Commi 619-624 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Calamita Emergenze
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Norma di natura plurima: organizzativa (ricostruzione), ambientale (PFAS) e contrattuale (codice appalti).
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata alla ricostruzione, di concerto con il MEF, per il riparto delle risorse del fondo ricostruzione (commi 619-620) e per l’individuazione dei beneficiari privati (art. 9 L. 40/2025 novellato). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a) al comma 644, dopo le parole: «finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all’ ,»;articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40 b) il comma 645 è sostituito dal seguente: «
645. Le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata, da adottare su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonché dell’esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all’articolo 6 della , una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievolegge 18 marzo 2025, n. 40 nazionale di cui all’ ».articolo 2 della medesima legge 18 marzo 2025, n. 40 . Alla , sono apportate le seguenti modificazioni:legge 18 marzo 2025, n. 40 a) all’articolo 3, comma 6, lettera d), numero 1), le parole: «e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1» sono soppresse; b) all’articolo 6, comma 1, al terzo periodo, le parole: «come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come rifinanziato anche ai sensi dell’ a articolo 1, commi da 644 646, » e, al quarto periodo, le parole: «si provvede con successivi provvedimentidella legge 30 dicembre 2024, n. 207 legislativi» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede anche ai sensi dell’ a articolo 1, commi da 644 646, della »;legge 30 dicembre 2024, n. 207 c) all’articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell’ a , disponibili presso il fondo per laarticolo 1, commi da 644 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ricostruzione, di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge»; d) all’articolo 9, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono individuati i soggetti privati legittimati a richiedere i contributi pubblici per la ricostruzione»; e) all’articolo 10, comma 1, le parole: «Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all’articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell’articolo a , disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui1, commi da 644 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 all’articolo 6, comma 1, della presente legge, può essere previsto»; f) all’articolo 13, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all’articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera b), della presente legge e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al , con decreto del Presidente deldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell’ a articolo 1, commi da 644 646, , disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all’articolo 6, comma 1,della legge 30 dicembre 2024, n. 207 della presente legge, si provvede all’individuazione delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al , danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1 della presentedecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2»; g) all’articolo 14, comma 3, penultimo periodo, le parole: «, come finanziato ai sensi dell’articolo 13, comma 1» sono soppresse. . All’ , le parole da: «di interesse storico-artistico»articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 a: «del medesimo articolo 12,» sono soppresse. . I termini di cui all’ e , sono posticipati diarticolo 24, commi 1 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 sei mesi limitatamente al parametro «somma di 4 PFAS». . Nelle more della decorrenza dei termini di cui al comma 622, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all’allegato III, parte B, del medesimo nondecreto legislativo n. 18 del 2023 concorrono al rispetto del valore di parametro della «somma di PFAS». . Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione del traguardo M1C1-97 ter del medesimo Piano, all’articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo , dopo le parole: «indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce ‘imprevisti’,» sono inserite le2023, n. 36 seguenti: «nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d’asta,». Resta ferma la disciplina del Fondo di cui all’ , convertito, con modificazioni,articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 dalla .legge 15 luglio 2022, n. 91
Norme modificate da questi commi
- Art. 9 Costituzione (comma 619): tutela del paesaggio e dell’ambiente, riferimento centrale per la ricostruzione e la disciplina PFAS
- Art. 32 Costituzione (comma 622): diritto alla salute, rilevante per i limiti PFAS nelle acque potabili
- Art. 117 Costituzione (comma 620): competenze statali per protezione civile, ambiente e ordinamento dei contratti pubblici
- Art. 88 TUIR (comma 619): esclusione dal reddito d’impresa dei contributi pubblici per calamità
- Art. 85 TUIR (comma 624): corrispettivi degli appalti pubblici come ricavi d’impresa
- Art. 17 TUIVA (comma 624): regime di split payment ex art. 17-ter applicabile agli appalti pubblici di ricostruzione
In sintesi
Il quadro normativo plurimo
I commi 619-624 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 costituiscono un blocco eterogeneo accomunato dalla finalità di consolidare l’ordinamento giuridico in tre ambiti distinti: la disciplina della ricostruzione post-calamità di rilievo nazionale, la tutela ambientale delle acque destinate al consumo umano con riferimento ai PFAS (sostanze poli- e perfluoroalchiliche) e l’attuazione di un traguardo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di codice dei contratti pubblici. Si tratta di un raggruppamento eterogeneo dal punto di vista tematico, ma coerente con la natura di norma omnibus tipica delle leggi di bilancio.
Commi 619 e 620: riordino della ricostruzione di rilievo nazionale
Il comma 619 modifica l’art. 1, commi 644 e 645, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), che aveva istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle relative esigenze connesse. La novella ne amplia il perimetro di intervento, includendovi esplicitamente il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento di cui all’articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40 (legge quadro sulla ricostruzione di rilievo nazionale).
La nuova formulazione del comma 645 disciplina inoltre il riparto delle risorse: l’adozione avviene con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata alla ricostruzione, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I criteri sono i fabbisogni e i cronoprogrammi di spesa, nonché la necessità di assicurare risorse pluriennali per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale ex art. 2 della L. 40/2025.
Il comma 620 opera invece una sistematica riscrittura di vari articoli della L. 40/2025, con particolare riferimento ai meccanismi di finanziamento (art. 3 sulla procedura di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale; art. 6 sul fondo per la ricostruzione; artt. 9, 10, 13 e 14 sulle risorse per la ricostruzione privata e pubblica). La novella elimina i riferimenti a futuri stanziamenti aggiuntivi (gli articoli 9 e 13 della L. 40/2025 originariamente rinviavano a successivi provvedimenti legislativi) e li sostituisce con un sistema basato sui decreti del Presidente del Consiglio o dell’Autorità delegata, alimentati dalle risorse del fondo ex art. 1, commi 644-646, L. 207/2024.
L’effetto sistematico è un’importante semplificazione procedurale: la dichiarazione di stato di ricostruzione di rilievo nazionale non richiederà più un autonomo provvedimento legislativo di finanziamento, ma potrà essere immediatamente operativa attraverso decreti amministrativi, attingendo alle risorse già presenti nel fondo. Si tratta di una scelta che valorizza la rapidità di risposta del sistema, in coerenza con i principi di buon andamento (art. 97 Cost.) e di tutela del territorio (art. 9 e art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.).
Comma 621: ridefinizione del perimetro storico-artistico
Il comma 621 modifica l’art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), sopprimendo alcune parole relative ai beni di interesse storico-artistico. La modifica appare di natura tecnica, volta a coordinare il perimetro applicativo della disciplina con il quadro generale di tutela del patrimonio culturale ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio). L’impatto operativo è circoscritto e attiene principalmente alle agevolazioni fiscali e ai meccanismi di tutela applicabili a tale categoria di beni, oggetto di disciplina speciale.
Commi 622 e 623: la disciplina dei PFAS nelle acque potabili
I commi 622 e 623 intervengono su un tema di forte rilevanza ambientale e sanitaria: la presenza di PFAS (sostanze poli- e perfluoroalchiliche) nelle acque destinate al consumo umano. La disciplina di riferimento è il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, che ha recepito la Direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. La disposizione introduce il parametro «somma di 4 PFAS» per il monitoraggio dell’inquinamento.
Il comma 622 posticipa di sei mesi i termini di applicazione del parametro «somma di 4 PFAS» previsti dall’art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18/2023. La proroga risponde a esigenze pratiche dei gestori del servizio idrico integrato, che dispongono di tempi più lunghi per adeguare gli impianti di trattamento e gli strumenti di monitoraggio. Va ricordato che la presenza di PFAS è collegata a rischi sanitari (interferenza endocrina, possibile cancerogenicità) e che la disciplina europea fissa limiti stringenti.
Il comma 623 introduce una norma transitoria specifica per il periodo intercorrente tra la pubblicazione della LB 2026 e la decorrenza dei termini posticipati dal comma 622. Nelle more, alcune molecole specifiche (ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4, indicate nell’allegato III parte B del D.Lgs. 18/2023) non concorrono al rispetto del valore di parametro della «somma di PFAS». Si tratta di una disciplina di favore per i gestori, che evita di considerare alcune specifiche molecole nel computo complessivo durante la fase transitoria. La scelta merita attento monitoraggio sotto il profilo della tutela della salute (art. 32 Cost.) e dell’ambiente (art. 9 Cost., come modificato dalla L. cost. 1/2022).
Comma 624: ribassi d’asta e variazioni del progetto (codice contratti pubblici)
Il comma 624 attua il traguardo M1C1-97 ter del PNRR, intervenendo sull’art. 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. La modifica consente di utilizzare, oltre alle somme indicate nel quadro economico alla voce «imprevisti», anche fino al 50% delle economie derivanti dai ribassi d’asta, per coprire varianti in corso d’opera.
La novella mantiene ferma la disciplina del Fondo previsto dall’art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e il caro materiali). Il principio sotteso è la flessibilizzazione della gestione degli appalti pubblici, soprattutto in un contesto di volatilità dei prezzi delle materie prime e di pressione sui cronoprogrammi PNRR. Sotto il profilo sistematico, la disposizione si inserisce nel quadro più ampio di adeguamento del codice appalti al contesto economico in evoluzione e ai vincoli temporali del Piano nazionale di ripresa.
Profili fiscali e contabili
Le risorse mobilitate dai commi 619 e 620 affluiscono al fondo istituito presso il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e sono gestite secondo le regole della contabilità speciale. Per le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici di ricostruzione, i contributi ricevuti per varianti coperte con i ribassi d’asta rappresentano corrispettivi rilevanti ai fini IVA (art. 3 e art. 6 D.P.R. 633/1972) e concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 85 del TUIR (D.P.R. 917/1986). Restano fermi gli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 e gli obblighi di rendicontazione PNRR ex D.L. 77/2021 (L. 108/2021).
Inquadramento costituzionale e comunitario
Il blocco normativo intercetta una pluralità di parametri costituzionali: art. 9 Cost. (tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, come riformato dalla L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1); art. 32 Cost. (diritto alla salute, rilevante per i PFAS); art. 81 Cost. (equilibrio di bilancio nelle spese di ricostruzione); art. 97 Cost. (buon andamento e proporzionalità nell’azione amministrativa); art. 117, secondo comma, lett. e), s) e h), Cost. (competenze statali in armonizzazione dei bilanci, tutela dell’ambiente e ordinamento dei contratti pubblici). Sul versante europeo, la disciplina dei PFAS attua la direttiva 2020/2184 sulle acque destinate al consumo umano, mentre la modifica al codice appalti risponde ai milestone del PNRR concordati con la Commissione europea (Reg. UE 2021/241).
Lettura sistematica dei sei commi
Pur appartenendo ad ambiti materiali differenti, i sei commi presentano una linea di coerenza nella ricerca di efficienza dell’azione amministrativa. La riscrittura della L. 40/2025 (commi 619 e 620) introduce una governance più agile delle ricostruzioni di rilievo nazionale, sostituendo la frammentazione dei provvedimenti legislativi con una procedura amministrativa unificata e accelerata. La proroga dei PFAS (commi 622 e 623) bilancia esigenze di tutela ambientale e praticabilità per i gestori del servizio idrico. La modifica del Codice contratti pubblici (comma 624) flessibilizza la gestione degli appalti per consentire il rispetto dei target PNRR. La modifica all’art. 1, comma 255, della L. 147/2013 (comma 621), pur di portata circoscritta, si inserisce nel più ampio percorso di razionalizzazione del perimetro di tutela del patrimonio culturale.
Profili di attuazione attesi nel 2026
L’effettività del nuovo assetto normativo dipenderà dall’adozione tempestiva dei numerosi decreti attuativi richiamati dalle disposizioni: i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per il riparto delle risorse di ricostruzione di rilievo nazionale (art. 9, comma 1, L. 40/2025 nella nuova formulazione), i decreti di concerto MEF e Casa Italia per il rifinanziamento dei fondi, eventuali ordinanze del Commissario straordinario per le calamità in corso. Sul versante dei PFAS, sarà importante il coordinamento con l’Istituto Superiore di Sanità e con il Ministero della Salute per il monitoraggio scientifico delle molecole rilevanti. Sul versante degli appalti, sarà cruciale l’aggiornamento delle linee guida ANAC per orientare le stazioni appaltanti sulle nuove modalità di gestione dei ribassi d’asta nelle varianti, evitando interpretazioni divergenti tra le amministrazioni aggiudicatrici.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — La stabilizzazione delle risorse nella ricostruzione di Tizio
Tizio è sindaco di un comune del centro Italia colpito da un evento sismico di forte intensità nell’estate 2026. A seguito della dichiarazione di stato di ricostruzione di rilievo nazionale ex art. 2 della L. 40/2025, il comune attende l’avvio delle procedure di finanziamento. Grazie alle modifiche introdotte dai commi 619 e 620 della LB 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri, con apposito decreto adottato su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia e di concerto con il MEF, individua le risorse disponibili nel fondo ex art. 1, commi 644-646, L. 207/2024 e le destina al comune di Tizio per la ricostruzione privata e pubblica. Il decreto, adottato in meno di 90 giorni dalla deliberazione dello stato, individua altresì i soggetti privati legittimati a richiedere i contributi (proprietari di immobili distrutti o danneggiati). Tizio può quindi dare avvio rapidamente alle procedure di ricostruzione, evitando l’attesa di un provvedimento legislativo ad hoc che, nel sistema previgente, avrebbe richiesto mesi. Il sindaco coordina i tecnici comunali per la predisposizione del piano di interventi e attiva i bandi per le imprese aggiudicatarie. Per i contributi alla ricostruzione privata, Tizio fornisce ai cittadini la necessaria assistenza tecnica, ricordando che ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR (D.P.R. 917/1986) i contributi a fondo perduto per calamità non concorrono alla formazione del reddito d’impresa.
Caso pratico 2 — L’impresa di Caio e i ribassi d’asta nelle varianti
Caio è titolare di un’impresa di costruzioni aggiudicataria di un appalto pubblico per la ricostruzione di un edificio scolastico nel cratere sismico del Centro Italia. Il quadro economico originario prevede 5 milioni di euro di lavori e Caio si è aggiudicato l’appalto con un ribasso del 12%, pari a 600.000 euro di economie. Durante i lavori, emerge la necessità di interventi aggiuntivi non previsti nel progetto originario (consolidamento di una parete portante in muratura) per un importo di 250.000 euro. Grazie alla modifica introdotta dal comma 624 al codice contratti pubblici (art. 126, comma 2, D.Lgs. 36/2023), il responsabile unico del procedimento può ora autorizzare la copertura della variante non solo con le somme della voce «imprevisti» del quadro economico (esaurite per altri interventi), ma anche con fino al 50% delle economie da ribasso d’asta, ossia fino a 300.000 euro. La variante viene quindi autorizzata e Caio prosegue i lavori senza interruzioni, mantenendo il rispetto del cronoprogramma e dei target PNRR. L’impresa fattura il maggior importo con applicazione dell’IVA in regime di split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (essendo committente un ente pubblico) e include il ricavo nella base imponibile del reddito d’impresa ex art. 85 del TUIR. Sul piano contabile, Caio aggiorna il registro dei movimenti finanziari ex art. 3 L. 136/2010 con il nuovo CUP della variante.
Domande frequenti
Cosa cambia per la procedura di dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale?
Con le modifiche dei commi 619 e 620 LB 2026, la dichiarazione di stato di ricostruzione di rilievo nazionale ex art. 2 L. 40/2025 non richiede più un autonomo provvedimento legislativo di stanziamento delle risorse. Il finanziamento avviene attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata alla ricostruzione, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia e di concerto con il MEF, nei limiti delle risorse già disponibili nel fondo ex art. 1, commi 644-646, L. 207/2024. Si tratta di una semplificazione che accelera notevolmente i tempi di risposta del sistema, evitando il passaggio parlamentare per ogni nuova ricostruzione.
Quali sono le implicazioni per i comuni colpiti dall’adozione del nuovo sistema PCM-decreti?
I comuni colpiti da calamità di rilievo nazionale potranno contare su tempi di mobilitazione delle risorse più rapidi rispetto al passato. Il decreto del Presidente del Consiglio individuerà i soggetti privati legittimati a richiedere i contributi pubblici per la ricostruzione (art. 9, comma 1, L. 40/2025 nella nuova formulazione) e definirà i criteri di riparto delle risorse per la ricostruzione pubblica (art. 13, comma 1, L. 40/2025). Resta ferma la competenza dei comuni in qualità di soggetti attuatori per gli interventi sul proprio territorio, con il coordinamento del Commissario straordinario eventualmente nominato e del Dipartimento Casa Italia.
Cosa significa la proroga di 6 mesi del parametro PFAS introdotta dal comma 622?
Il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, in attuazione della direttiva UE 2020/2184, ha introdotto un parametro chiamato «somma di 4 PFAS» per il monitoraggio della qualità delle acque destinate al consumo umano. I termini di applicazione di tale parametro, originariamente fissati dall’art. 24 del D.Lgs. 18/2023, sono ora posticipati di sei mesi. La proroga consente ai gestori del servizio idrico integrato di adeguare gli impianti di trattamento e di completare i programmi di monitoraggio. Resta fermo che la disciplina europea fissa limiti vincolanti e che eventuali ulteriori proroghe richiederebbero specifico raccordo con la Commissione europea.
Cosa stabilisce il comma 624 sul ribasso d’asta nei contratti pubblici?
Il comma 624 modifica l’art. 126, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), che disciplina le varianti in corso d’opera. La novella consente di utilizzare per coprire le varianti, oltre alle somme indicate nel quadro economico alla voce «imprevisti», anche un importo non superiore al 50% delle economie derivanti dai ribassi d’asta. La misura mira a flessibilizzare la gestione degli appalti pubblici, soprattutto in un contesto di pressione sui cronoprogrammi PNRR (traguardo M1C1-97 ter) e di volatilità dei prezzi delle materie prime. Resta ferma la disciplina del Fondo ex art. 26, comma 7, D.L. 50/2022 per il caro materiali.
Quali oneri di rendicontazione gravano sulle imprese aggiudicatarie?
Le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici di ricostruzione devono rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (utilizzo di conto corrente dedicato e CUP/CIG su ogni movimento). Per gli interventi finanziati con risorse PNRR, valgono anche gli specifici obblighi di rendicontazione previsti dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (governance del PNRR). Sul piano fiscale, i corrispettivi sono soggetti a IVA secondo le regole ordinarie del D.P.R. 633/1972 (regime ordinario o split payment ex art. 17-ter per gli enti pubblici) e concorrono alla formazione del reddito d’impresa ex art. 85 TUIR.