Autore: Andrea Marton

  • Art. 43 Reg. (UE) 2023/1114 – Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

    Art. 43 Reg. (UE) 2023/1114 – Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I criteri per classificare i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi sono i seguenti, quali ulteriormente specificati dagli atti delegati adottati a norma del paragrafo 11:

    a) il numero di possessori del token collegato ad attività è superiore a 10 milioni;

    b) il valore del token collegato ad attività emesso, la sua capitalizzazione di mercato o l’entità della riserva di attività dell’emittente del token collegato ad attività è superiore a 5 000 000 000 EUR;

    c) il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni in tale token collegato ad attività giornalieri nel periodo pertinente sono rispettivamente superiori a 2,5 milioni di operazioni e a 500 000 000 EUR;

    d) l’emittente del token collegato ad attività è un fornitore di servizi di piattaforma di base designato come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 43 ) ;

    e) la rilevanza delle attività dell’emittente del token collegato ad attività su scala internazionale, compreso l’impiego del token collegato ad attività per i pagamenti e le rimesse;

    f) l’interconnessione del token collegato ad attività o dei suoi emittenti con il sistema finanziario;

    g) il fatto che lo stesso emittente emetta almeno un token collegato ad attività o token di moneta elettronica aggiuntivo e presti almeno un servizio per le cripto-attività.

    2. L’ABE classifica i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi se almeno tre dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatti:

    a) durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, successiva all’autorizzazione a norma dell’articolo 21, o dopo l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17; o

    b) durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

    3. Se diversi emittenti emettono lo stesso token collegato ad attività, il soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.

    4. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22. Qualora l’emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o qualora il token collegato ad attività si riferisca a una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.

    5. Laddove concluda che un token collegato ad attività soddisfi i criteri stabiliti al paragrafo 1 in conformità del paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare il token collegato ad attività come token collegato ad attività significativo e lo notifica all’emittente di tale token collegato ad attività, all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell’ABE per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

    6. L’ABE decide in via definitiva se classificare un token collegato ad attività come un token collegato ad attività significativo 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 5 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente di tale token collegato ad attività e la rispettiva autorità competente.

    7. Se un token collegato ad attività è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 6, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’emittente di tale token collegato ad attività significativo sono trasferite dall’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente all’ABE entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di tale decisione. L’ABE e l’autorità competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

    8. Ogni anno l’ABE valuta la classificazione dei token collegati ad attività significativi sulla base delle informazioni disponibili, comprese dalle relazioni di cui al paragrafo 4 o dalle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 22. Laddove concluda che taluni token collegati ad attività non soddisfino più i criteri stabiliti al paragrafo 1, conformemente al paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più i token collegati ad attività come significativi e lo notifica agli emittenti di tali token collegati ad attività, all’autorità competente del loro Stato membro d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello tale Stato membro interessato. Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale di cui al paragrafo 4, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

    9. L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un token collegato ad attività come significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente di tali token collegati ad attività e la rispettiva autorità competente.

    10. Se un token collegato ad attività non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’emittente di tale token collegato ad attività sono trasferite dall’ABE all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale decisione. L’ABE e l’autorità competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

    11. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 1, sulla cui base classificare come significativo un token collegato ad attività, e sulla cui base determinare:

    a) le circostanze in cui le attività dell’emittente del token collegato ad attività sono considerate significative su scala internazionale al di fuori dell’Unione;

    b) le circostanze in cui i token collegati ad attività e i loro emittenti sono considerati interconnessi con il sistema finanziario;

    c) il contenuto e il formato delle informazioni fornite dalle autorità competenti all’ABE e alla BCE a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e dell’articolo 56, paragrafo 3.

  • Art. 8 D.Lgs. 472/1997 – Intrasmissibilità della sanzione agli eredi

    Art. 8 D.Lgs. 472/1997 – Intrasmissibilità della sanzione agli eredi

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

  • Art. 531 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione della nave a viaggio

    Art. 531 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione della nave a viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione della nave, stipulata a viaggio, ha effetto dal momento in cui la nave inizia l'imbarco delle merci o, in mancanza di carico, dal momento in cui muove dal porto di partenza, al momento in cui la nave è ancorata od ormeggiata a destinazione o, se sbarca merci, al compimento della scaricazione, ma non oltre il ventesimo giorno dall'arrivo. Se entro tale ultimo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio, per il quale la nave stessa è stata assicurata, la precedente assicurazione cessa col cominciare della nuova caricazione. L'assicurazione, stipulata a viaggio cominciato, prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

  • Commi 807-814 LB 2026: destinazioni turistiche di qualità, Fondo

    Commi 807-814 LB 2026: destinazioni turistiche di qualità, Fondo

    Commi 807-814 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro del turismo per il riconoscimento delle «Destinazioni turistiche di qualità» (comma 807); «Carta della Destinazione turistica di qualità» predisposta dalla commissione MITUR con requisiti e modalità di conferimento (comma 808). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    807. Al fine di identificare e incrementare la qualità, la sostenibilità e l’accessibilità dei luoghi e dei servizi per il turismo a livello locale, promuovere l’eccellenza e rafforzare la reputazione e la crescita economica e sociale delle destinazioni, il Ministero del turismo, con proprio decreto, riconosce come «Destinazione turistica di qualità» i comuni, le unioni di comuni e le isole minori o le reti all’uopo istituite dai comuni, con una popolazione residente totale non superiore a 30.000 unità, in possesso dei requisiti di cui al comma 808.

    808. Ai fini del conferimento del riconoscimento di cui al comma 807 è istituita presso il Ministero del turismo una commissione, presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, da un rappresentante dell’ENIT S.p.A. e da tre soggetti indipendenti, in possesso di comprovata qualificazione professionale. La commissione predispone la carta della «Destinazione turistica di qualità», con l’obiettivo di valorizzare l’impegno alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei turisti in materia di prodotti e servizi connessi al turismo, promuovendone e assicurandone i fattori sottostanti. Sulla base dei contenuti della carta della «Destinazione turistica di qualità», al fine di premiare modelli eccellenti di destinazioni turistiche, la commissione stabilisce le modalità e i requisiti per il conferimento del riconoscimento. A seguito di istanza presentata al Ministero del turismo da uno degli enti o delle reti di enti di cui al comma 807, la commissione, previa verifica della sussistenza dei requisiti, propone al medesimo Dicastero il riconoscimento dell’ente e del suo territorio quale «Destinazione turistica di qualità».

    809. I comuni, le unioni di comuni e le isole minori nonché le reti di comuni riconosciuti come «Destinazioni turistiche di qualità» mantengono i requisiti di cui al comma 808 per i due anni di validità del riconoscimento, pena la revoca disposta dal Ministero del turismo su proposta della commissione. A tal fine, la commissione effettua controlli periodici puntuali ovvero a campione, anche avvalendosi del personale del Ministero del turismo o dell’ENIT S.p.A.

    810. All’istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 808 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

    811. Al fine di assicurare adeguata pubblicità e visibilità del riconoscimento di «Destinazione turistica di qualità», l’ENIT S.p.A. crea e registra segni distintivi comuni alle «Destinazioni turistiche di qualità», ne cura lo sfruttamento e l’uso commerciale, effettua campagne di valorizzazione e fornisce alle destinazioni prescelte priorità nelle proprie attività promozionali e fieristiche e l’accesso privilegiato alle iniziative nazionali e internazionali, con risorse all’uopo erogate dal Ministero del turismo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.

    812. Al fine di garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo oggetto della migrazione al Polo Strategico Nazionale (PSN), avvenuta a seguito dell’adesione all’avviso pubblico per l’investimento 1.1 «Infrastrutture Digitali – Migrazione al Polo Strategico Nazionale – PAC Pilota Ter – M1C1 PNRR», è istituito un Fondo, nello stato di previsione del suddetto Ministero, denominato «Fondo PSN», con una dotazione finanziaria pari a 250.000 euro a decorrere dall’anno 2026.

    813. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado attraverso programmi educativi basati sull’attività sportiva, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l’anno 2026 per la realizzazione e l’estensione del progetto «Educare al rispetto – Sport e Salute», in collaborazione con la società Sport e salute S.p.A.

    814. Le attività del progetto di cui al comma 813 sono finalizzate a: a) promuovere negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell’aggressività e la gestione delle emozioni; b) diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne; c) prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale.

  • Art. 31 Reg. (UE) 2024/1689 – Requisiti relativi agli organismi notificati

    Art. 31 Reg. (UE) 2024/1689 – Requisiti relativi agli organismi notificati

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Un organismo notificato è istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

    2. Gli organismi notificati soddisfano i requisiti organizzativi, di gestione della qualità e relativi alle risorse e ai processi necessari all'assolvimento dei loro compiti nonché i requisiti idonei di cibersicurezza.

    3. La struttura organizzativa, l'assegnazione delle responsabilità, le linee di riporto e il funzionamento degli organismi notificati garantiscono la fiducia nelle loro prestazioni e nei risultati delle attività di valutazione della conformità che essi effettuano.

    4. Gli organismi notificati sono indipendenti dal fornitore di un sistema di IA ad alto rischio in relazione al quale svolgono attività di valutazione della conformità. Gli organismi notificati sono inoltre indipendenti da qualsiasi altro operatore avente un interesse economico nei sistemi di IA ad alto rischio oggetto della valutazione, nonché da eventuali concorrenti del fornitore. Ciò non preclude l'uso dei sistemi di IA ad alto rischio oggetto della valutazione che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali sistemi di IA ad alto rischio per scopi privati.

    5. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere i compiti di valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nello sviluppo, nella commercializzazione o nell'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per le quali sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

    6. Gli organismi notificati sono organizzati e gestiti in modo da salvaguardare l'indipendenza, l'obiettività e l'imparzialità delle loro attività. Gli organismi notificati documentano e attuano una struttura e procedure per salvaguardare l'imparzialità e per promuovere e applicare i principi di imparzialità in tutta l'organizzazione, tra il personale e nelle attività di valutazione.

    7. Gli organismi notificati dispongono di procedure documentate per garantire che il loro personale, i loro comitati, le affiliate, i subappaltatori e qualsiasi altra organizzazione associata o il personale di organismi esterni mantengano, conformemente all'articolo 78, la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso nello svolgimento delle attività di valutazione della conformità, salvo quando la normativa ne prescriva la divulgazione. Il personale degli organismi notificati è tenuto a osservare il segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei propri compiti a norma del presente regolamento, tranne che nei confronti delle autorità di notifica dello Stato membro in cui svolge le proprie attività.

    8. Gli organismi notificati dispongono di procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un fornitore, del settore in cui opera, della sua struttura e del grado di complessità del sistema di IA interessato.

    9. Gli organismi notificati sottoscrivono un'adeguata assicurazione di responsabilità per le loro attività di valutazione della conformità, a meno che lo Stato membro in cui sono stabiliti non si assuma tale responsabilità a norma del diritto nazionale o non sia esso stesso direttamente responsabile della valutazione della conformità.

    10. Gli organismi notificati sono in grado di eseguire tutti i compiti assegnati loro in forza del presente regolamento con il più elevato grado di integrità professionale e di competenza richiesta nel settore specifico, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dagli organismi notificati stessi o per loro conto e sotto la loro responsabilità.

    11. Gli organismi notificati dispongono di sufficienti competenze interne per poter valutare efficacemente i compiti svolti da parti esterne per loro conto.Gli organismi notificati dispongono permanentemente di sufficiente personale amministrativo, tecnico, giuridico e scientifico dotato di esperienza e conoscenze relative ai tipi di sistemi di IA, ai dati, al calcolo dei dati pertinenti, nonché ai requisiti di cui alla sezione 2.

    12. Gli organismi notificati partecipano alle attività di coordinamento di cui all'articolo 38. Inoltre essi partecipano direttamente o sono rappresentati in seno alle organizzazioni europee di normazione o garantiscono di essere informati e di mantenersi aggiornati in merito alle norme pertinenti.

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO)

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Il GMO ricorre quando il licenziamento è determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro o il suo regolare funzionamento (ad es. soppressione del posto, crisi aziendale). Il datore deve provare il nesso causale tra la ragione organizzativa e il recesso, e documentare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra mansione (repêchage).

    Riferimento normativo

    L. 604/1966, art. 3 (seconda parte); D.Lgs. 23/2015

    Tabella riepilogativa

    GMO: presupposti e conseguenze
    Aspetto Regola
    Fonte normativa L. 604/1966, art. 3 (seconda parte)
    Causa Ragioni inerenti attività produttiva, organizzazione, regolare funzionamento
    Preavviso Dovuto (secondo CCNL e anzianità)
    Obbligo di repêchage Sì: il datore deve verificare se esistono posizioni alternative compatibili
    Comunicazione preventiva (aziende > 15 dip.) Obbligatoria all’Ispettorato del Lavoro (tentativo di conciliazione)
    Tutela per nuovi assunti (D.Lgs. 23/2015) Indennità da 3 a 27 mensilità (in base ad anzianità)

    Quando sussiste il giustificato motivo oggettivo

    Il GMO si riferisce a cause esterne alla condotta del lavoratore: ristrutturazioni aziendali, soppressione del reparto o della mansione, calo strutturale del fatturato, automazione di processi, crisi di mercato. Non è necessario lo stato di crisi economica accertata, ma il datore deve dimostrare la genuinità della scelta organizzativa e il suo nesso causale con il licenziamento.

    Il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle imprenditoriali sulle scelte gestionali, ma verifica che la ragione addotta sia reale e non pretestuosa.

    L'obbligo di repêchage

    Prima di licenziare il datore è tenuto a verificare se esiste un’altra posizione disponibile in azienda in cui ricollocare il lavoratore, anche con mansioni equivalenti o inferiori (con consenso del lavoratore). L’omissione di questo passaggio rende il licenziamento illegittimo. La prova dell’impossibilità di ricollocazione spetta al datore.

    Procedura e comunicazione preventiva

    Nelle aziende con più di 15 dipendenti il datore deve comunicare il licenziamento per GMO all’Ispettorato Territoriale del Lavoro con almeno 7 giorni di anticipo, per consentire un tentativo di conciliazione. Se le parti non raggiungono un accordo, il licenziamento può essere irrogato. La mancata comunicazione non determina la nullità del licenziamento ma può comportare sanzioni procedurali. Per i lavoratori tutelati dal D.Lgs. 23/2015 la conseguenza dell’illegittimità è solo indennitaria, salvo eccezioni.

    Casi pratici

    Tizio – soppressione del reparto in cui lavora

    L’azienda decide di esternalizzare il reparto logistica, dove Tizio è addetto da 8 anni. Prima di licenziarlo, il datore verifica se esistono posizioni disponibili in altri reparti: non trovandone di compatibili, procede con il GMO, rispetta i termini di preavviso e avvia la procedura ITL. Tizio, assunto nel 2012, gode dell’art. 18 riformato.

    Caia – crisi economica e riduzione dell'organico

    L’azienda di Caia (30 dipendenti) attraversa una crisi e decide di ridurre il personale amministrativo da 4 a 2 unità. Il datore deve individuare i criteri di scelta (non arbitrari), rispettare la procedura ITL e dimostrare l’impossibilità di repêchage. Caia, assunta nel 2018, rientra nel D.Lgs. 23/2015.

    Sempronio – automazione della sua mansione

    L’azienda introduce un software che sostituisce le mansioni di data entry svolte da Sempronio. Il datore verifica se Sempronio può essere riqualificato per un’altra posizione. Non essendoci posizioni disponibili, irroga il GMO con regolare preavviso e comunicazione all’Ispettorato.

    Domande frequenti

    Il datore deve motivare il licenziamento per GMO?

    Sì. Il licenziamento per GMO deve essere motivato per iscritto contestualmente alla comunicazione del recesso. La motivazione può essere integrata successivamente solo in caso di impugnazione giudiziale, ma la Cassazione richiede che la ragione sia chiaramente enunciata.

    Cosa si intende per repêchage?

    È l’obbligo del datore di verificare se il lavoratore può essere ricollocato in un’altra posizione aziendale compatibile, anche a mansioni inferiori con consenso del lavoratore, prima di procedere al licenziamento per GMO.

    Il licenziamento per GMO dà diritto alla NASPI?

    Sì. Il licenziamento per GMO, come ogni licenziamento involontario, consente al lavoratore di accedere alla NASpI, verificati i requisiti contributivi e lo stato di disoccupazione involontaria.

    Quali tutele si applicano se il GMO è illegittimo?

    Per gli assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 Statuto (reintegrazione o indennità elevata). Per gli assunti dal 7 marzo 2015 il D.Lgs. 23/2015 prevede un’indennità crescente con l’anzianità, con tetti stabiliti dalla legge.

    Il GMO è uguale al licenziamento collettivo?

    No. Il licenziamento collettivo riguarda le riduzioni di personale che superano determinate soglie (almeno 5 lavoratori in 120 giorni in unità con più di 15 dipendenti) e segue una procedura sindacale specifica (L. 223/1991). Il GMO è individuale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Congedo di paternità obbligatorio 2026: 10 giorni e come fruirne

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Dal 2022 il congedo di paternità obbligatorio è stabilmente fissato a 10 giorni lavorativi, retribuiti all’80% da INPS (integrabili dal CCNL al 100%). Spetta al padre lavoratore dipendente entro i 5 mesi dalla nascita (o adozione/affidamento) ed è fruibile anche in caso di morte perinatale. Non è cedibile alla madre.

    Riferimento normativo

    Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 (introdotto dal D.Lgs. 105/2022)

    Tabella riepilogativa

    Congedo di paternità obbligatorio – caratteristiche 2026
    Aspetto Regola
    Durata 10 giorni lavorativi
    Retribuzione INPS 80% della retribuzione giornaliera
    Integrazione CCNL Molti CCNL integrano fino al 100%
    Finestra di fruizione Entro 5 mesi dalla nascita (o adozione/affidamento)
    Frazionabilità Sì, anche non consecutivi
    Casi speciali Morte perinatale, ospedalizzazione neonato: finestra prolungata
    Base normativa Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 (D.Lgs. 105/2022)

    Chi ha diritto e in quale finestra temporale

    Il congedo obbligatorio di paternità spetta al padre lavoratore dipendente per ogni figlio nato (o adottato/affidato). I 10 giorni lavorativi devono essere fruiti entro 5 mesi dalla nascita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). I giorni possono essere non consecutivi e il padre può anche scegliere di fruirne in tutto o in parte durante il congedo di maternità della madre.

    Retribuzione e anticipazione del datore

    L’indennità è pari all’80% della retribuzione giornaliera media e viene erogata dall’INPS: il datore anticipa in busta paga e poi recupera dall’ente. Molti CCNL (es. Commercio, Credito, Chimica) integrano la quota INPS fino al 100% della retribuzione. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

    Come si richiede

    Il padre deve comunicare al datore – con almeno 5 giorni di preavviso (o con il termine previsto dal CCNL) – le date di fruizione. All’INPS va inviata apposita domanda telematica (tramite portale INPS, CAF o patronato) prima dell’inizio del congedo. Il congedo spetta anche in caso di morte perinatale, di grave infermità della madre o di abbandono del neonato.

    Casi pratici

    Tizio – 10 giorni presi subito dopo la nascita

    Tizio comunica al datore le date con una settimana di anticipo e invia la domanda INPS online. Fruisce dei 10 giorni lavorativi nelle due settimane successive alla nascita, ricevendo l’80% della retribuzione dall’INPS; il suo CCNL (Metalmeccanici) non prevede integrazione al 100%, quindi percepisce l’80%.

    Caia (madre) – congedo maternità e padre che usa i 10 giorni contemporaneamente

    Mentre Caia è in congedo di maternità obbligatoria, il padre del figlio fruisce dei suoi 10 giorni obbligatori in contemporanea. I due congedi sono indipendenti e si possono sovrapporre: la famiglia beneficia di entrambi.

    Sempronio – nascita prematura con ospedalizzazione del neonato

    Il figlio di Sempronio è ricoverato in TIN. La legge consente di posticipare o prolungare la finestra di fruizione in caso di ricovero del neonato: Sempronio potrà attendere il rientro a casa del bambino prima di fruire dei 10 giorni (o di parte di essi).

    Domande frequenti

    Il congedo di paternità obbligatorio può essere ceduto alla madre?

    No. I 10 giorni spettano esclusivamente al padre e non sono trasferibili alla madre né convertibili in altre tipologie di permesso.

    Spetta anche per adozione e affidamento?

    Sì. Il congedo obbligatorio di paternità si applica anche in caso di adozione o affidamento, con la finestra dei 5 mesi che decorre dall’ingresso del minore nella famiglia.

    Cosa succede se il datore si oppone alla fruizione?

    Il congedo obbligatorio è un diritto imperativo: il datore non può opporsi. Il lavoratore può rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o al sindacato in caso di diniego.

    I 10 giorni valgono anche per i padri non coniugati?

    Sì. Il congedo spetta al padre lavoratore dipendente a prescindere dallo stato civile, purché il figlio sia riconosciuto.

    Il congedo facoltativo di paternità si aggiunge ai 10 giorni obbligatori?

    Sì. Il padre può fruire di un ulteriore giorno facoltativo (in sostituzione di un giorno di congedo di maternità ceduto dalla madre), per un totale potenziale di 11 giorni. Si tratta però di due istituti distinti.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 28 D.Lgs. 472/1997 – Disposizioni di attuazione

    Art. 28 D.Lgs. 472/1997 – Disposizioni di attuazione

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stabilite, con uno o piu’ decreti del Ministro delle finanze, le modalita’ di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

  • Art. 36 DPR 230/2000 – Regolamento interno

    Art. 36 DPR 230/2000 – Regolamento interno

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'articolo 16 della legge, al fine di realizzare le differenti modalità trattamentali indicate nell'articolo 14 della legge stessa, anche attraverso la differenziazione degli istituti.

    2. 2. Il regolamento interno, oltre alle modalità degli interventi di trattamento e a quanto previsto dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 37, 67 e 74 del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie: a) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti; b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata; c) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati; d) gli orari di permanenza nei locali comuni; e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto; f) i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica; g) le affissioni consentite e le relative modalità; h) i giochi consentiti.

    3. Il regolamento interno può disciplinare alcune materie sopraindicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto.

    4. Nella predisposizione

    5. Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei detenuti e internati.

  • Art. 27 L. 354/1975 – Attività culturali, ricreative e sportive

    Art. 27 L. 354/1975 – Attività culturali, ricreative e sportive

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.
    Una commissione composta dal direttore dell’istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell’istituto ai sensi dell’articolo 80, quarto comma, e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

  • Art. 534 Codice della Navigazione – Obbligo di evitare o diminuire il danno

    Art. 534 Codice della Navigazione – Obbligo di evitare o diminuire il danno

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave, l'assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno. In deroga all'articolo 1914, secondo comma, del codice civile le parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il danno siano a carico dell'assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicurato provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.

  • Art. 105 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sui segnali di precedenza

    Art. 105 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sui segnali di precedenza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali stradali che rendono noto agli utenti di dover dare o avere la precedenza si dividono in due classi: I) quelli che impongono ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza, che comprendono i segnali di: a) dare precedenza (art. 106), b) fermarsi e dare precedenza (art. 107), c) preavviso di dare precedenza (art. 108), d) intersezione con precedenza a destra (art. 109), e) dare precedenza nei sensi unici alternati (art. 110), f) fine del diritto di precedenza (art. 111); II) quelli che indicano agli utenti che, nelle intersezioni e confluenze di traiettorie, i conducenti che provengono da altre strade o in senso opposto hanno l'obbligo di dare la precedenza e che comprendono i segnali di: g) intersezione con diritto di precedenza (art. 112), h) diritto di precedenza (art. 113), i) diritto di precedenza nei sensi unici alternati (art. 114).

    2. Gli eventuali segnali che confermano le disposizioni sulla precedenza devono essere corredati da pannello integrativo modello II.1 o modello II.5/a2 o II.5/b2.

    3. I segnali di precedenza indicati nel comma 1, classe I, lettere a), b), c) e classe II, lettere g) ed h) possono essere corredati da pannello integrativo modello II.7.

    4. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettera d), e classe II, lettera g), devono essere installati con il rispetto delle distanze di cui all'articolo 81, comma 7 e articolo 104, comma

    4. 5. Ai segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), possono essere abbinati, sullo stesso sostegno, i segnali di direzione obbligatoria che vanno sempre posti al di sotto dei primi.

    6. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), posti in corrispondenza delle intersezioni regolate da semaforo si intendono validi solo quando il semaforo è spento o a luce gialla lampeggiante. In questi casi non deve essere applicato alcun pannello integrativo con tale specifica.