Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Buoni pasto Sanita e welfare Perseo Sirio

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    Il dipendente Sanita SSN percepisce buono pasto da €7-8 per ogni turno di servizio ≥6 ore (vincolato a presenza). Molti ospedali hanno mensa interna a tariffe agevolate. Fondo pensione: Perseo Sirio (1% lav + 1% azienda + TFR). Welfare integrativo decentrato spesso comprende polizze sanitarie, asili nido convenzionati, formazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Welfare Sanita
    Voce Importo
    Buono pasto €7 cartaceo / €8 elettronico
    Mensa ospedaliera €2-4 a pasto (sostituiva buono)
    Fondo Perseo Sirio 1% lav + 1% azienda + TFR
    Polizza sanitaria integrativa Contrattata locale
    Asili nido convenzionati Tariffa agevolata

    Buoni pasto e mense ospedaliere

    Il buono pasto e’ di €7 (€8 elettronico dal 2025) per ogni giornata di servizio ≥6 ore.

    Specificita Sanita: la maggior parte degli ospedali grandi ha mensa interna a tariffe agevolate (€2-4 a pasto). I dipendenti che usano la mensa NON ricevono buono quel giorno (sostituiva).

    I turni notturni e festivi non danno diritto a buono pasto (no pausa pranzo nei turni notte) ma alcune aziende erogano comunque indennita sostitutiva di €5 per turno notte.

    Fondo Perseo Sirio

    Il fondo pensione di settore e’ Perseo Sirio, condiviso con Funzioni Centrali e Funzioni Locali. Contribuzione tipo: 1% lavoratore + 1% azienda + TFR. Adesione facoltativa con vantaggi fiscali (deduzione fino €5.164/anno).

    Welfare integrativo aziendale

    Molti aziende sanitarie ASL/AO hanno welfare integrativo decentrato:

    • Polizze sanitarie integrative (€150-400/anno a carico azienda)
    • Asili nido convenzionati o aziendali
    • Buoni libri per figli
    • Card cultura/sport
    • Convenzioni palestre e cliniche
    • Formazione professionale aggiuntiva

    Casi pratici

    Tizia – Infermiera con mensa
    Tizia in turno 7-13 usa mensa ospedaliera (€2,50). Non riceve buono pasto quel giorno. Conviene economicamente solo se costo mensa < buono.
    Caia – OSS Perseo Sirio aderente
    Caia aderisce Perseo Sirio dal 2017. Contributi annui: TFR €1.800 + 1% €310 + 1% azienda €310 = €2.420/anno. Capitale accumulato €18.500.
    Sempronio – Welfare ASL Bologna
    Sempronio, infermiere ASL Bologna: oltre stipendio, riceve polizza sanitaria UnipolSAI €350/anno + asilo nido convenzionato per figlio €280/mese (vs €450 esterno) = saving €170/mese.

    Domande frequenti

    Buono pasto SSN: quanto vale?
    €7 cartaceo, €8 elettronico (dal 2025). Spetta per ogni giornata di servizio ≥6 ore. Non spetta se si usa la mensa ospedaliera (alternativa).
    Perseo Sirio in Sanita?
    Si, e’ il fondo pensione complementare condiviso con Funzioni Centrali e Locali. Contribuzione 1% lavoratore + 1% azienda + TFR. Adesione facoltativa con vantaggi fiscali.
    Le mense ospedaliere sono per tutti?
    Si, dipendenti SSN (con tessera aziendale) accedono a tariffa agevolata €2-4 a pasto. Negli ospedali piccoli senza mensa, solo buoni pasto. Negli ospedali metropolitani spesso 2-3 mense per turni diversi.
    Welfare aziendale: come si accede?
    Tramite piattaforma aziendale (es. UnipolSAI Welfare, JointlyOne, etc.). Si scelgono i servizi (polizze, asili, libri, card cultura) entro il budget annuale assegnato dall’azienda. Esente IRPEF.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Commi 573-585 LB 2026: pacchetto proroghe e agevolazioni per il

    Commi 573-585 LB 2026: pacchetto proroghe e agevolazioni per il

    Commi 573-585 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    573. Per le medesime finalità di cui all’ articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 , destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all’articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 , nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2026.

    574. Le esenzioni previste dall’articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.

    575. All’articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 , le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

    576. All’articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , le parole: «, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «, al settimo e all’ottavo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al settimo, all’ottavo e al nono anno».

    577. All’ articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 , le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

    578. All’articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

    579. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 577 e 578, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2026.

    580. All’ articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «fino all’anno d’imposta 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno d’imposta 2025»; b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

    581. All’ articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

    582. All’ articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

    583. Il Commissario straordinario di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 , può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l’anno 2026 ai comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all’ articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 . Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2026, che costituisce limite di spesa.

    584. All’ articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

    585. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Comma 389 LB 2026: stop al payback farmaceutico regionale

    Comma 389 LB 2026: stop al payback farmaceutico regionale

    Comma 389 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    389. A decorrere dall’anno 2026, non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 6 dell’articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: TFR, maturazione e destinazione

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il Trattamento di Fine Rapporto matura per tutti i dipendenti del settore acconciatura ed estetica alla quota di circa un dodicesimo della retribuzione annua lorda. Ogni anno il TFR accantonato e rivalutato con un tasso fisso piu una quota legata all’inflazione ISTAT. Il lavoratore puo destinare il TFR al fondo pensione complementare del comparto artigiano o lasciarlo in azienda.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR – Esempio lavoratore al 3° livello (indicativo 2026)
    Voce Importo indicativo
    Retribuzione annua lorda (13 mensilita) ~19.240 € (minimo 3° liv. 1.480 × 13)
    Quota TFR annua (retribuzione / 13,5) ~1.425 €
    Rivalutazione annua (1,5% fisso + 75% ISTAT) Variabile (stima 2-3% per 2026)
    TFR accantonato dopo 5 anni (senza rivalutazione) ~7.125 €
    TFR accantonato dopo 10 anni (senza rivalutazione) ~14.250 €
    Anticipazione TFR (dopo 8 anni): max 70% Fino a ~9.975 € (su 10 anni)

    Come si calcola il TFR nel settore artigiano

    Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 c.c.: la quota annua e pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. La retribuzione rilevante include tutte le voci continuative e ricorrenti: minimo tabellare, scatti di anzianita, tredicesima, eventuali indennita fisse. Non vi rientrano rimborsi spese, indennita occasionali e premi una tantum.

    Ogni anno il TFR accantonato viene rivalutato applicando un tasso composto: 1,5% fisso piu il 75% dell’aumento ISTAT dei prezzi al consumo. La rivalutazione e tassata (imposta sostitutiva del 17%).

    Destinazione del TFR: fondo pensione o azienda

    Il lavoratore che inizia un nuovo rapporto di lavoro ha 6 mesi di tempo per comunicare al datore la scelta sulla destinazione del TFR:

    • Silenzio-assenso: se entro 6 mesi non esprime alcuna scelta, il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione collettivo previsto dal CCNL (nel settore artigiano: Artifondo o il fondo di previdenza complementare indicato dalla contrattazione).
    • Scelta esplicita per il fondo pensione: il lavoratore aderisce al fondo e il TFR viene versato trimestralmente dal datore.
    • Mantenimento in azienda: il lavoratore sceglie espressamente di lasciare il TFR in azienda (possibile solo nelle imprese con meno di 50 dipendenti). Le imprese artigiane del settore benessere rientrano quasi sempre in questa categoria.

    Anticipazione del TFR durante il rapporto

    Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore puo richiedere un’anticipazione del TFR maturato, nel limite del 70% dell’importo accantonato. La richiesta puo essere presentata una sola volta. Le causali ammesse dalla legge sono:

    • Spese sanitarie straordinarie documentate per il lavoratore o i familiari a carico.
    • Acquisto della prima casa (per il lavoratore o i figli).
    • In alcuni contratti: spese legate alla maternita o alla formazione professionale.

    Il datore non e obbligato a concedere l’anticipazione se la percentuale di aventi diritto che ne hanno gia usufruito supera il 10% del totale dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianita.

    TFR e fondo pensione Artifondo

    Artifondo e il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole imprese. Aderirvi comporta che il TFR futuro non resti in azienda ma vada nel fondo, con la prospettiva di una rendita pensionistica integrativa all’uscita dal mercato del lavoro.

    Per i nuovi assunti che non esprimono una scelta, il meccanismo del silenzio-assenso indirizza automaticamente il TFR ad Artifondo (o al fondo pensione indicato dalla contrattazione territoriale). Aderire volontariamente consente anche di contribuire con quote aggiuntive a proprio carico, con benefici fiscali (deducibilita fino a 5.164,57 € annui).

    Casi pratici

    Tizio – TFR maturato in 7 anni con minimo 3° livello
    Tizio lavora nel salone da 7 anni con un minimo tabellare medio annuo di circa 18.720 euro lordi (13 mensilita). La quota TFR annua e circa 18.720 / 13,5 = 1.386 euro. In 7 anni ha maturato circa 9.700 euro (senza rivalutazione). Ha ancora meno di 8 anni di anzianita: non puo ancora richiedere l’anticipazione.
    Caia – Scelta di destinare il TFR ad Artifondo
    Caia e stata assunta 4 mesi fa. Entro i 6 mesi firma il modulo TFR2 scegliendo esplicitamente di destinare il TFR ad Artifondo. Il titolare versera ogni trimestre la quota TFR maturata al fondo. In futuro Caia potra decidere di versare contributi aggiuntivi, deducibili fiscalmente.
    Sempronio – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Sempronio lavora nel centro estetico da 9 anni e deve acquistare la prima casa. Presenta richiesta di anticipazione TFR (70% del maturato): ha circa 12.500 euro di TFR, puo chiedere fino a 8.750 euro. Il titolare verifica che la percentuale di dipendenti che hanno gia usufruito dell’anticipazione non superi il 10% e concede l’anticipazione entro 90 giorni, previo documento d’acquisto.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR annuo in acconciatura?
    Si divide la retribuzione annua lorda (comprendente tredicesima e voci fisse) per 13,5. Per un 3° livello con circa 19.000 euro lordi annui, la quota TFR e circa 1.400 euro l’anno.
    Posso tenere il TFR in azienda?
    Si, se l’impresa ha meno di 50 dipendenti (il che e quasi sempre vero nel settore artigiano dell’estetica). Dovete pero esprimere questa scelta esplicitamente entro 6 mesi dall’assunzione; altrimenti il TFR va automaticamente al fondo pensione.
    Quando posso richiedere l'anticipazione del TFR?
    Dopo 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, per un massimo del 70% del maturato. Le causali ammesse sono: spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa, e altre causali previste dal CCNL.
    Cos'e Artifondo?
    E il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori delle imprese artigiane. Il TFR destinato ad Artifondo viene investito e restituito sotto forma di rendita pensionistica complementare all’uscita dal mercato del lavoro.
    Il TFR si calcola anche sulla tredicesima?
    Si. La tredicesima rientra nella retribuzione utile al calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), purche abbia carattere continuativo e non eccezionale.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 13 D.Lgs. 1/2018 – Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile

    Art. 13 D.Lgs. 1/2018 – Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali: a) le Forze armate; b) le Forze di polizia; c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche; d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l’Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; f) il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente; g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale. g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.

    2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell’ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile. 2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all’articolo 25, comma 7, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell’impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all’articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.

    3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.

    4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all’articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.

    5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all’articolo 25. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 230 LB26: Fondo pari opportunità e centri antiviolenza, +1

    Comma 230 LB26: Fondo pari opportunità e centri antiviolenza, +1

    Comma 230 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    230. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’ articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite in parti uguali per le seguenti finalità: a) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza; tali risorse sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all’ articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ; b) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case-rifugio per le donne vittime di violenza.

  • Responsabilita dei dirigenti: disciplinare e contabile

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    Il dirigente pubblico ha responsabilita multiple: disciplinare (per comportamenti), dirigenziale (per risultati, art. 21 D.Lgs. 165/2001), amministrativo-contabile (alla Corte dei Conti per danno erariale, solo dolo o colpa grave). La distinzione tra colpa lieve (no responsabilita personale) e colpa grave/dolo (responsabilita) e fondamentale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    Area Funzioni Centrali 2022-2024, firma definitiva 28 ottobre 2025 (G.U. n. 267 del 17 novembre 2025) · Area Funzioni Locali 2022-2024, 23 febbraio 2026 · Area Sanità 2022-2024, 27 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024, parte normativa ed economica: i tre CCNL di area sono stati sottoscritti in via definitiva fra l’ottobre 2025 e il febbraio 2026
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. La dirigenza pubblica non è più in attesa del rinnovo: i tre CCNL di area per il triennio 2022-2024 sono stati sottoscritti in via definitiva all’ARAN. Area Funzioni Centrali il 28 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. n. 267 del 17 novembre 2025), con aumenti medi di 558 euro mensili su 13 mensilità e arretrati medi fino a ottobre 2025 intorno ai 9.400 euro. Area Funzioni Locali il 23 febbraio 2026, con aumenti medi di 444 euro mensili su 13 mensilità per circa 13.000 dirigenti. Area Sanità il 27 febbraio 2026, con aumenti medi di 490 euro mensili su 13 mensilità per oltre 137.000 fra dirigenti medici (circa 120.000) e sanitari non medici (circa 17.000). Il quadro completo è nell’hub CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione.

    Tabella riepilogativa

    Tipi di responsabilita del dirigente
    Tipo Per cosa Davanti a chi
    Disciplinare Comportamenti, doveri UPD / amministrazione
    Dirigenziale Risultati di gestione Amministrazione / OIV
    Amministrativo-contabile Danno erariale (dolo/colpa grave) Corte dei Conti
    Civile Danni a terzi Giudice ordinario
    Penale Reati Giudice penale

    Responsabilita disciplinare e dirigenziale

    Due responsabilita distinte:

    • Disciplinare: per violazione dei doveri (codice di comportamento, obblighi specifici). Procedimento ex art. 55-bis D.Lgs. 165/2001, sanzioni dal rimprovero al licenziamento
    • Dirigenziale: per il mancato raggiungimento dei risultati di gestione (art. 21). Conseguenze: mancato rinnovo, revoca incarico, recesso nei casi gravi

    Le due responsabilita possono concorrere ma hanno presupposti diversi: una riguarda i comportamenti, l’altra i risultati.

    Responsabilita amministrativo-contabile (Corte dei Conti)

    La responsabilita piu temuta dai dirigenti e’ quella amministrativo-contabile davanti alla Corte dei Conti per danno erariale (danno alle casse pubbliche).

    Caratteristiche fondamentali:

    • Il dirigente risponde solo per dolo o colpa grave (non per colpa lieve, riforma D.L. 76/2020)
    • Il danno deve essere concreto, attuale e certo
    • La Corte puo ridurre l’addebito (potere riduttivo)
    • L’azione si prescrive in 5 anni dal danno

    Lo "scudo erariale" e la colpa grave

    Il “scudo erariale” introdotto dal D.L. 76/2020 (e prorogato) limita la responsabilita per danno erariale al solo dolo per i comportamenti commissivi (azioni), mantenendo la colpa grave per le omissioni.

    L’obiettivo e’ contrastare la “paura della firma” (i dirigenti che non agiscono per timore di responsabilita). La distinzione colpa lieve/grave/dolo e’ centrale: il dirigente diligente che agisce in buona fede non risponde dei danni da colpa lieve.

    Casi pratici

    Tizio – Responsabilita dirigenziale obiettivi
    Tizio, dirigente, non ha raggiunto gli obiettivi per 2 anni (gravi ritardi gestionali ingiustificati). Responsabilita dirigenziale: incarico revocato. Niente responsabilita contabile (nessun danno erariale).
    Caia – Corte dei Conti per colpa grave
    Caia, dirigente appalti, ha affidato senza gara un servizio con grave negligenza causando danno €80.000. Corte dei Conti: colpa grave, condanna al risarcimento parziale (potere riduttivo) di €40.000.
    Sempronio – Assolto per colpa lieve
    Sempronio, dirigente, ha autorizzato una spesa poi risultata non dovuta, ma agendo in buona fede su parere legale (colpa lieve). Corte dei Conti: nessuna responsabilita (scudo erariale, no dolo ne colpa grave).

    Domande frequenti

    Quali responsabilita ha un dirigente pubblico?
    Cinque: disciplinare (comportamenti), dirigenziale (risultati, art. 21), amministrativo-contabile (danno erariale alla Corte dei Conti), civile (danni a terzi), penale (reati). Possono concorrere ma hanno presupposti diversi.
    Cos'e' il danno erariale?
    Un danno alle casse pubbliche causato da un dipendente/dirigente. Si risponde davanti alla Corte dei Conti solo per dolo o colpa grave (non colpa lieve). Il danno deve essere concreto, attuale e certo. Prescrizione 5 anni.
    Cos'e' lo scudo erariale?
    Una limitazione (D.L. 76/2020) della responsabilita per danno erariale al solo dolo per le azioni (mantenendo colpa grave per omissioni). Serve a contrastare la ‘paura della firma’ dei dirigenti che non agiscono per timore.
    Un dirigente risponde sempre dei danni?
    No. Risponde solo per dolo o colpa grave davanti alla Corte dei Conti. Per la colpa lieve (errore scusabile, buona fede) risponde l’amministrazione, non il dirigente personalmente. La distinzione e’ fondamentale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 490 Codice della Navigazione – Obbligo di salvataggio

    Art. 490 Codice della Navigazione – Obbligo di salvataggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo. È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.

  • Comma 429 LB26: investimenti agevolati Industria 5.0 e autoproduzione FER

    Comma 429 LB26: investimenti agevolati Industria 5.0 e autoproduzione FER

    Comma 429 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Ambiente Energia

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    429. La maggiorazione di cui al comma 427 è riconosciuta per gli investimenti in: a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’ articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’ articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 .

  • Art. 35 D.Lgs. 259/2003 – Richiesta di procedura di valutazione tra pari

    Art. 35 D.Lgs. 259/2003 – Richiesta di procedura di valutazione tra pari

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all’articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l’Autorità e il Ministero, ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo quanto previsto dall’articolo 23, il RSPG dei progetti di misura che rientrano nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’articolo 67 commi 2 e 3 e indicano se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari secondo le modalità stabilite dall’ articolo 35, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali progetti di misura.

    2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l’Autorità fornisce una spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura: a) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE; b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio; c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 8 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri

    Art. 8 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ( Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto le

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, hanno rilievo nazionale: a) l’indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l’attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile; b) l’elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto; c) l’elaborazione delle proposte delle direttive di cui all’articolo 15; d) l’elaborazione e il coordinamento dell’attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l’organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale; e) il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di assicurare l’assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell’impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all’articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri; f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l’attività dell’uomo; h) la programmazione e lo svolgimento, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati; i) la definizione dei criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all’ articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell’Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell’ articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed il coordinamento delle operazioni del Servizio nazionale in occasione di emergenze all’estero, in via bilaterale o nel quadro dell’azione dell’Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l’assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all’articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all’Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l’intervento del Servizio nazionale; n) il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.

    2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all’elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell’uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all’indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione. articolo precedente articolo successivo

  • Commi 432-434 LB 2026: maggiorazione costo beni 4.0, decreto att

    Commi 432-434 LB 2026: maggiorazione costo beni 4.0, decreto att

    Commi 432-434 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il MEF da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro il 30 gennaio 2026). Disciplina procedura di accesso, comunicazioni periodiche al GSE, contenuto della perizia tecnica asseverata e della certificazione del revisore legale, oltre alla base giuridica di aiuto di Stato (GBER o Quadro temporaneo). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    432. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

    433. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

    434. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.