Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
573. Per le medesime finalità di cui all’ articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 , destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all’articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 , nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2026.
574. Le esenzioni previste dall’articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
575. All’articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 , le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
576. All’articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , le parole: «, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «, al settimo e all’ottavo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al settimo, all’ottavo e al nono anno».
577. All’ articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 , le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
578. All’articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
579. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 577 e 578, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2026.
580. All’ articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «fino all’anno d’imposta 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno d’imposta 2025»; b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».
581. All’ articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
582. All’ articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
583. Il Commissario straordinario di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 , può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l’anno 2026 ai comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all’ articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 . Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2026, che costituisce limite di spesa.
584. All’ articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».
585. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026.