Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 493 Codice della Navigazione – Compenso per salvataggio di persone

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà diritto a un compenso quando l'ammontare relativo è coperto da assicurazione ovvero quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose. Il compenso è dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone salvate.

In sintesi

  • L'art. 493 disciplina il compenso per il salvataggio di persone: a differenza del salvataggio di cose, il compenso è dovuto solo in presenza di specifiche condizioni (copertura assicurativa o contestuale salvataggio di nave o cose).
  • Il compenso è riconosciuto quando il suo ammontare è coperto da assicurazione o quando il salvataggio di persone è avvenuto in occasione di operazioni di soccorso a navi, aeromobili o cose.
  • Il compenso per il salvataggio di persone è quantificato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone salvate.
  • Nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione (o di una parte equitativamente stabilita del compenso per le cose), il legislatore evita che il soccorso delle vite umane sia disincentivato dall'assenza di un compenso diretto.
  • L'obbligo morale e giuridico di salvare persone in pericolo di vita in mare (Convenzione SAR, SOLAS) non è subordinato al compenso: l'art. 493 si occupa delle conseguenze economiche di tale obbligo.
Indice dei contenuti

Ratio e fondamento dell'art. 493

Il salvataggio di persone in pericolo in mare è innanzitutto un obbligo giuridico e morale: chi si trovi nelle condizioni di prestare soccorso a persone in pericolo di vita non può sottrarsi a tale dovere invocando considerazioni economiche. Tuttavia, il legislatore ha ritenuto opportuno regolamentare le conseguenze economiche di questo atto, prevedendo in specifiche circostanze un compenso per il soccorritore. L'art. 493 persegue un duplice obiettivo: da un lato, non creare un sistema in cui il salvataggio di vite umane sia disincentivato dall'assenza di qualsiasi ricompensa economica; dall'altro, evitare che si apra la strada a richieste di compenso illimitate per qualsiasi operazione di salvataggio di persone, che potrebbero gravare eccessivamente su armatori e assicuratori. Il risultato è un sistema a condizioni, in cui il compenso è dovuto soltanto quando si realizzano presupposti specifici.

Il primo presupposto: copertura assicurativa

Il compenso per il salvataggio di persone è dovuto quando il suo ammontare è coperto da assicurazione. Ciò significa che se esiste una polizza assicurativa - sulla nave soccorritrice, sulla nave soccorsa, o specifica per le operazioni di salvataggio - che prevede la copertura del compenso per il salvataggio di persone, il soccorritore ha diritto a riceverlo nei limiti di tale copertura. Questa condizione è stata introdotta per responsabilizzare armatori e assicuratori: chi vuole garantirsi che i propri naufraghi vengano soccorsi con tempestività ha interesse a dotarsi di polizze che coprano il compenso per il soccorritore. I P&I club gestiscono spesso questa tipologia di copertura nell'ambito delle polizze di responsabilità civile degli armatori.

Il secondo presupposto: salvataggio occasionale di persone in operazioni su cose

Il compenso è altresì dovuto quando il salvataggio di persone è avvenuto in occasione di operazioni di soccorso a navi, aeromobili o cose. In questo caso, il soccorritore che abbia anche salvato persone (oltre a navi o merci) ha diritto a un compenso aggiuntivo per il salvataggio delle persone, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Questa regola riconosce che spesso il salvataggio di persone avviene contestualmente a quello di beni materiali: il soccorritore non dovrebbe essere penalizzato per aver dedicato risorse al salvataggio delle vite quando avrebbe potuto concentrarsi esclusivamente sul salvataggio dei beni (più remunerativo). Anzi, la norma lo premia per l'atto umanitario.

I criteri di determinazione del compenso

Il compenso per il salvataggio di persone è determinato in ragione di tre fattori: i rischi corsi dal soccorritore (rischio per la propria incolumità, per la propria nave, per le condizioni meteorologiche), gli sforzi compiuti (impegno di persone, attrezzature, tempo) e il pericolo in cui versavano le persone salvate (gravità del pericolo, urgenza dell'intervento). Questi criteri sono simili a quelli dell'art. 491 per il salvataggio di cose, ma adattati alla specificità del salvataggio di persone: il valore delle vite umane non è commisurabile in denaro, e il compenso non è calcolato sul «valore» delle persone salvate, ma sull'entità dell'impegno del soccorritore e della situazione di pericolo affrontata.

Rapporti con la normativa internazionale e il dovere di soccorso in mare

L'art. 493 si coordina con le norme internazionali che sanciscono il dovere di soccorso in mare: la Convenzione SOLAS (Safety of Life at Sea), la Convenzione SAR (Search and Rescue) di Amburgo del 1979, e l'art. 98 della Convenzione UNCLOS del 1982. Tutte queste convenzioni impongono ai comandanti delle navi di prestare soccorso a persone in pericolo in mare, senza condizionare l'obbligo alla prospettiva di un compenso. La Convenzione internazionale sul salvataggio del 1989 (Londra 1989), pure rilevante, disciplina prevalentemente il salvataggio di beni materiali e la prevenzione dei danni ambientali, lasciando alle legislazioni nazionali la regolazione del compenso per il salvataggio di persone. L'art. 493 colma dunque questo spazio, fornendo una disciplina nazionale che si raccorda con l'obbligo internazionale di soccorso umanitario.

Casi pratici

Caso 1: Salvataggio di naufraghi con copertura assicurativa

Tizio, comandante di una nave mercantile, recupera in alto mare Caio e altri tre naufraghi in seguito al naufragio della loro imbarcazione. La polizza P&I di Tizio prevede la copertura del compenso per il salvataggio di persone. Ai sensi dell'art. 493, Tizio ha diritto a ricevere il compenso nei limiti dell'ammontare coperto dall'assicurazione, determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del pericolo in cui si trovavano i naufraghi.

Caso 2: Salvataggio di persone in occasione di soccorso a nave

Sempronio interviene per soccorrere la nave incagliata di Tizio, rimorchiandola fino al porto sicuro. Nel corso dell'operazione, salva anche due marinai caduti in mare durante le manovre di aggancio. Il salvataggio di persone è avvenuto in occasione di operazioni di soccorso a una nave: Sempronio ha diritto a un compenso aggiuntivo per il salvataggio delle persone, calcolato come parte equitativamente stabilita del compenso ottenuto per il soccorso della nave, nei limiti dell'art. 493.

Caso 3: Mancanza dei presupposti: nessun compenso

Caio, armatore di un peschereccio, salva una persona caduta in mare da un molo privato, senza che vi sia alcuna operazione di soccorso a nave o cose in corso e senza che esista alcuna copertura assicurativa specifica. Nessuno dei presupposti dell'art. 493 è soddisfatto: Caio non ha diritto a un compenso per il salvataggio della persona, salvo il rimborso delle spese sostenute ai sensi dei principi generali sulla gestione di affari altrui.

Domande frequenti

Il soccorritore ha sempre diritto a un compenso per aver salvato persone in mare?

No. L'art. 493 cod. nav. prevede il compenso solo in due casi: quando l'ammontare è coperto da assicurazione, oppure quando il salvataggio di persone è avvenuto in occasione di operazioni di soccorso a navi, aeromobili o cose.

Come si calcola il compenso per il salvataggio di persone?

In ragione dei rischi corsi dal soccorritore, degli sforzi compiuti e del pericolo in cui versavano le persone salvate. Non si calcola sul 'valore' delle persone, ma sull'entità dell'impegno profuso nell'operazione.

L'obbligo di soccorso in mare dipende dall'esistenza di un compenso?

No. L'obbligo di soccorrere persone in pericolo di vita in mare è imposto dalla Convenzione SOLAS, dalla Convenzione SAR e dall'art. 98 UNCLOS, indipendentemente da qualsiasi prospettiva di compenso. L'art. 493 regola le sole conseguenze economiche di tale obbligo.

Cosa succede se il salvataggio di persone avviene insieme al salvataggio di merci?

Il soccorritore ha diritto sia al compenso per il salvataggio delle cose (art. 492) sia a un compenso aggiuntivo per il salvataggio delle persone, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso per le cose, secondo l'art. 493.

La copertura assicurativa del compenso per salvataggio di persone è frequente?

I P&I club (assicuratori della responsabilità civile delle navi) gestiscono spesso questa tipologia di copertura nell'ambito delle polizze di responsabilità degli armatori. L'esistenza e i limiti della copertura dipendono dal contratto di assicurazione specifico.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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