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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 614 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Calamita Emergenze

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Le modalità di erogazione dei contributi seguono le ordinanze già emanate dal Commissario straordinario; possibili nuove ordinanze attuative per il riparto delle nuove tranche 2026-2027. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre 2022 nel territorio dell’isola di Ischia, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2026 e di 30 milioni di euro per l’anno 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per l’anno 2026 e a 24 milioni di euro per l’anno 2027 finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica di cui agli e , convertito,articoli 20 26 del decretolegge 28 settembre 2018, n. 109 con modificazioni, dalla , e una quota pari a 4 milioni di euro per l’anno 2026 e a 6legge 16 novembre 2018, n. 130 milioni di euro per l’anno 2027 per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico previsti dal comma 2 dell’articolo , convertito, con modificazioni, dalla 5-ter del decretolegge 3 dicembre 2022, n. 186 legge 27 gennaio 2023, n. 9, e , della .dall’articolo 1, comma 685 legge 30 dicembre 2024, n. 207

In sintesi

  • Finanziamento di 20 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni per il 2027 per gli interventi conseguenti al sisma del 21 agosto 2017 e alla frana del 26 novembre 2022 sull’isola di Ischia.
  • 16 mln (2026) e 24 mln (2027) per contributi a ricostruzione privata e ricostruzione pubblica ex artt. 20 e 26 D.L. 109/2018 (L. 130/2018).
  • 4 mln (2026) e 6 mln (2027) per gli interventi di dissesto idrogeologico ex art. 5-ter, comma 2, D.L. 186/2022 (L. 9/2023).
  • Coordinamento con l’art. 1, comma 685, L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) per la ricostruzione pubblica.
  • Norma di finanziamento puro, senza modifiche alla disciplina sostanziale dei contributi già previsti dalla normativa speciale.
Quadro normativo di riferimento

Il comma 614 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 stanzia nuove risorse per il completamento della ricostruzione dell’isola di Ischia, gravemente colpita da due eventi distinti: il sisma del 21 agosto 2017 (epicentro Casamicciola Terme, M 4.0) e l’evento franoso del 26 novembre 2022 nella medesima area. Per il primo evento la normativa speciale di riferimento è il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (cosiddetto «decreto Genova», originariamente emanato per la ricostruzione del ponte Morandi e successivamente esteso alla disciplina degli interventi nei comuni ischitani). Per la frana del 2022 la disciplina speciale è contenuta nell’art. 5-ter del D.L. 3 dicembre 2022, n. 186, convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.

Articolazione finanziaria

Lo stanziamento complessivo di 50 milioni di euro è ripartito su due annualità (20 mln per il 2026 e 30 mln per il 2027) e su due capitoli di spesa distinti. Una quota di 40 milioni complessivi (16 mln nel 2026 + 24 mln nel 2027) è destinata alla ricostruzione post-sisma 2017: contributi alla ricostruzione privata ex art. 20 D.L. 109/2018 e interventi di ricostruzione pubblica ex art. 26 del medesimo decreto. La restante quota di 10 milioni (4 mln nel 2026 + 6 mln nel 2027) finanzia gli interventi di dissesto idrogeologico previsti dal comma 2 dell’art. 5-ter D.L. 186/2022, in continuità con quanto già stanziato dall’art. 1, comma 685, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

La ripartizione bilanciata tra le due tipologie di intervento (post-sisma e post-frana) riflette la stratificazione delle problematiche dell’isola, che presenta un’elevata vulnerabilità geologica derivante dalla natura vulcanica del territorio e dalla pressione antropica esercitata negli ultimi decenni. La progressione delle somme tra 2026 e 2027 (+50%) risponde alla pianificazione pluriennale degli interventi, tipicamente caratterizzata da un’intensificazione nella fase centrale del programma.

Ricostruzione privata: contributi ex art. 20 D.L. 109/2018

L’art. 20 del decreto Genova disciplina i contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma. I beneficiari sono i proprietari, gli usufruttuari e i titolari di altri diritti reali di godimento. I contributi coprono fino al 100% dei costi ammissibili, secondo parametri tecnici fissati con ordinanza del Commissario straordinario. Le domande sono gestite attraverso piattaforme telematiche dedicate, in coordinamento con i comuni ischitani.

Sul piano fiscale, ai contributi pubblici si applica l’esclusione da tassazione prevista dall’art. 88, comma 3, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) per i contributi a fondo perduto erogati per calamità naturali, salvo coordinamento con la disciplina del superbonus 110% e altri bonus edilizi (cumulabili nei limiti del costo effettivo, ex art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e art. 121 sulla cessione del credito). Particolare attenzione va prestata al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato ex art. 107 TFUE, anche se le erogazioni per calamità naturali rientrano generalmente nella deroga prevista dal Regolamento UE 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria).

Ricostruzione pubblica: art. 26 D.L. 109/2018

L’art. 26 finanzia gli interventi sugli edifici e sulle infrastrutture pubbliche dei comuni colpiti, incluso il patrimonio culturale tutelato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). I soggetti attuatori sono i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, con il coordinamento del Commissario straordinario. Le procedure di affidamento dei lavori seguono il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), con le specifiche deroghe previste dalla normativa emergenziale (procedure negoziate, semplificazione delle gare). Le risorse confluiscono nella contabilità speciale del Commissario, gestita ai sensi dell’art. 27 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 (ora confluita nel Codice della protezione civile, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1).

Dissesto idrogeologico: art. 5-ter D.L. 186/2022

Il riferimento all’art. 5-ter, comma 2, del D.L. 186/2022 si lega alla frana del 26 novembre 2022, che provocò 12 vittime e l’evacuazione di centinaia di residenti. La norma autorizza interventi strutturali di messa in sicurezza del territorio (briglie, vasche di laminazione, regimazione delle acque, consolidamento dei versanti, sistemazione delle scarpate) sulla base di un piano predisposto dal Commissario. Coordinandosi con il Piano nazionale di mitigazione del rischio idrogeologico (D.P.C.M. 27 settembre 2021) e con i fondi PNRR (Missione 2, Componente 4, «Tutela del territorio e della risorsa idrica»), lo stanziamento integra ulteriori risorse del Fondo di solidarietà nazionale ex art. 16 della L. 14 luglio 1965, n. 963.

Sul piano operativo, gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica richiedono studi preliminari geologici e geotecnici, valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), e coordinamento con la pianificazione di bacino dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, competente per il territorio campano.

Profili costituzionali e ambientali

La disposizione si inserisce nel quadro di tutela del paesaggio (art. 9 Cost., come riformato dalla L. cost. 1/2022 che ha esplicitato la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi) e del territorio (art. 117, secondo comma, lett. m, e terzo comma, Cost., con riferimento alle competenze concorrenti in materia di governo del territorio). Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) rileva sotto il profilo della sicurezza degli insediamenti rispetto ai rischi naturali, in particolare a seguito della tragedia del 26 novembre 2022. Sul piano internazionale, l’intervento si coordina con i framework UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) e con la strategia europea di adattamento al cambiamento climatico.

Domande frequenti

I 50 milioni stanziati sono cumulabili con altri contributi già ricevuti?

Sì, ma entro il limite del costo effettivamente sostenuto. La disciplina dei contributi alla ricostruzione privata ex art. 20 del D.L. 109/2018 e dell’art. 26 per la ricostruzione pubblica prevede la non duplicazione delle erogazioni: i contributi sono complementari rispetto a indennità assicurative e ad altri trasferimenti pubblici. In caso di sovrapposizione con bonus edilizi (es. superbonus ex art. 119 D.L. 34/2020), il contributo statale concorre fino al raggiungimento del costo riconosciuto, secondo il principio di non duplicazione del beneficio. Le modalità operative sono definite dalle ordinanze del Commissario straordinario.

Chi sono i beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata?

I contributi sono destinati ai proprietari, agli usufruttuari, ai titolari di diritti reali di godimento e, in alcuni casi, ai locatari di immobili adibiti ad attività produttive ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio per il sisma del 2017, e nelle aree dichiarate a rischio frana per il 2022. La fruizione richiede istanza al Commissario, con perizia tecnica asseverata e progetto di intervento conforme alla normativa antisismica (D.M. 17 gennaio 2018 - NTC 2018). Le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute al rispetto del regime de minimis (Reg. UE 1407/2013) per la quota imputabile ad attività commerciale.

Come si coordina il finanziamento con il PNRR e con i fondi europei?

Le risorse del comma 614 sono aggiuntive rispetto agli stanziamenti del PNRR per la mitigazione del rischio idrogeologico (Missione 2 Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica) e rispetto ai fondi del Fondo di solidarietà UE attivati a seguito della frana del novembre 2022. Il coordinamento avviene attraverso il Commissario straordinario, che redige il cronoprogramma degli interventi e verifica la coerenza con i target europei. Sul piano della rendicontazione, le spese vanno tracciate con i codici CUP e CIG ex art. 11 L. 3/2003 e nel rispetto degli obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013.

Quali sono gli impatti fiscali per i privati che ricevono i contributi?

I contributi pubblici per la ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi sono fiscalmente neutri: per i soggetti privati non imprenditori non concorrono alla formazione del reddito (art. 13, comma 9, D.L. 109/2018 e norme analoghe). Per le imprese, l’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR (D.P.R. 917/1986) esclude dalla tassazione i contributi a fondo perduto erogati a fronte di danni patrimoniali, salvo eventuale dichiarazione di sopravvenienza attiva in caso di cumulo con indennità assicurative. È sempre opportuno verificare la specifica disciplina IVA, anche alla luce della Circ. AE n. 8/E del 2020 in tema di superbonus e calamità.

Cosa succede se le risorse non vengono utilizzate entro il 2027?

In coerenza con il principio di annualità del bilancio dello Stato (artt. 23 e 24 L. 196/2009), le risorse non impegnate entro la chiusura dell’esercizio possono confluire nei residui passivi di stanziamento, con vincolo di destinazione. Per gli interventi straordinari di ricostruzione, la normativa speciale (art. 20-quinquies D.L. 61/2023 e analoghe disposizioni del decreto Genova) consente la gestione fuori bilancio sulla contabilità speciale del Commissario, che permette il superamento del vincolo annuale e l’impegno pluriennale delle somme. Eventuali economie residue sono soggette al riassorbimento nelle disponibilità del Fondo per la ricostruzione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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