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Comma 626 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Calamita Emergenze
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Ai fini di cui al comma 625, il requisito di tre anni di servizio deve essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti di cui al comma 625.
Norme modificate da questi commi
- Art. 97 Costituzione (comma 626): buon andamento e accesso al pubblico impiego mediante concorso, con deroghe per situazioni emergenziali
- Art. 51 TUIR (comma 626): trattamento fiscale del reddito di lavoro dipendente per i futuri stabilizzati
- Art. 117 Costituzione (comma 626): competenza statale per ordinamento e personale dello Stato e per protezione civile
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento
Il comma 626 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 si pone in stretta connessione con il comma 625 della stessa legge, di cui costituisce norma di attuazione e di chiarimento operativo. Il comma 625 prevede infatti procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato che, da almeno tre anni, presta servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione (USR) e presso gli altri enti coinvolti nelle attività di ricostruzione post-sisma centro-Italia 2016. Il comma 626 chiarisce come si calcola il triennio. L’esigenza di precisare il meccanismo di computo deriva dalla complessità organizzativa della filiera della ricostruzione, in cui il personale a termine ha spesso ruotato tra strutture commissariali, amministrazioni statali, regioni e enti locali del cratere sismico.
Computabilità dei periodi pregressi
La novella stabilisce che i tre anni di servizio richiesti dal comma 625 devono essere maturati entro il 31 dicembre 2025. La rilevazione del requisito alla fine del 2025, anteriore all’entrata in vigore della LB 2026, segnala l’intento del legislatore di cristallizzare la platea dei potenziali beneficiari, evitando aspettative di stabilizzazione per personale assunto successivamente. La scelta è coerente con il principio di certezza dei rapporti giuridici e con la riserva di legge che presiede alle deroghe al pubblico concorso ex art. 97, ultimo comma, Cost.
Il profilo più rilevante è la computabilità dei periodi di servizio resi presso amministrazioni diverse da quella che effettua l’assunzione. La norma precisa due paletti: i periodi devono essere stati prestati «in relazione alle medesime attività svolte» e devono essere stati resi presso enti compresi tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti elencati al comma 625 (regioni, province e comuni del cratere, oltre alla struttura del Commissario straordinario). Il riferimento alle «medesime attività» introduce un criterio di coerenza funzionale tra le mansioni già svolte e il posto da ricoprire, evitando che la portabilità si traduca in un meccanismo generico di reclutamento del personale già impiegato in attività eterogenee.
Cornice della disciplina ordinaria
La disposizione costituisce un’ulteriore deroga rispetto all’art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (cosiddetta «riforma Madia»), che disciplina in via ordinaria la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni. Mentre l’art. 20, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 75/2017 richiede di norma che il triennio sia stato maturato presso la stessa amministrazione che procede all’assunzione (con tolleranza limitata per gli enti del medesimo comparto), il comma 626 LB 2026 introduce un meccanismo di portabilità più ampia, che valorizza l’esperienza maturata sull’intera filiera della ricostruzione, in considerazione della frammentazione organizzativa che caratterizza gli interventi post-calamità.
Tale meccanismo di portabilità non si applica però in modo automatico: resterà rimesso alle singole amministrazioni procedenti la verifica, caso per caso, della sussistenza del requisito di coerenza funzionale delle mansioni. Sul piano costituzionale, la deroga si giustifica alla luce dei principi di buon andamento e proporzionalità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e in considerazione della peculiarità delle strutture commissariali, già valorizzata dalla Corte costituzionale (sent. n. 88/2022 e n. 187/2016). La Corte ha tracciato i limiti alle deroghe alla regola del pubblico concorso, ammettendole solo a fronte di specifiche e ragionevoli esigenze di interesse pubblico.
Profili applicativi
Il lavoratore che intende far valere il requisito triennale dovrà produrre documentazione idonea (certificazioni di servizio, CU - Certificazioni Uniche, contratti di assunzione, eventuali ordini di servizio o atti organizzativi che attestino la destinazione specifica alle attività di ricostruzione) che dimostri: a) la natura a tempo determinato del rapporto; b) la sede di servizio nell’ambito degli Uffici speciali per la ricostruzione o degli enti del comma 625; c) la coincidenza delle mansioni con quelle del posto da ricoprire. Le amministrazioni procedenti dovranno predisporre avvisi di stabilizzazione conformi ai principi di trasparenza ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e di parità di trattamento ex art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La pubblicazione degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti istituzionali degli enti, l’istituzione di commissioni di valutazione tecnica e l’applicazione delle ordinarie regole di accesso al pubblico impiego (compresa la verifica del possesso dei titoli e dei requisiti di moralità) rappresentano garanzie procedurali essenziali. Resta ferma la copertura finanziaria nei limiti delle facoltà assunzionali del singolo ente, ex art. 1, comma 562, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, nonché il rispetto dei vincoli del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di concorrenza e libera circolazione del personale pubblico (artt. 45 e seguenti TFUE).
Profili fiscali
Il passaggio da rapporto a termine a rapporto a tempo indeterminato non comporta, di per sé, eventi fiscalmente rilevanti per il lavoratore al di fuori dell’ordinaria disciplina del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Il datore di lavoro pubblico applicherà le ordinarie ritenute IRPEF ex art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e versareà i relativi contributi previdenziali all’INPS Gestione dipendenti pubblici. Eventuali emolumenti arretrati maturati nel periodo a termine restano assoggettati a tassazione separata ex art. 17 del TUIR, se ricorrono i requisiti del periodo pluriennale di maturazione. Per il lavoratore che acquisisca lo status di dipendente pubblico a tempo indeterminato, si applicheranno anche le regole specifiche in materia di TFR/TFS e di previdenza complementare.
Domande frequenti
Quali periodi di servizio sono computabili ai fini del triennio?
Sono computabili tutti i periodi di servizio resi a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti indicati al comma 625 della LB 2026 (regioni, province, comuni del cratere e struttura commissariale), purché relativi alle medesime attività di ricostruzione richieste dall’ente assumente. Non rilevano i periodi prestati per attività eterogenee (es. servizi sociali o tributi) anche se presso lo stesso ente. La continuità del servizio non è richiesta: il triennio può essere maturato anche in più rapporti, purché cumulativamente raggiungano i 36 mesi entro il 31 dicembre 2025.
È richiesta una continuità ininterrotta dei 36 mesi?
No, la norma non richiede continuità ininterrotta. I 36 mesi possono essere stati maturati anche con rapporti non consecutivi, presso amministrazioni diverse purché rientranti nella platea individuata dal comma 625. La somma dei singoli periodi a tempo determinato deve però raggiungere il triennio entro la data di cristallizzazione del 31 dicembre 2025. L’orientamento è coerente con la prassi consolidata applicata alle stabilizzazioni speciali della P.A., già espressa dal D.Lgs. 75/2017 e dalle relative circolari del Dipartimento della Funzione pubblica (Circ. 3/2017).
Le attività devono essere identiche o sufficientemente simili?
La norma richiede «le medesime attività», formula che evoca un’identità sostanziale di mansioni. La giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5234/2023, in tema di stabilizzazioni P.A.) interpreta tale requisito in senso funzionale: rilevano le mansioni concretamente svolte e il livello di responsabilità, non necessariamente la denominazione formale del profilo professionale. Tuttavia, occorre coerenza tra l’ambito tecnico-amministrativo del servizio reso e quello del posto da ricoprire. Le commissioni di stabilizzazione valuteranno caso per caso la riconducibilità sulla base della documentazione prodotta.
Il lavoratore deve essere ancora in servizio al 31 dicembre 2025?
La norma non richiede espressamente la permanenza in servizio al momento della procedura, ma soltanto la maturazione del triennio entro il 31 dicembre 2025. In coerenza con la disciplina generale della stabilizzazione ex art. 20 D.Lgs. 75/2017 e con la consolidata prassi delle stabilizzazioni post-sisma, l’orientamento prevalente richiede comunque che il lavoratore sia in servizio alla data di pubblicazione del bando, salvo specifiche previsioni dei singoli avvisi. Tale prassi mira a valorizzare la continuità operativa con l’ente e a evitare riassunzioni di personale che ha già concluso il rapporto.
Quali sono gli adempimenti documentali per dimostrare il requisito?
Il candidato deve produrre: a) i contratti a tempo determinato stipulati con gli Uffici speciali o con gli enti del comma 625, completi di profilo professionale e mansioni; b) le certificazioni di servizio rilasciate dalle amministrazioni di provenienza; c) le CU (Certificazioni Uniche) attestanti i periodi retribuiti; d) eventuali ordini di servizio o atti organizzativi comprovanti la specifica destinazione alle attività di ricostruzione. La documentazione dovrà essere prodotta in copia conforme o tramite autocertificazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con riserva di verifica da parte dell’ente assumente.