il taglio compromettesse la stessa sostenibilità del servizio pubblico; difetto di istruttoria, se mancasse un'analisi tecnica sul rapporto tra carico di lavoro residuo e compenso. Le associazioni di categoria (CAF nazionali) hanno legittimazione collettiva all'impugnazione. Resta da valutare l'opportunità politico-istituzionale dell'azione giudiziale.